REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2009, n. 281

Nomina dei componenti di diritto del CAL e convocazione dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni della regione ai fini dell'elezione dei componenti del CAL ai sensi degli artt. 3 e 10 della L.R. 9/10/2009, n. 13

IL PRESIDENTE
Visti:
- l'art. 123, ultimo comma della Costituzione, ai sensi del quale "In
ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle Autonomie
locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli Enti
locali";
- l'art. 23 dello Statuto regionale che disciplina il Consiglio delle
Autonomie locali (di seguito denominato "CAL"), facendo rinvio alla
legge regionale per quanto concerne la determinazione della
composizione nonche' delle modalita' di formazione e di funzionamento
del Consiglio stesso;
- la L.R. 9 ottobre 2009 n. 13 "Istituzione del Consiglio delle
Autonomie locali" ed in particolare:
- l'art. 2, comma 2 della citata L.R. 13/09 che dispone che sono
componenti di diritto del Consiglio delle Autonomie i Presidenti delle
Province, i Sindaci dei Comuni Capoluogo e i Sindaci dei Comuni con
piu' di 50.000 abitanti; l'art. 2, comma 3 che dispone che sono
componenti elettivi ventidue Sindaci di Comuni non capoluogo fino a
50.000 abitanti, di cui la meta' appartenenti a Comuni montani, come
individuati ai sensi dell'art. 1, comma 5 della L.R. 20 gennaio 2004,
n. 2 (Legge per la montagna), eletti secondo le procedure di cui
all'art. 3 della L.R. 13/09;
- l'art. 3 della predetta L.R. 13/09, che individua le modalita' e le
procedure per l'elezione dei componenti elettivi del CAL;
- l'art. 10, comma 2 della medesima legge regionale che dispone che
l'organo, fino all'espletamento delle procedure di elezione di cui
all'art. 3 sopra citato e comunque non oltre il 30 gennaio 2010, opera
validamente composto dai soli membri di diritto e che il Presidente
della Giunta regionale adotta tempestivamente il decreto di nomina dei
membri di diritto e contestualmente convoca l'Assemblea dei Sindaci
dei Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, che elegge,
nel proprio seno, i suoi rappresentanti nel Consiglio delle Autonomie
locali secondo le modalita' disciplinate dall'art. 3 della legge;
considerato che il citato art. 3 individua tra i contenuti necessari
del decreto del Presidente della Regione, oltre alla convocazione
dell'Assemblea (comma 1), la fissazione dei termini per la
presentazione delle candidature (comma 3);
ritenuto pertanto, in conformita' a quanto stabilito dalle
disposizioni sopra richiamate:
- di procedere alla nomina dei componenti di diritto del CAL, cosi'
come individuati dall'art. 2, comma 2 della L.R. 13/09;
- di convocare l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni della regione con
meno di 50.000 abitanti per l'elezione dei rappresentanti di cui
all'art. 3 della L.R. 13/09, fissando all'11 novembre il termine entro
il quale i Sindaci aventi diritto al voto possono presentare la
propria candidatura ai fini dell'elezione medesima;
- di integrare la disciplina delle operazioni di voto preordinate
all'elezione dei rappresentanti di cui all'art. 3 della L.R. 13/09,
per quanto non gia' espressamente previsto dalla medesima legge
regionale;
- di individuare il Gabinetto del Presidente della Giunta, che
operera' attraverso il Servizio Politiche di concertazione
istituzionale, quale struttura competente per lo svolgimento delle
operazioni e degli adempimenti preordinati all'elezione dei
rappresentanti di cui all'art. 3 della L.R. 13/09;
dato atto del parere allegato;
decreta:
1) nomina dei componenti di diritto del CAL:
Sono nominate componenti del Consiglio delle Autonomie locali le
seguenti persone quali membri di diritto:
Province:
- Beatrice Draghetti Presidente Provincia Bologna;
- Emilio Sabbatini Presidente Provincia Modena;
- Marcella Zappaterra Presidente Provincia Ferrara;
- Massimo Bulbi Presidente Provincia Forli'-Cesena;
- Vincenzo Bernazzoli Presidente Provincia Parma;
- Massimo Trespidi Presidente Provincia Piacenza;
- Francesco Giangrandi Presidente Provincia Ravenna;
- Sonia Masini Presidente Provincia Reggio Emilia;
- Stefano Vitali Presidente Provincia Rimini.
Comuni capoluogo:
- Flavio Delbono Sindaco Comune Bologna;
- Giorgio Pighi Sindaco Comune di Modena;
- Tiziano Tagliani Sindaco Comune di Ferrara;
- Roberto Balzani Sindaco Comune di Forli';
- Pietro Vignali Sindaco Comune di Parma;
- Roberto Reggi Sindaco Comune di Piacenza;
- Fabrizio Matteucci Sindaco Comune di Ravenna;
- Graziano Delrio Sindaco Comune di Reggio Emilia;
- Alberto Ravaioli Sindaco Comune di Rimini.
Comuni non capoluogo con piu' di 50.000 abitanti:
- Enrico Campedelli Sindaco Comune di Carpi;
- Paolo Lucchi Sindaco Comune di Cesena;
- Claudio Casadio Sindaco Comune di Faenza;
- Daniele Manca Sindaco Comune di Imola;
2) convocazione dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni con meno di
50.000 abitanti:
Il giorno 1 dicembre 2009 alle ore 9,30, presso la sede della Regione
Emilia-Romagna, in Viale Aldo Moro n. 50, sala Polivalente del
Consiglio regionale, e' convocata l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni
della regione con meno di 50.000 abitanti, in carica alla stessa data,
al fine di procedere all'elezione della propria rappresentanza in seno
al Consiglio delle Autonomie locali, cosi' come previsto dagli artt.
2, comma 3 e 3 della L.R. 9 ottobre n. 13. Ai fini della verifica
della qualita' di Sindaco in carica, i Segretari comunali devono dare
formale immediata comunicazione, con qualsiasi mezzo al Servizio
Politiche di concertazione istituzionale (individuato quale Servizio
competente per tutte le operazioni preordinate allo svolgimento delle
elezioni) di qualsiasi causa di cessazione dalla carica che intervenga
dall'adozione del presente decreto fino alla data di svolgimento
dell'Assemblea.
Per l'individuazione della popolazione si considerano i dati
risultanti dall'ultima rilevazione effettuata all'1/1/2009
dall'Ufficio Statistica della Regione Emilia-Romagna;
3) presentazione delle candidature:
I Sindaci che intendono candidarsi per l'elezione, ai sensi dell'art.
3, comma 3 della L.R. 13/09, formulano richiesta in forma scritta al
Presidente della Regione, indicando le proprie generalita' ed il
Comune presso il quale e' ricoperta la carica. Ai sensi dell'art. 38
del DPR 445/00 e succ. mod., la richiesta e' sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero e'
sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento di
identita' del sottoscrittore. La richiesta, sottoscritta con le
predette modalita', va inviata al "Servizio Politiche di concertazione
istituzionale, Viale A. Silvani n. 6, 40100 Bologna" a mezzo
raccomandata a.r. o tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo del
medesimo Servizio nei seguenti orari: dal lunedi' al venerdi' dalle
ore 9 alle ore 13.
La richiesta deve pervenire entro e non oltre le ore 13 dell'11
novembre 2009: fa fede esclusivamente la data indicata nel protocollo
di arrivo del suddetto Servizio.
La candidatura e' irrevocabile, ferma restando la facolta' di
dimettersi in seguito all'eventuale elezione.
Entro il 16 novembre 2009, il Servizio Politiche di concertazione
istituzionale cura la compilazione della lista delle candidature
pervenute, inviandola nel medesimo termine ai Sindaci dei Comuni
interessati. Nel caso in cui le candidature presentate siano inferiori
al numero di rappresentanti da eleggere (pari a 22), il voto potra'
essere dato a qualsiasi Sindaco.
Le candidature si considerano prive di effetto qualora, alla data di
svolgimento dell'elezione, il candidato sia, per qualsiasi causa, non
piu' in carica. La verifica di tale evenienza e' effettuata a cura del
Servizio Politiche di concertazione istituzionale prima dello
svolgimento dell'Assemblea per mezzo delle comunicazioni dei Segretari
comunali di cui al punto 2); l'esito della verifica e' comunicato in
Assemblea, prima dello svolgimento delle operazioni di voto;
4) svolgimento delle operazioni di voto:
Nella data e nel luogo indicati al punto 2) l'Assemblea si riunisce
per l'elezione. La procedura di votazione ha termine alle ore 17,30;
chi si presenta successivamente non sara' piu' ammesso al voto.
L'Assemblea e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa
e' presieduta dal Presidente dell'Assemblea legislativa o da
Consigliere regionale, suo delegato, che nomina due Sindaci in veste
di scrutatori per lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio
(art. 3, comma 3 L.R. 13/09), coadiuvato dal Responsabile del Servizio
con funzioni di segretario che puo' avvalersi di suoi collaboratori.
Per l'espressione del voto segreto da parte dei Sindaci dei Comuni
sono adibite apposite cabine elettorali all'interno delle quali il
Sindaco elettore, previamente identificato, compila la scheda
esprimendo un solo voto mediante indicazione del nome e cognome di uno
dei candidati presenti in lista. Il Sindaco elettore, ripiegata la
scheda, la depone nell'urna. Il voto e' valido ogni volta che sia
chiara l'individuazione del candidato votato e la scheda non presenti
segni evidenti di riconoscimento dell'elettore. Al termine delle
operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea legislativa,
coadiuvato dai collaboratori sopra indicati, procede allo scrutinio e
dichiara eletti i ventidue candidati che hanno ricevuto il maggior
numero di voti. Se nel numero degli eletti non e' compreso il numero
previsto dei Sindaci di Comuni montani, il Presidente dichiara eletti
i Sindaci di Comuni montani che hanno ricevuto il maggior numero di
voti, in sostituzione degli ultimi risultati eletti, fino a
raggiungere obbligatoriamente la composizione di cui all'articolo 2,
comma 3 della L.R. 13/09. Qualora non vengano rispettate le
proporzioni tra i componenti elettivi si procede a nuova votazione.
Quindi il Presidente determina la graduatoria dei candidati non
proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al
numero di voti ricevuti, con indicazione della eventuale qualifica di
Comune montano e a parita' di cifre individuali prevale il piu'
anziano di eta' (art. 3, comma 5, L.R. n. 13).
Delle operazioni di voto e dell'esito delle scrutinio viene redatto
apposito verbale, a cura del Segretario;
5) individuazione della struttura regionale competente per le
operazioni preordinate allo svolgimento delle elezioni:
Il Gabinetto del Presidente della Giunta, che operera' attraverso il
Servizio Politiche di concertazione istituzionale, e' individuato
quale struttura competente per lo svolgimento delle operazioni e degli
adempimenti preordinati all'elezione dei rappresentanti di cui
all'art. 3 della L.R. 13/09.
Il presente decreto e' pubblicato in forma integrale nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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