PROVINCIA DI FERRARA

COMUNICATO

Titolo III - Procedura di VIA - Decisione relativa al progetto realizzazione di un nuovo insediamento industriale denominato "Ferrara Food" per la lavorazione e trasformazione del pomodoro"

L'Autorita' competente Provincia di Ferrara comunica la deliberazione
relativa alla procedura di VIA concernente il progetto "realizzazione
di un nuovo insediamento industriale denominato "Ferrara Food" per la
lavorazione e trasformazione del pomodoro".
Il progetto e' presentato da: ditta Ferrara Food Srl.
Il progetto e' localizzato in comune di Argenta.
Il progetto interessa il territorio del comune di Argenta e il
territorio della provincia di Ferrara.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 l'Autorita' competente
Provincia di Ferrara - Ufficio VIA, con atto DGP n. 2/1211 del
13/1/2009 ha assunto la seguente decisione:
delibera:
- di prendere atto delle valutazioni conclusive della Conferenza dei
Servizi del 19 dicembre 2008, contenute nel "Rapporto sull'impatto
ambientale del progetto per l'insediamento industriale per la
lavorazione e trasformazione del pomodoro nel comune di Argenta" -
Ditta Ferrara Food Srl, che costituisce l'Allegato A), quale sua parte
integrante e sostanziale, della presente deliberazione;
- di considerare tale progetto ambientalmente compatibile alla luce
delle valutazioni suddette;
- di approvare pertanto il progetto, presentato dalla ditta Ferrara
Food Srl, finalizzato alla realizzazione di un insediamento
industriale per la lavorazione e trasformazione del pomodoro" nel
comune di Argenta (FE);
- di approvare la realizzazione dell'impianto condizionatamente al
rispetto delle prescrizioni di cui al "Rapporto" Allegato A) quale
parte sostanziale del presente atto, punti 2.C e 3.C che di seguito
per maggiore chiarezza si riportano.
Prescrizioni in merito al quadro di riferimento progettuale
Considerato che la modifica alla viabilita' prevista dal progetto
nella fase iniziale di realizzazione dell'impianto comporta la
deviazione di parte del transito degli automezzi sulla Via comunale
Olmo-Malpiglia, lo scarico nel tratto di condotto Visella posto
immediatamente a valle della Via comunale Olmo-Malpiglia (per una
portata totale complessiva pari a 1422 lt/sec) sara' ammissibile a
condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
1) la realizzazione o l'adeguamento delle nuove opere idrauliche
previste per mantenere la funzionalita' scolante ed irrigua della rete
demaniale in presenza del nuovo impianto industriale, dovra' essere
realizzata come indicato negli elaborati grafici di progetto, che
dovranno ottenere l'autorizzazione del Consorzio di Bonifica II
Circondario e delle eventuali prescrizioni di dettaglio impartite in
fase esecutiva dal personale tecnico consorziale competente per
territorio;
2) le aree sulle quali verranno realizzate le nuove opere, i nuovi
manufatti e le servitu' di passaggio a favore del Consorzio dovranno
essere consegnate al Consorzio, senza onere alcuno per lo stesso, al
fine di essere inserite nel patrimonio del Demanio dello Stato per
opere di bonifica;
3) all'atto della consegna di impianti tecnologici (impianto di
sollevamento al servizio dello scolo Cantalupo) dovra' essere
contestualmente fornita tutta la documentazione e certificazione
tecnica e di legge relativa all'installazione effettuata;
4) la ditta per la parte di sua competenza dovra' richiedere la
sdemanializzazione, concessione ed acquisizione delle superfici su cui
insiste il tratto di canale Visella compreso tra l'attuale origine e
il ponte sulla strada comunale Olmo-Malpiglia compreso;
5) dovra' essere rimossa la tubazione di scarico delle acque
meteoriche dell'area industriale gia' insediata, attualmente presente
parallelamente al canale Visella nel tratto compreso tra la Via
Olmo-Malpiglia e il ponte Ferrovia; la portata di scarico di tale
condotta dovra' essere convogliata nel canale Visella all'intersezione
con la strada Olmo-Malpiglia;
6) dovra' essere stabilizzata mediante rinforzo di sponda con posa di
sasso trachitico o calcareo di media pezzatura la scarpata dello scolo
Cantalupo laterale alla strada Olmo-Malpiglia, nel solo tratto
interessato dal transito degli autocarri in uscita dallo stabilimento
e dagli automezzi di trasporto forniture;
7) la ditta per la parte di propria competenza, dovra' provvedere a
richiedere il rilascio della concessione per le nuove opere relative
alla viabilita' e al sollevamento e convogliamento dell'acqua al nuovo
stabilimento produttivo;
8) i lavori dovranno essere eseguiti con progressione tale da non
determinare ostacolo per l'attivita' irrigua o pericolo per la
sicurezza idraulica dei terreni serviti dal canale Visella. In
particolare, l'avvio dei lavori di tombamento del tratto di canale
Visella interno all'area del nuovo impianto potra' essere avviato solo
dopo avere realizzato, verificato e formalmente collaudato il tratto
di canalizzazione alternativo e provveduto all'adeguamento del ponte
sullo scolo Cantalupo all'intersezione con la via Olmo-Malpiglia;
9) l'attivazione dello scarico delle acque meteoriche potra' essere
effettuata solo dopo avere realizzato il nuovo sottopasso alla
ferrovia, avere adeguato la sezione del canale Visella nel tratto
compreso tra la ferrovia e la strada Olmo-Malpiglia e avere demolito
l'attuale manufatto di sostegno. L'esistente manufatto di sostegno
dovra', a sua volta essere demolito solo dopo avere realizzato il
manufatto sostitutivo previsto sullo scolo Cantalupo e il relativo
impianto di sollevamento;
10) La ditta potra' sottoscrivere apposita convenzione con il
competente Consorzio di Bonifica per l'attivita' di convogliamento
dell'acqua dalla canalizzazione di competenza regionale (Po di
Primaro) fino all'impianto di presa ed alimentazione da realizzarsi
nel Condotto Visella. La quantificazione del rimborso spese competente
al Consorzio avverra' sulla base del prelievo idrico effettuato e
dovra' quindi essere posizionato sull'opera di presa un apposito
contatore in grado di quantificare i mc. di acqua effettivamente
prelevati. La convenzione, se stipulata, espletera' i propri effetti
nel solo periodo di attivita' irrigua compresa indicativamente nei
mesi di maggio-settembre. Oltre tale periodo la canalizzazione
consorziale verra' posta in condizioni di sicurezza idraulica e non
sara' piu' possibile l'attivita' di convogliamento dell'acqua;
11) per una corretta valutazione e gestione dell'effettivo bilancio
idrico derivante al sistema di bonifica dall'attivazione del nuovo
impianto produttivo si prescrive la posa in opera di un apposito
contatore volumetrico anche al punto di scarico. I due misuratori
dovranno essere sempre accessibili al personale consorziale incaricato
della gestione della linea.
Al fine dell'utilizzo/riutilizzo previo trattamento delle acque del
canale Visella dovranno inoltre essere rispettate le seguenti
prescrizioni:
12) l'acqua utilizzata per l'ultimo lavaggio del pomodoro e per tutte
le successive lavorazioni nonche' per il lavaggio delle attrezzature
che vengono a contatto con gli alimenti (impianti e tubazioni) dovra'
rispondere ai requisiti di potabilita' previsti dal DLgs 2 febbraio
2001, n. 31 (parametri allegato II parte A e B) e successive modifiche
e integrazioni, nonche' all'allegato II Cap. VII del Regolamento CE
852/2004 sia che si tratti di acqua proveniente da pubblico acquedotto
sia si tratti di acqua sottoposta a trattamento di potabilizzazione in
ambito locale;
13) l'acqua definita depurata, utilizzata per la veicolazione del
pomodoro dovra' essere un'acqua pulita nella quale dovranno risultare
assenti contaminanti chimici di possibile pregiudizio per la
salubrita' dell'alimento e contaminanti microbiologici potenzialmente
patogeni;
14) nel piano di autocontrollo che la Ditta e' tenuta a predisporre ai
sensi del sopraccitato Regolamento CE 852/2004 dovra' essere definito
un protocollo di monitoraggio per le diverse tipologie di acque
indicate nella relazione tecnica che specifichi frequenza e tipologia
di analisi con esplicitazione dei parametri ricercati;
15) dovranno essere rispettate le prescrizioni e le indicazioni
contenute nella Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla
Provincia di Ferrara Servizio Risorse idriche e Tutela ambientale
P.G.105847 del 18/12/2008;
16) dovranno essere rispettate le prescrizioni e le indicazioni
contenute nella autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea
rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico di Bacino Po
di Volano (P.G. 16322 del 19/12/2008), e nelle concessioni che
verranno di seguito rilasciate sia per quanto riguarda i 4 pozzi che
per il prelievo di acqua superficiale.
Prescrizioni in merito al quadro di riferimento ambientale
17) la ditta dovra' acquisire le aree necessarie e realizzare a
proprie cure e spese i lavori di adeguamento della Via Olmo Malpiglia
al fine di raggiungere l'idonea sezione al transito dei mezzi
pesanti;
18) La ditta dovra' realizzare a proprie cure e spese su di un'area di
sedime di proprieta' comunale, i lavori di costruzione della pista
ciclabile che colleghera' la Via Ca' Nove con l'area produttiva (nei
pressi di Via S. Antonio) nel rispetto delle indicazioni progettuali
che verranno impartite dal Comune di Argenta;
19) la manutenzione del verde, ed in particolare delle piantumazioni
previste sulla collinetta da realizzarsi nel lato sud della
lottizzazione, dovra' essere operata per almeno tre anni dalla messa a
dimora; la ditta dovra' inoltre provvedere al reimpianto delle
eventuali fallanze dei primi tre anni di manutenzione;
- di quantificare le spese istruttorie della procedura di VIA a carico
della ditta Ferrara Food Srl in misura pari allo 0,04 % del costo di
realizzazione del progetto, da versare sul Cap. di entrata 0351371
"Rimborso per il rilascio di atti amministrativi e spese di
istruttoria" Az. 647 "Introiti per diritti di istruttoria relativi
alle procedure VIA" del Bilancio 2009, pari a Euro 11.200,00;
- di trasmettere ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione al
Comune di Argenta, all'AUSL - Dipartimento di Sanita' pubblica,
all'ARPA - Sezione provinciale di Ferrara, alla Regione Emilia-Romagna
- Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano, al Consorzio di Bonifica II
Circondario, ad HERA Ferrara;
- di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni,
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna;
- di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n.
241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo teste' indicato
potra' essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla
data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potra' essere
proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro
120 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.
Stante l'urgenza di provvedere alla conclusione del procedimento in
oggetto in ragione della rilevanza strategica ed economico-sociale del
progetto presentato;
con votazione unanime e separata resa in forma palese:
delibera:
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, IV comma del DLgs 267/00.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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