REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2009, n. 1394

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto per la realizzazione dell'impianto di sollevamento di Pontelagoscuro - Variante per l'allacciamento con la nuova conca di navigazione (comune di Ferrara) presentato dal Consorzio Generale di Bonifica nella provincia di Ferrara - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed
integrazioni del progetto "Impianto di sollevamento di Pontelagoscuro
- Variante per l'allacciamento con la nuova conca di navigazione", nel
comune di Ferrara, presentato dal Consorzio generale di Bonifica nella
Provincia di Ferrara, poiche' l'intervento previsto e', secondo gli
esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 28
luglio 2009, nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere quindi possibile realizzare gli interventi in progetto
e rilasciare la concessione per l'esercizio della derivazione di cui
al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate
ai punti 2.C e 3.C del Rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito trascritte:
 1) si ritiene necessario che venga previsto il massimo utilizzo,
innanzitutto in loco, tecnicamente possibile delle terre di risulta
derivante dagli scavi; relativamente al riutilizzo dei materiali
derivanti dalle operazioni di scavo, si ritiene necessario che vada
specificato quale materiale venga effettivamente riutilizzato nel sito
di escavazione (sottoposto alle disposizioni dell'art. 185 del DLgs
152/06, modificato dall'art. 2, comma 22 del DLgs 4/08 e art. 20 comma
10-sexies Legge 2/09) e quale materiale si intende riutilizzare in
altri siti individuati preliminarmente (sottoposto alle disposizioni
dell'art. 186, DLgs 152/06, modificato dall'art. 2 comma 23 del DLgs
4/08); a tale scopo, prima del loro effettivo riutilizzo, si dovra'
presentare al Comune idonea documentazione progettuale contenente le
modalita' gestionali di tali terre, ai sensi delle norme vigenti;
 2) per la realizzazione dell'opera la ditta appaltatrice dovra'
ottenere tutte le autorizzazioni per l'esercizio del cantiere previste
dalle vigenti normative, e non comprese nelle autorizzazioni
rilasciate dalla presente Conferenza di Servizi;
 3) la dismissione del cantiere dovra' comportare il ripristino dello
stato originario dei luoghi; per il ripristino delle aree di cantiere
andra' utilizzato il terreno vegetale derivante dallo scotico, che si
avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di
materiale, in spessori adeguati provvedendo alla sua manutenzione per
evitarne la morte biologica;
 4) al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri
durante le fasi di cantiere si dovranno rispettare le seguenti
disposizioni:
- dovranno essere previste periodiche operazioni di bagnatura dei
cumuli di materiali che possono generare emissioni diffuse di polveri
e delle vie di transito da e per i cantieri;
- per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura
dei cassoni con teloni;
- dovra' essere previsto il lavaggio dei mezzi destinati al trasporto
dei materiali di risulta in uscita dal cantiere;
 5) le ditte esecutrici dei lavori, titolari degli eventuali scarichi
idrici derivanti dai cantieri, dovranno acquisire le richieste
autorizzazioni allo scarico rilasciate dalle Autorita' competenti ai
sensi della normativa vigente (DLgs 152/06) preventivamente
all'installazione dei cantieri;
 6) l'approvvigionamento degli inerti da costruzione e lo smaltimento
dei materiali di risulta dovra' essere effettuato utilizzando siti
regolarmente autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti,
privilegiando a parita' di idoneita' i siti piu' prossimi all'area di
realizzazione al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal
trasporto;
 7) in riferimento alle possibili interazioni tra funzionamento
dell'impianto di sollevamento e della conca di navigazione dovranno
essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) l'impianto di sollevamento dovra' essere costruito con modalita'
che permettano di mantenere in funzione la conca anche durante le fasi
di cantiere;
b) il funzionamento dello stesso impianto non dovra' recare
pregiudizio alcuno alla navigazione;
c) dovra' essere garantito nella parte di piazzale immediatamente
latistante alla conca, un sovrappasso del canale di derivazione
dell'impianto che garantisca il transito di una gru da 200 ton; cio'
per permettere il trasporto dei panconi di sicurezza da una testata
all'altra della conca;
d) l'impianto dovra' essere comandabile anche dalla cabina di manovra
in testata della conca onde permettere, da parte del personale ARNI,
il temporaneo arresto delle pompe in occasione dei passaggi di
imbarcazioni attraverso la conca;
e) dovra' essere presentata istanza di concessione di suolo pubblico;
f) dovra' essere fornita ad ARNI una specifica di funzionamento e
gestione dell'impianto; l'assenso all'esercizio dell'opera sara'
subordinata all'accettazione di tale specifica da parte di ARNI, da
formalizzare successivamente con apposita convenzione;
g) il tratto di nuovo canale e della vasca realizzati a cielo aperto
dovranno essere protetti da parapetti od altro sistema;
h) il Consorzio Generale di Bonifica dovra' partecipare, in misura da
definire in sede di convenzione, alle spese per lo sfangamento della
conca;
i) al fine di salvaguardare gli spazi di manovra dei mezzi che
dovranno effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria della
conca ed impianti connessi, non potranno essere effettuate
piantumazioni con essenze arboree in tali aree; sono ammissibili solo
piantumazioni di essenze arbustive in aree marginali, su spazi di cui
l'Ente proponente dovra' richiedere concessione di suolo pubblico ed
impegnarsi per la manutenzione;
 8) relativamente alla realizzazione della cabina elettrica si
prescrive quanto segue:
a) l'ubicazione della cabina elettrica prevista dal progetto dovra'
essere modificata al fine di eliminare l'interferenza con la
conduttura interrata del gas metano DN 300 presente in zona;
b) lo spazio tra lo spigolo sud-ovest del previsto manufatto ed il
ciglio dell'adiacente canale "Fossa Lavezzola" non sembra sufficiente
a garantire il transito in sicurezza di mezzi d'opera, con la
conseguenza di non garantire in tale punto un accesso all'area
alternativo rispetto a quello in sponda destra del predetto canale,
ulteriore accesso che si ritiene necessario in condizioni di emergenza
(a tal proposito si rammenta il limite per le costruzioni da 4 a 10
metri contemplato nelle "Norme di Polizia delle Opere di Bonifica");
l'ubicazione della cabina dovra' quindi essere tale da consentire
un'agevole accesso e operativita' dei mezzi d'opera per interventi di
emergenza sulla Fossa Lavezzola anche dalla sponda sinistra del
canale;
c) la linea elettrica in arrivo alla cabina e quella in uscita per
l'alimentazione delle pompe dovranno obbligatoriamente essere
interrate e non aeree, a motivo della presenza, ad una distanza di
circa 12 metri dallo spigolo nord-est della cabina, di una base per il
decollo - atterraggio di elicotteri nell'ambito dell'area
pertinenziale del Magazzino Idraulico Centrale di Pontelagoscuro,
importante e strategico deposito di materiali ed apparecchiature per
la sicurezza idraulica del territorio ferrarese;
d) alla stessa stregua si fa divieto di installare ulteriori
apparecchiature di qualsiasi tipo (pali, tralicci, antenne ecc.) che
superino in altezza la cabina elettrica;
 9) per la realizzazione delle opere dovra' essere richiesta
autorizzazione in deroga ai limiti di rumore al competente Servizio
Ambiente del Comune di Ferrara;
10) gli impatti acustici dell'impianto durante il suo esercizio ed il
rispetto dei limiti di immissione previsti dalla normativa andranno
verificati mediante misure fonometriche effettuate ad impianto in
esercizio, in corrispondenza dei principali ricettori presenti in
zona, che prendano in considerazione le diverse fonti di emissione;
l'esito dei rilievi e le relative valutazioni andranno trasmesse
all'Amministrazione comunale di Ferrara per una verifica del rispetto
dei limiti di legge vigenti e per la definizione degli eventuali
interventi necessari nel caso di superamento dei limiti di
immissione;
11) al fine di permettere l'acquisizione di dati di monitoraggio
esaurienti anche durante le fasi di esercizio dell'impianto, si
ritiene necessario che il piezometro esterno, previsto per la
misurazione dei livelli statici dell'acquifero confinato, debba essere
del tipo a "tubo aperto", tale da consentire oltre alle misure
piezometriche anche il prelievo di campioni per analisi qualitative;
al fine di garantire l'attendibilita' delle misure e la loro
rappresentativita' nei confronti dell'acquifero confinato il
piezometro dovra' essere realizzato a regola d'arte, curando in modo
particolare il corretto isolamento della porzione di tubo fenestrata
dall'acquifero superficiale; lo strumento dovra' inoltre essere
ubicato in luogo idoneo ed adeguatamente attrezzato in modo da
evitarne danneggiamenti e di  garantirne la durata nel tempo; il
posizionamento del piezometro dovra' comunque essere concordato con il
Comune di Ferrara, la Provincia di Ferrara, ARPA, AUSL di Ferrara e
Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano; di tale piezometro dovra'
inoltre essere predisposta una specifica scheda con l'individuazione
delle caratteristiche costruttive (profondita', finestratura, etc.), e
la georeferenziazione su idonea cartografia da fornire agli enti
sopraccitati;
12) i dettagli del monitoraggio della falda relativamente a parametri
da acquisire e tempistica delle misure andranno concordati con
l'Amministrazione comunale di Ferrara;
13) l'impianto di sollevamento in progetto dovra' essere dotato di un
sistema di controllo in continuo delle portate derivate, le cui
specifiche tecniche andranno concordate con il Servizio Tecnico di
Bacino Po di Volano e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa
Acqua della Regione Emilia-Romagna;
14) vista la classificazione del Canale Boicelli come zona a
protezione della Savetta e del Cavedano nella Carta Ittica della
Provincia di Ferrara, si ritiene opportuno come misura cautelativa
evitare le lavorazioni di cantiere che interesseranno direttamente lo
specchio d'acqua del Canale Boicelli durante il periodo di
riproduzione della fauna ittica citata;
15) al fine di evitare il trascinamento della fauna ittica verso le
pompe idrovore nei periodi di attivita' dell'impianto, l'imboccatura
della condotta di adduzione all'impianto di sollevamento ubicata sulla
sponda della conca di navigazione dovra' essere dotata di griglia
idonea ad impedire il passaggio dei pesci;
16) la siepe prevista dal progetto attorno alla cabina elettrica
andra' realizzata come da planimetria fornita in sede di integrazione;
dovranno essere utilizzati criteri il piu' possibile naturalistici
impiantando piu' specie arbustive da scegliersi tra le seguenti:
- Cornus sanguinea (Sanguinella);
- Viburnum opulus (Viburno palla di neve);
- Frangula alnus (Frangola);
- Euonymus europaeus (Fusaggine):
17) oltre alla realizzazione della siepe attorno alla cabina elettrica
le opere di ripristino vegetazionale dovranno prevedere il riutilizzo
del terreno di scotico adeguatamente conservato ed il suo inerbimento;
le opere in questione dovranno essere adeguatamente assistite e
monitorate con controlli periodici allo scopo di verificarne
l'efficacia e di garantire il conseguimento degli obiettivi
paesaggistici previsti;
18) ai fini della tutela archeologica preventiva dovranno essere
attivati controlli in corso d'opera, sotto la sorveglianza della
competente Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell'Emilia-Romagna;
c) di dare atto che il parere dalla Provincia di Ferrara e quello del
Comune di Ferrara, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in merito al
progetto in esame, sono compresi all'interno del Rapporto di cui alla
lettera b);
d) di dare atto che il parere previsto dall'art. 19, comma 2, della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in
merito ai possibili impatti interregionali del progetto, di competenza
della Regione Veneto, che non ha partecipato alla seduta conclusiva
della Conferenza di Servizi, si intende positivo ai sensi dell'art.
14-ter, comma 7 e comma 9, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e
successive modificazioni;
e) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano ha
rilasciato la concessione di derivazione di acqua pubblica, ai sensi
del R.R. 41/01, e la concessione di occupazione di demanio idrico, ai
sensi del TU 523/1904, con determinazione n. 4738 dell'1 giugno 2009 a
firma del Responsabile del Servizio ing. Andrea Peretti, che
costituisce l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
f) di dare atto che il Servizio Parchi e Risorse forestali della
Regione Emilia-Romagna ha rilasciato la valutazione di incidenza ai
sensi del DPR 357/97 con determinazione n. 7970 del 20 agosto 2009 a
firma del Responsabile di Servizio Enzo Valbonesi, che costituisce
l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
g) di dare atto che il nullaosta idraulico ai sensi del TU n. 523/1904
e' stato rilasciato dall'AIPO con lettera prot. n. 1383 del 3 luglio
2007 a firma dell'ing. Maurizio Montanari che costituisce l'Allegato
4, parte integrante e sostanziale della presenta deliberazione;
h) di dare atto che la concessione per l'occupazione del demanio della
navigazione interna ai sensi del RD 823/1911, della L.R. 7/04 e della
DGR 1427/04, verra' rilasciato dall'ARNI a conclusione della presente
procedura di VIA, come concordato in ambito di Conferenza di Servizi;
i) di dare atto che la verifica di compatibilita' con le esigenze
della navigazione ai sensi della L.R. 1/89, di competenza di ARNI, e'
compresa all'interno del Rapporto di cui alla lettera b);
j) di dare atto che la verifica di conformita' alle norme urbanistiche
ed edilizie e alle norme di sicurezza e sanitarie ai sensi della L.R.
20/00 e successive modifiche ed integrazioni di competenza di Comune
di Ferrara e ARPA sono comprese all'interno del Rapporto di cui alla
lettera b);
k) di dare atto che la verifica di conformita' alle norme urbanistiche
ed edilizie e alle norme di sicurezza e sanitarie ai sensi della L.R.
20/00 e successive modifiche ed integrazioni di competenza dell'AUSL
di Ferrara, che non ha partecipato alla seduta conclusiva della
Conferenza di Servizi, si intende positiva ai sensi dell'art. 14-ter,
comma 7 e comma 9, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
l) di dare atto che il Comune di Ferrara ha rilasciato autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del DLgs 42/04 con atto prot. n.
76991 del 15 settembre 2009 a firma del Dirigente del Settore
Pianificazione arch. Davide Tumiati, che costituisce l'Allegato 5
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
m) di dare atto che la Direzione regionale per i Beni culturali e
paesaggistici dell'Emilia-Romagna ha rilasciato il parere di
competenza ai sensi del DLgs 42/04 e successive modifiche ed
integrazioni con lettera prot. 10927 del 27 giugno 2007 che
costituisce l'Allegato 6 parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
n) di dare atto che i pareri previsti dal R.R. 41/01 di competenza del
Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione
Emilia-Romagna e dell'Autorita' di Bacino del Po, che non hanno
partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, si
intendono positivi ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 e comma 9, della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
o) di dare atto che il parere previsto dal R.R. 41/01 di competenza
della Provincia di Ferrara e' compreso all'interno del Rapporto di cui
alla lettera b);
p) di dare atto che il titolo edilizio necessario alla realizzazione
del progetto, verra' rilasciato dal Comune di Ferrara a conclusione
della presente procedura di VIA, come concordato in sede di Conferenza
di Servizi;
q) di dare atto che il parere di competenza della Regione Veneto -
Direzione Difesa del suolo, che non ha partecipato alla seduta
conclusiva della Conferenza di Servizi, previsto dall'Accordo tra
Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna del 13 dicembre 2006, si
intende positivo ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 e comma 9, della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
r) di dare atto che ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modifiche ed integrazioni le autorizzazioni che vengono
rilasciate nell'ambito della Conferenza di Servizi assumono efficacia
immediata all'atto dell'approvazione della presente deliberazione;
s) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 3;
t) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al proponente Consorzio Generale di Bonifica
nella Provincia di Ferrara;
u) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione alla Provincia di Ferrara, al
Comune di Ferrara, al Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano, al
Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione
Emilia-Romagna, al Servizio Parchi e Risorse forestali della Regione
Emilia-Romagna, all'Autorita' di Bacino del Po, all'AIPO, alla
Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici
dell'Emilia-Romagna, all'ARNI, all'ARPA - Sezione provinciale di
Ferrara, all'AUSL di Ferrara, alla Regione Veneto - Direzione Difesa
del suolo e alla Regione Veneto Direzione Ambiente;
v) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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