REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 5
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 6 della Legge regionale 25 giugno 1999, n.
12 che concerne Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
e' il seguente:
"Art. 6 - Mercati e fiere
1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, e
le fiere di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 27 del
DLgs n. 114 del 1998 si definiscono:
a) ordinari, quando non vi sono limitazioni alle merceologie dei
posteggi o le limitazioni non superano il due per cento degli stessi;
b) a merceologia esclusiva, quando le merceologie ammesse sono
individuate in modo preciso dal regolamento comunale;
c) straordinari, quando trattasi di mercati che si tengono
occasionalmente nella stessa area mercatale con gli stessi operatori
in giorni diversi dal normale mercato, ovvero quando trattasi di fiere
all'atto della cui istituzione non e' previsto si ripetano con le
stesse modalita'.
2. Nelle fiere straordinarie il Comune puo' richiedere agli operatori
particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il
contesto urbano o per il tema della fiera.
3. Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i
diversi Paesi dell'Unione Europea il Comune puo' prevedere posteggi
temporanei aggiuntivi riservati ad operatori comunitari o
manifestazioni fieristiche apposite.
4. A sensi dei commi 13 e 15 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998, il
Comune provvede, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 7, alla
istituzione o soppressione dei mercati e delle fiere, alla
determinazione dei giorni in cui essi si svolgono, alla determinazione
del numero dei posteggi, allo spostamento di posteggio, alla
determinazione dei giorni e delle date di svolgimento dei mercati e
delle fiere sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche
e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a
livello regionale.
5. Qualora il Comune sopprima una fiera perdono efficacia le relative
concessioni dei posteggi.
6. I consorzi di operatori possono mettere a disposizione del Comune
per dieci anni aree private aventi destinazione urbanistica ad uso
commerciale per l'istituzione di mercati o fiere. In caso di
accettazione da parte del Comune e previa apposita convenzione, i
consorziati possono acquisire il diritto all'assegnazione dei posteggi
nella quota definita in convenzione. Al cessare della disponibilita'
dell'area decadono tutte le concessioni di posteggio rilasciate.
7. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura
l'espletamento delle attivita' di carattere istituzionale e
l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando la possibilita' di
affidare la gestione a consorzi di operatori che rappresentino almeno
il cinquantuno per cento dei titolari di posteggio nel mercato o nella
fiera, o ad altri soggetti esterni.
8. I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il due
per cento nei mercati e il quattro per cento nelle fiere, fatti salvi
i diritti acquisiti. Il presente comma non si applica ai mercati e
alle fiere, a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse
riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.
9. Il Comune stabilisce i modi e i tempi per la presentazione delle
domande per la partecipazione alle fiere dei non titolari di
posteggio, sulla base delle disposizioni dettate dalla Giunta
regionale.".
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entita' della spesa da eseguire.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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