DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 5 febbraio 2009, n. 208
Modifiche alla delibera del Consiglio regionale 8 maggio 2002, n. 355 "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti". (Proposta della Giunta regionale in data 22 dicembre 2008, n. 2303)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2303 del
22 dicembre 2008 recante "Modifiche alla delibera di Consiglio
regionale 8 maggio 2002, n. 355 'Norme regionali di indirizzo
programmatico per la razionalizzazione ed ammodernamento della rete
distributiva carburanti'";
preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
commissione assembleare referente "Politiche economiche", giusta nota
prot. n. 1233 in data 19 gennaio 2009,
- e, inoltre, della correzione formale apportata nel corso della
discussione assembleare;
vista la deliberazione di Consiglio regionale n. 355 dell'8 maggio
2002, recante "Norme regionali di indirizzo programmatico per la
razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva
carburanti";
visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria" convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto
2008, ed in particolare i seguenti commi dell'art. 83-bis:
- il comma 17, in base al quale "al fine di garantire il pieno
rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme
funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un
impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati
alla chiusura di impianti esistenti ne' al rispetto di vincoli, con
finalita' commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze
minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime
commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la
possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area,
attivita' e servizi integrativi";
- il comma 20, che rende operativa, per i gestori degli impianti di
distribuzione carburanti, la facolta' di aumentare l'orario massimo di
servizio fino al cinquanta per cento dell'orario minimo;
- il comma 21, secondo cui le Regioni, nell'ambito dei propri poteri
di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della
rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti
eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualita'
del servizio per i cittadini;
visto il documento di indirizzi comuni delle Regioni per l'innovazione
della rete distributiva dei carburanti, approvato dalla Commissione
"Attivita' produttive" della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome il 4 giugno 2008;
rilevata la necessita', anche alla luce delle disposizioni di cui
all'art. 83bis del DL 112/08 e del documento di indirizzi comuni delle
Regioni sopra citati:
- di dare un significativo ulteriore impulso alla diffusione della
rete degli impianti eco-compatibili, anche in considerazione degli
investimenti regionali per la trasformazione dei veicoli privati a
metano e a GPL, operati a seguito degli Accordi per la qualita'
dell'aria tra Regione Emilia-Romagna, Province, Comuni capoluogo e
Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, e attuati con
deliberazioni di Giunta regionale 29/06, 381/09, 1542/07 e 218/08. A
tal fine si prevede che tutti i nuovi impianti situati al di fuori
della zona appenninica debbano essere dotati del prodotto metano o del
prodotto GPL;
- di garantire sufficienti capacita' di stoccaggio degli impianti al
fine di assicurare agli utenti la continuita' del servizio. Tale
misura consente inoltre di ridurre l'inquinamento derivante dai mezzi
di trasporto impiegati nel rifornimento degli impianti;
- di prevedere idonee condizioni di lavoro e di sicurezza per gli
addetti agli impianti, attraverso l'installazione di impianti di
videosorveglianza, la previsione di un locale per il ricovero del
gestore e la realizzazione di pensiline per la copertura delle zone di
rifornimento;
- di assicurare un idoneo servizio agli automobilisti, anche in
condizioni di disabilita';
- di promuovere l'efficienza e l'autosufficienza energetica degli
impianti di distribuzione carburanti, in coerenza con le politiche
regionali in materia di utilizzo delle fonti energetiche contenute
nella deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08;
- di operare un'ulteriore semplificazione amministrativa, anche per
quanto riguarda la fase del collaudo degli impianti;
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,
delibera:
1) di approvare le seguenti modifiche, allegate alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, alle "Norme
regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e
l'ammodernamento della rete distributiva carburanti" approvate con DCR
n. 355 dell'8 maggio 2002:
"Modifiche alle "Norme regionali di indirizzo programmatico per la
razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva
carburanti" (DCR n. 355 del 2002)
A) Modifiche all'articolo 1) Obiettivi e contenuti:
1) le lettere e) e g) del comma 1 del punto 1.2 (Contenuti) sono
abrogate;
2) il comma 1 del punto 1.3 (Definizioni) e' sostituito dal seguente:
"1. Si intende per rete l'insieme dei punti di vendita eroganti
benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione nonche' tutti gli
altri carburanti per autotrazione posti in commercio ad esclusione
degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle
tangenziali classificate come autostrade e di quelli utilizzati
esclusivamente per autoveicoli di proprieta' di Amministrazioni
pubbliche";
3) il comma 10 del punto 1.3 (Definizioni) e' sostituito dal seguente:
"10. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso
privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti
di capacita' ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini
e simili, destinate al rifornimento esclusivo di autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di imprese produttive o di
servizio";
4) dopo il comma 10 del punto 1.3 (Definizioni) e' inserito il
seguente: "10bis. Per zona appenninica si intende la parte di
territorio regionale individuata ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett.
b), della Legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la
montagna)".
B) Modifiche all'articolo 2) Disposizioni riguardanti gli impianti
stradali:
1) il punto 2.1 (Tipologie di nuovi impianti) e' sostituito dal
seguente: "2.1) Tipologie di nuovi impianti
1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti
benzina e gasolio, nonche' del relativo servizio self-service
pre-pagamento. I nuovi impianti, realizzati al di fuori della zona
appenninica, devono essere dotati anche del prodotto metano o del
prodotto GPL. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati di:
a) almeno due colonnine multidispenser a doppia erogazione per benzina
e gasolio e, al di fuori della zona appenninica, di almeno due
erogatori o un doppio erogatore di metano, ai quali deve essere
garantita una capacita' di compressione minima di 450 mc/h, o di GPL;
b) servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizione di
disabilita', con almeno un posto di parcheggio funzionale all'utilizzo
dei servizi igienici;
c) impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, da attivare anche
al di fuori dell'orario del servizio assistito;
d) impianto fotovoltaico o ad altre fonti rinnovabili per la
produzione di energia elettrica con potenza installata di almeno 8
KWp, o sistema di cogenerazione a gas ad alto rendimento. Nel caso in
cui quanto sopra non sia tecnicamente possibile, la dotazione si
intende soddisfatta con la partecipazione in quote equivalenti in
potenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili siti nel
territorio del comune dove ha sede l'impianto, ovvero con il
collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
e) locale per il ricovero del gestore;
f) pensilina di copertura delle aree di rifornimento;
g) serbatoi per benzina e gasolio di capacita' complessiva pari ad
almeno mc. 60 e idonei al rifornimento di almeno quattro tipologie di
prodotti; al di fuori della zona appenninica, qualora l'impianto
eroghi GPL, uno o piu' serbatoi per GPL di capacita' complessiva pari
ad almeno mc. 30.
2. Ai fabbricati situati nell'area di un impianto di distribuzione
carburanti non si applica la lettera c) del punto 3.6 della parte
prima (Disposizioni generali) dell'allegato alla deliberazione
dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 marzo 2008,
n. 156.
3. Possono essere realizzati impianti dotati esclusivamente di
apparecchiature self-service pre-pagamento, funzionanti senza la
presenza del gestore, solo nelle zone appenniniche svantaggiate, prive
di impianti, a condizione che ne sia garantita l'adeguata
sorveglianza.
4. In tutte le zone comunali di cui al D.M. 2 aprile 1968 e' possibile
l'installazione, la trasformazione o l'integrazione degli impianti
esistenti, non dichiarati incompatibili, con colonnine per
l'alimentazione di veicoli elettrici.
5. Ai fini della salvaguardia del servizio pubblico, nella zona
appenninica puo' essere accordata l'autorizzazione all'esercizio di un
impianto al Comune stesso, se il piu' vicino impianto dista oltre km
cinque, tenendo presente il percorso stradale minimo nei due sensi di
marcia.
6. Per la realizzazione dei nuovi impianti si deve tener conto delle
disposizioni contenute negli strumenti urbanistici, delle distanze
minime previste dalle norme regolamentari dettate dall'Ente
proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale, delle
norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento,
nonche' delle prescrizioni fiscali e delle norme poste a tutela della
salute, dell'ambiente, della pubblica incolumita' e dei beni storici e
artistici.
7. Tutti i nuovi impianti devono essere realizzati in modo che il
rifornimento dell'impianto e il rifornimento dei veicoli avvengano
fuori dalla sede stradale. Si applicano altresi' le disposizioni
relative agli impianti di smaltimento igienico-sanitario per gli
autocaravan contenute nell'art. 378 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada).
8. Agli impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento
continua ad applicarsi l'articolo 4, comma 5, lett. c), della L.R. 26
luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande)";
2) il comma 3 del punto 2.2 (Modifiche degli impianti) e' sostituito
dal seguente: "3. Le modifiche di cui alla lettera a) relative
all'aggiunta di un prodotto devono essere preventivamente autorizzate
dal Comune in cui ha sede l'impianto; l'autorizzazione e' subordinata
al possesso delle dotazioni previste dalle lettere a), g),
relativamente ai nuovi prodotti autorizzati, nonche' dalle lettere b),
f) del comma 1 del punto 2.1. Le rimanenti modifiche sono soggette a
semplice comunicazione. La corretta realizzazione di quelle di cui ai
punti d), e), g), h), j) e' asseverata da attestazione rilasciata da
tecnico abilitato";
3) il comma 4 del punto 2.2 (Modifiche degli impianti) e' abrogato.
C) Modifiche all'articolo 3) Incompatibilita':
1) il comma 5 del punto 3.5 (Rilocalizzazione impianti incompatibili)
e' sostituito dal seguente: "5. Gli impianti rilocalizzati devono
rispettare quanto previsto dalle presenti norme per i nuovi
impianti".
D) Modifiche all'articolo 5) Ambiti territoriali omogenei:
1) sono abrogati i punti 5.1 (Ambiti e zone comunali), 5.2 (Distanze
minime), 5.3 (Superfici minime ambito territoriale pianura), 5.4
(Superfici minime ambito territoriale appennino) e 5.6 (Attivita'
integrative degli impianti);
2) il punto 5.5 (Indici di edificabilita') e' sostituito dal seguente:
"5.5) Indici di edificabilita'
1. I Comuni determinano gli indici urbanistico-edilizi per la modifica
o la realizzazione di impianti stradali di distribuzione carburanti,
volti a favorire lo sviluppo dell'attivita' non-oil.
Nell'individuazione delle aree per gli impianti di distribuzione
carburanti, ai sensi dell'art. 30, comma 14, della L.R. 24 marzo 2000,
n. 20, (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), i
Comuni tengono conto della necessita' di superfici adeguate per le
aree di rifornimento, di parcheggio e di sosta temporanea di
automobili e autoveicoli pesanti, nonche' per idonee aree verdi e per
le aree dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Fino alla determinazione da parte dei Comuni di tali indici, le
superfici massime, in mq, sono le seguenti:
Zona pianura: Zone B) C) del DM 2/4/1968: 10000; Zone D) F) del DM
2/4/1968: 15000; Zona E del DM 2/4/1968: 20000;
Zona appenninica: zone B) C) del DM 2/4/1968: 5000; zone D) F) del DM
2/4/1968: 7500; zona E del DM 2/4/1968: 10000;
l'altezza massima dei fabbricati non deve superare ml cinque, con UF
= 0,05 mq/mq, ad eccezione della pensilina. Le rampe di
accelerazione e decelerazione sono parte integrante della superficie
dell'impianto".
E) Modifiche all'articolo 6) Impianti GPL, metano, lacuali e marini,
ad uso privato:
1) il punto 6.1 (Rete degli impianti GPL, metano e loro
localizzazione) e' abrogato;
2) il punto 6.2 (Impianti lacuali e marini) e' sostituito dal
seguente: "6.2) Impianti lacuali, marini e per aeromobili
1. Gli impianti pubblici e privati avio e per il rifornimento di
natanti sono autorizzati dal Comune e sottoposti al collaudo di cui al
successivo articolo 8. Tali nuovi impianti devono essere adibiti
all'esclusivo rifornimento degli aeromobili o dei natanti.
2. Nel caso in cui l'impianto sia situato su aree demaniali marittime
o nell'alveo del fiume Po, deve essere preventivamente acquisito il
parere delle competenti autorita'".
F) Modifiche all'articolo 7) Sospensione temporanea all'esercizio
degli impianti:
1) ai commi 1 e 2 le parole "sei mesi" sono sostituite dalle parole
"dodici mesi".
G) Modifiche all'articolo 8) Collaudo:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Salvo quanto previsto al
comma 4 relativamente all'esercizio provvisorio, i nuovi impianti, gli
impianti totalmente ristrutturati e le parti modificate per le quali
e' richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio
prima dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato al Comune
competente per territorio, del collaudo da parte dell'apposita
commissione costituita almeno da un dipendente comunale con le
funzioni di presidente, da un rappresentante del Comando provinciale
dei Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante
dell'Ufficio Tecnico di Finanza - Ufficio delle Dogane competente per
territorio, da un rappresentante dell'ARPA e da un rappresentante
dell'ASI";
2) al comma 4 le parole "per ristrutturazione totale o parziale
dell'impianto" sono soppresse.
H) Modifiche all'articolo 9) Orari:
1) il punto 9.1 (Principi generali) e' sostituito dal seguente: "9.1)
Principi generali
1. Ferma restando la necessita' di garantire l'apertura assistita
degli impianti su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che
vanno dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18, nei giorni
dal lunedi' al sabato non festivi, facendo riferimento all'orario
settimanale stabilito dall'art. 7, comma 1, del DLgs 32/98, la Giunta
regionale definisce i criteri in base ai quali i Comuni, ai sensi
dell'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali, determinano gli orari e i turni di apertura e di chiusura.
2. Al fine di garantire la regolarita' e la continuita' del servizio
di distribuzione carburanti, i titolari delle autorizzazioni sono
tenuti ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli
impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali,
festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.
3. I gestori devono curare la predisposizione di cartelli indicatori
dell'orario di servizio dell'impianto e delle aperture turnate nei
giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di
esporli in modo visibile all'utenza";
2) il punto 9.2 (Orari di apertura) e' abrogato;
3) al primo comma del punto 9.3 (Turni di riposo) le parole
"determinata un'apertura di" sono sostituite dalle parole "garantita
l'attivita' degli".
I) Modifiche all'articolo 10) Sistema informativo:
1) al comma 2, dopo le parole "i Comuni" sono aggiunte le parole "e le
Province";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I dati dell'erogato dei
singoli impianti della rete stradale e autostradale e degli impianti
ad uso privato sono acquisiti dagli U.T.F. - Uffici delle Dogane
competenti per territorio, ivi compresi i dati relativi all'erogato
per il metano. I dati relativi all'erogato del prodotto metano possono
essere richiesti anche al titolare dell'impianto o al gestore".
L) Introduzione dell'art. 11 bis) Norma finale:
1) dopo l'art. 11 (Commissione consultiva regionale) e' introdotto il
seguente articolo: "11 bis) Norma finale
1. Dal momento dell'entrata in vigore della deliberazione di Giunta
prevista dal primo comma del punto 9.1 del presente atto si intendono
abrogati i punti 9.3 (Turni di riposo), 9.4 (Esenzioni), 9.5 (Servizio
notturno) e 9.6 (Ferie)".";
2) il presente atto si applica alle istanze pervenute dopo
l'approvazione dello stesso;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.