REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 2172

Approvazione intesa-quadro in attuazione art. 26, L.R. 10/2008 del riassetto organizzativo del sistema delle Agenzie locali per la mobilita'

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 2 ottobre 1998 n. 30 "Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale" che all'art. 19 dispone "Province e
Comuni costituiscono, per ciascun ambito territoriale provinciale,
un'Agenzia locale per la mobilita' e il trasporto pubblico locale di
loro competenza. Le Agenzie sono costituite nei modi e nelle forme
individuati dagli Enti locali, tra cui il consorzio di funzioni,
consorzio impresa o societa' di capitali di proprieta' esclusiva degli
Enti stessi. Gli Enti locali possono integrare il ruolo dell'Agenzia
tramite il trasferimento di proprie funzioni al fine della gestione e
del controllo complessivo della mobilita' delle persone e delle
merci";
- l'atto di indirizzo triennale 2007-2009 in materia di programmazione
e amministrazione del trasporto pubblico regionale, di cui alla
deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
n. 109 del 3 aprile 2007, e l'"Addendum all'anno 2010" dell'atto di
indirizzo triennale 2007-2009 in materia di programmazione e
amministrazione del trasporto pubblico regionale di cui alla
deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
n. 166 del 22 aprile 2008;
dato atto che la L.R. 30 giugno 2008 n. 10 nell'ambito più generale
del piano di riordino territoriale, al "Capo II - Riforma del
Trasporto pubblico locale", per semplificare i processi decisionali,
razionalizzare i soggetti coinvolti, e realizzare altresi' una
riduzione dei costi complessivi del sistema regionale, prevede:
- la delimitazione degli ambiti territoriali minimi ottimali di
operativita' delle Agenzie locali per la mobilita';
- un processo di ridefinizione del ruolo delle Agenzie locali per la
mobilita' con conferma della netta separazione tra le funzioni di
amministrazione/regolazione e quelle di gestione dei servizi;
- l'individuazione di forme organizzative quali societa' di capitali a
responsabilita' limitata ad amministratore unico che operano sulla
base di convenzione tra Enti locali di cui all'art. 30 del DLgs
267/00;
- la ripartizione delle competenze rispetto alle societa' di gestione
del TPL;
- un deciso orientamento alla valorizzazione dell'imprenditorialita'
delle societa' di gestione mediante contratti di servizio net-cost, e
pertanto con superamento delle funzioni di gestione della
tariffazione;
- il superamento delle situazioni di compartecipazione nella
proprieta' delle societa' di gestione da parte delle Agenzie stesse;
- lo sviluppo delle funzioni di progettazione e organizzazione dei
servizi di TPL e della mobilita' in stretta integrazione con gli
strumenti di pianificazione di competenza degli Enti locali, anche
mediante l'accorpamento degli ambiti territoriali ottimali e ai fini
dell'applicazione del sistema di tariffazione integrata Stimer;
dato atto delle precise e articolate tempistiche di adeguamento alle
disposizioni sopra indicate, previste all'art. 26 della L.R. 10/08, da
parte degli Enti locali e delle Agenzie locali per la mobilita', che
in ogni caso devono esaurirsi entro il 31/12/2010;
atteso che in esecuzione di quanto previsto all'art. 26 della L.R
10/08 la Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione Autonomie
locali, promuove un'intesa-quadro con le Province e i Comuni soci
delle Agenzie locali per la mobilita', finalizzata alla realizzazione
del processo di riassetto organizzativo del sistema;
dato atto che la proposta di intesa-quadro, allegato parte integrante
del presente atto, definisce le linee guida di riferimento dello
svolgimento dell'attivita' dell'Agenzia secondo quanto contenuto
nell'art. 19 della L.R. 30/98 novellato dalle disposizioni della L.R.
10/08;
dato atto inoltre che sulla suddetta proposta e' stata esperita la
fase di consultazione con gli Enti locali, le rappresentanze sociali e
le associazioni imprenditoriali;
atteso che in data 4 dicembre 2008 la Commissione Territorio,
Ambiente, Mobilita' ha espresso il proprio parere favorevole sulla
suddetta intesa-quadro depositato agli atti del Servizio competente
(prot. n. PG./2008/293619);
atteso che in data 15 dicembre 2008 la Conferenza Regione Autonomie
locali ha approvato la suddetta intesa-quadro comunicata con nota
prot. PG/2008/302502 depositata agli atti del Servizio competente;
richiamate le proprie seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di
legge:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di riordino
delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in
merito alle modalita' di integrazione interdirezionale e di gestione
delle funzioni trasversali" e s.m.;
- n. 1150 del 31 luglio 2006 concernente "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/8/2006)";
- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni
generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 1720 del 4 dicembre 2006 concernente "Conferimento degli
incarichi di responsabilita' delle Direzioni generali della Giunta
regionale";
- n. 224 del 26 febbraio 2007 concernente "Parziali adeguamenti
dell'articolazione organizzativa e delle competenze per la D.G. 'Reti
infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilita'', per la D.G.
centrale 'Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica'
e per il 'Gabinetto del Presidente della Giunta'";
- n. 450 del 3 aprile 2007, concernente "Adempimenti conseguenti alle
delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con
delibera 447/03 e successive modifiche" e s.m.;
- n. 469 dell'11 aprile 2007 concernente "Approvazione dell'atto di
conferimento di incarichi di livello dirigenziale nella D.G. Reti
infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilita'";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale "Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di
mobilita'", ing. Paolo Ferrecchi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma,
della L.R.  43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 450/07
e s.m.;
su proposta dell'Assessore alla Mobilita' e Trasporti;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 3/99 e sulla base di
quanto partitamente indicato in premessa e che qui si intende
integralmente richiamato, l'intesa-quadro tra la Regione
Emilia-Romagna, le Province e i Comuni soci delle Agenzie locali per
la mobilita', di cui all'art. 26 della L.R. 10/08 nel testo riportato
quale allegato parte integrante del presente atto;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna.
ALLEGATO
Intesa-quadro tra la Regione Emilia-Romagna, le Province e i Comuni di
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna,
Forli', Cesena e Rimini per l'attuazione della riforma del trasporto
pubblico locale in Emilia-Romagna da attuarsi entro il 31 dicembre
2010
Premesso che:
La L.R. 10/08 nell'ambito più generale del piano di riordino
territoriale, prevede al "Capo II - Riforma del Trasporto pubblico
locale", anche attraverso la modifica della L.R. 30/98, un processo di
ridefinizione del ruolo delle Agenzie locali per la mobilita',
delineando la ripartizione delle competenze rispetto alle societa' di
gestione del TPL, con un deciso orientamento alla valorizzazione
dell'imprenditorialita' delle stesse societa' di gestione e fornendo
indicazioni di merito ai livelli di patrimonializzazione con
esclusione delle situazioni di controllo delle societa' da parte delle
stesse Agenzie.
L'art. 19 della legge regionale 30/98, prima della modifica
intervenuta con la L.R. 10/08, disponeva che "Province e Comuni
costituiscono, per ciascun ambito territoriale provinciale, un'Agenzia
locale per la mobilita' e il trasporto pubblico locale di loro
competenza. Le Agenzie sono costituite nei modi e nelle forme
individuati dagli Enti locali, tra cui il consorzio di funzioni,
consorzio impresa o societa' di capitali di proprieta' esclusiva degli
enti stessi. Gli Enti locali possono integrare il ruolo dell'Agenzia
tramite il trasferimento di proprie funzioni al fine della gestione e
del controllo complessivo della mobilita' delle persone e delle
merci".
Preso atto che:
L'analisi delle diverse realta' territoriali evidenzia che le norme
della L.R. 30/98 sono state declinate, interpretate e recepite
diversamente, determinando nella costituzione delle Agenzie locali per
la mobilita' tipi di assetti societari (SpA, Consorzi, Convenzioni),
livelli di articolazione, modelli di gara e tipologie di contratti di
gestione del servizio di trasporto pubblico (net cost o gross cost)
diversi, determinando cosi' un contesto eterogeneo di governance del
TPL sull'intero territorio regionale.
La tipologia e lo stato dell'arte dei contratti di servizio in essere
in Emilia-Romagna evidenzia un disallineamento delle scadenze
contrattuali e una disomogeneita' in merito all'attribuzione del
rischio commerciale.
Si evidenzia di seguito il quadro attuale di Regolatori e Regolati.
(segue allegato fotografato)
L'atto di indirizzo triennale 2007-2009 in materia di programmazione e
amministrazione del trasporto pubblico regionale, di cui alla delibera
dell'Assemblea legislativa n. 109 del 3/4/2007, rileva che oltre alla
programmazione operativa dei servizi in coerenza con gli indirizzi
degli Enti locali, la maggior parte delle Agenzie ha cominciato a
svolgere anche altre funzioni, non solo nei settori più tradizionali.
L'atto di indirizzo affronta, pertanto, il tema della necessita' di
superare situazioni di evidente disomogeneita', da valutare tenendo
conto sia dell'autonomia degli Enti locali, sia delle diverse
condizioni in cui i territori operano.
Se si analizza il livello di funzionamento raggiunto dalle Agenzie nel
tempo relativamente breve della loro esistenza, emerge, pur con
diversita' di situazioni, un tendenziale allineamento su alcune delle
principali funzioni affidate: insieme alla gestione di parti più o
meno ampie del patrimonio e alla gestione delle gare, compaiono le
funzioni di stipula e di gestione dei contratti di servizio, di
programmazione operativa dei servizi e di controllo degli stessi. Gli
strumenti di programmazione coerentemente con i dettati della L.R.
30/98 ribadiscono il potenziamento di queste funzioni, specie laddove
esse siano esercitate in modo eventualmente meno forte, e di
considerare quindi scopo condiviso dalle istituzioni regionali e
locali il dare massima autorevolezza in ogni bacino alla
corrispondente Agenzia, quale strumento di programmazione e attuazione
coordinata non solo del trasporto pubblico, ma più in generale delle
strategie della mobilita'. Costituisce obiettivo primario la capacita'
di raggiungere accuratezza ed efficacia nei controlli sulla quantita'
e qualita' dei servizi, di sapersi misurare con le sfide
dell'integrazione tra servizi su gomma e su ferro, nonche' tra servizi
tradizionali e innovativi, di contribuire alla riorganizzazione della
mobilita', non solo collettiva, nei propri bacini.
Gli oneri per il funzionamento delle Agenzie si aggirano mediamente
entro il 2% circa dell'ammontare del contributo regionale per il TPL,
per un valore complessivo stimato inferiore ai 4 milioni di Euro. Tali
importi sono di norma inversamente proporzionali alla dimensione
aziendale e dipendono anche dalle funzioni diverse attribuite.
Ritenuto che
occorre pertanto specializzare il ruolo delle Agenzie e perfezionare
la distinzione fra le funzioni di amministrazione e quelle di gestione
del trasporto pubblico, evitando cioe' di evolvere verso funzioni di
tipo aziendale - gestionale di TPL. E' un obiettivo da perseguire con
maggiore determinazione e chiarezza per rendere più omogenea, pur
nella salvaguardia delle autonomie e diversita' dei territori, la
situazione dei vari bacini e con essa le relative attivita' dei
soggetti che avranno in capo la gestione del TPL, per semplificare il
quadro degli interlocutori cui assegnare ben definite responsabilita'
e funzioni, per valorizzare le affinita' territoriali degli attuali
bacini di trasporto, per incentivare l'integrazione tra servizi
ferroviari e servizi su gomma, in coerenza con il nuovo sistema di
tariffazione regionale Stimer.
Le Agenzie inoltre, proprio per le funzioni di raccordo tra le scelte
di programmazione degli Enti locali e la gestione concreta del
servizio, devono essere anche il riferimento funzionale delle forme
organizzate degli utenti, al fine di socializzare il controllo dei
servizi e per migliorarne la qualita' tramite la partecipazione attiva
dei cittadini. Inoltre, alle Agenzie, proprio per questa loro
specificita' di rapporto con l'utenza, potranno essere attribuite
dagli Enti locali e dalle Aziende funzioni di marketing e di
informazione ai cittadini sui servizi di TPL e per la mobilita'
sostenibile.
Visto che
il sistema del TPL della Regione Emilia-Romagna e' oggi articolato su
diversi livelli:
- statale, per quanto attiene alla normativa relativa alla sicurezza e
alla tutela della concorrenza;
- regionale, per quanto attiene alle linee di indirizzo di carattere
generale;
- provinciale, per quanto attiene alla programmazione dei servizi di
bacino, e comunale, relativamente ai servizi urbani delle citta'
capoluogo;
- di agenzia, con compiti di progettazione e controllo;
- di azienda, con il compito di gestione del servizio pubblico
autofiloviario di bacino (anche tramite sub-concessionari privati), di
norma affidato mediante gara ad evidenza pubblica.
Dato atto inoltre
- dell'assunzione dei nuovi modelli che le Agenzie locali per la
mobilita' dovranno adottare entro il 2010, termine indicato dalla L.R.
10/08, che comportera' necessariamente la revisione di alcune
attivita' e il passaggio delle stesse in capo ai gestori;
- del processo di aggregazione dei soggetti gestori che la Regione
promuove al comma 2 dell'art. 24 della L.R. 10/08;
- del necessario allineamento delle scadenze contrattuali come si
evince dal quadro sopra riportato, conseguibile direttamente
nell'ambito della prossima tornata di gare con subentri modulati in
funzione delle attuali scadenze, o in alternativa, procedendo con
nuovi affidamenti "intermedi/proroghe contrattuali", di durata diversa
ma con scadenze coincidenti.
Nell'ambito delle relazioni istituzionali e nel riconoscimento delle
reciproche competenze, nell'interesse comune di mantenere e migliorare
la qualita' dei servizi di trasporto pubblico nella regione
Emilia-Romagna, nonche' di garantire il buon andamento dei processi
gestionali, le Province e i Comuni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia,
Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli', Cesena e Rimini.
Condividono i seguenti termini di intesa:
1) Ambito di operativita' del trasporto pubblico locale
La L.R. 10/08 all'art. 23 lett. a) "garantisce l'individuazione di
ambiti ottimali che, in applicazione del principio di adeguatezza,
risultino efficienti per gli scopi perseguiti". Il successivo art. 24
comma 1 delimita gli ambiti ottimali, assumendo quali ambiti
territoriali minimi, i territori provinciali, per la programmazione
dei servizi di bacino, la progettazione, l'organizzazione e la
promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e la
mobilita' privata.
L'art. 24 comma 1 indica quale adeguamento del sistema delle Agenzie
locali per la mobilita' gli ambiti territoriali minimi, quindi il
livello di bacino provinciale, sostanzialmente confermando l'attuale
collocazione.
Il successivo art. 25 lett. f) promuove altresi' gli accorpamenti
degli ambiti territoriali ottimali.
La Regione promuove accorpamenti di ambiti minimi in ottimali,
attraverso la concertazione e l'operativita' di tavoli dedicati alla
programmazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di
TPL in attuazione delle politiche intermodali e di Mobility
Management, di razionalizzazione e incentivazione dei servizi
integrati fra loro, con i servizi ferroviari e la mobilita'
individuale.
2) Processo di riassetto organizzativo del sistema delle Agenzie
locali per la mobilita'
a) L'art. 25 lett. a) individua il percorso di riassetto delle Agenzie
locali per la mobilita' indicando il modello di struttura societaria
di riferimento - Societa' a responsabilita' limitata con
amministratore unico che opera sulla base di una convenzione tra Enti
locali (art. 30, DLgs 267/00). Il termine di adeguamento a tale norma,
previsto all'art. 26 comma 2, e' indicato nel 30/6/2010.
A tal proposito si evidenzia che la maggioranza degli statuti attuali
dimostra una partecipazione al valore nominale sul capitale dichiarato
oltre che da parte del Comune capoluogo e della Provincia, anche da
parte di Comuni minori del Bacino. Si indicano le diverse realta':
Agenzie ACT di Reggio Emilia (38,83%), AMO di Modena (26%), AMI di
Ferrara (1%), AmbRA di Ravenna (48,45%), ATR di Forli' (13,58%) e AM
di Rimini (11,80%).
Si ritiene di operare tramite una convenzione tra i vari Enti locali
(Comune capoluogo, eventualmente altri Comuni e la Provincia), in cui
la Provincia puo' rappresentare e coordinare i Comuni minori e/o le
Unioni /aggregazioni di Comuni partecipanti alle quote dell'Agenzia,
al fine di originare la struttura societaria, in grado di gestire tra
l'altro i contributi erariali (IVA), rappresentata da un
amministratore unico retribuito a norma della legge finanziaria
296/06.
Cio' consente anche il rispetto dei criteri di economicita' gestionale
indicati nella misura del 2% e finalizzati ai costi di funzionamento
della struttura, cosi' come disposto negli Accordi di programma per il
periodo 2007-2010 che dispongono all'art. 8 comma 4 che "Le attivita'
svolte dalle Agenzie locali ai sensi del comma 3, lettere a), c) e d)
dell'art. 19 della L.R. 30/98, possono trovare copertura dei relativi
costi all'interno dei fondi trasferiti dalla Regione. Coerentemente
con gli obiettivi della legge regionale n. 10 del 2008, a far data
dalla scadenza del presente Accordo, la copertura dei costi sostenuti
dall'Agenzia per tali finalita' non potra' superare la percentuale del
2% di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo per l'anno
2010.
Non rientrano in tale limite i contributi eventualmente erogati ai
dipendenti delle Agenzie ai sensi delle Leggi  47/04, 58/05 e 296/06,
di cui al successivo art. 13. Ogni ulteriore attivita', attribuita
alle Agenzie dai Comuni e dalla Provincia ai sensi del comma 3,
lettere b) ed e) e del comma 5 bis dell'art. 19 della L.R. 30/98, non
sara' compensata nell'ambito dei contributi sui servizi minimi
(omissis)".
La Convenzione definisce le linee guida per lo sviluppo del TPL del
bacino, favorendo l'integrazione modale e tariffaria. Stabilisce
inoltre il quadro di riferimento dello svolgimento dell'attivita'
dell'agenzia, ivi comprese le indicazioni generali per le gare di
affidamento dei servizi, secondo quanto contenuto nell'art. 19 della
L.R. 30/98.
In particolare le attivita' svolte dalle Agenzie locali ai sensi del
comma 3, lettere a), c) e d) dell'art. 19 della L.R. 30/98, possono
trovare copertura dei relativi costi all'interno dei fondi trasferiti
dalla Regione unitamente all'impegno in capo agli Enti locali,
previsto al paragrafo 10 dell'atto di indirizzo nonche' al punto 16
dell'Intesa sui servizi minimi.
b) La lett. b) dell'art. 25 indica espressamente "lo scorporo delle
attivita' gestionali non strettamente connesse con le funzioni proprie
attribuite dalla legge regionale alle Agenzie stesse, con particolare
riguardo alla gestione del trasporto pubblico locale, della sosta, dei
parcheggi, dell'accesso ai centri urbani". Il termine di adeguamento a
tale norma, previsto all'art. 26, comma 2, e' indicato nel 30/6/2010.
Tale disposizione deve essere coordinata con quanto indicato all'art.
19 della L.R. 30/98, che identifica le specifiche funzioni nella
progettazione, organizzazione e promozione dei servizi di TPL
integrati tra loro e con la mobilita' privata.
Le uniche eccezioni riguardanti la gestione sono riferite alle lett.
c), d), ebis) del medesimo art. 19, per le quali e' espressamente
indicata la funzione di conduzione delle procedure concorsuali per
l'affidamento dei servizi, il controllo dell'attuazione dei contratti
di servizio e la gestione di registro regionale delle imprese
esercenti attivita' di trasporto passeggeri non di linea mediante
noleggio di autobus con conducente definiti dall'art. 2 della L.
218/03, ed il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle
predette attivita'.
Quanto indicato alla lett. b) dell'art. 19 della L.R. 30/98 in
riferimento alla "gestione della mobilita' complessiva", va inteso
quale gestione della regolazione a livello di bacino della mobilita'
complessiva, ovvero la definizione dell'insieme delle operazioni, dei
criteri, delle specifiche tecniche e delle migliori forme
organizzative con cui si regola il funzionamento della mobilita', allo
scopo di migliorarne le prestazioni o di adeguarla a determinate
esigenze, ricorrendo al mercato, per l'individuazione del soggetto
affidatario del servizio.
Tale disposto deve essere inteso anche in relazione a quanto indicato
alla lett. e) dell'art. 19 della L.R. 30/98 che indica "ogni altra
funzione "regolatoria" assegnata dagli Enti locali con esclusione
della programmazione e della gestione di servizi autofiloviari".
Le Agenzie inoltre, proprio per le funzioni di raccordo tra le scelte
di programmazione degli Enti locali e la gestione concreta del
servizio, devono essere il riferimento funzionale delle forme
organizzative degli utenti, al fine di socializzare il controllo dei
servizi e per migliorarne la qualita' tramite la partecipazione attiva
dei cittadini. Alle Agenzie, proprio per questa loro specificita' di
rapporto con l'utenza, potranno essere attribuite dagli Enti locali e
dalle societa' di gestione del TPL, funzioni di marketing e di
informazione ai cittadini sui servizi di TPL e per la mobilita'
sostenibile, distinte da quelle proprie delle societa' di gestione.
E' consentita l'attivita' di coordinamento/armonizzazione della
tariffazione, esclusa la definizione delle tariffe stesse in capo agli
Enti locali, tra i diversi gestori del bacino, ivi compresa
l'organizzazione delle reti di vendita. Tale attivita' potra'
prevedere un aggio da parte dei gestori, che restano comunque titolari
dei ricavi tariffari (contratto di servizio net-cost). Tale funzione
si ritiene opportuna anche ai fini del percorso di allineamento
tariffario delineato dalla Regione con DGR 637/2008, ai fini
dell'applicazione della tariffazione integrata Stimer.
E' in ogni caso escluso lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- gestione dei servizi di trasporto di linea e non di linea
(scuolabus, noleggio, taxi etc.);
- manutenzione di impianti e mezzi per conto del gestore o di terzi;
- services per i gestori del TPL;
- gestione della sosta;
- gestione degli accessi ai centri urbani;
- gestione dei parcheggi.
c) Si ribadisce quanto indicato all'art. 25 punto 1 lett. c) che
indica espressamente "il superamento delle situazioni di
compartecipazione nella proprieta' della societa' di gestione da parte
delle Agenzie locali per la mobilita'". Il termine di adeguamento a
tale norma e' indicato nel 30/6/2010.
d) Il punto 2 dell'art. 25 affida ai Comuni e alle Province la
decisione inerente alla proprieta' dei beni funzionali
all'effettuazione del servizio in conformita' con quanto previsto
dall'art. 14 commi 2 e 3 della L.R. 30/98.
E'  essenziale la preventiva individuazione da parte dell'Ente
competente dei beni funzionali al servizio ai fini della garanzia di
disponibilita' delle reti, degli impianti e delle dotazioni
patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio. (art. 13
comma 9, L.R. 30/98).
Si conferma che i beni individuati come funzionali al servizio
acquistati con contributi pubblici a fondo perduto quali il materiale
rotabile, gli eventuali sistemi di controllo della navigazione (AVM) e
di bigliettazione tecnologicamente assistita, indicati nel contratto
di servizio e nei documenti di gara, dovranno essere resi disponibili
mediante la cessione di proprieta' dal soggetto proprietario, che non
necessariamente puo' coincidere con l'affidatario, al soggetto
subentrante.
In ogni caso l'Agenzia non potra' essere titolare di proprieta' dei
mezzi per l'espletamento del servizio di TPL.
e) E' confermato il termine del 31/12/2010 per il conseguimento
dell'allineamento tariffario previsto con DGR 637/08, ai fini
dell'applicazione del nuovo sistema integrato di tariffazione Stimer.
f) E' ribadita la titolarita' dei ricavi tariffari in capo al gestore
per valorizzarne la responsabilita' imprenditoriale prevista all'art.
25 lett. e). Le gare per l'affidamento del servizio bandite dopo il
30/6/2008 devono prevedere tale modalita' contrattuale. Non e' ammessa
la proroga di affidamenti non conformi a tale dettato.
g) L'art. 25, lett. g) prevede "la progettazione dei servizi sulla
base di una stretta integrazione con gli strumenti di pianificazione
di competenza degli Enti locali".
Per progettazione dei servizi di TPL e nell'ambito della mobilita', si
intende la definizione dei servizi offerti al pubblico oggetto degli
affidamenti, che possono integrarsi con strumenti di pianificazione
riguardanti l'accessibilita', la congestione e la sostenibilita'
ambientale.
Per i servizi di TPL in particolare le funzioni di progettazione
attengono quanto gia' stabilito all'art. 13 comma 2 della L.R. 30/98
(definizione del servizio offerto al pubblico, orari, numero delle
corse giornaliere per ogni linea, bigliettazione integrata).
h) Sono ribadite le disposizioni contenute all'art. 42 della L.R.
10/08 "Criteri generali sul trattamento del personale" nonche' quanto
espressamente indicato all'art. 11 della L.R. 17/08 in tema di
sostegno organizzativo al riordino territoriale.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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