REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 6 ottobre 2009, n. 255

Modifica alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 156/2008 recante "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici". (Proposta della Giunta regionale in data 27 luglio 2009, n. 1190)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1190 del
27 luglio 2009, recante in oggetto "Modifica alla deliberazione
dell'Assemblea legislativa 156/08 recante 'Approvazione atto di
indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e
sulle procedure di certificazione energetica degli edifici'";
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
Commissione assembleare referente "Territorio Ambiente Mobilita'",
giusta nota prot. n. 26469 in data 24 settembre 2009;
vista la L.R. 23 dicembre 2004 n. 26 "Disciplina della programmazione
energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"
ed in particolare l'art. 2, comma 2, lett. f) che riserva alla Regione
le funzioni concernenti la disciplina degli attestati di
certificazione energetica, in attuazione della Direttiva 2002/91/CE;
richiamata la delibera dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156
con la quale e' stato approvato l'"Atto di indirizzo e coordinamento
sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di
certificazione energetica degli edifici" ed in particolare:
- il punto 6 che definisce le caratteristiche del sistema regionale di
accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica
degli edifici;
- il punto 7 che stabilisce i requisiti dei soggetti certificatori
accreditati;
visto il DLgs n. 115 del 30/5/2008 "Attuazione della Direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i
servizi energetici e abrogazione della Direttiva 93/76/CEE" ed in
particolare l'Allegato III, punto 2 in cui sono specificati, tra
l'altro, i requisiti dei soggetti per l'esecuzione delle diagnosi
energetiche e la certificazione energetica degli edifici, nelle more
dell'emanazione del provvedimento di cui alla lettera c), comma 1,
art. 4 del DLgs  192/05 e s.m.i.;
richiamato in particolare l'art. 18, comma 6 del citato DLgs 115/08
dove si prevede che le Regioni che hanno gia' provveduto al
recepimento della Direttiva 2002/91/CE adottino misure atte a favorire
la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con
i contenuti dell'Allegato III;
richiamata in proposito la deliberazione di Giunta n. 1050 del 7
luglio 2008 recante "Sistema di accreditamento dei soggetti preposti
alla certificazione energetica degli edifici" con la quale si e'
provveduto a:
- individuare il Servizio Politiche Energetiche della Regione
Emilia-Romagna quale Organismo regionale di accreditamento,
conferendogli le funzioni e i compiti previsti e definiti ai punti 6.2
e 6.3 della citata deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08;
- istituire "Il Tavolo Tecnico sull'accreditamento" dei soggetti
preposti alla certificazione energetica degli edifici coordinato dalla
Regione Emilia-Romagna e composto da rappresentanti degli ordini e
collegi professionali interessati, nonche' da esperti di ENEA, CNR e
Universita' della Regione;
- approvare la procedura di accreditamento dei soggetti preposti alla
certificazione energetica degli edifici ai sensi del punto 6.1, lett.
a) della citata deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08,
visto in particolare l'art. 3 dell'Allegato A della citata DGR
1050/08, nel quale:
- vengono richiamati e confermati i requisiti dei soggetti
certificatori di cui al punto 7.1 della citata deliberazione
dell'Assemblea legislativa 156/08;
- viene stabilito che ai fini del loro accreditamento, tali soggetti
devono garantire adeguate capacita' organizzative, gestionali ed
operative;
- vengono indicate le modalita' per l'accreditamento dei soggetti
certificatori gia' riconosciuti tali da Paesi appartenenti all'Unione
Europea nonche' da altre Regioni e Province Autonome;
richiamata altresi' la deliberazione di Giunta n. 1754 del 28 ottobre
2008 recante "Disposizioni per la formazione del certificatore
energetico in edilizia in attuazione della deliberazione
dell'Assemblea legislativa 156/08", con la quale si e' provveduto a:
- definire gli standard di riferimento per la realizzazione dei corsi
di formazione in materia di certificazione energetica degli edifici,
ai sensi di quanto indicato al punto 7.2 ed all'Allegato 14 della
citata deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08, e ad
individuare i soggetti deputati alla realizzazione dei corsi di
formazione stessi, nonche' le procedure per la loro autorizzazione e
riconoscimento;
- riconoscere, in conformita' al sopra citato Allegato III del DLgs
115/08, l'accesso al sistema regionale di accreditamento dei
certificatori a tutti i tecnici abilitati all'esercizio della
professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti,
asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi
attribuite dalla legislazione vigente;
- riconoscere, ai soli fini della certificazione energetica, quali
tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di appropriati titoli
tecnico-scientifici, quali il diploma di laurea in scienze ambientali,
che abbiano seguito specifici corsi di formazione e superato il
relativo esame ai sensi della DGR 1754/08 stessa;
considerata la necessita', in base a quanto sopra esposto e per
consentire la libera circolazione dei soggetti certificatori, di
integrare e specificare i requisiti per il loro accesso al sistema di
accreditamento regionale ai fini di:
- allineare le disposizioni regionali al mutato quadro normativo
nazionale, nonche' alle direttive comunitarie in materia di libera
circolazione dei servizi;
- dare piena attuazione al riconoscimento dei soggetti certificatori
gia' accreditati da altre Regioni e Province Autonome, omogeneizzando
i relativi requisiti di accesso;
visto infine il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009,
n. 59, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), del DLgs 19 agosto 2005, n. 192, concernente
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia";
richiamato in particolare l'art. 3 del citato DPR 2 aprile 2009, n.
59, che specifica le metodologie di calcolo della prestazione
energetica degli edifici e degli impianti;
ritenuto di modificare alcune disposizioni contenute nella citata
deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08, in termini di:
- integrazione e specificazione dei requisiti di qualificazione
relativi a titoli di studio ed abilitazioni professionali previsti al
punto 7 del medesimo Atto per il riconoscimento delle competenze dei
soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici,
nonche' delle modalita' attraverso cui garantirne il progressivo
aggiornamento in relazione all'evoluzione della normativa regionale,
nazionale e comunitaria in materia;
- aggiornamento delle parti del testo riportanti indicazione di norme
e specifiche tecniche, con riferimento all'evoluzione normativa ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti;
delibera:
1) di approvare le modifiche alla "Parte prima - Disposizioni
generali" dell'"Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di
rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica
degli edifici" (approvato con delibera dell'Assemblea legislativa
156/08), di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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