DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 30 ottobre 2009, n. 11156
Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/1980, relativamente la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico, presso una porzione di piazzale ferroviario distinto al CT/CF al fg. 21, m.li 120/286 nel comune di Scandiano lungo la ferrovia Reggio Emilia-Sassuolo
IL RESPONSABILE
(omissis) determina:
1) di autorizzare, in via straordinaria, ai sensi dell'art. 60 del DPR
753/80 considerate le particolari circostanze locali, la realizzazione
di un parcheggio ad uso pubblico presso una porzione del piazzale
ferroviario di proprieta' della Regione Emilia in concessione a FER,
di circa 120 mq. compreso tra il sottopasso denominato "Cappuccini" (
km 10+246,20) e l'area destinata a piazzola RSU lato Nord per la
realizzazione, in lotto di terreno distinto al CT/CF al foglio n. 21
m.li 120/286, nella fascia di rispetto della ferrovia Reggio
Emilia-Sassuolo, secondo quanto riportato negli elaborati progettuali
agli atti del Servizio Ferrovie della Direzione generale Reti
infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilita' ai PG/2009/0038698
del 16/2/2009 e PG/2009/0136423 del 16/6/2009, derogando
eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;
2) di approvare la Convenzione che regolamenta i rapporti tra FER Srl
e il Comune di Scandiano relativamente la disciplina di manutenzione e
l'uso del manufatto in oggetto ricadente in area ferroviaria, a far
data dalla presente, per ogni anno o frazione d'anno solare seguente
sino all'eventuale rimozione del manufatto oggetto d'intervento o a
quando diversamente previsto e comunicato al Comune di Sassuolo
relativamente ad essa, dalla Regione Emilia-Romagna o da FER;
3) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione
"liberatoria" sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
- la volonta' di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente
atto;
- la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle
opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o
indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o ampliamento
della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d'indennizzi di
sorta;
- l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a
proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali
acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in
oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle
prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione
liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli
stessi;
4) di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente
autorizzazione dovra' ottemperare alla seguente prescrizione:
- il muro di contenimento dell'area a parcheggio lato ferrovia, dovra'
avere un'altezza dal piano di campagna, pari a 0,40m con
caratteristiche anti-sfondamento tali da resistere e contenere
eventuali urti dei veicoli in caso di manovre errate;
5) di stabilire inoltre quanto segue:
- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione
il proprietario richiedente dovra' presentare domanda al Comune
interessato per acquisire il relativo Permesso di costruire o
depositare la Denuncia d'inizio attivita' o ottenere il rilascio di
competente titolo abilitativo, scaduto inutilmente tale termine la
presente autorizzazione decade di validita';
- qualora l'opera in questione sia soggetta a Permesso di costruire
nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che
risulti indicato il seguente impegno nella formulazione
sottoindicata:
- "E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti
dall'autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione
Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima
dell'opera in oggetto dalla piu' vicina rotaia, ai sensi degli artt.
49 e 60 del DPR 753/80";
- qualora l'opera in questione sia soggetta a Denuncia d'inizio
attivita' (DIA) e' fatto obbligo al proprietario richiedente di
allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima;
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla
sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera in
oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura
dell'Azienda concessionaria a spese della proprieta' o aventi causa
della costruzione;
- la presente autorizzazione dovra' essere conservata dalla/e
proprieta' attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta
di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla
sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente
provvedimento, potra' essere disposta la revoca e/o la decadenza dello
stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna,
fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
- all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola e'
affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la sua
corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle
prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
6) di dare atto che la presente autorizzazione e' rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarita' dell'esercizio
ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione
Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i
diritti di terzi;
7) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Tubertini