REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 1
Comma 4
1) Il testo dell'articolo 56 del Regolamento (CE) 27 giugno 2008, n.
555/2008 che concerne Regolamento della Commissione recante modalita'
di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine
ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale
produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e' il seguente:
"Art. 56 - Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di
circolazione.
1. Le sanzioni previste dall'articolo 87, paragrafo 2  del regolamento
(CE) n. 479/2008 sono fissate in modo da sanzionare adeguatamente
coloro che hanno violato le pertinenti disposizioni.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono imposte se il produttore che
detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ha, secondo i casi:
a) non presenta il contratto di distillazione entro il termine
specificato all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma o se i
contratti non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella
dichiarazione di raccolta o di produzione; oppure
b) non informa la competente autorita', entro il termine specificato
all'articolo 57, paragrafo 1, terzo comma, dell'intenzione di
procedere alla vendemmia verde oppure se non esegue in maniera
soddisfacente la vendemmia verde.
3. Gli Stati membri impongono le sanzioni di cui al paragrafo 1:
a) un mese dopo la scadenza del termine stabilito all'articolo 57,
paragrafo 1, secondo comma, in caso di mancata presentazione del
contratto di distillazione;
b) il 1° settembre dell'anno civile considerato in caso di mancata
osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde.
4. Gli Stati membri trattengono gli importi corrispondenti alle
sanzioni applicate ai sensi del presente articolo.".
NOTE ALL'ART. 2
Comma 3
1) Il Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 che concerne
Modifiche al sistema penale e' il seguente: Le sanzioni
amministrative.
2) Il testo dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che
concerne Modifiche al sistema penale e' il seguente:
"Art. 16 - Pagamento in misura ridotta.
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa,
o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione
edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione
immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e
provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite
edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un
diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle
disposizioni del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le
norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non
consentivano l'oblazione.".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 85 bis, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 22
ottobre 2007, n. 1234/2007 che concerne Regolamento del Consiglio
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e' il
seguente:
"Art. 85 bis - Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998
1. Ove applicabile, i produttori estirpano a loro spese le superfici
impiantate a vite posteriormente al 31 agosto 1998 senza i
corrispondenti diritti di impianto.
(omissis).".
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento (CE) 17
maggio 1999, n. 1493/1999 che concerne Regolamento del Consiglio
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e' il
seguente:
"Art. 2
(omissis)
3. Uno Stato membro, se ha compilato l'inventario del potenziale
produttivo viticolo a norma dell'articolo 16, puo' derogare al
paragrafo 2 del presente articolo. Tale deroga dev'essere concessa
anteriormente al 31 luglio 2008 e deve comportare l'autorizzazione,
per le superfici interessate, a produrre vino da commercializzare.
La deroga e' concessa:
a) quando il produttore interessato ha prima estirpato altre viti su
una superficie equivalente in coltura pura, salvo nel caso in cui il
produttore ha ricevuto per la superficie interessata un premio
all'estirpazione ai sensi della normativa comunitaria o nazionale;
e/o
b) autorizzando il produttore interessato a far valere i diritti di
reimpianto ottenuti entro un periodo da fissare successivo
all'impianto sulla superficie interessata; a tal fine gli Stati membri
possono anche far valere nuovi diritti di impianto previsti
all'articolo 6, paragrafo 1, e/o
c) qualora lo Stato membro possa dimostrare (a soddisfazione della
Commissione) diritti di reimpianto che non ha fatto valere, ma che
sarebbero ancora validi se fossero stati richiesti; tali diritti
possono essere utilizzati e riassegnati ai produttori per una
superficie equivalente in coltura pura; e/o
d) qualora il produttore in causa si sia impegnato a procedere, entro
tre anni, all'estirpazione di una superficie equivalente in coltura
pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo
dello Stato membro interessato.
(omissis).".
2) Il testo dell'articolo 85 ter, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 22
ottobre 2007, n. 1234/2007 che concerne Regolamento del Consiglio
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e' il
seguente:
"Art. 85 ter - Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali
anteriori al 1° settembre 1998
1. Ove applicabile, entro il 31 dicembre 2009 i produttori
regolarizzano, mediante il versamento di una tassa, le superfici
impiantate a vite anteriormente al 1° settembre 1998 senza i
corrispondenti diritti di impianto.
Fatte salve le procedure nell'ambito della liquidazione dei conti, il
disposto del primo comma non si applica alle superfici regolarizzate
ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 , del regolamento (CE) n.
1493/1999.
(omissis).".
Comma 2
3) Il testo dell'articolo 55, paragrafo 3, del Regolamento (CE) 27
giugno 2008, n. 555/2008 che concerne Regolamento della Commissione
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e' il
seguente:
"Art. 55 - Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di
estirpazione
(omissis)
3. Gli Stati membri impongono la sanzione di cui all'articolo 86,
paragrafo 4, secondo comma , del regolamento (CE) n. 479/2008  per la
prima volta il 1° luglio 2010 per mancata osservanza dell'obbligo di
estirpazione e, successivamente, ogni 12 mesi fino al suo adempimento,
secondo i criteri fissati al paragrafo 1 del presente articolo.
(omissis).".
NOTE ALL'ART. 6
Comma 11
1) Il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 10
agosto 2000, n. 260 che concerne Disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma
dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526 e' il seguente:
"Art. 2 - Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo.
(omissis)
2. Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti previsto
dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/99, e
successive modificazioni e disposizioni applicative, o viola le
disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, ai diritti di
reimpianto, ai diritti di nuovo impianto prelevato da una riserva,
previste rispettivamente dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento
medesimo, che disciplinano l'uso di detti diritti, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a dieci
milioni per ogni ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata,
per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti
vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate. Ove il trasgressore
non esegua l'estirpazione delle viti entro il termine fissato
dall'autorita' regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli
impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.
(omissis).".
2) Il testo dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 7 settembre
1987, n. 370 che concerne Nuove norme in materia di produzione e
commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per
l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola e' il
seguente:
"Art. 4
3. Chiunque trasgredisce le disposizioni relative ai nuovi impianti di
viti di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento CEE n. 822/87 del
Consiglio in data 16 marzo 1987, soggiace alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni per
ogni ettaro di vigneto abusivamente impiantato. Analoga sanzione si
applica per l'inosservanza dei limiti di reimpianto stabiliti
dall'articolo 7 del predetto regolamento. Ove il trasgressore non
esegua la estirpazione delle viti entro il termine fissato
dall'autorita' regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli
impianti, ponendo a carico dello stesso trasgressore la spesa
relativa.
(omissis).".
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 85 bis, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 22
ottobre 2007, n. 1234/2007 che concerne Regolamento del Consiglio
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e' il
seguente:
"Art. 85 bis - Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998
(omissis)
2. In attesa dell'estirpazione a norma del paragrafo 1, le uve e i
prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al
medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di
distillazione esclusivamente a spese del produttore. I prodotti
ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la
preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo
pari o inferiore a 80% vol.
(omissis).".
2) Il testo dell'articolo 85 ter, paragrafo 3, del Regolamento (CE) 22
ottobre 2007, n. 1234/2007 che concerne Regolamento del Consiglio
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e' il
seguente:
"Art. 85 ter - Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali
anteriori al 1° settembre 1998
(omissis)
3. In attesa della regolarizzazione a norma del paragrafo 1, le uve e
i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al
medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di
distillazione esclusivamente a spese del produttore. Questi prodotti
non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo
alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
(omissis).".
3) Il testo dell'articolo 57 del Regolamento (CE) 27 giugno 2008, n.
555/2008 che concerne Regolamento della Commissione recante modalita'
di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine
ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale
produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e' il seguente:
"Art. 57 - Non circolazione o distillazione
1. Nel caso di cui all'articolo 87, paragrafo 1 , del regolamento (CE)
n. 479/2008 , le uve o i prodotti ottenuti dalle uve possono avere
soltanto una delle destinazioni seguenti:
a) distillazione esclusivamente a spese del produttore;
b) vendemmia verde, ai sensi della definizione di cui all'articolo 12,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, a spese del
produttore;
c) consumo familiare; questa possibilita' e' ammessa solo se il
vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ha.
Nel caso della distillazione di cui al primo comma, lettera a):
i produttori presentano il contratto di distillazione di cui
all'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 entro
la fine della campagna viticola in cui prodotti sono stati ottenuti;
i prodotti ottenuti prima della regolarizzazione dei vigneti a norma
dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008  sono
soggetti all'obbligo di distillazione.
In caso di ricorso alla vendemmia verde ai sensi del primo comma,
lettera b), i produttori preannunciano la loro intenzione alle
autorita' competenti entro una data che lo Stato membro fissa in
conformita' all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri
procedono al controllo della vendemmia verde ai sensi dell'articolo
12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.
2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, per agevolare i controlli
gli Stati membri possono imporre ai produttori l'obbligo di
preannunciare alla competente autorita', entro una data da essi
stabilita in conformita' all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b),
quale delle opzioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b)
o c), del presente articolo intendono scegliere.
Gli Stati membri possono anche limitare la scelta dei produttori ad
una sola o a due delle opzioni citate alle lettere a), b) e c) del
paragrafo 1, primo comma.
3. Se il produttore possiede anche vigneti la cui produzione puo'
essere commercializzata, le autorita' competenti sono tenute a
garantire che i prodotti ottenuti dagli impianti illegali non siano
aggiunti ai prodotti commercializzati ottenuti da questi altri
vigneti.".
4) Il testo dell'articolo 103 novodecies, paragrafo 1, del Regolamento
(CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 che concerne Regolamento del
Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM) e' il seguente:
"Art. 103 novodecies - Vendemmia verde
1. Ai fini del presente articolo per vendemmia verde si intende la
distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a
maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.
(omissis).".
Comma 2
5) Il testo dell'articolo 85 bis del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007,
n. 1234/2007 che concerne Regolamento del Consiglio recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e' il seguente:
"Art. 85 bis - Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998
1. Ove applicabile, i produttori estirpano a loro spese le superfici
impiantate a vite posteriormente al 31 agosto 1998 senza i
corrispondenti diritti di impianto.
2. In attesa dell'estirpazione a norma del paragrafo 1, le uve e i
prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al
medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di
distillazione esclusivamente a spese del produttore. I prodotti
ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la
preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo
pari o inferiore a 80% vol.
3. Fatte salve, se del caso, precedenti sanzioni gia' imposte, gli
Stati membri impongono sanzioni proporzionate alla gravita', alla
portata e alla durata dell'inadempienza ai produttori che non hanno
ottemperato a tale obbligo di estirpazione.
4. La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31
dicembre 2015, fissata dall'articolo 85 octies, paragrafo 1, lascia
impregiudicati gli obblighi di cui al presente articolo.".
Comma 4
6) Il testo dell'articolo 56, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 27
giugno 2008, n. 555/2008 che concerne Regolamento della Commissione
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e' il
seguente:
"Art. 56 - Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di
circolazione
(omissis)
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono imposte se il produttore che
detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ha, secondo i casi:
a) non presenta il contratto di distillazione entro il termine
specificato all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma o se i
contratti non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella
dichiarazione di raccolta o di produzione; oppure
b) non informa la competente autorita', entro il termine specificato
all'articolo 57, paragrafo 1, terzo comma, dell'intenzione di
procedere alla vendemmia verde oppure se non esegue in maniera
soddisfacente la vendemmia verde.
(omissis).".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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