LEGGE REGIONALE 30 novembre 2009, n. 21
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 11 (SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 19 della Legge regionale 24
maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa'
dell'informazione) e' inserito il seguente:
"8 ter. L'agenzia puo' altresi' prestare i propri servizi in favore
delle organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della Legge
regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle
organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre
1996, n. 37) iscritte nell'albo regionale o nei registri provinciali
delle organizzazioni di volontariato nonche' dei centri di servizio al
volontariato dell'Emilia-Romagna.".
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 30 novembre 2009 VASCO ERRANI