REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 2009, n. 1335

Procedura di VIA relativa alla realizzazione di un lago collinare per la raccolta di acque meteoriche ad uso irriguo, presentato da Baruzzi Gabriella residente ad Alfonsine (RA) in Via Stroppata n. 93

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto per la costruzione di un invaso ad uso
irriguo presentato dall'Azienda agricola Baruzzi Gabriella in
localita' Rontana, Fondo Piante' - Brisighella (Ravenna), poiche' le
attivita' ivi previste, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di
Servizi conclusasi il giorno 1 aprile 2009, sono nel complesso
ambientalmente compatibili;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare le opere in previsione, a
condizione degli interventi di mitigazione ed inserimento ambientale
previsti e che siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti
1.C, 2.C e 3.C del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito trascritte:
 1) per l'attingimento di acque pubbliche superficiali e la loro
derivazione, il progetto e le attivita' di esecuzione dei lavori
devono attenersi alle prescrizioni contenute nella concessione
rilasciata dalla Autorita' competente in materia, Servizio Tecnico di
Bacino Reno;
 2) in relazione alla realizzazione dell'invaso si prescrive al fine
di non incrementare il rischio, di vincolare le aree interessate da
allagamento cosi' come riportate nell'elaborato "Relazione sulle
verifiche idrauliche e di stabilita' per la costruzione di un bacino
per la raccolta di acque meteoriche ad uso irriguo - Par. Ipotesi di
esondazione" attribuendo loro una destinazione d'uso non urbanistica e
di provvedere all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione
urbanistica comunale;
 3) in relazione all'art. 3.25b "Zone di tutela naturalistica - di
limitata trasformazione", l'intervento puo' ritenersi compatibile
rispettando scrupolosamente le prescrizioni riportate ai punti 3), 4)
e 5) dell'articolo stesso. In particolare si segnala che risultano
vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la
conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre
qualita' di coltura e che l'attivita' non potra' danneggiare in alcun
modo gli elementi geologici o mineralogici, l'assetto geomorfologico,
idrogeologico, paesaggistico e naturalistico ed e' vietata
l'introduzione di qualsiasi forma di specie animale selvatica e
vegetale spontanea non autoctona;
 4) in relazione alla realizzazione degli interventi di inserimento
ambientale cosi' come previsto da progetto si concorda con i medesimi
ma si prescrive considerando che l'area di intervento si inserisce in
zona C del Parco della Vena dei Gessi Romagnola nonche' in art. 25 di
cui al PTCP della Provincia di Ravenna, di sostituire i filari di pini
e cipressi (essenze alloctone di cui all'intervento 12) con filari di
Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Acer campestre, essenze arboree in
sintonia con le tipologie forestali degli ambienti moderatamente
xerofili;
 5) dovra' essere posta particolare cura nella realizzazione
dell'impermeabilizzazione con argilla del fondo e delle sponde interne
dell'invaso. Tale materiale dovra' essere steso per strati successivi
di 20-30 cm di spessore ed adeguatamente compattato con mezzo
meccanico di almeno 10 t di peso;
 6) al termine dei lavori, le sponde esterne ed interne degli argini
(sino al livello di massimo invaso) dovranno essere inerbite, onde
evitare la creazione di fenomeni di erosione per ruscellamento;
 7) particolare attenzione dovra' essere posta nella realizzazione
dello sfioratore, nel suo rinfianco con cls e nel suo ammorsamento nel
rilevato arginale;
 8) non rientrando nelle previsioni degli strumenti di pianificazione
delle attivita' estrattive, i materiali di risulta derivanti dallo
scavo non potranno essere commercializzati; le quantita' eventualmente
non riutilizzate all'interno dell'azienda agricola andranno smaltite
come rifiuto mediante conferimento ad impianto di recupero, nel
rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia (art.
186 del DLgs 152/06); a tal fine dovra' essere fornita al Comune di
Brisighella la documentazione comprovante la regolarita' delle
operazioni di trasporto e di recupero;
 9) nell'esecuzione dei lavori di realizzazione, gestione e
manutenzione dell'invaso, dovranno essere seguite le prescrizioni
contenute nell'allegato alla determina di autorizzazione dell'invaso
emanata dal STB;
10) resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la
realizzazione delle opere in oggetto della presente valutazione,
dovranno essere rilasciate dalle Autorita' competenti ai sensi delle
vigenti disposizioni;
11) si ritiene corretta la quantificazione del DMV in 25 l/s; al fine
di garantire tale rilascio si ritiene opportuno che venga mantenuto
pulito il fondo del Rio Piante' in prossimita' del punto di prelievo e
al fine di agevolare le funzioni di controllo ed ispezione si
prescrive la realizzazione di una scala tarata lungo la parete sia del
fosso "Piante'" sia del canale derivatore al punto di presa;
12) in relazione all'inserimento ed alla gestione naturalistica del
bacino finalizzata a mantenere una buona qualita' paesaggistica del
contesto ed un certo livello di funzionalita' ecologica del medesimo
si prescrive di prevedere lo sfalcio della vegetazione ripariale se
non per esigenze di manutenzione ordinaria e o straordinaria
funzionale agli utilizzi dello stesso garantendo periodicamente la
permanenza di tratti non sfalciati e conseguentemente gestire gli
sfalci della vegetazione elofitica di sponda a rotazione in modo tale
da garantire continuativamente due sponde opposte con presenza di
canneti favorendo quindi l'espansione di (tifeti, fragmiteti,
cariceti, giuncheti) secondo le naturali successioni trasversali
floristico-vegetazionali e comunque evitando i periodi di
nidificazione e riproduzione della fauna autoctona, evitando
pirodiserbo e tagli con barra falciante inferiore a 15 cm. dal suolo;
13) si concorda con gli interventi di mitigazione e di inserimento
ambientale previsti dal progetto con le seguenti prescrizioni:
- in relazione all'Intervento 2 - Bordatura del corso del Rio Minore,
al fine di adeguare l'arbusteto alle tipologie vegetazionali tipiche
delle macchie poste lungo i corsi d'acqua che attraversano la Vena del
Gesso, si prescrive di impiegare le seguenti essenze arbustive: Cornus
sanguinea (dominante), Crataegus monogyna (attualmente vietato), Rosa
canina, Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Corylus avellana, Salix
purpurea, Salix viminalis;
- in relazione all'Intervento 4 - "Ristagno d'acqua a valle di
Piante'", al fine di conservare l'unica prateria igrofila di dolina
attualmente presente nella Vena del Gesso e di migliorarne
l'ecosistema, si prescrive di riversare il "troppo pieno" dell'invaso
nell'area prativa sottostante e facente parte della dolina
dell'inghiottitoio di Ca' Piante', lasciando intatta l'attuale
morfologia che conduce all'inghiottitoio stesso, in modo che le acque
in eccesso nel prato di ristagno possano tracimare naturalmente e
lentamente verso la cavita' e, nei giorni seguenti, filtrarvi
lentamente mantenendo umido il sistema carsico sotterraneo. Si
prescrive di realizzare uno sfalcio annuale del prato della dolina,
nel periodo compreso tra settembre e febbraio, preferibilmente in
quest'ultimo mese;
- in relazione all'Intervento 6 - "Abbeveratoio artificiale", la
realizzazione dell'abbeveratoio artificiale deve essere fatta in modo
che non sia possibile l'insoglio dei cinghiali, che comprometterebbe
la possibilita' di utilizzo del piccolo bacino come sito riproduttivo
per Bombina pachypus, specie che non si insedia in grandi raccolte
d'acqua come il bacino irriguo, ma che predilige piccole pozze e,
appunto, le vasche degli abbeveratoi; a tale fine si prescrive di
realizzare l'abbeveratoio come le antiche fontane montane in pietra,
con un accesso frontale per l'abbeverata del bestiame e il retro
costruito nel pendio, in modo che la piccola fauna (oltre a Bombina
pachypus anche alcune specie di Urodeli) possa entrare e uscire dalla
vasca;
- in relazione agli Interventi 7 e 8 - "Valorizzazione del sentiero
che porta all'inghiottitoio" al fine di adeguare la siepe agli
arbusteti e alle siepi presenti in ambienti moderatamente xerici e ai
margini dei coltivi della Vena del Gesso, si prescrive di impiegare le
seguenti essenze arbustive: Crataegus monogyna (attualmente vietato),
Rosa canina (dominante), Prunus spinosa (dominante), Ligustrum
vulgare, Spartium junceum, Rubus caesius, Rubus ulmifolius;
- in relazione all'Intervento 11 - "Filare di carpini tra
l'affioramento calcareo (Marnoso Arenacea) e il bosco del rio
Piante'", al fine di adeguare il filare alle tipologie forestali degli
ambienti mesofili, si prescrive di utilizzare, oltre a Ostrya
carpinifolia e Fraxinus ornus, anche Sorbus torminalis, Acer
campestre, Acer opulifolium, Corylus avellana;
- in relazione agli interventi di mitigazione e di inserimento
paesaggistico previsti dal progetto, si concorda con tali interventi
ad eccezione dell'impianto di filari di pini e cipressi (essenze
alloctone) previsto all'Intervento 12, in considerazione che l'area di
intervento si inserisce in zona C del Parco della Vena dei Gessi
Romagnola, nonche' in art. 25 di cui al PTCP della Provincia di
Ravenna, ambiti nei quali non e' consentito l'inserimento di specie
alloctone non in sintonia con la natura dei luoghi. Tali impianti
andranno sostituiti con filari di Quercus pubescens, Fraxinus ornus,
Acer campestre, essenze arboree che costituiscono elementi tipici
caratterizzanti il paesaggio locale;
14) installare a completamento delle misure di compensazione,
all'interno delle fasce alberate, apposite ed idonee cavita'
artificiali (minimo n. 10/ettaro) per la fauna minore (avifauna,
chirotteri, insetti) che dovranno essere valutate in relazione alle
specie di interesse ecologico e conservazionistico;
15) la piantumazione di essenze arboree per l'inserimento ambientale
dell'opera non dovra' interessare gli argini dell'invaso, onde evitare
che lo sviluppo dell'apparato radicale possa minare la stabilita' del
rilevato e delle sponde;
c) di dare atto che il parere della Provincia di Ravenna e del Comune
di Brisighella, espresso ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e' contenuto
all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di
Servizi di cui al precedente punto b);
d) di dare atto che la concessione di derivazione di acqua pubblica ad
uso irriguo, comprensiva del nulla osta idraulico e
dell'autorizzazione alla costruzione degli sbarramenti di ritenuta (ai
sensi della Legge 584/94, del DPR 1363/59 e della delibera di
Consiglio regionale n. 3109 del 19 marzo 1990), e' stata rilasciata ai
sensi del R.R. 20 novembre 2001, n. 41 dal competente Servizio Tecnico
di Bacino Reno con determina n. 7532 del 3/8/2009;
e) di dare atto che il Consorzio di Gestione del Parco Regionale della
Vena del Gesso Romagnola, non intervenuto in sede di Conferenza di
Servizi conclusiva, ha trasmesso con lettera acquisita agli atti della
Regione Emilia-Romagna con prot. n. 137707 del 17 giugno 2009, gli
atti di competenza:
- valutazione di incidenza - DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive
modifiche ed integrazioni, L.R. 14 aprile 2004, n. 7;
- nulla-osta Ente Parco - art. 40, L.R. 17 febbraio 2005, n. 6;
che costituiscono rispettivamente gli Allegati 2 e 3, parti integranti
e sostanziali della presente delibera: le prescrizioni ivi contenute
sono da considerarsi integrative di quelle impartite nell'ambito del
Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
f) di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del DLgs
22 gennaio 2004, n. 42 e del DPCM 12 dicembre 2005, rilasciata dal
Comune di Brisighella con atto n. 138 del 20/4/2009, costituisce
l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
g) di dare atto che la Direzione regionale per i Beni Culturali e
paesaggistici dell'Emilia-Romagna, non intervenuta in sede di
Conferenza di Servizi conclusiva, ha trasmesso il nulla-osta di
competenza con lettera acquisita al protocollo regionale con n. 137686
del 17 giugno 2009, che costituisce l'Allegato 5, parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla Azienda agricola proponente Baruzzi
Gabriella;
i) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna
conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della
presente deliberazione a: Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e
Risanamento risorsa acqua; Parco della Vena dei Gessi Romagnola;
Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Reno; Provincia di
Ravenna; Comune di Brisighella; Autorita' di Bacino del Reno;
Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Emilia
Romagna; Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici -
Ravenna; Soprintendenza per i Beni archeologici; ARPA - Ravenna; AUSL
- NIP Ambito territoriale di Faenza;
j) di fissare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale in anni 6;
k) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione;
l) di pubblicare sul sito web della Regione, il presente atto.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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