REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 5 agosto 2009, n. 7669

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/1980, relativa all'installazione di n. 6 cartelli pubblicitari in comune di Scandiano, Sassuolo e Casalgrande, lungo la linea ferroviaria Reggio Emilia-Sassuolo

IL RESPONSABILE
sostituito in applicazione dell'art. 46, comma 3 della L.R. 43/01 e
della delibera 2416/08, che stabilisce che le funzioni relative ad una
struttura temporaneamente priva di titolare competono al Dirigente
sovraordinato, dal Direttore generale della Direzione generale, Reti
infrastrutturali, Logistica e  Sistemi di mobilita', Paolo Ferrecchi
(omissis)	determina:
1) di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari
circostanze locali, il posizionamento di n. 6 cartelli pubblicitari
bifacciali, non luminosi presso:
I) il comune di Scandiano (RE) lungo la Via Statale 467 (in terreno
privato);
II) il comune di Sassuolo (MO) lungo la Via Radici in Monte (in
terreno di proprieta' regionale);
III) il comune di Casalgrande (RE) lungo la Via Turati S.S. 467 (in
terreno di proprieta' regionale);
IV) il comune di Scandiano (RE) lungo la Via Statale 467 (in terreno
privato);
V) il comune di Scandiano (RE) lungo la Via Statale 467 (in terreno di
proprieta' regionale);
VI) il comune di Scandiano (RE) lungo la Via Statale 467 (in terreno
di proprieta' regionale);
nella fascia di rispetto della ferrovia Reggio Emilia - Sassuolo,
secondo quanto riportato negli elaborati progettuali e nelle
Convezioni d'uso sottoscritte tra il richiedente e l'Azienda FER srl,
attuale concessionaria della linea in parola, conservati agli atti del
Servizio RER al PG/2008/0298080 dell'11/12/2008 e PG.2009.0071520 del
24/3/2009 ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80, derogando
eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;
2) di approvare le Convenzioni, allegate alla domanda, che
regolamentano i rapporti tra FER Srl e la Ditta X-treme per le
installazioni richiamate ai punti nn. 2/3/5/6 al premesso del presente
atto;
3) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione
"liberatoria" sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
- la volonta' di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente
atto;
- la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle
opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o
indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o ampliamento
della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d'indennizzi di
sorta;
- l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a
proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali
acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in
oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle
prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione
liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli
stessi;
4) di stabilire quanto segue:
- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione
il proprietario richiedente dovra' presentare domanda al Comune
interessato per acquisire il relativo permesso di costruire o
depositare la denuncia d'inizio attivita' o ottenere il rilascio di
competente titolo abilitativi, nel rispetto degli obblighi e delle
prescrizioni contenuti nel presente atto, scaduto inutilmente tale
termine la presente autorizzazione decade di validita';
- il richiedente dovra' dare comunicazione all'Azienda concessionaria
della linea ferroviaria, dell'inizio dei lavori in oggetto e
successivamente, dell'avvenuta esecuzione degli stessi;
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla
sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera in
oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura
dell'Azienda concessionaria a spese della proprieta' o aventi causa
della costruzione;
- la presente autorizzazione dovra' essere conservata dalla/e
proprieta' attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta
di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla
sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente
provvedimento, potra' essere disposta la revoca e/o la decadenza dello
stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna,
fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
- all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola, e'
affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la sua
corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle
prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
5) di dare atto che la presente autorizzazione e' rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarita' dell'esercizio
ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione
Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i
diritti di terzi;
6) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE
Paolo Ferrecchi

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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