REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 2009, n. 1343

Direttiva per l'applicazione del sistema sanzionatorio del Titolo III, Capo III, della L.R. 30 giugno 2008, n. 10

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale Parti III
e IV, rispettivamente 'Difesa del suolo e tutela delle acque' e 
'Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati'";
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";
- la L.R. 28 aprile 1984, n. 21 che disciplina l'applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale;
- la L.R. 30 giugno 2008, n. 10 recante "Misure per il riordino
territoriale, l'autoriforma dell'Amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni" ed in particolare il Capo III del
Titolo III che disciplina la riforma del servizio idrico integrato e
del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli
Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani";
- la Direttiva per la prima applicazione del Titolo III, Capo III,
della L.R. 10/08 approvata con delibera di Giunta regionale 895/09;
considerato che:
- ai sensi dell'art. 28, comma 2 della L.R. 10/08 compete alla Giunta
regionale emanare una direttiva per specificare le attivita' connesse
alla nuova ripartizione delle attribuzioni previste nella riforma;
- con l'emanazione della L.R. n. 10 del 2008 il legislatore regionale
ha intrapreso un percorso di razionalizzazione e ammodernamento degli
apparati amministrativi in un'ottica tesa al risparmio e
all'efficientamento;
- per quanto concerne la parte relativa ai servizi pubblici ambientali
(Titolo III - Capo III) la citata legge dispone la soppressione delle
Agenzie di Ambito, istituite dalla L.R. n. 25 del 1999, e la
riallocazione delle loro funzioni, fra le quali vi sono quelle di
controllo, in parte al sistema regionale ed in parte al sistema
territoriale prevedendo che dal gennaio 2009 inizino ad operare i
nuovi soggetti;
- ai sensi dell'art. 28, comma 2 della L.R. 10/08 la Regione provvede
altresi' ad eseguire i controlli sulla congruita' dei prezzi in
relazione ai progetti delle societa' di gestione per gli interventi
infrastrutturali di maggiori dimensioni economiche, nonche' a valutare
la coerenza dei piani di investimento infrastrutturali con i piani
tariffari;
- ai sensi dell'art. 28, comma 3 della L.R. 10/08, la Regione in
relazione alle funzioni sopra indicate, provvede ad esercitare la
vigilanza sull'operato delle societa' di gestione e degli altri
soggetti operanti nel settore, esercitando il relativo potere di
sanzione di cui al successivo comma 5;
- ai sensi dell'art. 28, comma 5, della L.R. 10/08 e' previsto che la
Regione eserciti, in via generale e per quanto riguarda i settori
oggetto del Titolo III, Capo III della legge citata, tutte le funzioni
sanzionatorie con la sola eccezione di quelle connesse alla violazione
del contratto di servizio;
- all'art. 28, comma 5, della L.R. 10/08 sono espressamente indicati i
casi nell'ambito dei quali la Regione deve espletare le proprie
funzioni sanzionatorie per inadempienze dei gestori relative: a)
all'applicazione delle tariffe; b) alla fornitura delle informazioni
richieste; c) alla mancata organizzazione dei servizi secondo quanto
previsto dalle normative di settore; d) al mancato rispetto delle
prescrizioni tecniche-operative emanate;
- all'art. 28, comma 6 la L.R. 10/08 prevede per  le violazioni di cui
al comma 5 una sanzione pecuniaria da Euro 50.000 a Euro 500.000
irrogata direttamente dalla Regione commisurata alla gravita'
dell'inadempienza, nonche' la facolta', in caso di reiterazione delle
violazioni di proporre al soggetto affidante la sospensione o la
decadenza dell'affidamento del servizio;
- ai sensi dell'art. 28, comma 7 la L.R. 10/08 per l'esercizio delle
funzioni suddette, la Regione si avvale di una struttura organizzativa
il cui costo di funzionamento e' a carico delle tariffe dei servizi
regolati nonche' di quanto introitato a titolo di sanzioni;
dato atto che:
- la Regione esercita le funzioni di regolazione e controllo ad essa
spettanti ai sensi della L.R. 10/08, ivi comprese quelle connesse ai
procedimenti in corso, dall'1 gennaio 2009;
ritenuto pertanto opportuno procedere ad una esplicitazione ed
esplicazione del regime applicativo del sistema sanzionatorio cosi'
come previsto nel citato art. 28 della L.R. 10/08;
dato atto del parere allegato al presente atto;
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di emanare la "Direttiva per l'applicazione del sistema
sanzionatorio ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti alla Regione
ai sensi della L.R. 30 giugno 2008, n. 10" allegata alla presente
deliberazione di cui e' parte integrante e sostanziale;
b) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Direttiva per l'applicazione del sistema sanzionatorio del Titolo III,
Capo III, della L.R. 30 giugno 2008, n. 10
Al fine di dare attuazione del Titolo III, Capo III della legge
regionale indicata in oggetto, con il presente atto si forniscono i
primi indirizzi in relazione all'applicazione del sistema
sanzionatorio gia' delineato dalla L.R. n. 10 del 2008. La direttiva
ha pertanto l'obiettivo di esplicare le attivita' relative alle
competenze previste dall'art. 28, commi  5, 6 e 7 della L.R. 10/08.
1. Soggetti attivi e passivi del sistema sanzionatorio di cui all'art.
28 della L.R. 10/08
La Regione, nel nuovo schema delineato nella legge regionale di
riforma 10/2008 in relazione al sistema di controllo e regolazione dei
servizi pubblici, esercita tutte le funzioni sanzionatorie relative.
In particolare, le compete l'accertamento delle violazioni, anche su
segnalazione dell'Autorita' di vigilanza per i servizi idrici e
gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 21 della L.R. 25/99, e 
l'irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie, in caso di
inadempienze dei gestori relative:
1) all'applicazione delle tariffe;
2) alla fornitura delle informazioni richieste;
3) alla mancata organizzazione dei servizi secondo quanto previsto
dalle normative di settore;
4) al mancato rispetto delle prescrizioni tecniche-operative emanate
dalla Regione attraverso appositi atti di indirizzo e regolamenti.
Sono gestori tutti i soggetti che svolgono anche una sola attivita'
tra quelle necessarie all'erogazione del servizio, e pertanto, oltre
ai soggetti affidatari del servizio o di parti di esso, anche le
societa' patrimoniali (cosiddette societa' degli assett o societa'
delle proprieta') proprietarie di beni relativi sia ai servizi idrici
integrati che ai servizi di gestione dei rifiuti urbani che svolgano
anche  in parte  attivita' tipiche della gestione dei beni  (ad
esempio: realizzazione di nuove infrastrutture, realizzazione di
interventi di manutenzione straordinaria e/o ordinaria, gestione
operativa di reti e/o impianti o di porzioni di essi) ed anche i
soggetti individuati come fornitori all'ingrosso di acqua potabile del
servizio idrico integrato.
2. Competenze delle strutture regionali in materia di sanzioni
In materia di accertamento degli illeciti amministrativi relativi agli
obblighi dei gestori sanciti dall'art. 28, comma 5 della L.R. 10/08,
la Regione provvede all'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in
conformita' al procedimento previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n.
689 e dalla L.R. 21/84.
Si precisa che l'attivita' di accertamento e' svolta da una struttura
regionale individuata presso la Direzione generale Ambiente e Difesa
del suolo e della costa, mentre l'adozione del provvedimento
conclusivo del procedimento sanzionatorio spetta al Servizio regionale
competente in base agli atti organizzazione, attualmente individuato
nel Servizio regionale Bilancio e Finanze.
In particolare, espletate le fasi di accertamento, seguendo le
modalita' previste dall'art. 13 della Legge 689/81, il funzionario che
ha accertato la violazione invia al Servizio regionale Bilancio e
Finanze il verbale di accertamento accompagnato dal rapporto di
servizio, indicando tra l'altro l'attestazione della eseguita
contestazione ovvero gli estremi della notificazione.
3. Gravita' delle violazioni e commisurazione delle sanzioni
Ai sensi del comma 6, art. 28 della L.R. 10/08, per le violazioni da
parte dei gestori e' prevista una sanzione pecuniaria da Euro 50.000 a
Euro 500.000 commisurata alla gravita' dell'inadempienza. In caso di
reiterazione delle violazioni la Regione ha la facolta', qualora cio'
non comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli utenti, di
proporre al soggetto affidante la sospensione o la decadenza
dell'affidamento del servizio.
Con riferimento alla valutazione della gravita' della violazione ed
alla conseguente commisurazione della sanzione applicabile si ritiene
di valutare i seguenti elementi:
a) la natura dell'interesse tutelato dalla norma violata;
b) la durata della violazione (breve, media o lunga), la sua
estensione territoriale (locale, regionale o interregionale), anche
avuto riguardo, ove possibile, al numero di utenti coinvolti, e le
altre modalita' con le quali si realizza la lesione dell'interesse
tutelato;
c) la rilevanza degli eventuali effetti pregiudizievoli, sugli utenti,
sui clienti finali o sull'azione amministrativa della Regione e delle
Autorita' d'ambito;
d) gli indebiti vantaggi, economici e non, conseguiti dall'agente in
conseguenza della violazione;
e) il grado di colpevolezza dell'agente, la cui maggiore intensita'
puo' desumersi, tra le altre circostanze, dal ruolo apicale ricoperto
nell'impresa dall'autore materiale della violazione, dall'assenza di
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni
della stessa specie, dal tentativo di occultare la violazione;
f) con riferimento alle violazioni inerenti le informazioni richieste
dalla Regione, il fatto che le stesse si rivelino false;
g) il grado di inclinazione del soggetto alla violazione;
h) la recidiva.

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina