REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2009, n. 1693

L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalita' delle aziende agricole" - Criteri di attuazione del Settore Agriturismo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge n. 96 del 20 febbraio 2006 "Disciplina dell'agriturismo";
- la L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della
multifunzionalita' delle aziende agricole" che stabilisce che la
Regione, ai sensi della L.R. 15 maggio 1997, n. 15, in materia di
agriturismo svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e
coordinamento;
atteso che la citata L.R. 4/09 - negli articoli compresi nel Titolo I
e III - stabilisce espressamente che compete alla Giunta regionale,
con apposito atto, in attuazione del nuovo quadro normativo:
- specificare i criteri necessari per l'esercizio dell'attivita'
agrituristica, le modalita' di svolgimento della stessa, nonche' le
procedure amministrative e di controllo dell'attivita' medesima;
- individuare la documentazione necessaria per la presentazione della
dichiarazione di inizio attivita', approvare la modulistica e definire
i criteri per attuare le relative procedure amministrative e di
controllo;
- adottare i simboli e definire le modalita' per il rilascio e la
gestione dei marchi di classificazione delle aziende agrituristiche
coerentemente con quanto approvato dal Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali ai sensi della Legge 96/06;
- definire apposite procedure e criteri per il riconoscimento dei club
di eccellenza;
- approvare i piani regionali per la valorizzazione ed il sostegno
delle attivita' agrituristiche individuando i criteri di intervento e
le percentuali di contributo nel rispetto dei limiti stabiliti per gli
aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli
87 e 88 del Trattato CE;
- determinare i criteri e le modalita' per l'iscrizione agli elenchi
provinciali degli operatori agrituristici e di fattorie didattiche;
- stabilire norme per diffondere i dati riguardanti ciascuna impresa
agrituristica per le finalita' previste dalla L.R. 4/09 per il
monitoraggio a fini statistici e per la promozione e valorizzazione
del territorio e del turismo regionale;
- promuovere la formulazione di linee guida a livello provinciale atte
a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni tipiche
e locali e della cultura enogastronomica regionale;
considerata l'opportunita' di predisporre un quadro unitario di
disciplina del settore agrituristico attraverso l'approvazione di un
provvedimento integrato di attuazione della recente L.R. 4/09,
coordinato - al contempo - con le altre discipline specifiche in
materia urbanistica ed  igienico-sanitaria, nonche' con disposizioni
afferenti il settore della formazione professionale e della
ricettivita' turistica in vigore sul territorio regionale;
ritenuto necessario rinviare a successivo atto la disciplina della
classificazione delle aziende agrituristiche, non essendo a tutt'oggi
stato adottato alcun provvedimento da parte del Ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali ai sensi di quanto previsto
dalla Legge 96/06;
ritenuto altresi' - nelle more dell'approvazione delle disposizioni
statali - di confermare per gli aspetti concernenti i simboli ed i
marchi di classificazione delle aziende agrituristiche quanto gia'
previsto nel decreto del Presidente della Giunta n. 153 dell'1 marzo
1995 relativamente ai simboli ed alle denominazioni regionali
dell'agriturismo nonche' nella deliberazione della Giunta regionale n.
389 dell'1 marzo 2000 concernente i criteri generali e le procedure
per la classificazione delle aziende agrituristiche - entrambi
attuativi della precedente legge regionale (L.R. 26/94) in materia;
ritenuto infine di rinviare anche l'approvazione di specifici piani
regionali per la valorizzazione ed il sostegno delle attivita'
agrituristiche in quanto in tale fase sono attivi i procedimenti
contributivi a valere sul Programma di Sviluppo rurale 2007-2013;
richiamata la L.R. n. 15 del 30 maggio 1997 e successive modifiche
recanti norme per l'esercizio delle funzioni in materia di
agricoltura;
preso atto che la Commissione Politiche Economiche dell'Assemblea
legislativa, nella  seduta del 22 ottobre 2009, ha esaminato le
specifiche disposizioni allegate alla presente deliberazione,
esprimendo parere favorevole;
ritenuto necessario prevedere infine che le disposizioni attuative
abbiano efficacia dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti
alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/07" e sue modificazioni;
dato atto dell'allegato parere;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2) di approvare nella formulazione di cui all'Allegato A) - parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione - i criteri di
attuazione della L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 per il settore
agrituristico;
3) di rinviare  a successivo atto la disciplina delle disposizioni
relative all'adozione dei simboli e delle modalita' per il rilascio e
la gestione dei marchi di classificazione delle aziende agrituristiche
con riferimento a quanto verra' disposto dal Ministero delle Politiche
Agricole alimentari e forestali ai sensi della Legge 96/06;
4) di dare atto che - nelle more dell'approvazione delle disposizioni
statali previste dalla Legge 96/06 - per gli aspetti concernenti i
simboli ed i marchi di classificazione delle aziende agrituristiche
resta confermato quanto gia' previsto nel decreto del Presidente della
Giunta n. 153 dell'1 marzo 1995 relativamente  ai simboli ed alle
denominazioni regionali dell'agriturismo nonche' nella deliberazione
della Giunta regionale n. 389 dell'1 marzo 2000 concernente i criteri
generali e le procedure per la classificazione delle aziende
agrituristiche - entrambi attuativi della precedente legge regionale
(L.R. 26/94) in materia;
5) di rinviare altresi' l'approvazione di specifici piani regionali
per la valorizzazione ed il sostegno delle attivita' agrituristiche in
quanto in tale fase sono attivi i procedimenti contributivi a valere
sul Programma di Sviluppo rurale 2007-2013;
6) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
7) di prevedere che le disposizioni attuative di cui all'Allegato A)
abbiano efficacia dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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