REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 26

DISCIPLINA E INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN EMILIA-ROMAGNA

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. La Regione, in coerenza con i principi di democrazia, uguaglianza,
giustizia e solidarieta' di cui all'articolo 2, comma 1, dello Statuto
regionale, riconosce la funzione rilevante del commercio equo e
solidale nella promozione in Emilia-Romagna dei valori di giustizia
sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile e di un modello
produttivo fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e
per l'ambiente.
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1:
a) favorendo una maggiore informazione nei confronti dei consumatori
per favorire acquisti responsabili;
b) promuovendo una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo
e solidale.
3. La Regione sostiene, anche economicamente, iniziative finalizzate
al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2.
Art. 2
Definizione di commercio equo e solidale
1. Il commercio equo e solidale e' caratterizzato da un approccio
alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad
ottenere una maggiore equita' nelle relazioni economiche
internazionali attraverso migliori condizioni commerciali e sociali
per i produttori ed i lavoratori dei paesi in via di sviluppo.
2. Il commercio equo e solidale promuove una relazione paritaria tra
tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione,
favorendo:
a) il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli
garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;
b) il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del
prezzo al momento dell'ordine;
c) la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle condizioni di
lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella
retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere ne' ricorso
allo sfruttamento del lavoro minorile;
d) un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a
carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale
miglioramento sia della qualita' dei prodotti e dei servizi, tramite
l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della
comunita' locale;
e) il rispetto dell'ambiente;
f) la trasparenza delle strutture organizzative.
Art. 3
Soggetti del commercio equo e solidale
1. Ai fini della presente legge sono soggetti del commercio equo e
solidale gli enti non aventi scopo di lucro, organizzati in forma
collettiva e democratica, che operano in forma stabile sul territorio
regionale, appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) enti che rilasciano l'accreditamento di organizzazione del
commercio equo e solidale;
b) organizzazioni del commercio equo e solidale in possesso
dell'accreditamento rilasciato da enti accreditatori;
c) enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale.
2. I soggetti del commercio equo e solidale di cui al comma 1
conformano la propria attivita' alle norme volontarie elaborate:
a) dalle associazioni internazionali per il commercio equo e solidale,
quali FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) e WFTO
(World Fair Trade Organization), in coerenza con la Risoluzione del
Parlamento europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo
(2005/2245 (INI)), approvata il 6 luglio 2006;
b) dagli enti che promuovono ed organizzano il settore a livello
nazionale, quali AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio
Equo e Solidale), e a livello regionale.
3. Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente legge i
soggetti di cui al comma 1, individuati sulla base dei requisiti
stabiliti e con le modalita' definite dalla Giunta regionale ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
Art. 4
Prodotti del commercio equo e solidale
1. Ai fini della presente legge i prodotti del commercio equo e
solidale possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione accreditata per il
commercio equo e solidale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
b) certificazione dei prodotti da parte degli enti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera c).
Art. 5
Interventi per la diffusione
del commercio equo e solidale
1. La Regione, per il conseguimento delle finalita' e degli obiettivi
previsti all'articolo 1:
a) promuove iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate a
diffondere la realta' del commercio equo e solidale e ad accrescere
nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte
di consumo, in particolare delle ricadute sociali ed ambientali
derivanti dalla produzione e commercializzazione del prodotto;
b) promuove specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a
conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di
consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle
opportunita' offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;
c) promuove iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari
delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
d) promuove e sostiene le giornate del commercio equo e solidale di
cui all'articolo 6;
e) promuove la creazione sulla rete Internet di un portale regionale
per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in
materia di commercio equo e solidale;
f) concede ai soggetti del commercio equo e solidale di cui
all'articolo 3, comma 1, contributi fino a un massimo del quaranta per
cento delle spese ammissibili relative ad investimenti, funzionali
all'espletamento dell'attivita' dell'organizzazione e dell'ente, per
l'apertura e la ristrutturazione della sede, l'acquisto di
attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;
g) promuove l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale
nell'ambito delle attivita' degli enti pubblici, in particolare nei
punti di somministrazione interni, nel pieno rispetto delle norme
vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.
2. I Comuni con oltre 50 mila abitanti possono istituire, con le
modalita' previste all'articolo 6 della legge regionale 25 giugno
1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), mercati
e fiere su aree pubbliche aventi come merceologia prevalente o
esclusiva i prodotti del commercio equo e solidale.
Art. 6
Giornata regionale del commercio equo e solidale
1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del
commercio equo e solidale, promuove e sostiene, con specifici
contributi alle organizzazioni e agli enti di cui all'articolo 3,
comma 1, le giornate del commercio equo e solidale, quale momento di
incontro tra la comunita' emiliano-romagnola e la realta' del
commercio equo e solidale.
Art. 7
Disposizioni attuative
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale definisce:
a) i criteri e le modalita' attuative degli specifici interventi di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), ed all'articolo 6;
b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
c) i requisiti che devono possedere i soggetti del commercio equo e
solidale beneficiari degli aiuti di cui alla presente legge, nonche'
le modalita' di individuazione dei medesimi soggetti, come previsto
dall'articolo 3, comma 3.
Art. 8
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della
presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta
regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con
successiva periodicita' biennale, presenta alla Commissione
assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e
6, evidenziando i risultati raggiunti e le eventuali criticita'
riscontrate;
b) le tipologie dei soggetti beneficiari, le risorse stanziate ed
erogate per i contributi di cui all'articolo 5.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano
per la migliore realizzazione del monitoraggio e per la valutazione
congiunta dell'impatto che le iniziative assunte hanno avuto
sull'andamento dei consumi di prodotti del commercio equo e solidale
nel territorio regionale.
Art. 9
Disposizioni in materia di aiuti di Stato
1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse
nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore
(de minimis) in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. Le operazioni di diffusione e comunicazione derivanti
dall'applicazione della presente legge sono oggetto di disciplina con
atto di natura regolamentare.
Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unita' previsionali di
base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle
leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della
necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.
31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera f), e all'articolo 6 della presente
legge, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unita'
previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della
necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37
della legge regionale n. 40 del 2001.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 dicembre 2009	L'ASSESSORE DELEGATO
	Giovanni Bissoni

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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