LEGGE REGIONALE 30 novembre 2009, n. 22
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 1995, N. 46 (ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 46 del
1995
Art. 2 - Integrazione alla legge regionale n. 46 del 1995
Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 46 del
1995
Art. 4 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 46 del
1995
Art. 5 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 46 del
1995
Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 46 del
1995
Art. 7 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 46 del
1995
Art. 8 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 46 del
1995
Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 46 del
1995
Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 46
del 1995
Art. 11 - Sostituzione della cartografia
Art. 1
Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 46 del 1995
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 aprile1995, n.
46 (Istituzione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma)
e' sostituito dal seguente:
"1. Con la presente legge e' istituito il Parco regionale delle Valli
del Cedra e del Parma. Il perimetro ricade nell'ambito territoriale
dei comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma.".
2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995 e'
sostituito dal seguente:
"2. Le finalita' del Parco sono:
a) la valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale di montagna
connesso alle produzioni tipiche con particolare riguardo al
Parmigiano-Reggiano;
b) la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni di qualita'
e delle attivita' agricole condotte secondo i criteri di
sostenibilita';
c) la conservazione, la tutela e il ripristino delle caratteristiche
naturali con particolare riguardo a:
- specie floristiche e faunistiche, associazioni vegetali e zoocenosi,
loro habitat, specialmente se rari o in via di estinzione;
- habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica, specialmente sui
grandi percorsi migratori della stessa;
- biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse
scientifico, didattico, paesaggistico;
d) la qualificazione e la promozione delle attivita' economiche e
dell'occupazione locale, anche al fine di un migliore rapporto
uomo-ambiente;
e) la promozione di attivita' educative, di formazione, di ricerca
scientifica, anche di tipo interdisciplinare;
f) lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita' culturali
ricreative e turistiche collegate alle funzioni ambientali e
compatibili con esse.".
3. Al comma 3 dell'articolo 1 della Legge regionale n. 46 del 1995
dopo la parola "Corniglio" si inseriscono le parole ", di Tizzano Val
Parma".
Art. 2
Integrazione alla legge regionale n. 46 del 1995
1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995 e' inserito
il seguente:
"Art. 1-bis
Obiettivi gestionali e misure di incentivazione
1. Obiettivi gestionali del Parco sono:
a) coinvolgimento delle aziende agricole operanti sul territorio
dell'area protetta e delle loro associazioni professionali alle scelte
di programmazione, di pianificazione e di gestione del Parco nelle
forme e nei modi definiti dallo statuto dell'Ente di gestione e
dall'articolo 33 della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
(Disciplina della formazione e della gestione del Sistema regionale
delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000);
b) valorizzazione dei prodotti agro-ambientali locali e sostegno alle
attivita' agricole eco-compatibili;
c) realizzazione di un sistema integrato nel territorio della
Comunita' montana Appennino Parma Est per la conservazione e lo
sviluppo sostenibile fra Parco nazionale, Parco regionale, paesaggio
naturale e seminaturale protetto, SIC, ZPS;
d) coinvolgimento delle associazioni locali di cacciatori nella
gestione faunistico-venatoria dell'area contigua di cui all'articolo
25, comma 1, lettera e), della Legge regionale 6/2005;
e) monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area
con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali e allo status
di conservazione delle specie animali e vegetali, con particolare
riguardo per le specie di interesse comunitario;
f) gestione delle popolazioni faunistiche al fine di assicurare la
funzionalita' ecologica e la vocazione agricola del territorio.
2. Le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche,
culturali e paesaggistiche del Parco sono:
a) il sostegno alle produzioni tipiche e locali attraverso la
valorizzazione del paesaggio del Parmigiano-Reggiano;
b) il sostegno per il recupero degli edifici storici, rurali e dei
borghi;
c) il sostegno alle attivita' agricole tipiche;
d) la valorizzazione delle stazioni per gli sport invernali esistenti
finalizzata alla promozione del turismo pluristagionale sostenibile e
compatibile con le finalita' del Parco.".
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 2
della legge regionale n. 46 del 1995
1. L'articolo 2 della Legge regionale n. 46 del 1995 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 2
Norme di salvaguardia
1. Al Parco istituito ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme
di salvaguardia di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Con riferimento alle zone di parco, e' vietato:
a) introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero non
caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui siano attuati,
d'intesa fra azienda agricola ed ente competente ad adottare il piano
territoriale del parco, metodi di coltivazione biologica e di lotta
biologica;
b) eseguire nuove attivita' edilizie ed impiantistiche.
3. Tra le attivita' vietate di cui alla lettera b) del comma 2 non
rientrano:
1) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e del
disinquinamento del territorio;
2) gli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario a norma
della legislazione vigente;
3) gli interventi edilizi a fini abitativi e produttivi esclusivamente
in funzione del recupero dell'edilizia esistente.
4. Tra le attivita' ammesse di cui al comma 3 sono comunque compresi
gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione
straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia con ampliamenti limitati
ad un massimo volumetrico del 20 per cento. Sono ammessi interventi
volti all'approntamento di ricoveri stagionali precari per l'esercizio
della pastorizia.
5. Con riferimento alle aree contigue di cui all'articolo 25, comma 1,
lettera e), della Legge regionale n. 6 del 2005:
a) si applicano le norme degli strumenti urbanistici comunali
vigenti;
b) sono mantenute le oasi di protezione della fauna e le zone di
ripopolamento e cattura istituite ai sensi della legislazione
vigente.".
Art. 4
Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 46 del 1995
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della Legge regionale n. 46 del 1995 e'
sostituito dal seguente:
"1. Il piano territoriale del parco e' disciplinato dagli articoli 24,
25, 26, 27 e 28 della Legge regionale n. 6 del 2005.".
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della Legge regionale n. 46 del 1995 e'
soppresso.
3. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 e'
sostituito dal seguente:
"4. Le determinazioni del piano territoriale del parco fanno salve le
utilizzazioni e le destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi
civici in base alla legislazione vigente in materia e ai sensi del
comma 3 dell'articolo 25 della Legge regionale n. 6 del 2005.".
4. Il comma 5 dell'articolo 3 della Legge regionale n. 46 del 1995 e'
sostituito dal seguente:
"5. Alle previsioni del piano territoriale si applicano le misure di
salvaguardia previste dall'articolo 12 della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio).".
5. Il comma 6 dell'articolo 3 della Legge regionale n. 46 del 1995 e'
sostituito dal seguente:
" 6. L'efficacia del piano territoriale del parco e' disciplinata
dall'articolo 31 della Legge regionale n. 6 del 2005.".
Art. 5
Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 46 del 1995
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della Legge regionale n. 46 del 1995 e'
sostituito dal seguente:
"1. L'Ente di gestione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del
Parma e' un Consorzio obbligatorio costituito tra la Provincia di
Parma, la Comunita' montana Appennino Parma Est, i Comuni di Monchio
delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma e altri Comuni che abbiano
interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell'articolo 18
della legge regionale n. 6 del 2005.".
2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della Legge regionale n. 46 del 1995
viene aggiunto il seguente:
"1-bis. Il Consorzio di gestione del parco e' disciplinato dal Capo II
della Legge regionale n. 6 del 2005.".
3. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4 della Legge regionale n. 46 del
1995 sono soppressi.
Art. 6
Abrogazione dell'articolo 5
della legge regionale n. 46 del 1995
1. L'articolo 5 Comitato tecnico-scientifico della Legge regionale n.
46 del 1995 e' abrogato.
Art. 7
Modificazioni all'articolo 6
della legge regionale n. 46 del 1995
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della Legge regionale n. 46 del 1995 e'
sostituito dal seguente:
"1. Costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi della Legge
regionale n. 6 del 2005:
a) gli eventuali progetti di intervento particolareggiato;
b) il Regolamento del Parco;
c) il Programma triennale di tutela e valorizzazione.".
Art. 8
Modifiche all'articolo 8
della legge regionale n. 46 del 1995
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della Legge regionale n. 46 del 1995 e'
sostituito dal seguente:
"1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni
dell'articolo 59 della Legge regionale n. 6 del 2005.".
Art. 9
Sostituzione dell'articolo 9
della legge regionale n. 46 del 1995
1. L'articolo 9 della Legge regionale n. 46 del 1995 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 9
Vigilanza e sanzioni
1. L'attivita' di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono
disciplinate dagli articoli 55 e 60 della legge regionale n. 6 del
2005.".
Art. 10
Sostituzione dell'articolo 10
della legge regionale n. 46 del 1995
1. L'articolo 10 della Legge regionale n. 46 del 1995 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 10
Norme transitorie e finali
1. Fino alla costituzione del nuovo Ente di gestione del Parco tutte
le funzioni di competenza sui territori a parco ed area contigua sono
svolte dall'attuale Consorzio.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le
disposizioni della Legge regionale n. 6 del 2005 ed in particolare dei
Titoli III e IV.".
Art. 11
Sostituzione della cartografia
1. La cartografia di cui all'Allegato A della Legge regionale n. 46
del 1995 e' sostituita dall'allegato cartografico A della presente
legge.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 30 novembre 2009 VASCO ERRANI