UNIONE TRESINARO SECCHIA - SCANDIANO (Reggio Emilia)

COMUNICATO

Modifica art. 6 dello Statuto dell'Unione Tresinaro Secchia approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 30/9/2009

Art. 6
Funzioni dell'Unione
1. I Comuni trasferiscono all'Unione preliminarmente funzioni gia'
gestite in forma associata attraverso le seguenti convenzioni:
- convenzione per la costituzione del corpo unico intercomunale di
Polizia municipale;
- convenzione per la gestione in forma associata dei servizi
socio-assistenziali rivolti ai minori, ai disabili e alle loro
famiglie;
- convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di
segretariato sociale per immigrati extracomunitari;
- convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio del
Difensore civico.
2. I Comuni possono conferire all'Unione, previa valutazione di
fattibilita', le ulteriori materie di propria competenza, ad essi
conferite con leggi statali o regionali, nonche' la gestione di
servizi pubblici inerenti le seguenti aree:
- gestione del personale e controllo di gestione;
- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- funzioni catastali;
- gestione unificata dell'ufficio appalti, contratti, forniture di
beni e servizi, acquisti;
- gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di
e-government;
- gestione unificata viabilita', circolazione e servizi connessi;
- funzioni attinenti il settore sociale;
- funzioni attinenti la protezione civile;
- funzioni conferite ai Comuni.
3. L'Unione, per le materie ad essa conferite dai Comuni partecipanti,
esercita le funzioni:
a) di analisi dei bisogni della comunita' di riferimento;
b) di definizione delle politiche, degli indirizzi e delle
regolamentazioni delle azioni di risposta ai bisogni della comunita';
c) di pianificazione, programmazione delle azioni e degli interventi;
d) di organizzazione e gestione delle attivita', dell'erogazione dei
servizi e dell'impiego efficiente delle risorse;
e) di controllo interno;
f) di gestione finanziaria e contabile;
g) di vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti e delle norme
e dei contratti da parte dei destinatari.
4. I Comuni possono conferire all'Unione anche compiti di
rappresentanza nelle sedi distrettuali, provinciali, regionali e
statali, nonche' presso altri soggetti, sedi di confronto,
concertazione e conferenze.
5. Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni, materie e servizi
che non rientrano fra quelle sopra indicate, costituisce integrazione
del presente Statuto ed e' deliberato dai Consigli comunali, con le
procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
6. L'Unione puo' assumere, attraverso convenzioni stipulate secondo
quanto previsto in merito dall'ordinamento degli Enti locali, le
funzioni per la gestione in forma associata di servizi da altri Comuni
non facenti parte della stessa o da altre Unioni, purche' tali servizi
attengano alle materie ed ai servizi gia' trasferiti dai Comuni che vi
aderiscono.
IL RESPONSABILE
Carla Baratti

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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