LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 16
MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ILLEGALMENTE. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I,
Capo III, Sezione IV bis, Potenziale produttivo nel settore
vitivinicolo del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007,
(Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
"Regolamento unico OCM") ed altresi' al Titolo IV del Regolamento (CE)
n. 555/2008 del 27 giugno 2008 (Regolamento della Commissione recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479 del 2008 del
Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo), la
Regione disciplina gli obblighi e le sanzioni amministrative relative
alle superfici vitate impiantate illegalmente.
2. La presente legge disciplina, inoltre, le sanzioni amministrative
connesse alla gestione e al controllo del potenziale produttivo
viticolo nel rispetto della normativa comunitaria richiamata al comma
1 e delle disposizioni nazionali emanate in materia.
3. Per superfici vitate illegali si intendono le superfici impiantate
a partire dal 1° aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti
di impianto.
4. Ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento (CE) n. 555 del 2008, le
sanzioni previste dalla presente legge non si applicano ai vigneti ad
uso familiare, la cui superficie non sia superiore a 0,1 ettari e la
cui produzione sia destinata al consumo familiare.
Art. 2
Funzioni delle Province, delle Comunita' Montane
e delle Unioni di Comuni
1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge sono
accertate dalle Province e dalle Comunita' Montane ai sensi della
Legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R.
27 agosto 1983, n. 34), nonche' dagli altri enti che sono subentrati
alle Comunita' Montane nell'esercizio delle relative funzioni ai sensi
della Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino
territoriale, l'autoriforma dell'Amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni), di seguito indicate come
Amministrazioni.
2. Gli enti di cui al comma 1 provvedono altresi' all'irrogazione
delle sanzioni amministrative ed introitano i relativi proventi.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle
previste all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al Capo I
della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente
legge non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della Legge n. 689 del 1981.
Art. 3
Proporzionalita' della sanzione
1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono calcolate in maniera
proporzionale alla superficie vitata illegale, anche nell'ipotesi di
superfici inferiori o superiori all'ettaro, salvo ove diversamente
previsto dalla presente legge.
Art. 4
Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998
1. Ai sensi dell'articolo 85 bis, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.
1234 del 2007, il produttore ha l'obbligo di estirpare a proprie spese
le superfici vitate illegali impiantate dopo il 31 agosto 1998.
L'estirpazione non da' origine a diritti di impianto.
2. Per gli impianti illegali esistenti alla data del 3 luglio 2008 il
produttore e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 12.000,00 Euro ad ettaro, con decorrenza 1° gennaio
2009.
3. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data del
3 luglio 2008 la sanzione di cui al comma 2 e' applicata a decorrere
dalla data della loro realizzazione.
4. La sanzione amministrativa di cui ai commi 2 e 3 e' nuovamente
applicata, fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione, ogni
dodici mesi decorrenti:
a) per la fattispecie di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2010;
b) per la fattispecie di cui al comma 3, dodici mesi dopo la data di
applicazione della prima sanzione.
Art. 5
Impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998
1. Le superfici vitate impiantate illegalmente sino al 31 agosto 1998
e non regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del
Regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 (Regolamento del
Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo), possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 2009,
come previsto all'articolo 85 ter, paragrafo 1, del Regolamento (CE)
n. 1234 del 2007, con le modalita' di cui all'articolo 6.
2. Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 555
del 2008, l'omessa regolarizzazione delle superfici nei termini di cui
al comma 1, comporta:
a) l'obbligo del produttore di estirpare a proprie spese le superfici
vitate illegali;
b) il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000,00
Euro ad ettaro. Per i vigneti non ancora estirpati entro il 30 giugno
2010 la sanzione e' applicata per la prima volta il 1° luglio 2010 e,
successivamente, ogni 12 mesi fino all'adempimento dell'obbligo di
estirpazione.
Art. 6
Modalita' di regolarizzazione
1. Il conduttore di superfici vitate di cui all'articolo 5, comma 1,
presenta la domanda di regolarizzazione alle Amministrazioni indicate
all'articolo 2 entro il termine perentorio del 30 novembre 2009.
2. Le domande presentate in data antecedente all'entrata in vigore
della presente legge restano salve ed ai procedimenti che ne derivano
si applicano le presenti disposizioni e la normativa vigente in
materia di potenziale viticolo. E' fatta salva la facolta' per gli
interessati di procedere al ritiro, alla modifica e all'integrazione
delle medesime domande entro la data del 30 novembre 2009.
3. Alla domanda di regolarizzazione e' allegata:
a) l'attestazione del versamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al presente articolo;
b) copia dei contratti di distillazione, qualora le uve ed i prodotti
ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici interessate alla
regolarizzazione siano stati destinati alla distillazione.
4. La mancata presentazione entro il 30 novembre 2009
dell'attestazione del versamento, unitamente alla domanda, comporta
l'inammissibilita' della domanda stessa.
5. I conduttori che presentano la domanda di cui al comma 1 sono
tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a
6.000,00 Euro ad ettaro.
6. I conduttori che non dimostrino l'avvio alla distillazione dei
prodotti vitivinicoli, ottenuti dalle superfici oggetto di
regolarizzazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria di 1.000,00 Euro ad ettaro per ogni anno di mancato avvio
alla distillazione, fino ad un massimo di 5.000,00 Euro ad ettaro.
7. Le superfici vitate sono regolarizzate previa verifica da parte
delle Amministrazioni del rispetto delle condizioni del Regolamento
(CE) n. 1234 del 2007 e del Regolamento (CE) n. 555 del 2008 e della
normativa vigente in materia di potenziale viticolo.
8. Le Amministrazioni, nel corso dell'istruttoria della domanda,
richiedono agli interessati i chiarimenti necessari e le integrazioni
della documentazione presentata, provvedendo altresi' a rimuovere le
irregolarita' e i vizi formali riscontrati.
9. Il rilascio del provvedimento di regolarizzazione e' subordinato al
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo.
10. Il provvedimento di regolarizzazione e' rilasciato
dall'Amministrazione entro il 31 dicembre 2009 e ha il valore e gli
effetti dell'attestato di reimpianto.
11. I conduttori che hanno ottenuto il provvedimento di
regolarizzazione non sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260
(Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) n.
1493 del 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della Legge 21 dicembre 1999, n.
526) e dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 7 settembre 1987,
n. 370 (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei
prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza dei
regolamenti comunitari in materia agricola), convertito con Legge 4
novembre 1987, n. 460.
Art. 7
Destinazione delle uve
e dei prodotti ottenuti dalle uve
1. Ai sensi degli articoli 85 bis, paragrafo 2, e 85 ter, paragrafo 3,
del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007, e dell'articolo 57 del
Regolamento (CE) n. 555 del 2008, in attesa dell'adempimento
dell'obbligo di estirpazione di cui all'articolo 4, comma 1, e
articolo 5, comma 2, o in attesa della regolarizzazione di cui
all'articolo 5, comma 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve
raccolte possono avere soltanto una delle seguenti destinazioni, a
spese del produttore:
a) vendemmia verde di cui all'articolo 103 novodecies, paragrafo 1,
del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007;
b) distillazione.
2. Ai sensi dell'articolo 85 bis del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007
i prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati
per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico
effettivo pari o inferiore a 80% vol.
3. Il produttore comunica ogni anno all'Amministrazione l'intenzione
di ricorrere alla distillazione o alla vendemmia verde, secondo le
modalita' e i termini stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi
dell'articolo 9.
4. Il produttore che non ottempera o ottempera in modo incompleto o
inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2), del
Regolamento (CE) n. 555 del 2008 e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 Euro per ettaro.
5. La sanzione di cui al comma 4 si applica a decorrere dai seguenti
termini:
a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un
mese dopo la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati
ottenuti;
b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di
vendemmia verde, il 1º settembre dell'anno civile considerato.
Art. 8
Sanzioni amministrative pecuniarie
per violazione delle norme sul potenziale viticolo
1. E' fatto obbligo a ciascun conduttore di:
a) effettuare, entro sessanta giorni dalla fine della campagna in cui
ha preso in conduzione le superfici vitate, la dichiarazione delle
stesse per la definizione del potenziale viticolo aziendale;
b) comunicare qualsiasi variazione al potenziale viticolo
dell'azienda, aggiornando la relativa dichiarazione entro sessanta
giorni dal termine della campagna viticola nella quale le variazioni
sono avvenute.
2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 Euro
per ogni ettaro di superficie non dichiarata, con un minimo pari a
200,00 Euro, il produttore che non effettua o effettua in maniera
incompleta la dichiarazione delle superfici vitate di cui al comma 1,
lettera a).
3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 Euro
il produttore che non rispetta l'obbligo di cui al comma 1, lettera
b).
4. Il produttore che intenda impiantare, estirpare ai fini della
concessione del diritto, reimpiantare o acquistare da terzi il diritto
al fine di reimpianto deve presentare domanda di autorizzazione alle
Amministrazioni.
5. Il produttore, che pur dimostrando di aver rispettato le norme sul
potenziale viticolo, estirpa o reimpianta una superficie vitata senza
aver presentato la domanda di cui al comma 4, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 Euro per ogni ettaro di
superficie interessata, con un minimo di 200,00 Euro.
6. I diritti di reimpianto, originati da superfici vitate per le quali
il produttore non abbia provveduto alla richiesta di autorizzazione
all'estirpazione, sono trasferiti alla riserva regionale, se il
produttore non provvede al pagamento della sanzione di cui al comma 5
entro i termini ovvero non presenta domanda per il rilascio del
diritto entro sessanta giorni dal pagamento della sanzione.
7. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 Euro
il produttore che, avendo presentato la domanda di cui al comma 4,
inizi i lavori senza la relativa autorizzazione.
8. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 Euro
il produttore che non effettua le comunicazioni di avvenuta
estirpazione o avvenuto impianto o le effettua oltre i termini
previsti nelle relative disposizioni regionali ovvero che le effettua
senza aver terminato i lavori.
9. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 200,00
Euro il produttore che, beneficiando di contributi pubblici per la
ristrutturazione e riconversione vigneti, non informa le
Amministrazioni, prima della comunicazione di fine lavori, di
realizzare un impianto difforme da quanto prescritto
nell'autorizzazione di cui al comma 4.
10. Ai fini dell'applicazione del comma 9, per difformita'
dell'impianto s'intende la difformita' di localizzazione del medesimo
ovvero la difformita' tecnica in relazione al vitigno, sesto
d'impianto o forma di allevamento.
Art. 9
Disposizioni di attuazione
1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge disciplina, con proprio provvedimento, termini e
modalita' di cui all'articolo 7, comma 3.
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 4 novembre 2009 VASCO ERRANI