REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 2009, n. 1500

Composizione e modalita' di funzionamento del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 4, comma 3 della L.R. 19/2008

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del
rischio sismico" ed in particolare l'art. 4, comma 3, che prevede
l'istituzione del Comitato regionale per la riduzione del rischio
sismico (di seguito Comitato) e gli attribuisce funzioni consultive,
allo scopo di realizzare il coordinamento politico istituzionale e una
piu' stretta integrazione tecnico operativa tra i soggetti pubblici e
privati che concorrono con la propria attivita' ad una maggior tutela
dell'incolumita' pubblica attraverso la riduzione del rischio
sismico;
preso atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. n. 19 del
2008 fanno parte del Comitato i seguenti soggetti, la cui
partecipazione e' senza oneri per la Regione:
A) l'Assessore regionale competente per materia, che lo presiede;
B) i rappresentanti degli Enti locali, designati dalla Conferenza
Regione-Autonomie locali;
C) i rappresentanti delle categorie professionali e degli operatori
economici privati che svolgono compiti e attivita' disciplinati dalla
L.R. n. 19 del 2008;
considerato che alla Giunta regionale e' attribuita la funzione di
regolare con apposito atto deliberativo la composizione e le modalita'
di funzionamento del Comitato;
considerato:
- che detto organo regionale svolge una attivita' consultiva di
contenuto altamente specialistico e che conseguentemente i suoi
componenti devono avere una consolidata esperienza nel settore della
progettazione strutturale ed una approfondita conoscenza della
normativa tecnica per le costruzioni;
- che nella designazione dei componenti del Comitato occorre tenere
conto della necessita' che siano rappresentate le diverse
professionalita' previste dalla L.R. n. 19 del 2008;
- che e' necessaria una composizione dell'organo che garantisca una
rappresentativita' diffusa su tutto il territorio regionale;
dato atto altresi' che per disciplinare in modo dettagliato il proprio
funzionamento interno nell'esercizio della propria autonomia
organizzativa il Comitato puo' dotarsi di un apposito regolamento
interno;
considerato che l'Assessore alla "Sicurezza territoriale, Difesa del
suolo e della costa, Protezione civile" provvede a richiedere alle
Istituzioni, Associazioni ed Organizzazioni di cui all'art. 4, comma 3
della sopracitata L.R. n. 19 del 2008 l'indicazione di nominativi per
la composizione del Comitato;
ritenuto che, ricevute le designazioni da parte delle Istituzioni,
Associazioni ed Organizzazioni di cui sopra, alla nomina dei
componenti del Comitato provvede con proprio decreto l'Assessore
competente in materia di Difesa del suolo;
ravvisata l'opportunita' che i componenti del Comitato regionale per
la riduzione del rischio sismico restino in carica per 4 anni, fatta
salva la possibilita' di una loro sostituzione in caso di rassegnate
dimissioni e fatta salva la decadenza nel caso della mancata
partecipazione, senza giustificati motivi, per tre sedute
consecutive;
ravvisata altresi' l'opportunita' che le funzioni di segreteria del
Comitato vengano svolte dalla struttura operativa tecnico scientifica
prevista dall'articolo 5 della delibera della Giunta regionale n. 1430
del 28 settembre 2009;
dato atto dei pareri allegati;
su proposta congiunta dell'Assessore alla "Sicurezza territoriale,
Difesa del suolo e della costa, Protezione civile", Marioluigi
Bruschini e dell'Assessore alla "Programmazione e Sviluppo
territoriale, Cooperazione col sistema delle Autonomie,
Organizzazione", Gian Carlo Muzzarelli;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di definire, per le motivazioni esposte in premessa che si
intendono qui integralmente richiamate, la composizione del Comitato
regionale per la riduzione del rischio sismico, istituito dall'art. 4
della L.R. n. 19 del 2008, e le modalita' per il suo funzionamento,
secondo quanto contenuto nell'allegato parte integrante del presente
atto;
2) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
ALLEGATO
Norme per la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale
per la riduzione del rischio sismico
Art. 1
Composizione
1. Il Comitato e' composto:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di Difesa del suolo,
con funzioni di Presidente;
b) da sette rappresentanti degli Enti locali, designati dalla
Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui uno in rappresentanza
delle Province, tre in rappresentanza dei Comuni a media sismicita' e
tre in rappresentanza dei Comuni a bassa sismicita';
c) da quattro rappresentanti delle categorie professionali, di cui uno
della Federazione regionale degli ingegneri, uno della Federazione
regionale degli Ordini degli architetti, uno della Federazione
regionale dei geometri ed uno dall'Ordine regionale dei geologi;
d) da quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali: di
cui uno di ANCE Emilia-Romagna, uno di Confindustria Emilia-Romagna,
due designati dal Tavolo regionale imprenditoria.
2. Alla nomina dei componenti di cui alle lettere b), c) e d)
provvede, con proprio decreto, l'Assessore regionale competente in
materia di Difesa del suolo.
Art. 2
Attivita'
1. Il Comitato svolge funzioni consultive ai fini della
predisposizione degli atti di indirizzo previsti dalla L.R. n. 19 del
2008 e degli altri eventuali atti, di carattere generale, attinenti
alla materia sismica ed alla progettazione strutturale.
Art. 3
Funzionamento
1. Il Comitato e' convocato dal Presidente.
2. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno
meta' dei componenti. I pareri sono validi quando riportano la
maggioranza dei voti; in caso di parita' prevale il voto del
Presidente.
3. Se un oggetto all'ordine del giorno e' stata rinviato per mancanza
del numero legale, nella nuova riunione convocata per trattare dello
stesso argomento il Comitato puo' deliberare validamente purche' siano
presenti almeno un quarto dei componenti in carica e comunque non meno
di tre. Della circostanza deve essere fatta specifica menzione
nell'avviso di convocazione.
4. Alle riunioni possono partecipare dipendenti regionali, senza
diritto di voto, con funzioni di relatori delle proposte da sottoporre
al parere dell'organo.
Art. 4
Segreteria
1. I compiti di segreteria del Comitato sono svolti dalla struttura
operativa tecnico-scientifica istituita con la delibera della Giunta
regionale n. 1430 del 28/9/2009, che cura tra l'altro gli adempimenti
per la costituzione e il funzionamento del Comitato, per la redazione
del verbale delle sedute e per l'attuazione delle deliberazioni del
Comitato.
Art. 5
Durata e decadenza
1. Il Comitato dura in carica quattro anni. In caso di non
ricostituzione alla scadenza, e' previsto un regime di proroga della
durata massima di 90 giorni.
2. I componenti decadono qualora risultino assenti senza giustificati
motivi per tre sedute consecutive. La decadenza e' dichiarata
dall'Assessore competente che provvede alla loro sostituzione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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