PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo III - Decisione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di un capannone per il deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi

L'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena, comunica la
decisione in merito alla procedura di valutazione di impatto
ambientale relativa al progetto di un capannone per il deposito
preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Il progetto e' presentato dalla ditta Perini Ivo, con sede legale a
Castrocaro Terme e Terra del Sole, in Via G. Di Vittorio n. 5/7.
Il progetto presentato rientra tra quelli della categoria A.2.2
dell'Allegato 2 della L.R. 9/99 e s.m.i. "Impianti di smaltimento e
recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui
all'Allegato B e all'Allegato C, lettere da R1 a R9, del DLgs 5
febbraio 1997, n. 2, (. . .)".
Il progetto, per quanto riguarda la realizzazione dell'opera,
interessa il territorio della provincia di Forli'-Cesena e del comune
di Castrocaro Terme e Terra del Sole.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i.,
l'autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta
provinciale prot. n. 92258/457 del 29/9/2009 , ha assunto la seguente
decisione:
"LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, dei progetto di un capannone per il deposito preliminare
(D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel comune di Castrocaro
Terme e Terra del Sole in Via G. di Vittorio n. 5/7 presentato dalla
ditta Perini Ivo, poiche' il progetto in esame, secondo gli esiti
dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 23 settembre 2009,
e' nel complesso ambientalmente compatibile nei limiti e alle
condizioni espresse nel paragrafo 2.B e 3.B del "Rapporto sull'impatto
ambientale" che costituisce allegato, e come tale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in
oggetto, a condizione che siano rispettate sia le prescrizioni di
seguito sinteticamente riportate e contenute nei paragrafi 2.C. e 3.C.
del sopra richiamato "Rapporto sull'impatto ambientale", sia le
prescrizioni contenute nella sezione D dell'Allegato A "Autorizzazione
integrata ambientale" del rapporto stesso:
 1) la ditta dovra' presentare, entro 60 giorni dal rilascio
dell'A.I.A., all'Azienda USL di Forli' ed all'Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena, la valutazione del rischio per i
lavoratori ai sensi dell'art. 249 del DLgs 81/08. A seguito della
consegna della valutazione del rischio, l'Azienda USL trasmettera' il
relativo parere alla Provincia di Forli'-Cesena al fine di comunicarne
gli esiti alla ditta;
 2) realizzare, entro il termine di 5 anni di validita' dell'atto di
A.I.A., superfici impermeabili nelle porzioni di viabilita' interna al
perimetro aziendale destinate al transito dei mezzi ed alle operazioni
di carico/scarico e pesatura degli stessi; priorita' dovra' essere
data, in primo luogo, all'area di carico e scarico (R13) sul lato Nord
del fabbricato, in secondo luogo all'area della pesa, sul lato Sud del
fabbricato ed, infine, all'area adibita a viabilita' dei mezzi sul
lato Est del fabbricato; dichiarazione attestante l'esecuzione di
quanto sopra prescritto dovra' essere trasmessa al Comune di
Castrocaro Terme e Terra del Sole ed alla Provincia di Forli'-Cesena;
 3) relativamente all'attivita' di recupero rifiuti non pericolosi il
test di cessione deve essere effettuato dalla ditta successivamente
alle operazioni di macinazione in conformita' a quanto previsto dal
punto 7.1.3, lett. a) dell'Allegato 1, suballegato 1 del DM 5/2/2008 e
dall'art. 9 del decreto stesso;
 4) relativamente all'attivita' di recupero rifiuti non pericolosi,
l'utilizzo dei medesimi cassoni per diverse tipologie di rifiuti in
relazione all'andamento del mercato, deve essere effettuato nel
rispetto del punto 7 dell'Allegato 5 del DM 5/2/1998 secondo cui "I
recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e
non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di
rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica
appropriati alle nuove utilizzazioni";
 5) le operazioni di macinazione di macerie e plastica e la cippatura
del legno, dovranno essere svolte nell'area identificata come "Area di
servizio" negli Allegati 4a Bis; "planimetria impianto - attivita'
ordinaria" e 4b Bis: "Planimetria impianto - situazione di emergenza",
datate settembre 2009; durante tali operazioni le macchine per
trasformare il rifiuto non potranno mai lavorare contemporaneamente
nell'area suddetta;
 6) le attivita' di gestione rifiuti come previste al paragrafo D.2.9
"Gestione dei rifiuti" del documento di AIA potranno essere intraprese
solo dopo la trasmissione della comunicazione di fine lavori, nonche'
previa accettazione da parte della Provincia di Forli'-Cesena della
garanzia finanziaria da prestarsi con le modalita' descritte al
paragrafo B.2.2 "Sezione finanziaria" del documento di AIA;
 7) dovra' essere svolta la verifica delle vasche di trattamento dei
solidi sospesi, presentando all'Ufficio competente, in tempo utile al
fine di realizzare la pavimentazione sui tratti di viabilita' interna
al perimetro aziendale, secondo quanto prescritto al punto 2, il
progetto di adeguamento e la richiesta di integrazione/variazione
dell'autorizzazione allo scarico;
 8) dovranno essere eseguiti prelievi dei campioni delle acque
all'uscita della vasca di trattamento acque di dilavamento, con la
cadenza e le modalita' stabilite dal "Piano di monitoraggio e
controllo dell'impianto" di cui al paragrafo D.3 del documento di
AIA;
 9) i cassoni di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi (D15), dovranno
essere dotati di chiusura superiore mobile mediante teli in PVC,
analogamente ai cassoni stoccati all'esterno (R13);
10) al fine di rendere maggiormente efficace la mitigazione visiva
dell'impianto e al fine di limitare la dispersione delle polveri, si
prescrive che lungo il lato Est vengano messe a dimora delle essenze
arbustive alternate a quelle arboree gia' previste, possibilmente
arretrate rispetto ad esse, che creino una schermatura sia orizzontale
che verticale nei confronti dell'esterno. Tali elementi vegetali,
cosi' come la siepe prevista lungo il lato Nord della recinzione
dovranno essere impiantati durante la prima stagione idonea
all'impianto, successiva alla fine lavori di realizzazione del
capannone e di tutte le reti ed attrezzature annesse, ed in ogni caso
non oltre 12 mesi dalla data di rilascio dell'AIA;
11) dal momento che, per quel che riguarda il lato Est dell'impianto,
si reputa che la schermatura di cui al punto precedente non sara' in
grado di schermare, fin da subito, il ricettore posto in prossimita'
di Via G. di Vittorio, si prescrive che venga posizionato, fronte
strada, un telo verde con funzione di barriera antipolvere che dovra'
poi essere tolto al termine dei cinque anni di validita' dell'AIA;
12) relativamente alle essenze da impiantare lungo il lato Est
dell'impianto, si prescrive che le stesse vengano scelte tra quelle di
seguito elencate:
- per gli alberi: Ulmus campestris, Carpinus betulus, Celtis
australis, Platanus acerifolia, ecc.;
- per gli arbusti: Laurus nobilis, Ligustrum vulgare, ecc.;
13) dovranno essere previsti interventi di manutenzione (risarcimento
delle fallanze, ripuliture tramite sfalcio delle erbe infestanti,
irrigazione di soccorso ogni qualvolta se ne presenti la necessita')
durante i primi cinque anni successivi l'impianto. Si specifica,
inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sara' necessario
prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita
dell'impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di
criticita'/sofferenza, legati sia alla carenza idrica, che alla
presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora,
alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo
sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti;
14) dovra' essere posizionato un telo verde antipolvere lungo tutta la
recinzione metallica collocata sui lati Nord ed Est dello
stabilimento, per l'intera altezza della recinzione lungo il lato Est
dell'impianto; lungo il lato Nord, la rete verde dovra' raggiungere
un'altezza almeno pari a 2,5 m. dal suolo. Di tale telo dovra' essere
garantita la manutenzione e l'eventuale ripristino per tutta la durata
dell'attivita';
15) in conformita' a quanto previsto dal punto 4 dell'Allegato 5 del
DM 5/2/2008, i rifiuti che possono dare origine a polvere stoccati in
cumuli devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura
anche mobili (teli mobili in PVC);
16) dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione
necessarie ad evitare un peggioramento della qualita' dell'aria nella
zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti
atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera, al fine di
garantire il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla
normativa vigente e tutelare la salute pubblica; in particolare
dovranno essere adottate le seguenti misure di mitigazione, gia' in
parte previste dal progetto presentato:
- all'occorrenza dovranno essere bagnati i piazzali ed i cumuli di
macerie mediante acqua nebulizzata;
- durante la trasformazione dei rifiuti recuperabili, i rifiuti stessi
ed i prodotti della riduzione in volume dovranno essere bagnati
mediante acqua nebulizzata;
- all'interno dello stabilimento i mezzi transitanti dovranno
rispettare il limite massimo di velocita' pari a 10 Km/h;
- tutti i pavimenti impermeabili dovranno essere spazzati regolarmente
almeno una volta alla settimana nel periodo estivo e una volta al mese
nel periodo invernale;
- dovra' essere bagnato mediante acqua nebulizzata sia il rifiuto da
trattare che quello gia' trattato durante la macinazione delle
macerie, della plastica e del legno;
17) gli impianti di triturazione e macinazione devono essere dotati di
tutte le migliori tecnologie disponibili al fine di garantire minori
emissioni acustiche;
18) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori
limite assoluti e differenziali di rumore. Tali rilievi, di durata non
inferiore alle 24 ore in continuo, vanno eseguiti monitorando il
rumore ambientale ed il rumore residuo (in assenza di ogni attivita'
della ditta Perini Ivo);
19) le rilevazioni di cui al punto precedente vanno effettuate in
prossimita' di tutti i recettori presenti nell'area (R1, R2, uffici
della ditta Perini Ivo e degli altri stabilimenti produttivi limitrofi
ed edificio ubicato nell'area agricola retrostante il fabbricato
oggetto di procedura qualora risultasse abitato);
20) deve essere effettuata la caratterizzazione fonometrica precisa,
presso i ricettori di cui al punto precedente, delle fasi di utilizzo
del frantoio e della motosega e passaggio di automezzi nelle strade di
pertinenza del nuovo stabilimento;
21) deve essere effettuata la caratterizzazione precisa di ogni
sorgente di rumore installata presso la ditta Perini Ivo e
predisposizione di una tabella riassuntiva delle sorgenti rumorose
individuate con indicazione del livello di potenza acustica misurato
(e associato nel modello di calcolo) LwA (o livello di pressione
sonora a distanza nota), altezza della sorgente, sua posizione precisa
(con planimetria allegata), distanza da superfici riflettenti e loro
numero (solo pavimentazione, pavimentazione/1 partizione verticale,
pavimentazione/2 partizioni verticali, altezza del capannone della
ditta Perini, altezza dei ricettori individuati, distanza dalle
sorgenti) e ulteriori note ritenute necessarie;
22) dovra' essere implementato un modello di calcolo previsionale
(nelle aree non direttamente monitorate) al fine di dimostrare il
rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali;
23) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti precedenti dovranno
essere eseguiti entro 3 mesi dal termine della realizzazione degli
interventi in progetto;
24) dovra' essere trasmessa al Comune di Castrocaro Terme e Terra del
Sole e, per conoscenza alla Provincia di Forli'-Cesena, comunicazione
di fine lavori conformemente a quanto disciplinato dal regolamento
edilizio comunale e dalla L.R. 31/02;
25) l'esecuzione dei monitoraggi e delle analisi di cui ai punti
precedenti dovra' avvenire, con oneri a carico della societa'
proponente, in prima istanza da ARPA, o, in alternativa, da un tecnico
competente in acustica (art. 2, Legge 447/95), nominato dalla societa'
proponente. La data ed il programma d'esecuzione dei rilievi
fonometrici dovranno essere concordati con ARPA, qualora quest'ultimo
non sia il soggetto realizzatore del monitoraggio, e comunicati al
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ed alla Provincia di
Forli'-Cesena Servizio Pianificazione territoriale;
26) tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni
dovranno essere trasmessi all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e Ufficio Reflui
zootecnici e AIA;
27) in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti,
dovranno essere messe in atto dal proponente, a proprio carico, opere
di mitigazione acustica sulla sorgente (o se impossibilitati sulla via
di propagazione sorgente/ricettore) al fine di garantire il rispetto
di tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti; di tali
opere dovra' essere inoltrata, con le modalita' di cui all'art. 10 del
DLgs 59/05 e § D2.3 del documento di AIA, comunicazione di modifica
con allegato progetto esecutivo delle opere da realizzare; decorso il
termine di 60 giorni dalla comunicazione, senza che l'Autorita'
competente si sia espressa, il Gestore procede alla realizzazione
delle opere entro i successivi 90 giorni;
28) dovra' essere presentato un progetto per l'installazione
dell'impianto a pannelli con tecnologia in silicio mono-cristallino ad
alta efficienza entro il termine di 5 anni di validita' dell'atto di
AIA.;
c) di esprimersi in merito alle controdeduzioni presentate dalla ditta
Perini Ivo in data 22 settembre 2009, con nota acquisita al prot.
prov. n. 91137 del 22/9/2009, in merito allo schema di rapporto
ambientale ed alla bozza del documento di AIA inviatole con nota prot.
n. 90064 del 18/9/2009, conformemente a quanto deciso dalla Conferenza
di Servizi negli Allegati l.a e l.b del sopra richiamato rapporto
sull'impatto ambientale (allegato e parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento);
d) di dare atto che la presente valutazione di impatto ambientale
positiva, in base al combinato disposto dell'art. 6, comma 2, della
L.R. 21/04 e dell'art. 17, comma 1, della L.R. 9/99 e s.m.i.,
comprende e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale
rilasciata, ai sensi dell'art 10 della L.R. 21/04 e dell'art. 5, comma
12, del DLgs 59/05, alla ditta Perini Ivo;
e) di dare atto che gli elementi costitutivi della sopra richiamata
autorizzazione integrata ambientale sono riportati nell'Allegato A
"Autorizzazione integrata ambientale" del suddetto rapporto
ambientale, anch'esso parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
f) di subordinare l'efficacia del presente atto al rilascio del parere
dell'Azienda USL relativo alla valutazione dei rischi per i lavoratori
ai sensi dell'art. 249 del DLgs 81/08, come espressamente richiesto
alla prescrizione 1) del punto b);
g) di stabilire, in base al combinato disposto dell'art. 17, comma 7,
della L.R. 9/99 e dell'art. 9 del DLgs 59/05, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e
dell'autorizzazione integrata ambientale in essa compresa e sostituita
e' pari ad anni 5; la suddetta autorizzazione e' comunque soggetta a
riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste agli
articoli 9 e 10 del DLgs 59/05;
h) di precisare che il gestore e' tenuto a comunicare preventivamente
alla Provincia di Forli'-Cesena, all'ARPA ed al Comune di Forli'
eventuali modifiche che si intendano apportare all'impianto. Tali
modifiche saranno valutate dall'Autorita' competente ai sensi
dell'art. 10 del DLgs 59/05, ferma restando la necessita' di
verificare preliminarmente se le stesse comportino una trasformazione
o ampliamento dell'impianto, o una sua modifica sostanziale, con
conseguente necessita', ai sensi della normativa vigente, di
effettuare una procedura di valutazione d'impatto ambientale;
i) di precisare che ai sensi dell'art. 10 del DLgs 59/05, nel caso in
cui intervengano variazioni nella titolarita' della gestione
dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore sono tenuti a
darne comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Forli'-Cesena
anche nelle forme dell'autocertificazione;
j) ai sensi dell'art. 213 del DLgs 152/06, le comunicazioni di
variazione inerenti la gestione in procedura semplificata dovranno
essere inoltrate al Servizio Ambiente e Sicurezza del territorio della
Provincia di Forli'-Cesena - Ufficio Pianificazione e Gestione
rifiuti;
k) di precisare che ai fini del rinnovo dell'autorizzazione integrata
ambientale, compresa all'interno della presente valutazione d'impatto
ambientale, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore
dell'impianto deve inviare a questa Provincia apposita domanda,
corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle
informazioni di cui all'articolo 5, comma 1 del DLgs 59/05. Fino alla
pronuncia in merito al rinnovo dell'autorita' competente (Provincia -
Servizio Ambiente), il gestore puo' continuare l'attivita' sulla base
della precedente autorizzazione integrata ambientale;
1) di quantificare in Euro 22,00, pari allo 0,04 % del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese per
l'istruttoria della presente procedura di VIA che, ai sensi dell'art.
28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico della societa' proponente;
di quantificare, invece, le spese di istruttoria per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale in Euro 5.000,00;
m) di precisare che la ditta dovra' provvedere a prestare a favore
della Provincia di Forli'-Cesena la garanzia finanziaria di cui al
paragrafo B2 dell'Allegato A "Autorizzazione integrata ambientale" del
sopra richiamato "Rapporto sull'impatto ambientale", con le modalita'
e le tempistiche definite all'interno del paragrafo stesso;
n) entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati i
diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del DM 21
luglio 1998, n. 350;
o) di precisare che il Servizio Ambiente della Provincia di
Forli'-Cesena esercita i controlli di cui all'art. 11 del DLgs 59/05,
avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPA,
al fine di verificare la conformita' dell'impianto alle condizioni
contenute nell'Allegato A del sopra richiamato rapporto ambientale;
p) di precisare che la Provincia, ove rilevi situazioni di non
conformita' alle condizioni contenute nel presente provvedimento,
procedera' secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle
disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
q) di precisare che avverso il presente atto puo' essere presentato
ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna
- sede di Bologna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed
entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
r) di dare atto che il presente provvedimento, che comprende e
sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale, revoca e
sostituisce le autorizzazioni settoriali attualmente in essere
riportate al paragrafo A4 del documento di AIA che costituisce
l'Allegato A del presente rapporto ambientale;
s) di precisare che sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti
previsti dalla normativa vigente;
t) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla ditta proponente Perini Ivo;
u) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Servizio Ambiente e Sicurezza
del territorio della Provincia di Forli'-Cesena, al Servizio
Agricoltura, Spazio rurale, Flora e Fauna, alla Regione
Emilia-Romagna, al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole,
all'Azienda USL di Forli', all'ARPA - Sezione provinciale di
Forli'-Cesena e al Servizio Tecnico dei Bacini Regionali Romagnoli;
v) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione;
w) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
x) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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