REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINAN- ZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art.	1 -  Automazione e manutenzione del sistema informativo
regionale
Art.	2 -  Sistema informativo agricolo regionale
Art.	3 -  Contributo al Comitato di solidarieta' alle vittime delle
stragi
Art.	4 -  Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze
dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della
polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere
Art.	5 -  Cartografia regionale
Art.	6 -  Interventi nel settore delle bonifiche
Art.	7 -  Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
Art.	8 -  Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR
2007-2013 (Riproposizione per l'esercizio 2010)
Art.	9 -  Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica
Art.	10 -  Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e
del sistema sciistico
Art.	11 -  Mercati e centri agro-alimentari
Art.	12 -  Fondo per la conservazione della natura
Art.	13 -  Disposizioni per il finanziamento del parco naturale del
Sasso Simone e Simoncello
Art.	14 -  Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
di competenza regionale
Art.	15 -  Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
Art.	16 -  Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale
Art.	17 -  Patrimonio naturale regionale
Art.	18 -  Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
Art.	19 -  Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
di competenza regionale
Art.	20 -  Interventi ed opere di difesa della costa
Art.	21 -  Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume
Po e idrovie collegate
Art.	22 -  Investimenti in materia di navigazione interna
Art.	23 -  Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque
porti regionali
Art.	24 -  Investimenti nel settore dei trasporti
Art.	25 -  Sistema di trasporto integrato - Mezzi regionali
Art.	26 -  Rete viaria di interesse regionale
Art.	27 -  Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione
Emilia-Romagna alla societa' per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" -
Forli'
Art.	28 -  Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
Art.	29 -  Ulteriori interventi per assicurare l'accessibilita' a
seguito dell'evento franoso nel comune di Corniglio (Parma)
Art.	30 -  Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
sanitario regionale
Art.	31 -  Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
Art.	32 -  Fondo regionale per la non autosufficienza
Art.	33 -  Verifiche tecniche di vulnerabilita' sismica delle
strutture sanitarie
Art.	34 -  Modifica alla legge regionale n. 38 del 2002
Art.	35 -  Modifica alla legge regionale n. 20 del 2006
Art.	36 -  Interventi volti alla tutela e al controllo della
popolazione canina e felina
Art.	37 -  Fondo sociale regionale straordinario
Art.	38 -  Opere urgenti di edilizia scolastica
Art.	39 -  Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
Art.	40 -  Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in
favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
Art.	41 -  Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
Art.	42 -  Recupero e restauro di immobili di particolare valore
storico e culturale
Art.	43 -  Contributo per l'accesso al sistema regionale per la
certificazione energetica degli edifici
Art.	44 -  Prima attuazione degli interventi finanziati dal documento
unico di programmazione (DUP)
Art.	45 -  Trasferimento all'esercizio 2010 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2009 finanziate con mezzi regionali
Art.	46 -  Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1995
Art.	47 -  Modifica alla legge regionale n. 3 del 1999
Art.	48 -  Parita' di accesso ai servizi
Art.	49 -  Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 e norme su
altri servizi con concorso economico regionale
Art.	50 -  Integrazione di risorse a sostegno del consolidamento della
riorganizzazione
Art.	51 -  Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti
dalla gestione del demanio idrico
Art.	52 -  Misure di semplificazione in materia di trebbiatura e
sgranatura meccanica
Art.	53 -  Disciplina del procedimento e delle spese elettorali
Art.	54 -  Disposizioni attuative della legge regionale n. 9 del 2009
Art.	55 -  Modifiche alla legge regionale n. 42 del 2001
Art.	56 -  Modifica alla legge regionale n. 24 del 2001
Art.	57 -  Copertura finanziaria
Art.	58 -  Entrata in vigore
Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalita' di cui alla legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione),
sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26
luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale
manutenzione e sviluppo
Esercizio 2010: Euro 2.160.000,00;
b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale -
comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e
art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B.
1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2010: Euro 70.000,00
c) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (articolo
17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio
2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del
sistema informativo regionale
Esercizio 2010: Euro 6.210.000,00;
d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano
telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e
L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 -
Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2010: Euro 24.119.880,00;
e) Cap. 03889 "Spese in conto capitale per la realizzazione delle
M.A.N. (Metropolitan Area Network) (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" 
afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo
regionale
Esercizio 2010: Euro 2.600.000,00.
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti
leggi regionali a valere sul Capitolo 3917, nell'ambito della U.P.B.
1.2.1.3.1510, sono revocate per l'importo di Euro 2.543.610,00.
Art. 2
Sistema informativo agricolo regionale
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai
sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997,
n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) e'
disposta, per l'esercizio 2010, una autorizzazione di spesa di Euro
1.500.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B.
1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.
Art. 3
Contributo al Comitato di solidarieta'
alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere, per
l'esercizio 2010, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di
solidarieta' alle vittime delle stragi costituito fra la Regione
Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna,
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul
Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad
enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.
Art. 4
Interventi a favore degli eredi di appartenenti
alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili
del fuoco e alle Forze della polizia municipale
caduti nell'adempimento del proprio dovere
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a concedere agli eredi
degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai
Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti
nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un
contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e
le modalita' per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposta, per l'esercizio
finanziario 2010, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a
valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 -
Interventi di solidarieta'.
Art. 5
Cartografia regionale
1. Per le finalita' di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24
(Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia
regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile
1975, n. 24)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del
Sistema informativo regionale
Esercizio 2010: Euro 420.000,00;
b) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica
regionale geologica, pedologica, pericolosita' e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B.
1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e
pedologia
Esercizio 2010: Euro 400.000,00;
c) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica
regionale geologica, pedologica, pericolosita' e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B.
1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2010: Euro 300.000,00.
Art. 6
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti
di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le
seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di
irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"
afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e
irrigazione
Esercizio 2010: Euro 800.000,00;
b) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di
bonifica danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche e per
l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364;
artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R.
2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi
di bonifica e irrigazione
Esercizio 2010: Euro 2.000.000,00;
c) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2,
lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B.
1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica
Esercizio 2010: Euro 1.835.000,00.
Art. 7
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
1. Al fine di favorire lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva
fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici) convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326 e di promuoverne la trasformazione in intermediari finanziari
vigilati, la Regione:
a) e' autorizzata a concedere contributi ai confidi di 1° e 2° grado
ad incremento del proprio patrimonio per la realizzazione dei piani
presentati per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonche' al fine di
favorire il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel citato
elenco speciale;
b) puo' autorizzare i confidi ad incrementare il proprio patrimonio
anche mediante la rifinalizzazione di fondi gia' assegnati in gestione
ai sensi delle misure agevolative previste nelle leggi, nei programmi
e nei provvedimenti di settore.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite dalla Giunta
regionale, con i criteri e le modalita' fissate dalla Giunta medesima,
a seguito di apposita richiesta, ai confidi che operano sull'intero
territorio regionale, esclusivamente per consentirne l'iscrizione o il
mantenimento nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo n. 385 del 1993.
3. Le risorse trasferite a capitale sociale o fondo consortile
costituiscono quote o azioni proprie dei confidi e sono soggette in
particolare ai limiti ed ai vincoli stabiliti ai sensi dell'articolo
13, commi 18 e 33, ultimo periodo, del decreto legge n. 269 del 2003
convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a) del presente
articolo e' disposta, per l'esercizio finanziario 2010, una
autorizzazione di spesa a valere sul capitolo 23093 (nuova
istituzione) afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8301 pari a Euro
10.000.000,00.
Art. 8
Integrazione regionale al
programma operativo regionale
FESR 2007-2013 (Riproposizione per l'esercizio 2010)
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi
dell'attivita' I.1.1 Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale
e il trasferimento tecnologico, prevista nel programma operativo
regionale FESR 2007-2013, la Regione e' autorizzata a stanziare
apposite risorse da utilizzare con le modalita' e le medesime
destinazioni contenute nel programma operativo stesso.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono trasferite all'esercizio
2010 le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 30 della legge
regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a
norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio
pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione) e
riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi
sottoindicati:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo
regionale FESR 2007-2013:
1) Cap. 23752 "Contributi a Universita', Enti e Istituzioni di ricerca
per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il
trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al
P.O.R. FESR 2007-2013"
Euro 14.484.659,00
2) Cap. 23754 "Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli
per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico -
Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"
Euro  5.065.341,00
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo
regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:
1) Cap. 23756 "Contributi a Universita' ed Enti e Istituzioni di
ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il
trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al
P.O.R. FESR 2007-2013 - Mezzi statali"
Euro 1.478.902,00.
3. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli
interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2 del presente
articolo, la Giunta regionale e' autorizzata, nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio, ad apportare, per
l'esercizio 2010, ove necessario, con proprio atto, variazioni
compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli
di spesa appartenenti alla medesima unita' previsionale di base. Tali
provvedimenti di variazione possono disporre altresi' l'eventuale
modifica e/o istituzione di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito delle
unita' previsionali di base di cui al comma 2.
Art. 9
Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione
e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio
1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R.
9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del
turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni,
integrazioni e modifiche di spesa:
a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di
promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2,
lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2011: Euro 8.500.000,00;
b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e
di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il
cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e
commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese
aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art.
7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2011: Euro 5.552.000,00.
Art. 10
Interventi per la qualificazione delle stazioni
invernali e del sistema sciistico
1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni
invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma
della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la
qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della
Regione Emilia-Romagna), nell'ambito dei sottoindicati capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione
e qualificazione delle strutture turistiche, sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 25572 "Contributi in conto capitale per interventi relativi a
sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al
miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a
fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"
Esercizio 2010: Euro 400.000,00;
b) Cap. 25780 "Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione
delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e
per la revisione degli impianti a fune (L.R. 24 agosto 1987, n. 26
abrogata e art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"
Esercizio 2010: Euro 500.000,00.
Art. 11
Mercati e centri agro-alimentari
1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione,
la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento
dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso, a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 aprile
1995, n. 47 (Interventi per favorire l'istituzione, la
ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei
centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali
7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49) e' disposta, per
l'esercizio 2010, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 600.000,00 a
valere sul Capitolo 27000 e afferente alla U.P.B. 1.3.4.3.11600 -
Valorizzazione e riqualificazione della rete distributiva.
Art. 12
Fondo per la conservazione della natura
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia
della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la
conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti
del sottobosco) e nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti
alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, e' disposto
quanto segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della
natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24
gennaio 1977, n. 2, e' disposta un'autorizzazione di spesa, per
l'esercizio 2010, di Euro 30.000,00 (Cap. 38050);
b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione
della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di
particolare pregio e significato, anche in collaborazione con
l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma
dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del
1977, e' disposta, per l'esercizio 2010, un'autorizzazione di spesa di
Euro 44.021,43 (Cap. 38058);
c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in
gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi
dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 e' disposta, per
l'esercizio 2010, un'autorizzazione di spesa di Euro 51.648,38 (Cap.
38070).
Art. 13
Disposizioni per il finanziamento
del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
1. Nelle more dell'istituzione di un apposito parco di carattere
interregionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 4 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la Regione
Emilia-Romagna concorre al finanziamento delle attivita' dell'ente di
gestione del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito
ai sensi della legge regionale delle Marche n. 15 del 1994 (Norme
transitorie per l'istituzione dei parchi e delle riserve regionali),
in proporzione della superficie ricompresa, per effetto della legge 3
agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo,
Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla
regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna,
nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132,
secondo comma, della Costituzione), nel proprio territorio.
2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a stanziare per
l'esercizio 2010 la somma di Euro 180.000,00 a valere sul Capitolo
38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve
naturali.
Art. 14
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena
nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza
regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n.
523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie) e' disposta l'autorizzazione di
spesa a valere sul Capitolo 39187, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863
- Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio
2010, di Euro 700.000,00.
Art. 15
Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
1. Per l'attuazione del piano regionale finalizzato al risanamento,
uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114 della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale), a valere sul Capitolo 37250 afferente alla U.P.B.
1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, e' disposta per
l'esercizio 2010 una autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00.
Art. 16
Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220
- Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, sono disposte
le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori
di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3,
L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"
Esercizio 2010: Euro 500.000,00;
Esercizio 2011: Euro 500.000,00.
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti
leggi regionali, a valere sul Capitolo 37374, nell'ambito della U.P.B.
1.4.2.3.14220, sono revocate per l'importo di Euro 800.000,00.
Art. 17
Patrimonio naturale regionale
1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale
regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi
della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della
formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali
protette e dei siti della Rete natura 2000) per l'esercizio 2010 e'
disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa a valere sul
Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e
valorizzazione delle risorse ambientali:
Esercizio 2010: Euro 100.000,00.
Art. 18
Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
1. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree
instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro
movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto e' disposta, per
l'esercizio 2010, l'autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a
valere sul Capitolo 39050, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 -
Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.
Art. 19
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e
relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale e'
disposta, per l'esercizio 2010, un'autorizzazione di spesa di Euro
500.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione
idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974,
n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di
sistemazione idraulica e ambientale.
Art. 20
Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei
centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai
fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29
della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento
generale di variazione) e' disposta, per l'esercizio 2010,
un'autorizzazione di spesa di Euro 2.300.000,00 a valere sul Capitolo
39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di
difesa della costa.
Art. 21
Intesa interregionale per la navigazione
interna sul fiume Po e idrovie collegate
1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995, n.
11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e
idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15
e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della convenzione, approvata
dal Consiglio regionale con atto n. 1094 del 18 marzo 1999, che regola
i rapporti tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte
per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di
navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate,
la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a rimborsare alle Regioni
sottoscrittrici della convenzione le eventuali somme a debito, in
ottemperanza a quanto risultante dall'approvazione del consuntivo
annuale delle spese approvato dal Comitato interregionale per la
navigazione interna.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposta, per l'esercizio
finanziario 2010, un'autorizzazione di spesa di Euro 129.074,52 a
valere sul Capitolo 41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 -
Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.
Art. 22
Investimenti in materia di navigazione interna
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali,
nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali e navigazione
interna, per l'importo pari a Euro 2.817.872,87, a valere sul Capitolo
41995, sono trasferite all'esercizio 2010 e riproposte nell'ambito
della medesima U.P.B. a valere sul Capitolo 41997 - nuova
istituzione.
Art. 23
Costruzione di opere, impianti e
attrezzature nei cinque porti regionali
1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale
carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque
porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27
aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema
portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento -
Attribuzione e delega di funzioni amministrative) e' disposta, per
l'esercizio 2010, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.900.000,00 a
valere sul Capitolo 41360 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 -
Porti regionali e comunali.
Art. 24
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 -
Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualita' della
mobilita' urbana, e' disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in
infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31,
comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) L.R.
2 ottobre 1998, n. 30)"
Esercizio 2010: Euro 3.300.000,00.
Art. 25
Sistema di trasporto integrato - Mezzi regionali
1. Al fine di perseguire gli obiettivi fissati dal Piano regionale
integrato dei trasporti (PRIT) 1998-2010 di promozione della mobilita'
sostenibile attraverso il potenziamento e la massimizzazione
dell'efficienza del trasporto locale mediante l'integrazione con il
trasporto ferroviario, tale da attivare un sistema di trasporto
integrato passeggeri di tipo collettivo, la Regione Emilia-Romagna e'
autorizzata a contribuire alla realizzazione da parte del Comune di
Bologna di un sistema di trasporto automatico, denominato People
Mover.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione competente, provvede,
mediante appositi atti, all'assegnazione del contributo al Comune di
Bologna e all'individuazione delle procedure per la sua concessione ed
erogazione.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposta, per l'esercizio
finanziario 2010, un'autorizzazione di spesa di Euro 8.100.000,00 a
valere sul Capitolo 43272 (nuova istituzione), afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della
qualita' della mobilita' urbana.
Art. 26
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilita' di
interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B.
1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, e'
disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria
(art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e
successive modifiche)"
Esercizio 2010: Euro 1.200.000,00.
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti
leggi regionali sono ridotte di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo
45175.
Art. 27
Oneri derivanti dalla partecipazione
della Regione Emilia-Romagna alla societa'
per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forli'
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare al reintegro
del capitale sociale, approvato dall'assemblea della societa' per
azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forli', della quale e'
gia' socio ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio
2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale
2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine e'
autorizzata la spesa di Euro 1.510.000,00, per l'esercizio 2010, a
valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 -
Aeroporti regionali.
Art. 28
Lavori d'urgenza
e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti
all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a
rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamita', in
materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a
norma del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli
146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n.
109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni), e' disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio
finanziario 2010, a valere sul Capitolo 48050 afferente alla U.P.B.
1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento, di
Euro 3.900.000,00.
Art. 29
Ulteriori interventi per assicurare l'accessibilita'
a seguito dell'evento franoso
nel comune di Corniglio (Parma)
1. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla realizzazione di opere
pubbliche di collegamento tra l'abitato di Corniglio capoluogo e la
viabilita' provinciale, ad integrazione degli interventi straordinari
conseguenti agli eventi franosi del periodo dicembre 1995 - gennaio
1996.
2. A tal fine la Regione concede al Comune di Corniglio un contributo
straordinario di Euro 400.000,00 per:
a) la realizzazione di opere destinate ad assicurare l'attraversamento
del torrente Parma in localita' Ponte Romano;
b) opere di consolidamento e messa in sicurezza del "Ponte Romano".
3. Per le finalita' di cui al comma 2 e' disposta, per l'esercizio
finanziario 2010, un'autorizzazione di spesa di Euro 400.000,00 a
valere sul Capitolo 48248, afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17530 -
Contributi straordinari per evento franoso nel comune di Corniglio
(Parma).
4. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalita' di
utilizzo delle risorse autorizzate al comma 3.
Art. 30
Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del
Servizio sanitario regionale e in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 1, commi 173, lettera f) e 174 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), la Regione
Emilia-Romagna e' autorizzata ad integrare nell'esercizio 2010, con
mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento
delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende
ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS
pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31
dicembre 2009 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto
ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie
regionali per l'anno 2010, per un importo massimo di Euro
205.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale e' autorizzata a definire con proprio atto i
criteri e le modalita' di attribuzione dei finanziamenti di cui al
comma 1.
Art. 31
Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti
del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale,
gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992,
n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2010, in complessivi Euro
37.000.000,00 a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B.
1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in
relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario
nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771	"Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese
di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria regionale (art. 2
del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro 3.400.000,00;
b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per
attivita' di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n.
502)":
Euro 21.000.000,00;
c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri
Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e
sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro 9.500.000,00;
d) Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca e in
ambito socio-sanitario (art. 2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502):
Euro 2.720.000,00;
e) Cap. 51801 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri
Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si
avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per l'attuazione di progetti di
ricerca nazionali (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro 380.000,00.
Art. 32
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo
regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare
l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad
elevata integrazione sanitaria ivi previste, e' disposta, per
l'esercizio 2010, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro
70.000.000,00 a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione
assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei
criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.
Art. 33
Verifiche tecniche di vulnerabilita'
sismica delle strutture sanitarie
1. Per l'esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilita' sismica
delle strutture sanitarie la cui funzionalita' durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione
civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze
di un eventuale collasso, a norma di quanto previsto dall'articolo 20,
comma 5 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31 e' disposta per l'esercizio 2010 un'autorizzazione di
spesa, a favore delle Aziende sanitarie, pari ad Euro 3.000.000,00 a
valere sul Capitolo 51914 (nuova istituzione) afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18100.
2. La Giunta regionale e' autorizzata a definire con proprio atto i
criteri e le modalita' di attribuzione dei finanziamenti di cui al
comma 1.
Art. 34
Modifica alla legge regionale n. 38 del 2002
1. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2002,
n. 38 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005) e' sostituito dal
seguente:
"3. Per tali progetti la Regione e' autorizzata a concedere
finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL., alle Aziende
Ospedaliere e agli Istituti Ortopedici Rizzoli per la realizzazione,
ristrutturazione, acquisto, completamento di strutture, relativi
impianti e attrezzature, nonche' di tecnologie a destinazione
sanitaria, anche al fine dell'adeguamento alle normative in tema di
sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e
socio-assistenziale. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce
criteri, modalita' e procedure per la concessione dei finanziamenti.
Costituiscono altresi' investimenti l'acquisto di azioni o quote in
societa' partecipate per la fornitura di servizi sanitari e
socio-assistenziali.".
Art. 35
Modifica alla legge regionale n. 20 del 2006
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre
2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio
pluriennale 2007-2009) e' aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Per il perseguimento delle finalita' di cui al presente
articolo, la Regione, avvalendosi della Commissione regionale del
farmaco, puo' prevedere, in sede di aggiornamento del Prontuario
terapeutico regionale, l'uso di farmaci anche al di fuori delle
indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio
(AIC), quando tale estensione consenta, a parita' di efficacia e di
sicurezza rispetto a farmaci gia' autorizzati, una significativa
riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario
nazionale e tuteli la liberta' di scelta terapeutica da parte dei
professionisti del SSN.".
Art. 36
Interventi volti alla tutela e al controllo
della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la
perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali
predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7
aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina) e' disposta, per l'esercizio 2010,
un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul
Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi
alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
2. Per il finanziamento di contributi alle Province finalizzati alla
costruzione e alla ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti volti
alla prevenzione del randagismo in attuazione dell'articolo 5, comma 3
e dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 27 del 2000 e'
disposta, per l'esercizio 2010, un'autorizzazione di spesa pari ad
Euro 1.200.000,00 a valere sul Capitolo 64400 nell'ambito della U.P.B.
1.5.1.3.19100 - Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per
animali.
Art. 37
Fondo sociale regionale straordinario
1. E' istituito un Fondo sociale regionale straordinario finalizzato a
garantire continuita' di risposta ai bisogni della popolazione, in
particolare a favore dei soggetti piu' deboli, anche a fronte degli
effetti della crisi economica sulle comunita' locali.
2. Il Fondo e' destinato agli Enti locali e finalizzato, nell'ambito
della programmazione territoriale corrente, al consolidamento del
sistema dei servizi sociali ed in particolare all'omogeneizzazione e
sviluppo di un sistema territoriale integrato di servizi e interventi
a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a stanziare per
l'esercizio 2010 la somma di Euro 22.000.000,00 a valere sul Capitolo
57165 "Fondo sociale regionale straordinario. Contributi agli enti
locali per il consolidamento del sistema dei servizi sociali"
afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20109 - Fondo sociale regionale
straordinario.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalita'
e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al presente
articolo.
Art. 38
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative
pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio
1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti
di edilizia scolastica) e' disposta, per l'esercizio 2010,
un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 5.000.000,00 a valere sul
Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti
per lo sviluppo delle attivita' scolastiche e formative.
Art. 39
Contributi agli Enti locali
per il potenziamento dei poli didattico-scientifici
per nuovi insediamenti universitari
1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale
agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici
per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della
legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento
generale di variazione) e' disposta, per l'esercizio 2010,
un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo
73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e
universitaria.
Art. 40
Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva
in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
1. Al fine di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare
l'attuazione dei programmi di politiche attive anche sostenendo i
lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell'accordo
sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome ed il Governo in
data 12 febbraio 2009, relativo ad azioni di sostegno al reddito e di
politica attiva da attuare nel biennio 2009 - 2010, la Giunta
regionale e' autorizzata per l'anno 2010 a corrispondere all'INPS, al
fine di integrare il trattamento di sostegno al reddito in deroga,
risorse:
a) a valere sul Fondo Sociale Europeo corrispondenti a contributi
connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro
posti a carico della Regione stessa per gli importi massimi indicati
per ciascuno dei seguenti capitoli:
1) Cap. 75513 "Assegnazione all'INPS per interventi finalizzati ad
accrescere la competitivita' e migliorare le prospettive occupazionali
e professionali - Programma Operativo 2007-2013 - Contributo CE sul
FSE (Reg. CE 1083 dell'11 luglio 2006; Dec. C(2007)5327 del 26 ottobre
2007; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio
2009)"
afferente alla U.P.B. 25264 - P.O.R. F.S.E. 2007/2013. Obiettivo
Competitivita' regionale e occupazione - Risorse U.E.
Euro 3.669.000,00;
2) Cap. 75515 "Assegnazione all'INPS per interventi finalizzati ad
accrescere la competitivita' e migliorare le prospettive occupazionali
e professionali - Programma Operativo 2007/2013 (L. 16 aprile 1987, n.
183; delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36; Dec. C(2007)5327 del 26
ottobre 2007; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12
febbraio 2009) - Mezzi statali"
afferente alla U.P.B. 25265 - P.O.R. F.S.E. 2007/2013. Obiettivo
Competitivita' regionale e occupazione - Risorse statali
Euro 6.331.000,00;
b) a valere sul riutilizzo delle risorse trasferite a seguito
dell'accordo del 9 novembre 2006 sottoscritto dal Ministro del Lavoro
per azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle crisi
occupazionali, corrispondenti a contributi connessi alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico
della Regione stessa per l'importo indicato al seguente capitolo:
1) Cap. 75254 "Assegnazione all'INPS per interventi finalizzati ad 
azioni mirate al reimpiego di lavoratori coinvolti nelle situazioni di
crisi occupazionali (Accordo del 9/11/2006; art. 1, comma 411, della
legge 23 dicembre 2005 n. 266; Accordo Regioni, Province autonome e
Governo del 12 febbraio 2009) - Mezzi statali"
afferente alla U.P.B. 25288 - Programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali - Risorse statali
Euro 6.282.800,00;
c) a valere sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto
ministeriale del 22 gennaio 2001 e ridestinate con decreto
direttoriale del 21 aprile 2009 per la realizzazione di politiche
attive del lavoro connesse all'attuale crisi occupazionale,
corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa per
l'importo indicato al seguente capitolo:
1) Cap. 75256 "Assegnazione all'INPS per interventi finalizzati ad
azioni mirate al reimpiego di lavoratori coinvolti nelle situazioni di
crisi occupazionali (D.M. 22 gennaio 2001; D.D. 21 aprile 2009;
Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009) -
Mezzi statali"
afferente alla U.P.B. 25288 - Programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali - Risorse statali
Euro 3.199.679,18;
d) a valere sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali relativo
alla assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse
destinate ad interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - Legge n.
236 del 1993 - per le annualita' 2008 e 2009, corrispondenti a
contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro posti a carico della Regione stessa per l'importo indicato
al seguente capitolo:
1) Cap. 75763 "Assegnazione  all'INPS  per  interventi  urgenti a
sostegno dell'occupazione (art. 9, legge 19 luglio 1993, n. 236;
Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009) -
Mezzi statali"
afferente alla U.P.B. 25280 - Progetti speciali nel settore della
formazione professionale - Risorse statali
Euro 10.463.467,00.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalita' di erogazione delle
risorse nonche' le modalita' attuative, gestionali e i flussi
informativi mediante la stipula di apposita convenzione con l'INPS.
Art. 41
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura
musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27
(Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), e' disposta, per
l'esercizio 2010, un'autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a
valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 -
Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.
Art. 42
Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti
di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme
del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre
1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di
"Bologna citta' europea della cultura per l'anno 2000", per le
celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la
partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle
espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione
Emilia-Romagna) e' disposta, per l'esercizio 2010, un'autorizzazione
di spesa di Euro 2.800.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito
della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio
artistico e culturale.
Art. 43
Contributo per l'accesso al sistema regionale
per la certificazione energetica degli edifici
1. Per l'accesso al sistema regionale previsto dalla legge regionale
23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica
territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) e in
attuazione della direttiva 2002/91/CE (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia), al
fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di
certificazione energetica degli edifici, e' stabilito il versamento di
un contributo una tantum di Euro 100,00 da parte di tutti i soggetti
che debbono ottenere l'iscrizione all'elenco dei certificatori
energetici. Tale contributo e' introitato a valere sul capitolo di
entrata 4610 afferente alla U.P.B. 3.9.6600 del bilancio regionale.
2. Le modalita' di versamento del contributo una tantum di cui al
comma 1 sono stabilite con atto della Giunta regionale al fine di
incrementare l'attivita' di informazione formazione dei cittadini per
l'efficienza e il risparmio energetico.
Art. 44
Prima attuazione degli interventi finanziati
dal documento unico di programmazione (DUP)
1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi
territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e
sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale, mediante
l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo
infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere Enti
locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di una prima attuazione degli interventi, di cui agli
obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione
(DUP), la Regione e' autorizzata a stanziare apposite risorse
destinate ad interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche
modalita' e criteri per la concessione e l'erogazione dei
finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente
articolo la Regione e' autorizzata, per l'esercizio 2010, a stanziare
l'importo di Euro 11.400.000,00 a tale scopo specifico accantonato
nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150,
Capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese
d'investimento", elenco n. 5.
5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale e'
autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2010, le
necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte
spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo
31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001. Tali
provvedimenti di variazione dispongono contestualmente l'istituzione
di nuovi capitoli o nuove unita' previsionali di base.
Art. 45
Trasferimento all'esercizio 2010
delle autorizzazioni di spesa
relative al 2009 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro
364.222.019,13, gia' finanziate con mezzi regionali e disposte da
precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio
2010 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel
corso dell'esercizio 2009:
	Progr.	Capitolo	UPB	Euro
	1)	2698	1.2.3.3.4420	500.174,92
	2)	2701	1.2.3.3.4420	692.000,00
	3)	2708	1.2.3.3.4420	16.735,57
	4)	2775	1.2.3.3.4420	2.406.505,11
	5)	3208	1.2.2.3.2800	600.000,00
	6)	3455	1.2.2.3.3100	1.862.664,84
	7)	3905	1.2.1.3.1500	186.347,84
	8)	3925	1.2.1.3.1520	131.447,15
	9)	3937	1.2.1.3.1510	1.624.003,08
	10)	4270	1.2.1.3.1600	8.967.712,51
	11)	4276	1.2.1.3.1600	24.414.742,40
	12)	4348	1.2.1.3.1600	15.768,00
	13)	14070	1.3.1.3.6200	173.393,01
	14)	16332	1.3.1.3.6300	1.016.342,93
	15)	16400	1.3.1.3.6300	2.624.928,44
	16)	21088	1.3.2.3.8000	13.783.138,23
	17)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
	18)	22258	1.3.2.3.8270	13.000.000,00
	19)	23028	1.3.2.3.8300	10.000.000,00
	20)	23417	1.3.2.3.8350	124.967,30
	21)	23419	1.3.2.3.8350	86.116,88
	22)	23502	1.3.2.3.8220	50.000,00
	23)	23508	1.3.2.3.8220	55.000,00
	24)	25525	1.3.3.3.10010	4.213.368,51
	25)	25528	1.3.3.3.10010	2.224.187,59
	26)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
	27)	30640	1.4.1.3.12630	11.837.978,71
	28)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61
	29)	30646	1.4.1.3.12630	2.358.969,00
	30)	30885	1.4.1.3.12620	2.186.735,03
	31)	31110	1.4.1.3.12650	21.845.014,86
	32)	32020	1.4.1.3.12670	44.900,69
	33)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
	34)	32097	1.4.1.3.12735	7.420.775,15
	35)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
	36)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
	37)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
	38)	35305	1.4.2.3.14000	4.144.246,11
	39)	36188	1.4.2.3.14062	494.312,04
	40)	37150	1.4.2.3.14150	43.456,88
	41)	37250	1.4.2.3.14170	542.080,00
	42)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66
	43)	37336	1.4.2.3.14200	3.530.893,99
	44)	37374	1.4.2.3.14220	6.315.415,50
	45)	37385	1.4.2.3.14223	4.772.005,87
	46)	37427	1.4.2.3.14223	250.000,00
	47)	37429	1.4.2.3.14223	800.000,00
	48)	37431	1.4.2.3.14223	1.200.000,00
	49)	38027	1.4.2.3.14310	5.007.599,15
	50)	38030	1.4.2.3.14300	1.309.165,52
	51)	38090	1.4.2.3.14305	6.857.501,13
	52)	39050	1.4.2.3.14500	866.520,52
	53)	39220	1.4.2.3.14500	5.091.855,24
	54)	39360	1.4.2.3.14555	2.744.777,69
	55)	41102	1.4.3.3.15800	3.821.781,05
	56)	41250	1.4.3.3.15800	1.587.787,62
	57)	41360	1.4.3.3.15800	4.267.829,96
	58)	41550	1.4.3.3.15800	150.000,00
	59)	41570	1.4.3.3.15800	192.000,00
	60)	41900	1.4.3.3.15820	395.000,00
	61)	41995	1.4.3.3.15820	596.554,06
	62)	43027	1.4.3.3.16000	987.211,21
	63)	43221	1.4.3.3.16010	3.247.489,46
	64)	43270	1.4.3.3.16010	16.067.237,18
	65)	43672	1.4.3.3.16501	16.000.000,00
	66)	45123	1.4.3.3.16420	242.620,42
	67)	45125	1.4.3.3.16420	127.717,44
	68)	45175	1.4.3.3.16200	8.755.555,43
	69)	45177	1.4.3.3.16200	2.270.000,00
	70)	45184	1.4.3.3.16200	22.364.491,10
	71)	45194	1.4.3.3.16200	3.104.259,76
	72)	46125	1.4.3.3.16600	2.334.813,86
	73)	47114	1.4.4.3.17400	147.798,06
	74)	47445	1.4.4.3.17400	1.000.000,00
	75)	48050	1.4.4.3.17450	5.212.790,35
	76)	48274	1.4.4.3.17559	141.535,60
	77)	57200	1.5.2.3.21000	17.135.692,10
	78)	64400	1.5.1.3.19100	500.000,00
	79)	65707	1.5.1.3.19050	33.446,41
	80)	65714	1.5.1.3.19050	33.569,69
	81)	65717	1.5.1.3.19050	1.814.316,31
	82)	65770	1.5.1.3.19070	17.280.968,34
	83)	68321	1.5.2.3.21060	4.545.977,64
	84)	70678	1.6.5.3.27500	4.070.190,28
	85)	70718	1.6.5.3.27520	15.703.435,23
	86)	71566	1.6.5.3.27537	1.000.000,00
	87)	71572	1.6.5.3.27540	2.196.379,22
	88)	73060	1.6.2.3.23500	6.993.179,74
	89)	73135	1.6.3.3.24510	6.060.657,70
	90)	73140	1.6.3.3.24510	19.000,00
	91)	78410	1.4.2.3.14384	939,23
	92)	78440	1.4.2.3.14384	1.565,40
	93)	78458	1.4.2.3.14384	67.312,38
	94)	78464	1.4.2.3.14384	25.046,47
	95)	78476	1.4.2.3.14384	12.134,20
	96)	78705	1.6.6.3.28500	4.855.370,31.
Art. 46
Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1995
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 41 (Contributi per la promozione del coordinamento delle
associazioni per le autonomie locali) sono sostituiti dai seguenti:
"1. La Regione eroga un contributo annuo alle associazioni regionali
delle autonomie locali allo scopo di garantire un concorso efficace al
funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ed al fine di
favorire il coordinamento delle politiche rivolte agli enti
associati.
2. Il contributo per le spese di funzionamento delle associazioni
regionali delle autonomie locali ANCI, UPI, UNCEM, Legautonomie e'
unitario e viene erogato dalla Giunta regionale, sentito il CAL, sulla
base di una proposta di riparto e del resoconto relativo all'esercizio
precedente delle associazioni medesime. Esso dovra' contenere le
indicazioni delle attivita' specifiche rivolte al funzionamento del
CAL nonche' le attivita' rivolte agli enti associati.".
2. L'articolo 2 bis della legge regionale n. 41 del 1995 e' cosi'
sostituito:
"Art. 2 bis
1. La Regione Emilia-Romagna aderisce alla Associazione Italiana del
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, con sede a Roma.
2. La Regione eroga a favore dell'Associazione di cui al comma 1 la
quota associativa annua.
3. L'onere derivante dal comma 2 fara' carico al Cap. 02643 "Quota di
adesione alla Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni
d'Europa" afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3850.
4. E' fatta comunque salva la possibilita' per la Regione di recedere
dall'Associazione secondo la disciplina prevista dallo statuto
dell'Associazione medesima.".
Art. 47
Modifica alla legge regionale n. 3 del 1999
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 167 della legge regionale
21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e'
sostituita dalla seguente:
"c) opere volte alla sistemazione della viabilita' provinciale di
interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali
o calamitosi;".
Art. 48
Parita' di accesso ai servizi
1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con l'articolo 3 della
Costituzione e con l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, come
modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, riconosce a
tutti i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea il diritto
di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati in
condizioni di parita' di trattamento e senza discriminazione, diretta
o indiretta, di razza, sesso, orientamento sessuale, lingua,
religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
L'accesso ai servizi avviene a parita' di condizioni rispetto ai
cittadini italiani e con la corresponsione degli eventuali contributi
da questi dovuti.
2. La Regione assume le nozioni di discriminazione diretta ed
indiretta previste dalle direttive del Consiglio dell'Unione europea
2000/43/CE (Direttiva del Consiglio che attua il principio della
parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica), 2000/78/CE (Direttiva del Consiglio che
stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro) e Direttiva 2006/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante
l'attuazione del principio delle pari opportunita' e della parita' di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego
(rifusione).
3. I diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai
servizi, alle azioni e agli interventi, si applicano alle singole
persone, alle famiglie e alle forme di convivenza di cui all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
(Applicazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente).
4. La Regione si impegna, di concerto con gli Enti locali e con il
coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, a
promuovere azioni positive per il superamento di eventuali condizioni
di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie.
Art. 49
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
e norme su altri servizi
con concorso economico regionale
1. L'articolo 49 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per
la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali) e' sostituito dal
seguente:
"Art. 49
Concorso alla copertura del costo dei servizi sociali,
socio-educativi e socio-sanitari
1. La Giunta regionale, con propria direttiva, acquisito il parere del
Consiglio delle Autonomie locali, sentita la commissione consiliare
competente, definisce gli indirizzi generali per il concorso da parte
degli utenti al costo dei servizi sociali e socio-educativi, sulla
base del principio di progressivita' in ragione della capacita'
economica dei soggetti, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione,
e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 109 del
1998, prevedendo comunque ulteriori criteri a tutela della condizione
delle famiglie numerose, ai sensi dell'articolo 31 della
Costituzione.
2. In via transitoria e in attesa della definizione dei livelli
essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo
finanziamento, sono previste forme di compartecipazione della persona
assistita ai costi, non coperti dal Fondo regionale per la non
autosufficienza, delle prestazioni relative ai servizi socio-sanitari
a favore delle persone non autosufficienti anziane o disabili.
3. Nel rispetto dei principi di equita', omogeneita' e progressivita'
in ragione della capacita' economica degli utenti non autosufficienti,
nonche' di quelli in materia di indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), con specifica direttiva della Giunta regionale,
acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, da
sottoporre a verifica dopo il primo biennio di applicazione, sono
definite le modalita' di concorso da parte degli utenti al costo alle
prestazioni relative ai seguenti servizi socio-sanitari: assistenza
domiciliare, servizi semiresidenziali e residenziali. La direttiva
tiene conto dei seguenti criteri:
a) applicazione, in via generale, dell'indicatore della situazione
economica del solo assistito;
b) previsione, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione
della situazione economica equivalente dell'assistito, del computo di
eventuali indennita' di carattere previdenziale e assistenziale
percepite dall'utente, considerate esenti ai fini IRPEF, da definirsi
nella stessa direttiva, fatte salve le indennita' di natura
risarcitoria;
c) individuazione di limiti percentuali, differenziati per tipologia
di servizio, della quota dei redditi esenti ai fini IRPEF, comunque
incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi;
d) in deroga al criterio previsto alla lettera a), allargamento della
valutazione economica ai familiari conviventi, ai sensi dell'articolo
2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 109 del 1998, nel caso in
cui il coniuge o altro convivente, anziano o figlio disabile del
soggetto assistito, siano costretti per il sostentamento e per il
mantenimento del proprio equilibrio di vita a far riferimento ai
redditi dell'assistito;
e) per i servizi residenziali per anziani, trovano applicazione i
criteri previsti alle lettere b) e d), nonche', quali criteri
ulteriori, la valutazione del patrimonio costituito da beni immobili e
mobili registrati nonche' la previsione, nel caso di impossibilita'
dell'assistito di fare fronte all'intera quota a proprio carico, della
richiesta di compartecipazione al costo del servizio ai familiari in
linea retta entro il primo grado in ragione della loro situazione
economica; tale situazione e' determinata tenendo conto del valore
ISEE del singolo familiare e dei soggetti fiscalmente a suo carico; e'
comunque fatta salva una quota minima di reddito spettante
all'assistito per fare fronte alle spese personali;
f) previsione di un margine di variabilita' delle soglie di
contribuzione a livello territoriale, in considerazione delle
specifiche condizioni socioeconomiche che caratterizzano i diversi
ambiti distrettuali.
4. E' istituito un comitato tecnico consultivo in materia di
compartecipazione al costo dei servizi, organo di consulenza e
proposta alla Giunta regionale per il coordinamento complessivo delle
funzioni regionali nelle materie di cui al presente articolo e per la
formulazione di proposte di linee guida e raccomandazioni tecniche
sulla base delle migliori pratiche rilevate. Con atto di Giunta sono
disciplinati la composizione, la durata in carica e il funzionamento
del comitato. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei
compiti istituzionali dei partecipanti e, pertanto, non da' luogo ad
alcun compenso o rimborso.
5. Con la direttiva di cui al comma 3 vengono, inoltre, definite le
modalita' e fissati i criteri in base ai quali i soggetti erogatori
dei servizi esercitano le funzioni di controllo e verifica della
veridicita' delle dichiarazioni rese ai fini dell'applicazione del
presente articolo.".
2. La Giunta regionale, con le procedure di cui all'articolo 49, comma
1 della Legge regionale n. 2 del 2003, previa verifica dei risultati
della relativa sperimentazione, potra' estendere ad altri servizi che
prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da
tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle
famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli
sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Art. 50
Integrazione di risorse a sostegno
del consolidamento della riorganizzazione
1. L'importo autorizzato per l'anno 2005 di cui all'articolo 27, comma
1 della Legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento
generale di variazione) viene rivalutato a decorrere dall'anno 2009
con l'integrazione di Euro 2.375.000,00 da destinare alle medesime
finalita' di cui al comma 2 dello stesso articolo.
2. L'integrazione avviene a sostegno del consolidamento dei processi
di riorganizzazione e innovazione correlati alla legge regionale 30
giugno 2008, n. 10 (Disposizioni per il riordino territoriale,
autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione di funzioni) e
alla legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 (Misure straordinarie in
materia di riorganizzazione).
Art. 51
Disposizioni finanziarie inerenti le entrate
derivanti dalla gestione del demanio idrico
1. L'interessato puo' richiedere alla struttura competente al rilascio
delle concessioni relative alla gestione del demanio idrico il
pagamento anticipato di piu' di una annualita' dei canoni cosi' come
determinati dall'articolo 152 dalla legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 (Riforma del sistema regionale e locale) e dall'articolo 20 della
legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia
ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali. Riforma del
sistema regionale e locale) e successive deliberazioni. Qualora il
canone sia determinato in misura inferiore alla somma fissata per la
rinuncia ai diritti di credito relativi ad entrate non tributarie ai
sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 40 del 2001, tale
anticipazione e' obbligatoria. Nel caso in cui le annualita'
anticipate comportino il pagamento di una somma superiore ad Euro
2.000,00 e' possibile richiedere lo scomputo di una somma pari al
tasso di interesse legale vigente al momento del calcolo, moltiplicata
per le annualita' anticipate.
2. La quantificazione dell'indennizzo per uso abusivo del demanio
idrico e' effettuata con determinazione dirigenziale notificata
all'occupante a seguito di accertamento della violazione e
dell'entita' dell'occupazione e del tipo di utilizzo, in base alla
determinazione del canone prevista dalla normativa vigente, con una
maggiorazione pari al 20% sull'importo cosi' determinato.
3. Nell'ambito di accordi sostitutivi di provvedimenti concessori o
comunque di semplificazione, le spese istruttorie per le nuove
occupazioni, determinabili anche in via forfettaria, sono versate in
un'unica soluzione al momento del versamento del canone.
4. Decorso inutilmente il termine per il pagamento del canone o
dell'indennizzo, la Regione procede alla riscossione coattiva delle
somme dovute con la procedura di ruolo prevista al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602  (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito).
Art. 52
Misure di semplificazione in materia di trebbiatura
e sgranatura meccanica
1. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi ed i
conseguenti adempimenti a carico degli operatori del settore agricolo,
per l'esercizio dell'attivita' di trebbiatura e sgranatura a macchina
dei cereali e delle leguminose di cui al regio decreto legge 23 aprile
1942, n. 433 (Disciplina dell'esercizio della trebbiatura e della
sgranatura a macchine dei cereali e delle leguminose) ed al decreto
legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per
l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a
macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose)
non e' richiesta alcuna autorizzazione o licenza regionale.
Art. 53
Disciplina del procedimento e delle spese elettorali
1. Fino alla approvazione di diverse disposizioni, il Presidente della
Regione e i Consiglieri regionali sono eletti mediante applicazione
della disciplina contenuta nelle leggi 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme
per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto
normale) e successive modificazioni, 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove
norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario)
e nell'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,
nonche' di tutte le norme statali in materia, fatto salvo quanto
disposto nei commi seguenti.
2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto
dall'articolo 29, comma 2 dello Statuto della Regione, e' fissato in
cinquanta. Resta salva l'applicazione dell'articolo 15, commi 13 e 14
della legge n. 108 del 1968, cosi' come modificata dalla legge n. 43
del 1995 e dell'articolo 5, comma 1 della legge costituzionale n. 1
del 1999.
3. Sono adottati dal Presidente della Giunta regionale il decreto di
indizione delle elezioni e quello di assegnazione dei seggi alle
singole circoscrizioni di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 4
e all'articolo 2, comma 3 della legge n. 108 del 1968.
4. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento
elettorale, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici
dell'amministrazione statale competenti in materia, possono essere
stipulate intese con gli organi dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato interessati, fermo restando che sono a carico
della Regione tutte le spese del procedimento indicate nell'articolo
17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e
semplificazione del procedimento elettorale).
Art. 54
Disposizioni attuative
della legge regionale n. 9 del 2009
1. L'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) e' soppressa
dalla data del 1° febbraio 2010 e le relative funzioni, comprese
quelle conferite alla Regione Emilia-Romagna con il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) potranno essere
esercitate avvalendosi dell'Agenzia interregionale per il fiume Po
(AIPO), subordinatamente alla sottoscrizione di apposite convenzioni.
In particolare, la Regione Emilia-Romagna potra' avvalersi dell'AIPO
per la progettazione e la realizzazione di opere di interesse della
navigazione interna.
2. In attuazione dell'articolo 37 della Legge regionale n. 9 del 2009,
il commissario di cui al comma 3 del medesimo articolo provvede entro
il 31 gennaio 2010 a curare la ricognizione del personale, dei beni
patrimoniali e demaniali e dei rapporti attivi e passivi da trasferire
alla Regione Emilia-Romagna. Dal 1° febbraio 2010 il commissario
nominato a norma del citato articolo 37 assume le funzioni di
commissario liquidatore e gestisce tutti i rapporti attivi e passivi
in essere alla data di soppressione dell'ARNI, entro il termine
previsto dallo stesso articolo 37, al termine del quale rende il conto
della gestione liquidatoria. Il rendiconto del commissario liquidatore
viene approvato dalla Giunta regionale che propone le conseguenti
variazioni di bilancio necessarie all'iscrizione delle attivita' e
passivita' derivanti dalla cessazione dell'ARNI. Alla corresponsione
degli emolumenti spettanti al commissario liquidatore provvede con
proprio atto la Giunta regionale.
3. I beni mobili e immobili di cui l'ARNI e' titolare, all'atto della
soppressione, sono trasferiti alla Regione Emilia-Romagna; di essi il
commissario dispone la redazione di separati elenchi. Sulla base di
tali elenchi verranno predisposti appositi verbali di consegna e
trasferimento in proprieta' che costituiranno titolo per la voltura e
la trascrizione.
4. I diritti conseguenti alle azioni di societa' gia' appartenenti
all'ARNI saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da
un suo delegato. Spetta all'Assemblea legislativa deliberare in merito
alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni
dello statuto o dell'atto costituivo di dette societa'.
5. Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle
dipendenze dell'ARNI e' trasferito, dalla data di soppressione di tale
ente, alle dipendenze della Regione Emilia-Romagna. Il personale e'
inquadrato nell'organico della Giunta regionale nel rispetto della
qualifica di appartenenza e, previo confronto con le organizzazioni
sindacali, secondo i profili professionali previsti nell'ordinamento
regionale. La Giunta regionale e' autorizzata ad adeguare, ai fini
dell'inquadramento, il tetto di spesa del personale e la propria
dotazione organica; il precitato adeguamento dell'organico regionale
avviene a fronte di contestuale riduzione delle risorse finanziarie
per l'esercizio delle funzioni in materia di navigazione interna e non
deve essere quindi computato in sede di verifica del rispetto
dell'obiettivo di cui all'articolo 12, comma 4 della legge regionale
29 ottobre 2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di
organizzazione). All'atto del trasferimento del personale dell'ARNI
alla Regione Emilia-Romagna verranno acquisite anche le risorse
correlate al salario accessorio e all'indennita' di posizione
dirigenziale incrementando le risorse regionali destinate a tali
finalita', per i collaboratori ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del
C.C.N.L. 1 aprile 1999 e per i dirigenti ai sensi dell'articolo 26,
comma 3 del C.C.N.L. 23 dicembre 1999.
6. Per lo svolgimento delle funzioni acquisite dall'ARNI, la Regione
Emilia-Romagna, qualora si avvalga dell'AIPO ai sensi del comma 1,
provvede al conseguente distacco del personale adibito alle stesse.
Gli oneri del personale, in caso di distacco, sono a carico della
Regione Emilia-Romagna, fatto salvo quanto diversamente concordato, in
sede di convenzione, per quanto riguarda gli oneri economici derivanti
dall'affidamento di incarichi di responsabilita' dirigenziale e non
dirigenziale da parte dell'Ente distaccatario.
7. Il personale trasferito conserva i diritti, compresa l'anzianita'
di servizio, inerenti il proprio rapporto di lavoro, maturati presso
l'ARNI, ai sensi dell'articolo 2112, comma 1 del codice civile.
8. La Regione Emilia-Romagna applica al personale trasferito i
trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi
decentrati integrativi vigenti presso l'ARNI, fino alla loro
ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalita' e
termini per la loro omogeneizzazione con quelli applicabili al
restante personale regionale.
9. Gli incarichi di responsabilita' dirigenziale e non dirigenziale
cessano alla data del trasferimento presso la Regione Emilia-Romagna.
Ai dipendenti interessati e' mantenuta l'erogazione mensile
corrispondente alla retribuzione di posizione, nella forma di assegno
ad personam, del compenso stabilito per l'espletamento dell'incarico
fino alla scadenza naturale di questo e comunque per un periodo non
superiore a un anno dal trasferimento. Se, prima di queste ultime
scadenze, viene conferito, dalla Regione Emilia-Romagna o dall'ente
distaccatario, un altro incarico con retribuzione di posizione
inferiore a quella dell'incarico attribuito dall'ARNI, l' assegno ad
personam di cui sopra e' riconosciuto, fino al termine sopra indicato,
in misura pari alla differenza d'importo tra il compenso gia'
percepito e quello stabilito per l'espletamento del nuovo incarico.
10. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro
autonomo, in essere con l'ARNI alla data di approvazione della
presente legge, continuano fino al termine dell'incarico del
Commissario di cui al comma 3 dell'articolo 37 della L.R. n. 9 del
2009, con conseguente adeguamento dei contratti di lavoro. La Regione
subentra nei precitati rapporti di lavoro alla data di soppressione di
ARNI, senza computare i dirigenti a tempo determinato ai fini del
limite percentuale di cui all'articolo 18, comma 1 della legge
regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
11. Nell'arco del periodo transitorio tra l'entrata in vigore della
presente legge e il trasferimento del personale, gli incarichi di
responsabilita' dirigenziale e non dirigenziale, compresi proroghe e
rinnovi, e la stipulazione di contratti di lavoro subordinati a tempo
determinato o di lavoro autonomo sono effettuati dall'ARNI previo
accordo con la Regione Emilia-Romagna.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa
fronte in sede di approvazione della legge di bilancio a norma di
quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
13. Sono abrogati, a far data dal 1° febbraio 2010:
a) la Legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda
regionale per la navigazione interna (ARNI));
b) i commi 2 e 3 dell'articolo 169 della Legge regionale 21 aprile
1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
c) il comma 6 dell'articolo 37 della Legge regionale n. 9 del 2009.
Art. 55
Modifiche alla legge regionale n. 42 del 2001
1. Al comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato A alla legge regionale 22
novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell'Agenzia Interregionale del
fiume Po (AIPO)), dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
"f bis) la gestione delle idrovie e della navigazione interna, per i
tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le
modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.".
2. La presente disposizione assume efficacia dalla data di entrata in
vigore dell'ultima delle leggi di modifica dell'Agenzia emanate dalle
Regioni interessate.
Art. 56
Modifica alla legge regionale n. 24 del 2001
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della Legge regionale 8 agosto 2001, n.
24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore
abitativo) le parole "L'accordo stabilisce altresi' il nuovo termine
per l'inizio lavori, comunque non superiore a sei mesi" sono
sostituite dalle parole: "L'accordo stabilisce altresi' il nuovo
termine per l'inizio lavori, che comunque non puo' superare la data
ultima stabilita con delibera della Giunta regionale per ogni singolo
programma".
Art. 57
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella
presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse
indicate nel bilancio pluriennale 2010-2012 - stato di previsione
dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di
previsione della spesa.
Art. 58
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 22 dicembre 2009	VASCO ERRANI

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