REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART.
Comma 1
1) Il Titolo III della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, che
concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio e' il
seguente: "Opere pubbliche e accordi di programma".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 50, comma 1, della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' il seguente:
"Art. 50 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell'art. 48 e di cui agli articoli 49, 50-bis e 51, la
Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte
spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria
disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della L.R.
6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.".
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6, comma 1, della Legge regionale 8 novembre
1988, n. 46 che concerne Disposizioni integrative in materia di
controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche e' il
seguente:
"Art. 6
1. Le concessioni e le autorizzazioni edilizie rilasciate in
conformita' al piano territoriale paesistico regionale, approvato ai
sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della Legge regionale 7
dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni,
sostituiscono le autorizzazioni di cui all'art. 10 della Legge
regionale 1 agosto 1978, n. 26 in applicazione dell'art. 7 della Legge
29 giugno 1939, n. 1497.
(omissis)".
2) L'articolo 10, comma 2, della Legge regionale 30 gennaio 1995, n.
6, che concerne Norme in materia di programmazione e pianificazione
territoriale, in attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e
modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia
sostituisce l'articolo 8 della Legge regionale 1 agosto 1978, n. 26.
3) Il testo dell'articolo 24 della Legge regionale 24 marzo 2000, n.
20, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' il seguente:
"Art. 24 - Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.)
1. Il Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) costituisce
parte tematica del P.T.R., avente specifica considerazione dei valori
paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale, anche
ai fini dell'art. 149 del DLgs 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Il P.T.P.R. provvede all'individuazione delle risorse storiche,
culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio regionale ed
alla definizione della disciplina per la loro tutela e
valorizzazione.
3. Dall'entrata in vigore della presente legge, i P.T.C.P. che hanno
dato o diano piena attuazione alle prescrizioni del P.T.P.R.,
approvato con la delib.C.R. 28 gennaio 1993, n. 1338, costituiscono,
in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per
gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attivita'
amministrativa attuativa.".
4) Il testo dell'articolo 49 della Legge regionale 24 marzo 2000, n.
20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' il seguente:
"Art. 49 - Contributi per i progetti di tutela, recupero e
valorizzazione
1. Al fine di favorire l'elaborazione e la realizzazione dei progetti
di tutela, recupero e valorizzazione in aree che interessino il
territorio di piu' comuni, la Regione concede contributi per la
progettazione degli interventi e per l'elaborazione di studi sugli
effetti degli stessi sui sistemi insediativo, ambientale,
paesaggistico, sociale ed economico.
2. La Regione promuove a tal fine la conclusione con gli enti locali
interessati di accordi di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 1990.
Gli accordi devono stabilire:
a) l'oggetto, i contenuti degli interventi che si intendono realizzare
e uno studio di fattibilita' degli stessi;
b) il programma di lavoro relativo alla progettazione degli interventi
e all'elaborazione dello studio degli effetti, con l'indicazione del
costo complessivo degli stessi;
c) le forme di partecipazione degli enti contraenti all'attivita'
tecnica di progettazione, i loro rapporti finanziari e i reciproci
obblighi e garanzie.
3. I contributi regionali sono concessi nella misura massima del 70%
delle spese di progettazione e di elaborazione dello studio degli
effetti indicate nell'accordo, sulla base di programmi, annuali o
pluriennali. I contributi sono subordinati alla realizzazione degli
interventi secondo le modalita' definite in sede di accordo.
4. Le proposte di progetti di tutela sono presentate al Presidente
della Regione, secondo le modalita' ed i termini indicati sull'avviso
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, a norma del comma 1
dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990.".
5) Il testo dell'articolo 51, comma 3-ter, della Legge regionale 24
marzo 2000, n. 20,  che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' il seguente:
"Art. 51 - Monitoraggio e bilancio della pianificazione - Istituzione
dell'Archivio regionale della pianificazione
(omissis)
3-ter. Per l'istituzione e la gestione dell'Archivio regionale della
pianificazione, previsto al comma 3-bis, la Regione, quale ente
partecipante, si avvale della associazione senza fini di lucro OIKOS
Centro Studi, avente quale scopo statutario il perseguimento delle
medesime finalita' stabilite dal comma 3-bis medesimo. Per far fronte
alle spese di costituzione e di gestione dell'Archivio regionale della
pianificazione e' disposta, per l'esercizio finanziario 2005, una
autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere su Capitolo
30557, afferente alla U.P.B. 1.4.1.2.12120 - Nuovi strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica.".
6) Il testo dell'articolo 94 della Legge regionale 21 aprile 1999, n.
3, che concerne Riforma del sistema regionale e locale e' il
seguente:
"Art. 94 - Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali: modifiche
alla L.R. n. 26 del 1978
1. La tutela del valore paesaggistico del territorio regionale e'
garantita dalla pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso
il piano territoriale regionale (P.T.R.), come integrato dal piano
territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) approvato ai sensi
dell'art. 1-bis della L. 8 agosto 1985, n. 431, nonche' attraverso i
piani territoriali di coordinamento provinciali (P.T.C.P.) e i piani
regolatori generali (PRG), che ne costituiscono attuazione.
2. I comuni provvedono alla gestione dei vincoli paesaggistici ai
sensi dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26, rilasciando le
relative autorizzazioni a norma del comma 3.
3. Negli ambiti territoriali individuati dall'art. 1 della Legge n.
431 del 1985, gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1
costituiscono il parametro di valutazione per il rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 7 della Legge 29 giugno
1939, n. 1497. Negli ambiti territoriali interessati da vincoli
paesaggistici di cui alla Legge n. 1497 del 1939 ed alla L.R. n. 26
del 1978, un ulteriore parametro ai fini del rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' costituito dalle specifiche
normative e indicazioni degli elementi meritevoli di tutela, definite
dall'atto di apposizione del vincolo di cui alla lett. a) del comma 4
dell'art. 8 della L.R. n. 26 del 1978.
4. (Sostituisce il terzo comma dell'art. 10, L.R. 1 agosto 1978, n.
26.).".
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il Titolo IV della Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19, che
concerne Norme per la riduzione del rischio sismico e' il seguente:
"Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio
sismico".
2) Il testo dell'articolo 11, comma 2, della Legge regionale 30
ottobre 2008, n. 19, che concerne Norme per la riduzione del rischio
sismico e' il seguente:
"Art. 11 - Autorizzazione sismica
(omissis)
2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se
ricadenti in comuni a bassa sismicita':
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui
all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001;
b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle
norme antisismiche;
c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle
opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile,
nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro
eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 5 del Decreto legge
31/12/2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito
con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio
2008, n. 31;
d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
(omissis)".
3) Il testo dell'articolo 9, comma 1, della Legge regionale 30 ottobre
2008, n. 19, che concerne Norme per la riduzione del rischio sismico
e' il seguente:
"Art. 9 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano a tutti i lavori
di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e
di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o
di pubblica utilita' e altre costruzioni, comprese le varianti
sostanziali ai progetti presentati.
(omissis)".
Comma 2
4) Il testo dell'articolo 4, comma 1, della Legge regionale 30 ottobre
2008, n. 19, che concerne Norme per la riduzione del rischio sismico
e' il seguente:
"Art. 4 - Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento
1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento
dell'esercizio dei compiti in materia sismica, assicurando un'adeguata
consulenza alle strutture tecniche competenti. Essa promuove altresi'
indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla
definizione dei programmi di prevenzione sismica. A tale fine la
Regione puo' stipulare apposite convenzioni con le Universita', il CNR
e altri Centri specializzati. Per lo svolgimento dei propri compiti la
Regione si avvale di un apposito Comitato Tecnico Scientifico (CTS),
composto da esperti in materia sismica.
(omissis)".
Comma 3
5) Il testo dell'articolo 3, comma 2, della Legge regionale 30 ottobre
2008, n. 19, che concerne Norme per la riduzione del rischio sismico
e' il seguente:
"Art. 3 - Attribuzione delle funzioni
(omissis)
2. I Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma
4, intendono esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica,
in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione
apposito atto, entro il termine perentorio di novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, indicando i provvedimenti
di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che
decidono di assumere, tra cui la costituzione di una apposita
struttura tecnica, nonche' i tempi e le modalita' di attuazione.
(omissis)".
6) Il testo dell'articolo 3, comma 4, della Legge regionale 30 ottobre
2008, n. 19, che concerne Norme per la riduzione del rischio sismico
e' il seguente:
"Art. 3 - Attribuzione delle funzioni
(omissis)
4. La Giunta regionale definisce gli standard minimi per l'esercizio
delle funzioni in materia sismica, con riferimento in particolare alla
dimensione demografica del Comune o della forma associativa, nonche'
alle caratteristiche della struttura tecnica, in ordine alla dotazione
di personale avente adeguate competenze professionali per lo
svolgimento delle medesime funzioni.
(omissis)".
Comma 4
7) Il testo dell'articolo 9, della legge regionale 4 novembre 2009, n.
17, che concerne Misure per l'attuazione della Legge 3 agosto 2009, n.
117 concernente il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo,
Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla
Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna e' il
seguente:
"Art. 9 - Funzioni comunali in materia sismica
1. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che, nell'osservanza degli
standard minimi di cui all'articolo 3, comma 4 della L.R. 30/10/2008,
n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) intendono
esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, in forma
singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione l'atto di cui
al comma 2 del medesimo articolo, entro il termine perentorio di
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di mancata trasmissione dell'atto entro tale termine, i
Comuni esercitano le funzioni in materia sismica avvalendosi delle
strutture tecniche regionali.
3. Per i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni della
Legge regionale n. 19 del 2008 trovano applicazione dalla scadenza del
termine perentorio di cui al comma 1.".
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 22, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n.
394, che concerne Legge quadro sulle aree protette e' il seguente:
"Art. 22 - Norme quadro
(omissis)
4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di piu'
regioni sono istituite dalle Regioni interessate, previa intesa tra le
stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area
delimitata.
(omissis)".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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