CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 19 ottobre 2009, n. 271

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 2, 4, 5 e 7 della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 2008, n. 7 (Norme per la disciplina delle attivita' di animazione e di accompagnamento turistico) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16-22 luglio 2008, depositato in cancelleria il 23 luglio 2008 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2008

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai
signori:
Francesco Amirante, Presidente; Ugo De Siervo, Paolo Maddalena, Alfio
Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano
Silvestri, Maria Rita Saulle, Giuseppe Tesauro, Paolo Maria
Napolitano, Giuseppe Frigo, Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi,
Giudici;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 2, 4,
5 e 7 della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 2008, n. 7
(Norme per la disciplina delle attivita' di animazione e di
accompagnamento turistico) promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorso notificato il 16-22 luglio 2008, depositato in
cancelleria il 23 luglio 2008 ed iscritto al n. 37 del registro
ricorsi 2008.
Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
udito nell'udienza pubblica del 22 settembre 2009 il Giudice relatore
Luigi Mazzella;
uditi l'avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione
Emilia-Romagna.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ricorso depositato il 23 luglio 2008, e notificato alla
Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro-tempore della
Giunta regionale, in data 16 luglio 2008, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, ha sollevato piu' questioni di legittimita' costituzionale di
diverse disposizioni della legge regionale dell'Emilia Romagna 27
maggio 2008, n. 7, recante "Norme per la disciplina delle attivita' di
animazione e di accompagnamento turistico".
Secondo il ricorrente, nonostante la competenza legislativa residuale
delle Regioni in materia di "turismo", come stabilito dall'art. 117,
quarto comma, Cost., il settore delle professioni turistiche rientra
nella materia delle "professioni", nella quale Stato e Regioni
esercitano una competenza legislativa concorrente, ex art. 117, terzo
comma, Cost., con la conseguenza che, per garantirne l'uniformita'
normativa su tutto il territorio nazionale, rientrano nella competenza
esclusiva statale la disciplina e l'accertamento dei requisiti per
l'esercizio delle professioni turistiche, tradizionali ed emergenti,
la loro qualificazione professionale, nonche' i criteri uniformi per
l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle
medesime.
Aggiunge il ricorrente che il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30
(Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai
sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) prevede, da un
lato, che "la potesta' legislativa regionale si esercita sulle
professioni individuate e definite dalla normativa statale" (art. 1,
comma 3), e, dall'altro, che "la legge statale definisce i requisiti
tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per
l'esercizio delle attivita' professionali che richiedono una specifica
preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela
compete allo Stato" (art. 4, comma 2).
Pertanto, in base all'ampia configurazione che della suddetta materia
e' stata data dalla Corte costituzionale, a giudizio del ricorrente,
e' inevitabile l'attrazione in essa anche del settore delle
professioni turistiche che e', pertanto, sottratto dalla competenza
residuale regionale in materia di turismo.
Ne consegue che la Regione e' tenuta a legiferare in materia nel
rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore nazionale,
al quale spettano l'individuazione delle figure professionali, con i
relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi
albi, come confermato da una consolidata giurisprudenza di questa
Corte.
2. - In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri censura
le seguenti disposizioni della indicata legge regionale n. 7 del
2008:
a) l'art. 3, comma 2 - che, modificando l'art. 2 della legge regionale
1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attivita'
turistiche di accompagnamento), ha aggiunto il comma 7 con il quale
viene ricompresa tra le professioni turistiche, quella di animatore
turistico - e l'art. 4 che ha sostituito l'art. 3 della legge
regionale n. 4 del 2000, includendovi il comma 7, ove vengono
stabiliti i requisiti dell'esercizio della suddetta professione. Tali
disposizioni non trovano alcun riscontro nella legislazione nazionale,
di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione
nazionale del turismo), che all'art. 7, comma 5, definisce
"professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di
promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi di assistenza,
accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti".
Ne consegue che le citate disposizioni regionali contrastano con
l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto violano il principio
fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con
i relativi profili, e' riservata allo Stato;
b) l'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, come novellato
dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, relativo alle
condizioni per l'esercizio delle professioni turistiche, che ai commi
1, lettera b), e 10, prevedendo che la Giunta regionale definisca le
modalita' attuative per il conseguimento dell'idoneita' all'esercizio
delle previste professioni, eccede anch'esso dalla competenza
regionale concorrente in materia di professioni e viola il principio
fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle
figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei
requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle medesime
professioni.
Rileva, al riguardo, il ricorrente che la Corte ha in piu' occasioni
affermato che "l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio
delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli gia'
stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato,
risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della
disciplina dei titoli necessari per l'esercizio della professione,
costituente principio fondamentale della materia e quindi di
competenza statale, ai sensi anche dell'art. 4, comma 2, del DLgs 2
febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in
materia di professioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno
2003, n. 131);
c) gli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 4 del 2000 - come
sostituiti dagli artt. 5 e 7, comma 1, della legge regionale n. 7 del
2008 - che attribuiscono alle Province le funzioni concernenti la
programmazione ed autorizzazione delle attivita' formative relative
alle professioni turistiche ed alla tenuta ed istituzione degli
elenchi provinciali delle medesime professioni.
In proposito il ricorrente sottolinea che rientrano nella competenza
statale sia l'individuazione delle figure professionali, con i
relativi profili ed ordinamenti didattici, sia l'istituzione di nuovi
albi, mentre esulano dalla competenza regionale la disciplina
dell'organizzazione di corsi abilitanti di aggiornamento e
riqualificazione delle professioni. Per di piu' le autorizzazioni
devono avere validita' sull'intero territorio nazionale e non possono
essere circoscritte al solo territorio regionale, come previsto invece
dall'art. 6, commi 2 e 4, della legge regionale n. 4 del 2000, nel
testo novellato dalla legge regionale n. 7 del 2008. Tale limitazione
comporta anche una lesione al principio della libera prestazione dei
servizi, di cui all'art. 49 del Trattato CEE, e dunque la violazione
del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma,
Cost., nonche' della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella
competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost.
3. - Si e' costituita la Regione Emilia-Romagna osservando che il
Presidente del Consiglio ha impugnato norme solo in parte nuove, non
ricomprese nella legge regionale n. 4 del 2000.
Gia' la legge regionale Emilia-Romagna 16 giugno 1981, n. 17, (Norme
per la disciplina della professione di guida turistica, interprete ed
accompagnatore turistico) definiva, all'art. 1, ciascuna di dette
professioni, e all'art. 2 stabiliva che "non puo' essere esercitata la
professione di guida turistica, interprete o accompagnatore turistico
senza la licenza del Comune del richiedente". L'art. 3 della medesima
legge regionale n. 17 del 1981 regolava i presupposti per il rilascio
della licenza di guida turistica, interprete e accompagnatore
turistico. L'art. 4 regolava "composizione e funzionamento della
Commissione giudicatrice d'esame"; gli artt. 5, 6, 7 e 8
disciplinavano l'esame e l'attestato di idoneita'. L'art. 9 istituiva,
infine, presso la Regione "il ruolo organico regionale di guida
turistica, interprete o accompagnatore turistico" al quale vanno
iscritti tutti i soggetti in possesso della licenza.
Interveniva poi la legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il
turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione
dell'offerta turistica) - in seguito abrogata dalla legge n. 135 del
2001 - il cui art. 11 affidava alle Regioni il compito di accertare i
requisiti "per l'esercizio delle professioni di guida turistica,
interprete turistico, animatore turistico ed ogni altra professione
attinente al turismo".
Successivamente la legge regionale n. 4 del 2000 richiedeva - per lo
svolgimento di dette professioni - un'abilitazione "conseguita
mediante frequenza di corsi di abilitazione professionale ed il
superamento dei relativi esami"; regolava la competenza territoriale
delle guide turistiche con una norma uguale a quella ora vigente,
prevedeva elenchi delle diverse professioni istituiti dalle Province
(art. 6), in modo del tutto simile a quanto disposto dalla legge
regionale n. 7 del 2008.
La legislazione statale sul turismo veniva poi riformata dalla legge
n. 135 del 2001 senza ridurre la competenza legislativa regionale in
materia di professioni turistiche.
Quanto all'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000 (nel testo
novellato), la Regione resistente ritiene la censura inammissibile per
genericita' circa i motivi per i quali le Regioni, dotate di potesta'
primaria in materia di formazione professionale, non potrebbero
regolare corsi relativi alle professioni.
Altrettanto inammissibile, per genericita', deve ritenersi la censura
riguardante l'art. 6 della legge regionale n. 4 del 2000 - come
sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008 - per la
parte relativa alla istituzione degli "elenchi provinciali" gia'
presenti nel testo precedente.
Secondo la Regione Emilia-Romagna, il ricorrente ritiene che rientrino
"nella competenza statale sia l'individuazione delle figure
professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici, sia
l'istituzione di nuovi albi", ma non individua la norma statale da cui
risulterebbe il principio violato.
A giudizio della Regione resistente, infine, infondata e' l'ultima
censura, con la quale si contesta la limitazione al territorio
regionale delle autorizzazioni previste dall'art. 6, comma 4, della
legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 7 della legge
regionale n. 7 del 2008: la limitazione territoriale dell'attivita'
delle professioni turistiche (tra cui le guide) costituisce una regola
da sempre presente anche nella legislazione statale e rispondente ad
un'ovvia esigenza di corrispondenza tra l'ambito di conoscenza della
guida e l'ambito della sua attivita'.
Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via
principale, questione di legittimita' costituzionale di piu' norme
della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 2008, n. 7, recante
"Norme per la disciplina delle attivita' di animazione e di
accompagnamento turistico".
In particolare, sono impugnati:
a) l'art. 2, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 1°
febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attivita'
turistiche di accompagnamento), come introdotto dall'art. 3, comma 2,
della legge regionale 27 maggio 2008, n. 7, secondo cui "E' animatore
turistico chi, per attivita' professionale, e' in grado di organizzare
per gruppi di turisti attivita' ricreative, motorie o sportive per
svago o divertimento". E' altresi' impugnato l'art. 3, comma 7, della
legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 4 della legge
regionale n. 7 del 2008, che stabilisce specifici requisiti per
l'esercizio della nuova professione di animatore turistico "quando le
attivita' oggetto del servizio sono a carattere sportivo";
b) l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2000,
come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7 del
2008, limitatamente alle parole "e alla deliberazione della Giunta
Regionale di cui all'art. 3, comma 10";
c) l'art. 3, comma 10, della legge regionale n. 4 del 2000, come
introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2008,
secondo cui "la Giunta Regionale con proprio atto definira' le
modalita' attuative per il conseguimento dell'idoneita' dell'esercizio
per le attivita' di cui alla presente legge";
d) gli artt. 5 e 6, commi 1 e 2, quest'ultimo limitatamente al primo
periodo, della legge regionale n. 4 del 2000 - come sostituiti dagli
artt. 5 e 7 della legge regionale n. 7 del 2008 - che attribuiscono
alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed
autorizzazione delle attivita' formative relative alle professioni
turistiche ed alla tenuta ed istituzione degli elenchi provinciali
delle professioni stesse;
e) l'art. 6, commi 2, secondo periodo, e 4, della legge regionale n. 4
del 2000, come sostituiti dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del
2008, nella parte in cui introducono limitazioni riguardanti
rispettivamente gli ambiti territoriali per i quali sussiste
l'abilitazione professionale e gli ambiti nei quali la professione
puo' essere esercitata.
Ad avviso del ricorrente le norme censurate contrastano con l'art.
117, primo, secondo e terzo comma, Cost., in quanto superano i limiti
della competenza concorrente regionale nella materia delle
professioni, cosi' violando i princi'pi fondamentali previsti dalla
normativa statale.
2. - Le questioni sono fondate nei limiti di seguito precisati.
2.1. - Quanto alla prima censura, va premesso che, in materia di
professioni, la giurisprudenza della Corte e' ferma nel senso che
compete allo Stato l'individuazione dei profili professionali e dei
requisiti necessari per il relativo esercizio.
Tali principi sono validi anche con riguardo alle professioni
turistiche. In tal senso, esplicitamente, la recente sentenza n. 222
del 2008 ha statuito che "l'attribuzione della materia delle
"professioni" alla competenza dello Stato (. . .) prescinde dal
settore nel quale l'attivita' professionale si esplica e corrisponde
all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia
coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario".
Nel caso in esame, la prima delle due norme regionali censurate, nel
descriverne i connotati distintivi, istituisce una nuova professione
di "animatore turistico", secondo la definizione sopra indicata, che
non trova alcun riscontro nella vigente legislazione nazionale, ne' in
particolare nella legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della
legislazione nazionale del turismo), la quale, all'art. 7, comma 5,
definisce "professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono
servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi di
assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti".
Del tutto ininfluente, ai fini della risoluzione della questione, e'
la circostanza che la figura di "animatore turistico" fosse prevista -
in termini, peraltro, non identici a quelli della legge regionale
impugnata - espressamente dall'art. 11, comma 11, della legge 17
maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il
potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), trattandosi
di norma abrogata dalla legge n. 135 del 2001 (art. 11, comma 6). In
ogni caso, il limite sopra enunciato, funzionerebbe anche ove tale
norma fosse tuttora vigente perche' alla legge regionale non e'
consentito ripetere quanto gia' stabilito da una legge statale
(sentenze n. 153 e n. 424 del 2006 nonche' n. 57 del 2007).
Va quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2,
comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto
dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2008.
Consegue alla illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 7,
della legge regionale n. 4 del 2000 la caducazione dell'art. 3, comma
7, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4
della legge regionale n. 7 del 2008, contenente l'indicazione dei
requisiti specifici prescritti per l'esercizio delle attivita' di
animatore turistico.
2.2. - Fondata e' altresi' la censura relativa all'art. 3 della legge
regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge
regionale n. 7 del 2008, nella parte in cui indica, ai commi 1,
lettera b), e 10 - tra le condizioni essenziali per l'esercizio delle
professioni turistiche di cui all'art. 2 (animazione e accompagnamento
turistico) - l'idoneita' all'esercizio della professione conseguita
mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti non solo di quelli
indicati dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7 (Misure urgenti per la tutela del consumatore, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di
nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale, e la rottamazione di autoveicoli), convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2007, n. 40, ma anche di
quelli contenuti nella deliberazione della Giunta regionale che
definisce le modalita' attuative per il conseguimento dell'idoneita'
all'esercizio delle attivita' di cui alla presente legge (art. 3,
comma 10, citato).
In sostanza, l'art. 3, commi 1, lettera b), e 10 della legge regionale
n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7
del 2008, riconosce alla Regione la competenza a stabilire, con
propria deliberazione, requisiti ulteriori per l'esercizio delle
professioni in questione, rispetto a quelli stabiliti dallo Stato. Il
compito di definire "le modalita' attuative per il conseguimento
dell'idoneita' all'esercizio delle attivita' di cui alla presente
legge", di per se' non contrario alla Costituzione, risulta ampliato,
con il disposto dei commi citati, sino a comprendervi la previsione di
requisiti per l'esercizio della professione, il che lo pone, percio',
in conflitto con i principi che prevedono la competenza dello Stato.
Entrambe le disposizioni eccedono quindi la competenza regionale in
tema di professioni di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., violando
il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo
l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e
la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio
delle professioni stesse. Questa Corte ha piu' volte sottolineato che
"l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle
professioni, anche se in parte coincidenti con quelli gia' stabiliti
dalla normativa statale, viola la competenza statale, risolvendosi in
una indebita ingerenza in un settore (quello della disciplina dei
titoli necessari per l'esercizio di una professione), costituente
principio fondamentale della materia e, quindi, di competenza statale,
ai sensi anche dell'art. 4, comma 2, del DLgs n. 30 del 2006"
(sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007).
Va quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3,
comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2000, come
sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008,
limitatamente alle parole "e alla deliberazione della Giunta regionale
di cui all'art. 3, comma 10", nonche' l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 3, comma 10, della legge regionale n. 4 del 2000, come
sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008.
2.3. - Non e' fondata, invece, la censura relativa all'art. 5 della
legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 5 della legge
regionale n. 7 del 2008, che attribuisce alle Province le funzioni
concernenti la programmazione ed autorizzazione di eventuali attivita'
formative relative alle professioni turistiche.
Se, infatti, rientrano certamente nella competenza statale
l'individuazione delle figure professionali, e i relativi profili ed
ordinamenti didattici, non si spiega per quale motivo le Regioni,
dotate di potesta' primaria in materia di formazione professionale,
non possano regolare corsi di formazione relativi alle professioni
turistiche gia' istituite dallo Stato.
In base alla giurisprudenza costituzionale, "in materia di formazione
professionale, la definizione dei programmi e l'organizzazione dei
corsi spetta alla sfera delle attribuzioni regionali, salva la
presenza di possibili forme di coordinamento e controllo centrale"
(sentenza n. 372 del 1989, nonche' sentenza n. 50 del 2005).
Del resto, gia' il vecchio testo dell'art. 5 della legge regionale n.
4 del 2000 - non modificato sostanzialmente dal corrispondente
articolo della legge regionale n. 7 del 2008 - che non ha formato
oggetto di censure, regolava negli stessi termini la formazione
professionale relativa alle professioni turistiche.
2.4. - In merito alla istituzione degli elenchi riferiti alle diverse
professioni turistiche, e affidati alla cura della Provincia, ai sensi
dell'art. 6, commi 1 e 2, primo periodo, della legge regionale n. 4
del 2000, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del
2008, la questione non e' fondata.
Come sottolineato da questa Corte (sentenza n. 355 del 2005) esula dai
limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni in
materia di professioni soltanto l'istituzione di nuovi e diversi albi
rispetto a quelli gia' istituiti dalle leggi statali, per l'esercizio
di attivita' professionali. Tali albi, infatti, hanno una funzione
individuatrice delle professioni, preclusa, in quanto tale, alla
competenza regionale. Quando pero' gli albi regionali svolgono
funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e di aggiornamento
non si pongono al di fuori dell'ambito delle competenze regionali,
dovendo intendersi riferiti a professioni gia' riconosciute dalla
legge statale.
2.5. - Quanto alla censura relativa all'art. 6, commi 2, secondo
periodo, e 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito
dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, nelle parti in cui
prevede l'indicazione di una limitazione degli ambiti territoriali per
i quali sussiste l'abilitazione, nonche' l'indicazione degli ambiti
territoriali entro i quali la professione puo' essere esercitata, va
precisato che dette limitazioni comportano una lesione al principio
della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 40 del Trattato
CE (ex art. 49 Trattato CEE), e, dunque, la violazione del rispetto
del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre
che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva
competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost.
In tale ottica, infatti, l'art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 7
del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007, introducendo misure
urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche,
stabilisce che le attivita' di "guida turistica e accompagnatore
turistico (. . .) non possono essere subordinate all'obbligo di
autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a
requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di
qualificazione professionale previsti dalle normative regionali" e che
"(. . .) I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida
turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario
di appartenenza operano in regime di libera prestazione di servizi,
senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa
generale o specifica".
Antitetiche, rispetto a tale quadro normativo, appaiono dunque le
restrizioni previste dalle norme regionali impugnate circa l'ambito di
validita' territoriale delle autorizzazioni.
Deve quindi dichiararsi l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6,
comma 2, secondo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come
introdotto dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008.
Parimenti va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6,
comma 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto
dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle
parole "e, per le guide turistiche gli ambiti nei quali la professione
puo' essere esercitata".
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 7, della
legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per
la disciplina delle attivita' turistiche di accompagnamento), come
introdotto dall'art. 3, comma 2, della legge della medesima Regione,
27 maggio 2008, n. 7 (Norme per la disciplina delle attivita' di
animazione e di accompagnamento turistico);
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 7, della
legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge
regionale n. 7 del 2008;
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera
b), della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4
della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole "e alla
deliberazione della Giunta Regionale di cui all'art. 3, comma 10";
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 10, della
legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 4 della legge
regionale n. 7 del 2008;
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, secondo
periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto
dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008;
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 4, della
legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 7 della legge
regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole "e, per le guide
turistiche gli ambiti nei quali la professione puo' essere
esercitata";
dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli
artt. 5 e 6, commi 1 e 2, primo periodo, della legge regionale n. 4
del 2000, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 5 e 7 della
legge regionale n. 7 del 2008, sollevate, in riferimento all'art. 117,
primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 19 ottobre 2009.
IL PRESIDENTE	IL REDATTORE
Francesco Amirante	Luigi Mazzella
IL CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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