COMUNE DI RICCIONE (Rimini)

COMUNICATO

Statuto comunale di Riccione: testo aggiornato degli articoli 19 e 27 (come modificato con delibera consiliare n. 76 del 15/10/2009)

Si ripubblica il testo degli artt. 19 e 27 dello Statuto di questo
Comune, aggiornato in seguito alla modifica approvata con atto C.C. n.
76 del 15/10/2009, reso immediatamente eseguibile.
"CAPO IV
La Giunta comunale
Art. 19
Composizione e nomine
1. La Giunta e' composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di
Assessori nominati dal Sindaco, fino al massimo previsto dalla legge.
2. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del
Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilita' alla carica di
Consigliere. Per la rimozione delle cause di incompatibilita' si
applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri.
3. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle
Commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a
determinare il quorum per la validita' della seduta.
4. Il Sindaco nomina gli Assessori, tra cui un Vice Sindaco, e ne da'
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva
all'elezione.
5. La carica di Assessore e' incompatibile con la carica di
Consigliere.
6. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore cessa
da quella di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al
suo posto subentra il primo dei non eletti della lista di
appartenenza, salvo convalida da parte del Consiglio.
7. Il Sindaco partecipa agli interessati, entro 5 giorni dalla
proclamazione degli eletti, la proposta di nomina alla carica di
Assessore, i quali la sottoscrivono per accettazione. In caso di
mancata accettazione, il Sindaco individua i nuovi soggetti da
nominare.
8. Il Sindaco raccolte tutte le accettazioni, con proprio atto da
notificare agli interessati, dispone la nomina degli Assessori
indicando fra questi il Vice Sindaco.
9. Per la nomina degli Assessori si applica l'art. 27 della Legge
25/3/1993, n. 81.
CAPO VI
Norme comuni agli Organi di Governo
Art. 27
Condizione giuridica degli amministratori
1. La condizione giuridica degli Amministratori, individuati nel
Sindaco, negli Assessori, nei Consiglieri e nel Presidente del
Consiglio, riguardante gli obblighi specifici, il regime delle
aspettative, dei permessi e delle indennita', e' disciplinata dalla
legge.
2. Il comportamento degli Amministratori, nell'esercizio delle proprie
funzioni, deve essere improntato all'imparzialita' ed al principio di
buona amministrazione.
IL DIRIGENTE
Enzo Castellani

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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