REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE (ART 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
con deliberazione n. 2189 del 28 dicembre 2009
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
con decreto n. 344 del 28 dicembre 2009
il seguente regolamento:
Art. 1
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
1. Le Province, ovvero le Agenzie per la mobilita' di cui all'art. 19
della L.R. n. 30 del 1998, nel caso di assegnazione alle stesse delle
relative funzioni, rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del
servizio di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio autobus
con conducente ai soggetti che esercitano la loro attivita'
nell'ambito di imprese, aventi sede legale nel territorio provinciale,
che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26-bis, comma
1, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale
del trasporto pubblico regionale e locale).
2. L' autorizzazione e' unica, rilasciata anche in piu' copie secondo
necessita', al singolo o all'impresa avente titolo, che abbia la
proprieta' o la disponibilita' (in leasing, usufrutto, vendita con
patto di riservato dominio) dell'autobus.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione provinciale in conformita'
dell'articolo 26-bis, comma 2, della legge regionale n. 30 del 1998,
le imprese esercenti servizio di trasporto passeggeri mediante
noleggio autobus con conducente devono servirsi, per l'esecuzione del
trasporto, esclusivamente di soggetti in possesso di abilitazione
professionale e di idoneita' a condurre i veicoli della categoria ai
sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche  e integrazioni.
4. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio
di trasporto passeggeri mediante noleggio autobus con conducente e'
obbligatoria la disponibilita' di una rimessa, presso la quale i
veicoli sostano. Per rimessa deve intendersi anche uno spazio privo di
particolari strutture, situato in area privata. La rimessa deve essere
di dimensioni compatibili con il numero di mezzi utilizzati per il
servizio. La rimessa dovra' essere in regola con quanto previsto dalla
normativa vigente in materia urbanistica, di prevenzione incendi,
igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro.
5. Sono determinati dalla Provincia entro il limite complessivo
massimo di Euro 250 i costi dei diritti di segreteria, degli oneri di
istruttoria e tenuta registro, della targa esterna al mezzo recante
dicitura NCC e logo della Provincia  ed altresi' della targa interna
recante i dati della autorizzazione, di identificazione dell'autobus,
della matricola conducente o altro identificativo, da corrispondersi
all'amministrazione quale contributo per la gestione delle pratiche e
dell'attivita' degli uffici.
6. Resta ferma la possibilita' di esercizio dell'attivita' di noleggio
di autobus con conducente da parte di imprese autorizzate da altre
Regioni o da altri Stati dell'Unione Europea.
Art. 2
Sicurezza del servizio
1. Nei servizi di noleggio con conducente le imprese utilizzano mezzi
aventi le caratteristiche tecniche previste dalla vigente normativa,
la cui corrispondenza e' verificata dal competente Ufficio della
Motorizzazione Civile.
2. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza
del servizio il mancato rispetto delle norme previste di cui agli
articoli 80, 82, 116, 141, 142, 174, 179, 186, 187 e 189 del Nuovo
Codice della Strada (CDS).
3. Le Province possono istituire corsi periodici di riqualificazione e
aggiornamento dei conducenti con l'obiettivo di migliorare la
sicurezza sulle strade, il risparmio energetico e la tutela
ambientale, avuto inoltre riguardo ad eventuali raccomandazioni /
linee guida espresse dal Comitato tecnico di polizia locale di cui
all'articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24
(Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un
sistema integrato di sicurezza).
4. E' consentito l'utilizzo di mezzi immatricolati per il servizio di
linea anche per il servizio di noleggio autobus con conducente, previa
autorizzazione dell'Ente concedente la linea, ai sensi dell'art. 87
comma 4 C. d S. e della Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 82,
comma 6 del C.d S., nel rispetto del DM 23/12/2003 e dell'art. 8 del
presente Regolamento.
Art. 3
Rispetto delle condizioni di regolarita'
del servizio e della documentazione
1. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' di trasporto
passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente e'
tenuta ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 26-
bis, commi 5, 6 e 7 della legge regionale n. 30 del 1998.
2. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarita'
del servizio:
a) l'omessa comunicazione, entro i termini stabiliti, della variazione
dei dati di cui all'art. 26-bis, comma 3, lettere a) e b), della L.R.
n. 30 del 1998;
b) l'omessa comunicazione, entro i termini previsti dall'art. 26-bis,
comma 5, della L.R. n. 30 del 1998, della modifica dei requisiti di
cui agli  articoli 5 , 6 del DLgs n. 395 del 2000;
c) l'omessa comunicazione del venir meno dei requisiti di idoneita' di
cui all'art. 26-bis, comma 2, della L.R. n. 30 del 1998;
d) l'utilizzo di mezzi e di conducenti non iscritti
nell'autorizzazione unica;
e) l'effettuazione di servizi svolti in violazione dell'art. 9 comma 2
del presente Regolamento.
3. La perdita dei requisiti di cui agli artt. 5, 6, 7, DLgs 395/2000
e' regolata dalle disposizioni procedurali e sanzionatorie del
medesimo DLgs.
4. Al  fine di consentire, agli organi preposti ai controlli, la
verifica del possesso dei requisiti di legge e la sussistenza degli
atti necessari al corretto svolgimento dell'attivita' di noleggio di
autobus con conducente da parte dell'impresa, deve essere conservata,
a bordo del mezzo, copia conforme od originale della documentazione
autorizzativa e della dichiarazione di cui all'art. 5 del presente
Regolamento. Nell'ipotesi di utilizzo di mezzi immatricolati in linea
per cui sia rilasciata l'autorizzazione alla distrazione deve essere
altresi' conservata la documentazione di cui all'art. 3, comma 3 del
DM 23/12/2003. L'omissione costituisce infrazione alle norme relative
alla regolarita' della documentazione.
5. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarita'
della documentazione:
a) l'omissione delle comunicazioni di cui all'art 13, commi 4 e 6;
b) la mancanza del registro di cui all'art. 14 del presente
regolamento e l'omesso o ingiustificatamente ritardato aggiornamento
dello stesso.
Art. 4
Qualita' del servizio
1. Al fine di assicurare la qualita' del servizio, le imprese sono
tenute ad evitare che:
a) la conduzione del veicolo sia affidata a conducenti non
regolarmente assunti, anche se muniti di patente idonea;
b) salgano sul mezzo, durante il servizio, persone estranee per
attivita' non inerenti il servizio, eccetto autorita' preposte a
funzioni di ispezione, compiti di sicurezza o di ordine pubblico.
2. Gli autobus in servizio devono:
a) essere puliti e in perfetto stato d'uso;
b) tenere a bordo tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti
dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
c) essere muniti di cronotachigrafo digitale e di ogni strumentazione
obbligatoria;
d) essere in regola con documentazione di circolazione prevista dalla
legislazione vigente;
e) essere condotti da personale in possesso di patente abilitante alla
guida dell'autobus a cui si riferisce l'autorizzazione, carta di
qualificazione del conducente (CQC persone) fatte salve le esenzioni
di legge, eta' compresa nei limiti minimi e massimi previsti dal
codice della strada per la guida di tali veicoli;
f) essere allestiti in modo da assicurare il migliore comfort ai
passeggeri;
g) disporre di un bagagliaio capace di contenere almeno 1 valigia di
dimensioni medie per passeggero;
h) esporre ben visibili i contrassegni e i loghi che indicano le
caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo;
i) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente all'interno e/o
all'esterno del veicolo una targa rilasciata dalla Provincia che rechi
i recapiti (postale, e-mail, fax) dell' impresa di trasporto e della 
struttura provinciale che ha rilasciato l'autorizzazione e gli estremi
della autorizzazione, il numero di targa del mezzo, uno spazio per
indicare la matricola del conducente o altro suo identificativo;
j) recare in evidenza, senza vincoli di dimensione, almeno su un lato
del veicolo il logo della Regione Emilia-Romagna, accompagnato dalla
dizione "Autoveicolo finanziato con il contributo della Regione
Emilia-Romagna", qualora finanziato anche in parte con fondi pubblici
regionali.
3. Il personale dipendente durante il servizio di trasporto deve
tenere un abbigliamento comunque confacente al pubblico servizio ed
altresi' prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri
durante tutte le fasi del trasporto, compreso il caricamento e lo
scarico dei bagagli.
4. Il personale dipendente visita, al termine di ogni viaggio,
l'interno dell'autobus e, nel caso siano rinvenuti oggetti dimenticati
dai passeggeri, e' tenuto a depositarli presso la sede dell'impresa.
Art. 5
Regolarita' contributiva dei conducenti
1. Al fine di consentire agli organi di controllo la verifica del
rispetto degli obblighi relativi alla regolarita' contributiva e della
normativa in materia di lavoro dipendente, l'impresa deve provvedere
al rilascio al lavoratore di una dichiarazione resa ai sensi dell'art.
47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risultino gli estremi
di registrazione a libro matricola, l'applicazione dei contratti
collettivi di categoria,  l'avvenuto versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali del conducente.
Art. 6
Reclami
1. Eventuali reclami relativi al servizio possono essere inoltrati
all'impresa di trasporto e per conoscenza alla struttura provinciale
che ha rilasciato l'autorizzazione.
2. L'impresa di trasporto ha l'obbligo di rispondere al reclamo entro
30 giorni dal suo ricevimento dandone riscontro alla struttura
provinciale che ha rilasciato l'autorizzazione.
Art. 7
Diritti dei conducenti
del servizio  di trasporto passeggeri
mediante noleggio di autobus con conducente
1. Le imprese esercenti servizio di trasporto passeggeri effettuato
mediante noleggio autobus con conducente non possono privare i
conducenti del diritto di:
a)
rifiutare il trasporto di animali, se non indicato espressamente
all'atto della pattuizione del servizio, ad esclusione dei cani per i
non vedenti;
b) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il
veicolo;
c) rifiutare di attendere il cliente quando la fermata debba avvenire
in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione
stradale;
d) rifiutare il servizio all'utente che sia in stato di evidente
alterazione tale da poter recare pericolo all'esercizio della guida
del mezzo.
2. E' vietato rifiutare il servizio di trasporto di persone
diversamente abili nonche' del bagaglio e attrezzature di ausilio alle
stesse. Qualora il mezzo non sia attrezzato specificamente per tale
evenienza le operazioni di salita/discesa della persona diversamente
abile debbono essere assistite dall'accompagnatore dello stesso.
Art. 8
Regime degli autobus acquistati
con sovvenzione pubblica e controllo
1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della
legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attivita' di trasporto
di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente), e' fatto divieto di impiegare nel servizio di noleggio
con conducente, autobus acquistati a far data dal 1° gennaio 2004 con
fondi pubblici  salvo che per motivi eccezionali dichiarati dalla
autorita' prefettizia e/o dal Presidente della Regione con ordinanza,
oppure, nel rispetto delle norme del C.D.S., autorizzative, d'uso e
destinazione per classe di autobus, al fine di garantire la
continuita' del trasporto pubblico di linea in casi eccezionali e di
brevissima durata. La violazione del predetto divieto e' punita con la
sanzione da un minimo di Euro 500 ad un massimo di Euro 2000.
2 E' consentito, previa autorizzazione della Regione Emilia-Romagna e
conformemente alle prescrizioni di cui al D.M. Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti 23/12/2003, distrarre dal servizio di
linea, per effettuare servizio di noleggio con conducente, autobus
acquistati con fondi pubblici entro il 31 dicembre 2003,  a condizione
che sia restituita alla medesima Regione Emilia-Romagna una quota
parte giornaliera della sovvenzione stessa la quale, in funzione
compensativa percentuale del vantaggio concorrenziale acquisito,
contempla il finanziamento per l'acquisto, la spesa indivisa media
standard del servizio di trasporto e gli oneri post servizio di
trasporto.
3. La quota parte compensativa da corrispondere alla Regione
Emilia-Romagna viene fissata in misura forfettaria per giornata o
parte di essa in Euro 170,00.
4. Le Province istituiscono e organizzano idonei controlli anche in
collaborazione con i Comuni per vigilare circa il rispetto del divieto
previsto dal comma 1; erogano le sanzioni e ne introitano i
corrispettivi pecuniari.
5. La Giunta regionale, al fine dell'esenzione dal divieto di cui al
comma 2, puo' prevedere criteri per la restituzione totale del
contributo pubblico ricevuto e relativi interessi.
Art. 9
Regime di abilitazione
per il servizio di trasporto passeggeri
mediante noleggio autovettura con conducente
1. Le imprese costituite nelle forme giuridiche di cui all'art. 7 L.
21/1992 autorizzate al servizio di trasporto passeggeri mediante
noleggio di autobus con conducente sono inoltre abilitate
all'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri con noleggio di
autoveicoli con conducente destinati al trasporto fino a nove persone,
autista compreso. Devono utilizzare per l'esecuzione del trasporto
predetto esclusivamente personale idoneo professionalmente ai sensi
dell'art. 6 della Legge n. 21/92 ed iscritto all'apposito ruolo tenuto
presso le Camere di Commercio. Le modalita' di rilascio della
conseguente autorizzazione, per l'esercizio del servizio di noleggio
con conducente di autovettura, riferita al singolo veicolo, sono
regolate dall'art. 8 L. 21/92.
2. Le imprese titolari di autorizzazione di N.C.C. autobus possono
effettuare servizi per il trasporto occasionale di alunni, studenti o
singoli gruppi omogenei per fascia di appartenenza/interesse, sulla
base di contratti o convenzioni purche' tali servizi non assumano le
caratteristiche di servizio di linea come definito dall'art. 87 comma
1 C.D.S. e dall'art. 24 L.R. 30/1998.
Art. 10
Visite e verifiche
1. Prima dell'immissione in servizio e durante il suo espletamento, i
veicoli possono essere sottoposti a ispezione a cura della Provincia
che ha rilasciato l'autorizzazione per verificare l'idoneita' al
servizio sotto il profilo della funzionalita', nonche' alle
prescrizioni della L.R. n. 30 del 1998 e del presente regolamento.
2. E' vietato utilizzare veicoli che, a seguito delle verifiche di cui
al comma 1, siano risultati non idonei al servizio.
Art. 11
Procedimento sanzionatorio
1. Il procedimento di erogazione delle sanzioni e' disciplinato dalla
L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale).
Art. 12
Contenuto della domanda di autorizzazione
e contenuto dell'autorizzazione
1. Il contenuto della domanda di autorizzazione di cui all'art 26-bis,
comma 3, della L.R. n. 30 del 1998 deve essere riprodotto nel
documento d'autorizzazione rilasciato all'impresa.
2. L'autorizzazione deve inoltre riportare:
a) generalita' e codice fiscale dell'intestatario;
b) il numero di targa degli autobus destinati al servizio;
c) tipo di autobus (categoria M2 fino a 5t di massa massima, categoria
M3 aventi massa massima superiore a 5t.);
d) numero di posti utili per ogni autobus destinato al servizio;
e) ubicazione della rimessa conformemente a quanto previsto dall'art.
1 comma 4;
f) numero ed estremi anagrafici dei conducenti; riferimento dei titoli
abilitativi alla guida e di abilitazione professionale; tipologia  del
rapporto di lavoro;
g) appositi spazi su cui annotare gli esiti delle verifiche dei
requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e di idoneita'
professionale, nonche' gli esiti delle verifiche di cui all'articolo
10 del presente Regolamento;
h) i divieti e le esenzioni relativi all'uso di autobus acquistati con
contributi pubblici;
i) appositi spazi per annotazioni conseguenti alla possibilita' di
sostituzione dei mezzi nonche' al potenziamento del parco autobus (le
cui variazioni debbono essere tempestivamente comunicate dall'impresa
di trasporto alla Provincia, per il necessario aggiornamento
dell'autorizzazione).
Art. 13
Durata dell'autorizzazione,
inizio del servizio e periodo transitorio
1. Le licenze rilasciate dai Comuni e gli atti di subentro fino alla
data di entrata in vigore del presente regolamento conservano
validita' fino al 5 gennaio 2011, termine perentorio stabilito per la
successiva conversione delle stesse licenze comunali in autorizzazione
di competenza provinciale.
2. I procedimenti di rilascio o di subentro in itinere alla data di
entrata in vigore del presente regolamento proseguono in capo ai
Comuni fino alla loro conclusione.
3. Gli atti inerenti ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni
poste in essere dai Comuni nel periodo transitorio sono fatti salvi e
possono essere utilizzati dalle Province nell'esercizio della funzione
autorizzatoria di competenza.
4. Le nuove autorizzazioni avranno durata quinquennale e
l'intestatario ha l'obbligo di comunicare alla Provincia l'inizio del
servizio con un anticipo di almeno 7 giorni. Qualora l'impresa abbia
gia' comunicato l'inizio del servizio ma dimostri di non poter
iniziare per causa di forza maggiore, il termine gia' comunicato per
l'inizio attivita' e' prorogato di 15 giorni.
5. L'impresa viene cancellata dal registro provinciale su richiesta
della stessa conseguentemente l'autorizzazione viene revocata.
6. In caso di decesso, scomparsa, incapacita' fisica, perdita o
diminuzione della capacita' di agire, escluso il caso di perdita del
requisito dell'onorabilita' della persona che svolge la direzione
dell'attivita', si richiamano le previsioni dell'art 10 comma 1, 2, 3
del DLgs n. 395/2000 per quanto concerne il proseguimento provvisorio
dell'attivita'.
7. Nel termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla data di
comunicazione di inizio del servizio, l'intestatario deve presentare i
seguenti documenti:
a) certificazione in carta semplice di avvenuta denuncia del personale
dipendente, anche di qualifica dirigenziale, agli enti  di  previdenza
ed assistenza;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dall'impresa ai
sensi del DPR n. 445 del 2000, dalla quale risulti il numero dei
dipendenti, distinti tra impiegati, operai, autisti;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dall'impresa ai
sensi del DPR n. 445 del 2000, dalla quale risulti la regolarita' dei
versamenti contributivi effettuati dall'impresa;
d) iscrizione alla C.C.I.A.A. con specifico riferimento all'attivita'
di noleggio con conducente di autobus;
e) documentazione comprovante la disponibilita' della rimessa;
f) dati dei veicoli, targhe, posti, caratteristiche, equipaggiamenti
speciali.
Art. 14
Registro giornaliero dei viaggi degli autobus
acquistati con sovvenzione pubblica
1. L'intestatario dell'autorizzazione, o un suo sostituto, conserva
presso i propri uffici ed aggiorna tempestivamente, come di seguito
specificato, il registro vidimato dalla Provincia che rilascia
l'autorizzazione od altrimenti procede attraverso apposito sistema di
registrazione automatica implementato dalla Provincia ad annotare
giornalmente i seguenti dati:
a) generalita' del committente del viaggio;
b) generalita' del conducente;
c) giorno, ora di uscita e di rientro dell'autobus;
d) destinazione.
2. L'intestatario e' tenuto ad esibire il registro ad ogni richiesta
degli organi preposti al controllo. La mancanza del registro o
l'omesso aggiornamento sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria pari ad Euro 300,00.
Art. 15
Regime del registro regionale
delle imprese titolari delle autorizzazioni
1. Al fine dell'istituzione del registro di cui all'articolo 26-ter 
della L.R. n. 30 del 1998, ogni Provincia deve comunicare formalmente
all'assessorato regionale competente di aver attivato le rispettive
sezioni provinciali di raccolta dati e trasmettere semestralmente alla
Direzione generale competente i medesimi dati e loro variazioni.
2. Il registro deve contenere i seguenti dati:
a) l'indicazione delle imprese titolari delle autorizzazioni;
b) il numero ed il tipo di autobus impiegati nel servizio (dati
identificativi riportati dai documenti di circolazione) e successivi
aggiornamenti circa i mezzi inseriti nel parco macchine
successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
c) la specificazione degli autobus acquistati con finanziamenti
pubblici.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 dicembre 2009	LA VICEPRESIDENTE
	Maria Giuseppina Muzzarelli
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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