REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 29 settembre 2009, n. 9526

Prescrizioni del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale per la lotta contro il parassita da quarantena "Diabrotica virgifera virgifera Le Conte". Anno 2010

IL RESPONSABILE
Visti:
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente
"Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunita'" e successive modificazioni e
integrazioni;
- la Decisione della Commissione 2003/766/CE del 24 ottobre 2003,
relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella
Comunita' della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, e successive
modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle Leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto
2001, n. 31";
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della Direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali", e successive modifiche e integrazioni;
- la propria determinazione n. 10921 del 18 settembre 2008, recante
"Prescrizioni del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale
per la lotta contro il parassita da quarantena 'Diabrotica virgifera
virgifera Le Conte' - Anno 2009";
- il DM 8 aprile 2009, recante "Attuazione della Decisione n.
2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE,
relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione
nella Comunita' di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte";
considerato che tale insetto e' inserito nelle liste di quarantena per
l'Unione Europea (Dir. 2000/29/CE, All. I, Parte A, Sez. I, punto
10.4), che e' pericoloso e diffusibile nel territorio anche attraverso
determinate pratiche agricole, e che si configura come un grave
rischio fitosanitario per il comparto maidicolo emiliano-romagnolo;
preso atto dei risultati dei monitoraggi eseguiti conformemente a
quanto previsto dal decreto 8 aprile 2009 del Ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali che hanno accertato la
presenza di esemplari di "Diabrotica virgifera virgifera" Le Conte in
regione Emilia-Romagna;
ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006,
con la quale si e' dato corso alla prima fase di riordino delle
proprie strutture organizzative, e n. 1663 del 27 novembre 2006 di
modifica all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del
Gabinetto del Presidente;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 22 dicembre
2008, concernente il conferimento della responsabilita' del Servizio
Fitosanitario, e in particolare la lettera f) della parte
dispositiva;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/07";
dato atto del parere allegato;
determina:
1) di dichiarare l'intero territorio della regione Emilia-Romagna
"zona infestata", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del DM 8
aprile 2009;
2) di stabilire che nel suddetto territorio dichiarato "zona
infestata", e fino a contraria disposizione:
a) nei territori delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia e
in provincia di Modena, i comuni di Bastiglia, Bomporto,
Campogalliano, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia, Formigine,
Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi, Ravarino, San Prospero, San
Possidonio, Soliera e Spilamberto, e' vietato il ristoppio del mais
(divieto della successione del mais a se stesso) per piu' di due anni
consecutivi. Non si considera ristoppio la semina del mais effettuata
in data successiva all'1 giugno;
b) e' vietato trasportare verso le altre regioni italiane e gli altri
Paesi della Comunita' Europea non ancora interessati da infestazioni
di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte piante o parti di piante di
mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale e il pastone
di pannocchie;
c) e' vietato lo spostamento verso le altre regioni italiane e gli
altri Paesi della Comunita' Europea non ancora interessati da
infestazioni di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte terreno che
abbia ospitato mais nell'anno in corso o in quello precedente;
3) di concedere, direttamente o tramite i Consorzi Fitosanitari
provinciali di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, sulla base
dell'andamento climatico, della dinamica biologica del parassita e del
ciclo colturale aziendale, deroghe alle prescrizioni di cui al
precedente punto 2); a tal fine le aziende interessate dovranno
inoltrare motivata richiesta al Servizio Fitosanitario regionale
oppure ai suddetti Consorzi Fitosanitari provinciali, entro il 31
marzo 2010 e comunque prima dell'avvio delle semine;
4) di istituire ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del citato DM
8 aprile 2009 una "zona di contenimento" che delimita il territorio
che si estende per dieci chilometri all'interno della zona infestata e
trenta chilometri nella zona indenne, come da cartografia allegata e
consultabile sul sito Internet: www.ermesagricoltura.it, link
"Servizio Fitosanitario Emilia-Romagna", link "Cartografia", link
"Diabrotica del mais";
5) di stabilire che, all'interno della "zona di contenimento" e fino a
contraria disposizione, e' vietato il ristoppio del mais (divieto
della successione del mais a se stesso). Non si considera ristoppio la
semina del mais effettuata in data successiva all'1 giugno;
6) di revocare la propria determinazione n. 10921 del 18/9/2008;
7) di provvedere, ai sensi dell'art. 1, lett. c), della L.R. 9
settembre 1987, n. 28, alla pubblicazione integrale della presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sara' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 Euro, ai sensi
dell'art. 54, comma 23, del DLgs 19 agosto 2005, n. 214, e dell'art.
11, comma 9, L.R. 3/04.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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