REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 2009, n. 1498

Decisione in merito alla procedura di screening relativa al progetto di ammodernamento ed ampliamento della Strada Statale n. 62 della CISA, tratto Parma - Collecchio (PR) presentato da ANAS SpA (Titolo II, L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) di escludere ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione
del limitato rilievo degli impatti ambientali attesi, il progetto di
ammodernamento e ampliamento della Strada Statale n. 62 "della Cisa"
dal centro abitato di Parma al centro abitato di Collecchio (PR) dalla
ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni gia' riportate
al punto 7:
 1) per le aree di cantiere che ricadono all'interno di aree di
"vulnerabilita' a sensibilita' elevata" e aree di "ricarica diretta
dell'acquifero C, oltre B e A" in base agli elaborati cartografici del
PTCP di Parma - Approfondimenti in materia di tutela delle acque, si
dovra' provvedere all'impermeabilizzazione delle aree adibite a
lavorazioni e depositi potenzialmente inquinanti le cui acque di
dilavamento andranno raccolte in rete separata e sottoposte ad
adeguato trattamento; si precisa che nelle aree di ricarica diretta
dei gruppi acquiferi C e A+B non sono ammessi nuovi depositi e
stoccaggi di rifiuti (art. 9, Allegato 4 alle NTA del PTCP), nelle
aree di vulnerabilita' a sensibilita' elevata per i depositi e gli
stoccaggi di rifiuti pericolosi andra' fornita adeguata comunicazione
della loro esistenza  al fine di potere valutare la necessita' di
imporre ulteriori misure e precauzioni per la tutela e la
conservazione nei confronti della risorsa idrica (art. 20, Allegato 4
alle NTA del PTCP);
 2) per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti
dalla movimentazione e dai depositi di materiali sciolti e dalla
circolazione dei mezzi di cantiere si dovra':
- provvedere all'umidificazione dei depositi temporanei di terre e di
inerti, delle aree di cantiere e delle piste non consolidate
soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di abitazioni;
- provvedere alla copertura con teloni degli inerti trasportati con
autocarri;
- per le lavorazioni da realizzarsi in presenza di ricettori
particolarmente esposti andra' valutata la necessita di adottare
schermi di contenimento in geotessile;
 3) per l'approvvigionamento degli inerti necessari alla realizzazione
dell'opera e per lo smaltimento dei rifiuti andranno utilizzati siti
regolarmente autorizzati sulla base di quanto disposto dagli strumenti
di pianificazione di settore vigenti, privilegiando i siti piu' idonei
a minimizzare gli impatti legati al traffico;
 4) i mezzi di cantiere dovranno essere conformi alle normative
vigenti e dotati di tutti gli accorgimenti utili a limitare il rumore
e le emissioni in atmosfera (almeno Euro3);
 5) in ragione dell'elevata urbanizzazione dell'area di intervento e
dei significativi volumi di traffico che interessano l'asse viario in
questione si ritiene necessario che l'organizzazione del cantiere e la
relativa regolamentazione del traffico siano oggetto di una attenta
programmazione da sviluppare nelle successive fasi progettuali
finalizzata a minimizzare le interferenze dei lavori di cantiere con i
flussi veicolari che interessano l'asse viario in esame, da sottoporre
alle Amministrazioni comunali di competenza;
 6) al fine del riutilizzo dei terreni di risulta derivanti dagli
scavi, questi dovranno essere caratterizzati mediante opportune
analisi chimiche, conformemente a quanto previsto dall'art. 186 del
DLgs 152/06 e s.m.i.; la caratterizzazione dei terreni in questione,
cosi' come la loro destinazione e ogni altra informazione prevista ai
sensi della norma citata dovranno risultare da apposito allegato al
progetto debitamente sottoscritto dal progettista;
 7) dovra' essere elaborato uno studio previsionale di impatto
acustico dell'infrastruttura viaria in esame nella configurazione di
progetto, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva regionale
approvata con delibera di G.R. 673/04 e andranno definiti gli
interventi necessari al rispetto dei limiti acustici previsti dalla
normativa vigente (DPR 142/04);
 8) come previsto dall'art. 5 del DPR 142/04, relativo alle
infrastrutture stradali esistenti e al loro ampliamento in sede, i
valori limite di immissione dovranno essere conseguiti mediante
l'attivita' pluriennale di risanamento di cui al decreto del Ministro
dell'Ambiente del 29 novembre 2000; a tal fine il gestore
dell'infrastruttura dovra' presentare ai Comuni competenti e alla
Regione il piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto
nell'esercizio dell'infrastruttura (art. 2 del DM 29 novembre 2000)
che dovra' specificare gli interventi necessari e la relativa
modalita' di realizzazione, nonche' l'indicazione dei tempi di
esecuzione e dei costi previsti per ciascun intervento;
 9) qualora siano previsti superamenti dei limiti acustici connessi
alle attivita' di cantiere, dovra' essere presentata ai Comuni
territorialmente competenti richiesta di autorizzazione in deroga per
le attivita' di cantiere ai sensi della DGR della Regione
Emilia-Romagna n. 45 del 21/1/2002, da sottoporre al parere di ARPA;
10) il sistema di drenaggio delle acque di piattaforma dovra'
prevedere la realizzazione di adeguati presidi atti a contenere gli
eventuali inquinanti derivanti da sversamenti accidentali, al fine di
evitare possibili contaminazioni dei corpi idrici e del suolo;
11) per la porzione di sistema di scolo che sara' mantenuta a cielo
aperto tramite fossi di guardia dovranno essere assicurate condizioni
di naturalita' atte a favorirne la funzione di parziale depurazione
nei confronti degli inquinanti da traffico; a tal fine i fossi in
questione dovranno essere realizzati in terra, privi di rivestimento,
e dovranno essere inerbiti mediante essenze atte a favorirne la
funzione di biofiltrazione;
12) gli eventuali scarichi del sistema di drenaggio delle acque di
piattaforma che interessino aree di ricarica diretta degli acquiferi C
e A+B, cosi' come perimetrate nella cartografia degli approfondimenti
al PTCP in materia di tutela delle acque, dovranno essere dotati di
sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia con
conseguente rilascio di specifica autorizzazione allo scarico, come
previsto dall'art. 10 dell'Allegato 4 alle norme di attuazione del
PTCP;
13) dovranno essere effettuate le necessarie verifiche idrauliche del
sistema di smaltimento delle acque di piattaforma in funzione delle
condizioni di efficienza della rete idrografica a cui afferiscono le
acque scolanti dalla sede stradale; le verifiche saranno finalizzate
ad assicurare che la realizzazione del progetto non comporti un
aggravio delle condizioni di criticita' idraulica presenti nel
territorio;
14) al fine di evitare danneggiamenti alla vegetazione durante le fasi
di cantiere andranno messe in atto misure di tutela della vegetazione
esistente, con particolare riguardo agli alberi di maggiore
dimensione,  evitando la ricarica di terreno attorno agli alberi e gli
scavi troppo vicini alle radici per non comprometterne l'aerazione
dell'apparato radicale;
15) per il ripristino delle aree di cantiere e delle altre aree
interessate dai lavori andra' riutilizzato il terreno vegetale
proveniente dallo scotico, che si avra' cura di accumulare,
separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati
provvedendo alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;
16) il progetto definitivo delle opere a verde dovra' essere
sottoposto all'approvazione dei Comuni interessati e dovra'
comprendere le operazioni di manutenzione degli impianti per almeno
tre anni dalla messa a dimora e il reimpianto delle fallanze nel primo
anno di manutenzione;
17) la realizzazione dell'impianto di illuminazione stradale dovra'
essere conforme alla L.R. 19/03 "Norme in materia di riduzione
dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e alle
specifiche tecniche definite nei relativi strumenti di attuazione
(Direttiva approvata con delibera di G.R. 2263/05 e Circolare
approvata con Determina del Direttore generale Ambiente e Difesa del
suolo e della costa n. 14096 del 12 ottobre 2006);
18) resta fermo che la realizzazione del progetto in esame e'
subordinata al rilascio da parte delle Autorita' competenti di tutte
le autorizzazioni ed i pareri necessari ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente ANAS SpA -
Compartimento della Viabilita' per l'Emilia-Romagna, al Comune di
Parma, al Comune di Collecchio, all'Assessorato Ambiente della
Provincia di Parma e all'ARPA - Sezione provinciale di Parma;
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il
presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna;
d) di pubblicare il presente atto su sito web della Regione
Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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