REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2009, n. 1400

Procedura di VIA relativa alla domanda di concessione di derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico dal torrente Leo nel comune di Fanano (MO) presentato da Energie Valsabbia SpA Gavardo (BS)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale negativa, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di "derivazione di acque superficiali ad
uso idroelettrico dal torrente Leo nel comune di Fanano (MO)
presentato dalla Societa' Energie Val Sabbia SpA, poiche' l'intervento
previsto e', secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi
conclusasi il 9 luglio 2009, nel complesso ambientalmente non
compatibile;
b) di ritenere, quindi, che non sia possibile realizzare il progetto
di "derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico dal
torrente Leo nel comune di Fanano (MO) presentato dalla Societa'
Energie Val Sabbia SpA per le motivazioni espresse ai punti 1.B. -
2.B. - 3.B  del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di
Servizi che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, ed in particolare per le considerazioni
principali di seguito riportate in sintesi:
 1) l'opera in oggetto risulta in contrasto con il disposto della
deliberazione di Giunta regionale n. 1793 del 3/11/2008 "Direttiva in
materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico", che
stabilisce principi rispetto a cui uniformare il giudizio di
compatibilita' ambientale delle concessioni di derivazione d'acqua
pubblica a scopo idroelettrico e delle opere connesse; in particolare,
l'impianto di progetto si localizza ad una distanza inferiore da
precedenti concessioni assentite, rispetto a quella prevista dalla
sopra citata deliberazione di Giunta regionale; si chiarisce che:
- il torrente Leo, corpo idrico oggetto della presente domanda di
concessione di derivazione ad uso idroelettrico, trova origine dalla
confluenza del torrente Fellicarolo con il torrente Ospitale;
- sia il Torrente Leo, sia i Torrenti Fellicarolo ed Ospitale sono tra
i corpi idrici individuati ex. art. 84 del DLgs 152/06 quali idonei
alla vita dei pesci salmonidi e come risulta dai risultati del
monitoraggio effettuato per l'anno 2008, registrano valori di IBE pari
a 9/10;
- e' pertanto evidente che il disposto di cui alla sopracitata DGR
1793/08 relativo alla distanza minima a cui possono localizzarsi nuove
domande di concessione ad uso idroelettrico rispetto a preesistenti
sia da applicarsi all'intero bacino idrografico, ovvero analizzando
sia i torrenti Fellicarolo ed Ospitale sia il torrente Leo;
- sul torrente Fellicarolo insiste una concessione di derivazione ad
uso idroelettrico assentita (per quindici anni) con determina n. 1747
del 13 marzo 1997 (disciplinare n. 5191 di rep. sottoscritto in data
20 febbraio 1995): la restituzione delle acque derivate avviene in
prossimita' della loc. I Ponti ad una distanza inferiore al chilometro
rispetto al punto di captazione della domanda di concessione in
oggetto;
 2) la realizzazione dell'impianto in progetto non risulta sostenibile
in relazione al mantenimento degli equilibri ecosistemici del corso
d'acqua in quanto la sottrazione di quota parte della portata idrica
sottoporrebbe eccessivamente a stress tutto l'habitat idrofilo ed
igrofilo ripariale, sia in relazione al mantenimento della biologia
sia in relazione alla diminuzione del potere auto depurativo del corso
d'acqua;
 3) la correttezza del calcolo del DMV effettuata nella documentazione
depositata non e' ambientalmente dimostrata, non risulta, pertanto,
garantito il mantenimento della qualita' ecosistemica del tratto
sotteso dalla derivazione; in particolare, la presenza di alcuni
scarichi di acque reflue urbane, di acque reflue industriali, nonche'
di prelievi, nel tratto sotteso e quindi caratterizzato da una
diminuzione delle portate transitanti, contribuira' ad un
peggioramento qualitativo delle acque, che non si ritiene possa essere
sostenibile per il corso d'acqua in oggetto;
 4) la localizzazione dell'impianto in oggetto, risulta in contrasto
con gli obiettivi di conservazione e gestione del patrimonio ittico
previsti per il tratto di torrente interessato dal progetto; infatti,
nel tratto di torrente di circa m 1300 sotteso dalla derivazione
insiste una zona di ripopolamento e frega (ZRF), istituita ai sensi
della L.R. 11/93 con DGP 102 del 22/3/2005, ed individuata dal Piano
ittico regionale quale area di importanza fondamentale per la tutela
delle specie ittiche; la realizzazione dell'impianto comporterebbe i
seguenti impatti:
- scadimento della qualita' ambientale e generale diminuzione
dell'habitat disponibile che, seppur considerato non completamente
ostativo alla presenza di popolazioni ittiche, si scosta certamente
dal livello di eccellenza riscontrato all'atto dell'istituzione della
ZRF e previsto per esse (il PIR espressamente raccomanda di
"...evitare ogni alterazione che possa portare alla perdita di quelle
caratteristiche che le rendono idonee alla riproduzione delle specie
ittiche)" con conseguente notevole perdita di produttivita' per quanto
riguarda le specie di interesse piscatorio;
- perdita di letti di frega dovuta alla variazione del regime
idraulico in concomitanza con il periodo riproduttivo della trota
(novembre - marzo);
- potenziale aumento della pressione predatoria da parte degli uccelli
ittiofagi, connesso con la diminuzione della portata e l'azione
sinergica dovuta alla concentrazione di individui al momento della
riproduzione (evento che coincide con il periodo di esercizio
dell'impianto);
- impatto rilevante sulla tutela delle specie ittiche, anche di
valenza comunitaria, presenti nel corso d'acqua e su tutto il
popolamento idrobiologico;
 5) dal punto di vista ecosistemico il progetto comporta impatti
rilevanti non solo sugli habitat forestali direttamente interessati da
deforestazione a seguito degli interventi previsti, ma in primis sugli
ambiti ripariali ed igrofili caratterizzati da vegetazione elofitica
ed arboreo-arbustiva igrofila a seguito della diminuzione dell'alveo
bagnato derivante dalla sottrazione di portata idrica;
 6) in relazione alla linea elettrica la documentazione depositata
agli atti non e' corredata dal progetto definitivo dell'elettrodotto,
pertanto, il progetto, se approvato, non sarebbe funzionalmente
completo ed in grado di immettere l'energia prodotta nella rete di
distribuzione;
c) di dare atto che il parere del Comune di Fanano, espresso ai
sensi:
- dell'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni;
- della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e dell'art. 17, comma 3, della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- della L.R. 25 novembre 2002, n. 31;
- degli artt. 22 e 25 del DLgs 285/92 "Nuovo Codice della strada";
e' contenuto all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi;
d) di dare atto che il parere, espresso dalla Provincia di Modena ai
sensi:
- dell'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni;
- del DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004, n.
26;
- della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e dell'art. 17, comma 3, L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- del R.R. 20 novembre 2001, n. 41;
- della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni;
- degli artt. 22 e 25 del DLgs 285/92 "Nuovo Codice della strada";
non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, e' stato
anticipato tramite lettera acquisita agli atti della Regione ed e'
contenuto all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi;
e) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce il parere dovuto ai sensi dell'art. 18, comma 6, della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, dal
Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese, non intervenuto in sede
di Conferenza di Servizi conclusiva;
f) di dare atto che il parere dovuto da AUSL di Modena:
- in merito alla variante allo strumento urbanistico;
- ai sensi della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e successive modifiche
ed integrazioni;
- in merito al permesso di costruire;
e' contenuto all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi;
g) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce il parere dovuto da ARPA - Sez. prov.le di Modena in
merito alla variante allo strumento urbanistico ed al permesso di
costruire, da ARPA - Sez. prov.le di Modena non intervenuta in sede di
Conferenza di Servizi conclusiva;
h) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990 n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce il parere dovuto ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42,
DLgs 8 gennaio 2004, n. 3 e DPR 26 novembre 2007, n. 233 dalla
Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici
dell'Emilia-Romagna, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi
conclusiva;
i) di dare atto che, il parere espresso dal Servizio Tecnico Bacini
Affluenti del Po, ai sensi del R.R. 20 novembre 2001, n. 41, della
L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e del RD 30 giugno 1904, n. 523, e'
contenuto all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi;
j) di dare atto che il parere espresso ai sensi del R.R. 20 novembre
2001, n. 41, dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e
Risanamento risorsa acqua, e' contenuto all'interno del Rapporto
conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
k) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce il parere dovuto ai sensi del R.R. 20 novembre 2001, n.
41, dall'Autorita' di Bacino del Fiume Po, non intervenuta in sede di
Conferenza di Servizi conclusiva;
l) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce il parere dovuto ai sensi del RDL 30 dicembre 1923, n.
3267, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e della delibera di Giunta
regionale 1117/00, dalla Comunita' Montana del Frignano, non
intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
m) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce i pareri dovuti, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 22
febbraio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, da:
- Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici
dell'Emilia-Romagna;
- Ministero delle Comunicazioni Ispettorato territoriale
Emilia-Romagna;
- Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia;
- Comando Reclutamento Forze di Completamento Regionale "Emilia
Romagna";
- Aeronautica Militare Esercito Reparto Territorio e Patrimonio
Ufficio Servitu' Militari;
- USTIF Uffici Speciali Impianti Fissi;
- ENEL SpA;
non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
n) di dare atto che il parere espresso da HERA SpA ai sensi dell'art.
3 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni, e' contenuto all'interno del Rapporto conclusivo dei
lavori della Conferenza di Servizi;
o) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla Societa' proponente Energie Val Sabbia
SpA;
p) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna
conoscenza, copia della presente deliberazione a Regione
Emilia-Romagna Servizio Risorse idriche, Provincia di Modena, Comune
di Fanano, Comunita' Montana del Frignano, Parco regionale dell'Alto
Appennino Modenese, Direzione generale per i Beni culturali e
paesaggistici dell'Emilia-Romagna, Autorita' di Bacino del Po, ARPA -
Sez. prov. di Modena, AUSL di Modena, HERA SpA Modena, ENEL SpA Unita'
territoriale Emilia-Romagna e Marche, Ministero delle Comunicazioni -
Isp.to Terr.le Emilia-Romagna, UNMIG Ufficio Nazionale Minerario per
gli Idrocarburi e la Geotermia, Comando RFC Emilia-Romagna,
Aeronautica Militare Esercito Reparto Territorio e patrimonio Ufficio
Servitu' Militari, USTIF Uffici Speciali Impianti Fissi;
q) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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