LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 18
CELEBRAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna promuove, organizza e finanzia iniziative
e manifestazioni culturali per celebrare il centocinquantesimo
anniversario dell'Unita' d'Italia, in raccordo con il Comitato
interministeriale "150 anni dell'Unita' d'Italia" di cui ai decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2007 (Istituzione
del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150°
anniversario dell'Unita' d'Italia) e 18 luglio 2008 (Nomina e
organizzazione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del
150° anniversario dell'Unita' d'Italia).
Art. 2
Istituzione del Comitato regionale per le celebrazioni
1. Con decreto del Presidente della Regione e' costituito un apposito
Comitato regionale per le celebrazioni del centocinquantesimo
anniversario dell'Unita' d'Italia, di seguito denominato comitato
promotore, composto da sei rappresentanti: tre indicati dalla Giunta
regionale e tre indicati dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea
legislativa.
2. Il comitato promotore e' organismo consultivo e propositivo della
Regione e resta in carica fino alla fine delle celebrazioni o,
comunque, fino alla completa attuazione delle iniziative programmate e
in corso di realizzazione.
3. I rappresentanti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del
Presidente della Regione e ricoprono l'incarico a titolo gratuito. Ai
rappresentanti e' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e
autorizzate.
4. Il comitato promotore elegge, nel proprio seno, un presidente e un
vicepresidente.
Art. 3
Programmazione delle iniziative
1. Il comitato promotore predispone il programma generale dei progetti
e delle iniziative che si svolgeranno nella regione, in un quadro di
valorizzazione delle esperienze territoriali anche in raccordo con le
altre iniziative del territorio, e lo sottopone alla Giunta regionale
per la sua approvazione.
2. La Giunta regionale delibera, con il parere favorevole dell'Ufficio
di presidenza, sulle proposte del comitato promotore, approva il
programma delle iniziative e delle manifestazioni di cui al comma 1,
assume i relativi impegni finanziari.
3. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di
presidenza, designa, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale
15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4), il funzionario delegato all'erogazione della spesa, a cui
favore accredita, in un'unica soluzione anticipata per ciascun anno di
attivita', la somma impegnata.
Art. 4
Segreteria operativa
1. Il comitato promotore si avvale, per le sue funzioni, di una
segreteria operativa composta da personale messo a disposizione dalla
Giunta regionale e dall'Assemblea legislativa.
2. Il funzionario delegato all'erogazione della spesa, di cui
all'articolo 3, comma 3, e' assegnato alla segreteria operativa.
Art. 5
Oneri finanziari
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unita' previsionali di
base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle
leggi di spesa vigenti, apportando le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposite unita'
previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della
necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37
della legge regionale n. 40 del 2001.
2. La Regione e' autorizzata a disporre finanziamenti aggiuntivi in
caso di eventuali assegnazioni da parte dello Stato o di contributi da
parte degli enti locali, in ordine alle celebrazioni del
centocinquantesimo anniversario dell'Unita' d'Italia.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 4 novembre 2009 VASCO ERRANI