REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 27

PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art.	1 -  Oggetto e finalita'
Art.	2 -  Il sistema regionale di informazione e di educazione alla
sostenibilita' (sistema regionale INFEAS)
Art.	3 -  Programma regionale di informazione e di educazione alla
sostenibilita' (programma regionale INFEAS)
Art.	4 -  I centri di educazione alla sostenibilita' (CEAS)
Art.	5 -  Le reti di scuole per l'educazione alla sostenibilita'
Art.	6 -  Relazione sullo stato dell'ambiente e della sostenibilita' e
attuazione del decreto legislativo n. 195 del 2005
Art.	7 -  Commissione regionale di coordinamento
Art.	8 -  Attuazione del programma regionale INFEAS
Art.	9 -  Autorizzazione a costituire e partecipare all'Associazione
"Forum nazionale sul risparmio e conservazione della risorsa idrica"
Art.	10 -  Norme finanziarie
Art.	11 -  Norme transitorie e finali
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. In conformita' ai principi sanciti dall'Organizzazione delle
Nazioni Unite (ONU), dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e dalla Commissione
economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) in materia di
educazione allo sviluppo sostenibile, nonche' ai principi vigenti
nell'ordinamento dell'Unione Europea e nell'ordinamento nazionale in
materia di diritto all'informazione su ambiente e sostenibilita', e in
particolare a quelli posti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale), la Regione con la presente legge
persegue i seguenti obiettivi:
a) promuovere nella popolazione giovane e adulta lo sviluppo di
conoscenze, consapevolezze, comportamenti e capacita' di azione a
livello individuale e sociale, idonei a perseguire la sostenibilita'
ambientale, sociale, economica e istituzionale, attraverso i metodi e
gli strumenti educativi, partecipativi e comunicativi;
b) promuovere una educazione alla sostenibilita', come definita dai
principi suddetti, che integra in un disegno comune gli aspetti
globali e locali della cittadinanza attiva, della pace, della
democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo equo e solidale, della
tutela della salute, delle pari opportunita', della cultura, della
protezione dell'ambiente e della gestione sostenibile delle risorse
naturali;
c) promuovere la raccolta e la diffusione delle informazioni sulla
sostenibilita' ambientale, sociale, economica e istituzionale del
territorio regionale, anche al fine di favorire la consapevole
partecipazione dei cittadini ai processi decisionali;
d) favorire l'accesso da parte dei cittadini e delle loro forme
organizzate alle informazioni in materia di ambiente e sviluppo
sostenibile in possesso della pubblica amministrazione, al fine di
promuovere la loro partecipazione attiva alla costruzione di un futuro
sostenibile;
e) sviluppare, in collaborazione con le autonomie locali, il sistema
scolastico e dell'alta formazione, le agenzie scientifiche, le
imprese, il volontariato e l'associazionismo, il sistema regionale di
informazione e di educazione alla sostenibilita' (sistema regionale
INFEAS);
f) promuovere, nel quadro del sistema regionale INFEAS di cui
all'articolo 2, mediante adeguati progetti formativi e sistemi di
documentazione e di valutazione di strutture e attivita', la
continuita' e la qualita' delle azioni educative e comunicative
attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di centri e strutture
territoriali permanenti e di scuole e istituti scolastici e loro reti
che perseguono l'educazione alla sostenibilita';
g) promuovere il coordinamento e la progressiva integrazione a livello
regionale, provinciale e comunale delle diverse programmazioni ed
esperienze educative relative all'ambiente e alla biodiversita', alla
corretta alimentazione, alla sicurezza stradale e alla mobilita'
sostenibile, alla salute, alla partecipazione, in coerenza con i
principi definiti dall'ONU e dall'UNESCO per l'educazione alla
sostenibilita';
h) contribuire e partecipare al sistema nazionale INFEA di cui
all'articolo 3, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi
interventi in campo ambientale), sulla base degli atti di indirizzo e
di programma approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali), anche attraverso accordi di
programma con gli organi statali competenti.
2. La Regione persegue i predetti obiettivi attraverso:
a) il sistema regionale INFEAS di cui all'articolo 2;
b) la Commissione regionale di coordinamento di cui all'articolo 7;
c) il programma regionale di informazione e di educazione alla
sostenibilita' (programma regionale INFEAS) di cui all'articolo 3;
d) le periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente e della
sostenibilita' della Regione Emilia-Romagna e la messa a disposizione
del catalogo delle fonti e di tutti i dati sull'ambiente e sulla
sostenibilita' in suo possesso di cui all'articolo 6.
3. La Regione assicura l'accesso alle informazioni in materia
ambientale con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge
regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del
procedimento amministrativo e del diritto di accesso) e al decreto
legislativo n. 195 del 2005.
Art. 2
Il sistema regionale di informazione
e di educazione alla sostenibilita'
(sistema regionale INFEAS)
1. Il sistema regionale di informazione e di educazione alla
sostenibilita' (sistema regionale INFEAS) e' un'organizzazione a rete
che coinvolge una pluralita' di soggetti pubblici e privati del
territorio regionale con l'obiettivo di promuovere il coordinamento,
la qualificazione e la continuita' delle attivita' di educazione alla
sostenibilita'.
2. La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione,
coordinamento e controllo del sistema regionale INFEAS anche
attraverso la promozione di funzioni e azioni di sistema.
3. Le Province concorrono con la Regione alla definizione della
programmazione regionale INFEAS e sviluppano, in collaborazione con i
Comuni e in modo partecipato, una propria programmazione.
4. I Comuni e le loro forme associative svolgono, di norma, funzioni
di gestione delle strutture di educazione alla sostenibilita' sul
territorio.
5. Gli enti di cui ai commi 2, 3 e 4 curano il raccordo e il
coordinamento tra la programmazione INFEAS e i rispettivi strumenti di
programmazione generali e di settore.
6. Partecipano al sistema regionale INFEAS la Regione, le Province, i
Comuni e le loro forme associative, l'Agenzia regionale prevenzione e
ambiente (ARPA), gli enti di gestione delle aree protette di cui alla
legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e
della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e
dei siti della Rete natura 2000).
7. Sono chiamati a concorrere al sistema regionale INFEAS anche le
scuole, gli istituti scolastici, le universita', i centri di
educazione alla sostenibilita' (CEAS) di cui all'articolo 4 della
presente legge, le fattorie didattiche di cui alla legge regionale 31
marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della
multifunzionalita' delle aziende agricole), le associazioni del
volontariato, le associazioni professionali, le associazioni di
impresa e tutti gli altri soggetti pubblici e privati che operano in
coerenza con i principi di cui all'articolo 1.
8. Il sistema regionale INFEAS dell'Emilia-Romagna fa parte del
sistema nazionale INFEA di cui alla legge n. 426 del 1998 e in quanto
tale partecipa e collabora alla piena realizzazione degli obiettivi
definiti congiuntamente a livello nazionale ed approvati in sede di
Conferenza permanente di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 in
materia di educazione all'ambiente e alla sostenibilita'; opera
altresi' in collaborazione con altre reti, associazioni, istituzioni
di livello nazionale e interregionale nel campo dell'informazione ed
educazione alla sostenibilita'.
9. La Regione e le Province promuovono specifici protocolli di intesa,
accordi di programma e convenzioni con i diversi soggetti che
concorrono al sistema regionale INFEAS al fine di formalizzare la
collaborazione e le relazioni tra gli stessi.
Art. 3
Programma regionale di informazione
e di educazione alla sostenibilita'
(programma regionale INFEAS)
1. Il programma regionale di informazione e di educazione alla
sostenibilita' (programma regionale INFEAS) costituisce strumento di
indirizzo e di attuazione delle politiche regionali in materia di
educazione alla sostenibilita'.
2. Il programma regionale INFEAS e' approvato dall'Assemblea
legislativa regionale su proposta della Giunta. La Giunta regionale, a
tal fine, acquisisce il parere del Consiglio delle Autonomie locali di
cui all'articolo 23 dello Statuto regionale nonche' della Commissione
regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 della presente legge,
dopo avere sentito i soggetti interessati.
3. Il programma regionale INFEAS e' attuato dalla Regione, dalle
Province, dai Comuni e loro forme associative in base alle rispettive
competenze e in collaborazione con tutti i soggetti che concorrono al
sistema regionale INFEAS. Ha durata triennale e contiene:
a) gli indirizzi per le funzioni e le azioni di sistema di livello
regionale ed i relativi metodi e strumenti formativi, comunicativi,
partecipativi, documentali, valutativi, ivi incluse le azioni volte a
promuovere il coordinamento tra tutte le educazioni coerenti con i
principi sull'educazione alla sostenibilita' di cui all'articolo 1;
b) gli indirizzi generali per la qualita' dei servizi e la gestione
dei CEAS, nonche' per la valorizzazione del loro ruolo in riferimento
alle politiche e strategie dei Comuni e degli altri soggetti titolari
dei CEAS;
c) gli indirizzi per la definizione dei programmi di coordinamento
provinciale INFEAS;
d) gli indirizzi generali per la promozione e il sostegno della rete
dei CEAS di cui all'articolo 4 e delle attivita' di informazione e di
educazione alla sostenibilita' e per l'organizzazione del sistema
regionale INFEAS;
e) gli indirizzi programmatici da attuare attraverso le reti di scuole
per l'educazione alla sostenibilita';
f) l'individuazione delle modalita' e delle forme di rapporto del
sistema regionale INFEAS con i soggetti di cui all'articolo 2, commi 6
e 7;
g) l'individuazione delle forme di integrazione con le altre
programmazioni ed iniziative informative ed educative, coerenti con i
principi dell'educazione alla sostenibilita', previste in attuazione
delle norme regionali concernenti l'educazione ambientale,
l'educazione alimentare, l'educazione ai consumi, l'educazione alla
sicurezza stradale e alla mobilita' sostenibile, l'educazione alla
salute, l'educazione alla partecipazione, le azioni regionali in
materia di istruzione e formazione e di politiche giovanili;
h) l'individuazione delle forme ed azioni di integrazione tra il
programma regionale INFEAS e le pianificazioni e programmazioni di
livello regionale, provinciale e comunale in materia di territorio,
ambiente, energia, turismo, acque, rifiuti, telematica e societa'
dell'informazione, salute, mobilita' e trasporti, tutela dei
consumatori e sviluppo rurale.
Art. 4
I centri di educazione alla sostenibilita' (CEAS)
1. I centri di educazione alla sostenibilita' (CEAS) sono strutture
educative distribuite sul territorio regionale e si rivolgono a
istituti scolastici, famiglie, cittadini e comunita' locali.
2. I CEAS sono istituiti, di norma, dagli enti locali e dalle loro
forme associative, ovvero realizzati da altri soggetti pubblici e
privati, sulla base degli indirizzi definiti dal programma regionale
INFEAS. Gli enti locali e le loro forme associative si avvalgono dei
CEAS per l'attuazione delle proprie iniziative di informazione,
documentazione, comunicazione, formazione ed educazione legate ai temi
della sostenibilita'.
3. I CEAS sono organizzati in rete a livello regionale e operano in
prevalenza a livello comunale e intercomunale. Possono essere
individuati dal programma regionale INFEAS, qualora dotati di
particolari competenze e specializzazioni, per la gestione di
attivita' e azioni che coinvolgono piu' soggetti che concorrono al
sistema regionale INFEAS o per supportare le campagne di comunicazione
a valenza educativa di livello regionale.
4. I CEAS sono attivi nella progettazione e realizzazione di percorsi
e programmi educativi per istituti scolastici e cittadini; corsi e
momenti di formazione e aggiornamento; soggiorni educativi e turismo
ecologico; materiali didattici e divulgativi; seminari, convegni ed
eventi pubblici; attivita' di ricerca, analisi e monitoraggio in campo
ambientale; attivita' di documentazione e gestione di biblioteche
specializzate; servizi di informazione ai cittadini; supporto alla
gestione di processi partecipativi sul territorio; gestione
sostenibile di ambienti e strutture; campagne di sensibilizzazione
sugli stili di vita sostenibili.
5. I CEAS operano prevalentemente per l'attuazione di azioni contenute
nel programma regionale INFEAS e nei programmi provinciali di
educazione alla sostenibilita'.
6. La Regione, in collaborazione con il sistema delle autonomie
locali, promuove la gestione associata dei servizi erogati dai CEAS in
territori omogenei anche al fine di ottenere economie di scala,
perseguendo l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle strutture di
educazione alla sostenibilita' sul territorio, anche attraverso
l'unificazione di centri preesistenti.
7. La Regione, acquisito il parere delle Province, riconosce i CEAS
senza scopo di lucro, sulla base di criteri e indicatori di qualita'
relativi a strutture, competenze e progetti, coerenti con gli
indirizzi elaborati nell'ambito del sistema nazionale INFEA.
Art. 5
Le reti di scuole per l'educazione alla sostenibilita'
1. La Regione, nell'ambito del programma regionale INFEAS, riconosce,
sostiene e valorizza le scuole e gli istituti scolastici che, anche in
rete tra loro, coniugano i temi della sostenibilita' con il piano
dell'offerta formativa e che strutturano al proprio interno esperienze
e attivita' permanenti di educazione alla sostenibilita'.
2. La Regione supporta e promuove forme di co-progettazione educativa
scuola-territorio per tutte le fasce di eta' e la partecipazione del
sistema formativo allo sviluppo locale.
3. La Regione valorizza il lavoro degli istituti scolastici e delle
loro reti per l'educazione alla sostenibilita' promuovendo la
divulgazione delle buone pratiche e la documentazione dei percorsi
didattici anche attraverso banche-dati e strumenti informatici.
Art. 6
Relazione sullo stato dell'ambiente e della sostenibilita'
e attuazione del decreto legislativo n. 195 del 2005
1. La Giunta regionale redige, di norma ogni cinque anni, una
relazione sullo stato dell'ambiente e della sostenibilita' della
Regione Emilia-Romagna, con il supporto tecnico dell'ARPA.
2. La Regione promuove e favorisce altresi' la redazione e la
divulgazione di relazioni sullo stato dell'ambiente e della
sostenibilita' a scala provinciale e comunale.
3. La Regione, in attuazione di quanto previsto dal decreto
legislativo n. 195 del 2005, garantisce il diritto di accesso
all'informazione ambientale, avvalendosi anche delle tecnologie
informatiche e telematiche disponibili.
Art. 7
Commissione regionale di coordinamento
1. E' istituita la Commissione regionale di coordinamento per
l'informazione e l'educazione alla sostenibilita' con il compito di:
a) concorrere all'elaborazione di linee guida per la stesura del
programma regionale INFEAS;
b) esprimere parere in ordine al programma regionale INFEAS ed ai
programmi provinciali INFEAS;
c) proporre i criteri e i requisiti di qualita' sulla base dei quali
caratterizzare e valutare i CEAS e gli istituti scolastici ai fini del
loro riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, comma 7;
d) verificare l'andamento delle attivita' previste nel programma
regionale INFEAS e nei programmi provinciali ed esprimere alla Giunta
regionale le proprie valutazioni e proposte in merito;
e) esaminare e fornire valutazioni in merito ad argomenti e temi in
materia di informazione e di educazione alla sostenibilita' che la
Giunta regionale ritenga di sottoporre alla Commissione stessa.
2. La Commissione e' istituita con atto della Giunta regionale, dura
in carica cinque anni ed e' composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di sviluppo
sostenibile, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un membro designato da ciascuna Provincia;
c) un membro designato dall'ARPA;
d) sette membri nominati dalla Giunta regionale tra persone di
comprovata esperienza in materia di informazione, comunicazione ed
educazione alla sostenibilita' maturata in strutture pubbliche o
private.
3. Sono invitati permanenti ai lavori della Commissione il direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e il direttore dell'Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ex IRRE
Emilia-Romagna), o loro delegati.
4. Sono invitati permanenti ai lavori della Commissione i dirigenti, o
loro delegati, dei settori dell'Amministrazione regionale e delle
Agenzie della Regione che hanno il compito di promuovere l'educazione
ambientale, l'educazione alimentare, l'educazione ai consumi,
l'educazione alla sicurezza stradale e alla mobilita' sostenibile,
l'educazione alla salute, l'educazione alla partecipazione, le pari
opportunita', l'istruzione, la formazione e le politiche giovanili.
5. Un collaboratore regionale svolge le funzioni di segretario.
6. Al fine dell'elaborazione del programma regionale INFEAS, il
Presidente della Commissione promuove la consultazione degli enti e
dei soggetti interessati.
7. Qualora ne ravvisi l'opportunita' in relazione agli argomenti
all'ordine del giorno, il Presidente puo' invitare alle riunioni della
Commissione esperti e rappresentanti di altri enti e soggetti
interessati.
8. La Commissione puo', qualora ne ravvisi la necessita' e su
specifiche tematiche, convocare commissioni allargate e costituire
gruppi di lavoro, aperti alla partecipazione dei CEAS e di altri
soggetti del sistema regionale INFEAS.
Art. 8
Attuazione del programma regionale INFEAS
1. Alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge la
Regione provvede direttamente per quanto attiene a:
a) attivita' di informazione, documentazione, comunicazione,
formazione ed educazione alla sostenibilita' di valenza regionale,
interregionale e sovraregionale individuate nel programma regionale
INFEAS di cui all'articolo 3, anche avvalendosi dei CEAS e con il
supporto degli istituti scolastici di cui all'articolo 2, comma 7;
b) supporto all'elaborazione e alla gestione dei programmi provinciali
INFEAS di cui all'articolo 3;
c) relazione sullo stato dell'ambiente e della sostenibilita' della
Regione Emilia-Romagna di cui all'articolo 6;
d) organizzazione, promozione e realizzazione di attivita' didattiche
volte alla formazione ed alla qualificazione professionale degli
operatori di educazione alla sostenibilita' di cui all'articolo 4.
2. La Regione provvede altresi' alla realizzazione di quanto previsto
dalla presente legge mediante concessione di contributi finanziari a:
a) enti locali e altri soggetti che abbiano istituito CEAS
riconosciuti dalla Regione, per la realizzazione di attivita' di
informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione
alla sostenibilita' individuate nel programma regionale INFEAS;
b) enti locali e altri soggetti che abbiano istituito CEAS
riconosciuti dalla Regione, per la realizzazione, la qualificazione e
il potenziamento dei CEAS stessi;
c) scuole e istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la
promozione di attivita' di educazione alla sostenibilita' individuate
dal programma regionale INFEAS e dai programmi provinciali INFEAS.
3. La misura dei contributi finanziari di cui al comma 2 e' stabilita
nei singoli atti di attuazione del programma regionale INFEAS.
Art. 9
Autorizzazione a costituire e partecipare
all'Associazione "Forum nazionale
sul risparmio e conservazione della risorsa idrica"
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto,
e' autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione
dell'Associazione "Forum nazionale sul risparmio e conservazione della
risorsa idrica", di seguito Associazione.
2. L'Associazione persegue le seguenti finalita':
a) promuovere, sviluppare, aggiornare, diffondere e applicare
politiche di risparmio, di conservazione e di uso efficiente della
risorsa idrica nei settori agricolo, civile, zootecnico e
industriale;
b) promuovere, realizzare e diffondere iniziative di risparmio, di
conservazione e di uso efficiente dell'acqua a livello nazionale,
regionale e locale.
3. La partecipazione della Regione e' subordinata alle seguenti
condizioni:
a) che l'Associazione non persegua fini di lucro;
b) che l'Associazione consegua il riconoscimento della personalita'
giuridica;
c) che lo statuto conferisca alla Regione la facolta' di nominare
propri rappresentanti negli organi dell'Associazione.
4. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari al fine di perfezionare la costituzione e la
partecipazione della Regione all'Associazione e, personalmente o
tramite un suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualita' di
associato.
5. Spetta alla Giunta regionale procedere alla nomina dei
rappresentanti della Regione negli organi dell'Associazione, secondo
quanto previsto dallo statuto dell'Associazione.
6. L'Associazione presenta alla Regione i programmi delle iniziative e
delle attivita', nonche' una relazione annuale che attesta la
realizzazione delle attivita' e delle iniziative programmate.
7. All'onere derivante dalla corresponsione della quota associativa
annuale la Regione fa fronte ai sensi dell'articolo 10.
Art. 10
Norme finanziarie
1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge mediante la istituzione di appositi capitoli nella
parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei
finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 11
Norme transitorie e finali
1. Entro sedici mesi dall'entrata in vigore della presente legge
regionale, la Regione provvedera' a riconoscere i CEAS secondo quanto
previsto dall'articolo 4, comma 7.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 resta valido
l'elenco dei centri di educazione ambientale gia' accreditati dalla
Regione Emilia-Romagna ai sensi della legge regionale 16 maggio 1996,
n. 15 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attivita' di
informazione e di educazione ambientale). Tali centri continuano a
svolgere, fino al nuovo riconoscimento previsto dal comma 1, le
funzioni di cui alla presente legge nell'ambito del programma
regionale INFEAS.
3. E' abrogata la legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 (Promozione,
organizzazione e sviluppo delle attivita' di informazione e di
educazione ambientale).
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 dicembre 2009	L'ASSESSORE DELEGATO
	Giovanni Bissoni

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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