REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2009, n. 1988

Definizione delle prestazioni, standard e indicatori dei Servizi per l'impiego ai sensi dell'art. 34 della L.R. del 1° agosto 2005, n. 17

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. dell'1 agosto 2005, n. 17, "Norme per la promozione
dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro"
ed in particolare l'art. 34, comma 2, che testualmente recita "La
Giunta regionale, al fine di garantire prestazioni omogenee ed
adeguate su tutto il territorio regionale, sentita la Commissione
assembleare competente, e nell'ambito dei processi di collaborazione
istituzionale e di concertazione di cui all'articolo 6, definisce, nel
rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, gli standard
delle prestazioni cui devono attenersi le Province ed i soggetti
accreditati, nonche' i Comuni singoli o associati allorche' svolgano
le funzioni di orientamento di cui all'articolo 23, comma 4, nonche'
le funzioni di cui all'articolo 32, comma 5. Detti standard si
riferiscono in particolare alle risorse umane e strumentali da
investire nel processo, alle metodologie e modalita' d'erogazione
delle prestazioni, nonche' ai risultati da conseguire in termini
d'efficienza ed efficacia. La Regione sostiene, collaborando con le
Province, azioni finalizzate alla realizzazione dei processi di cui al
presente comma";
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1434  del 22 luglio 2005 "Orientamenti, metodologia e struttura
per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e
certificazione delle competenze" ed in particolare:
- l'Allegato alla stessa, in cui e' previsto, nella presentazione, che
"Per quanto riguarda la sperimentalita', un ambito di interesse
regionale da monitorare sara' costituito dalle richieste di
formalizzazione e certificazione delle competenze maturate al di fuori
dei percorsi formativi al fine di individuare, oltre agli organismi di
formazione accreditati, altri possibili soggetti attuatori quali enti
autorizzati, servizi per l'impiego, imprese formative";
- il punto 3.2 dell'Allegato sopracitato in cui e' previsto che "In
raccordo con le Amministrazioni provinciali potranno essere valutate
iniziative di attivazione del processo di formalizzazione delle
competenze presso i servizi per l'impiego, in risposta a specifiche
richieste di cittadini";
- n. 530 del 4 aprile 2006 "Il sistema regionale di formalizzazione e
certificazione delle competenze" ed in particolare il punto 2)
"L'Accertamento tramite evidenze" dell'Allegato A) della stessa;
- n. 810 del 5 maggio 2003 "Indirizzi operativi per l'attuazione nel
sistema regionale dei servizi per l'impiego delle Province dei
principi fissati nel DLgs del 21/4/2000, n. 181 e successive modifiche
ed integrazioni di cui al DLgs 297/02  e del DPR 7 luglio 2000, n.
442" e successive modificazioni;
considerato che la Regione intende:
- intraprendere un percorso di regolamentazione, consolidamento e
sviluppo del sistema regionale dei Servizi per l'impiego in coerenza
con le politiche e gli indirizzi regionali;
- definire, nelle more della adozione a livello nazionale dei livelli
essenziali delle prestazioni per i Servizi per l'impiego,  gli
standard essenziali delle  prestazioni dei Servizi per l'impiego cosi'
come previsto dal sopracitato art. 34, comma 2, della L.R. 17/05;
- individuare le prestazioni, gli standard e gli indicatori secondo
quanto dettagliatamente descritto nell'Allegato 1) "Servizi per
l'impiego - Prestazioni, Standard e Indicatori" parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- individuare standard di riferimento di durata e costi di talune
prestazioni/attivita' secondo quanto meglio descritto nell'Allegato 2)
"Standard di riferimento di durata e costi per
prestazione/attivita'";
valutato che l'impianto descritto nell'Allegato 1) sopracitato, parte
integrante e sostanziale del presente atto, consente:
- di portare a sistema e consolidare le attivita' svolte dai Servizi
per il lavoro, qualificando e assicurando prestazioni omogenee ed
adeguate su tutto il territorio regionale;
- di aumentare la possibilita' dei Servizi per il lavoro di
intercettare un  maggior numero di utenti;
- di sviluppare l'integrazione delle prestazioni erogate con le
prestazioni e di altri soggetti istituzionali, con particolare
riferimenti agli utenti ritenuti prioritari;
- di migliorare il grado di efficienza delle strutture impegnate
nell'erogazione delle prestazioni, riducendo l'incidenza delle
attivita' di natura procedurale-burocratica;
ritenuto opportuno rinviare a successivi propri atti:
- la definizione in via sperimentale di orari di apertura al pubblico
dei Servizi per l'impiego che comprendano la giornata del sabato;
- la definizione delle modalita' attuative di quanto previsto al punto
4.1 nella parte "Standard generali - Risorse professionali: requisiti
e competenze" dell'Allegato 1) al presente atto per il personale
attualmente impiegato nei Servizi per l'impiego;
- l'individuazione delle azioni finalizzate all' attuazione della
prestazione al punto 4.2 "Formalizzazione e certificazione delle
competenze", cosi' come descritte nell'Allegato 1) al presente atto;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche;
- le deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006,  n. 1663 del 27
novembre 2006, n. 1173 del 27 luglio 2009;
- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti
alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/07" e s.m.;
dato atto del parere favorevole espresso dal Comitato di coordinamento
istituzionale e dalla Commissione regionale Tripartita  nelle
rispettive  sedute del 27 luglio 2009 e 30 settembre 2009;
acquisito il parere favorevole della competente Commissione
assembleare in data 2 dicembre 2009;
dato atto, inoltre, del parere allegato;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato
1) "Servizi per l'Impiego - Prestazioni, Standard e Indicatori" quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, che i Servizi del
lavoro delle Province sono tenuti a garantire, con decorrenza dall'1
gennaio 2010;
2) di stabilire che ai suddetti standard dovranno attenersi anche i
soggetti che verranno accreditati ai sensi della L.R. 17/05;
3) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il testo
dell'Allegato 2) "Standard di riferimento di durata e costi per
prestazione/attivita'", quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, con decorrenza dall'1 gennaio 2010;
4) rinviare a successivi atti:
- la definizione, in via sperimentale, di orari di apertura al
pubblico dei Servizi per l'impiego che comprendano la giornata del
sabato;
- la definizione delle modalita' attuative di quanto previsto al punto
4.1 nella parte "Standard generali - Risorse professionali: requisiti
e competenze" dell'Allegato 1) al presente atto per il personale
attualmente impiegato nei Servizi per l'impiego;
- l'individuazione delle azioni finalizzate all'attuazione della
prestazione al punto 4.2 "Formalizzazione e certificazione delle
competenze", cosi' come descritte  nell'Allegato 1) al presente atto;
5) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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