AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 24 settembre 2009, n. 26

Modifica della delibera n. 8 del 23 aprile 2009 "Applicazione dei commi 7 e 11 dell'art. 72 del DL 112 del 25/6/2008, convertito nella Legge 133/08. Indirizzi relativi al personale prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo"

IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis)
tutto cio' premesso e per quanto sopra esposto, all'unanimita' dei
componenti,
delibera:
1) di emanare i seguenti indirizzi nella applicazione dei commi 7 e 11
dell'art. 72 del DL 112/08, convertito nella Legge n. 133 del
6/8/2008, tenendo conto della modifica introdotta dal DL n. 78 dell'1
luglio 2009, convertito con Legge n. 102 del 3 agosto 2009, art. 17,
comma 35-novies. Questi indirizzi sostituiscono quelli precedentemente
emanati:
a) l'Agenzia provvedera' ad applicare la normativa di cui all'art. 72,
comma 11, del DL 112/08, convertito nella Legge n. 133 del 6/8/2008,
nei confronti del personale che compira' il 40° anno di anzianita'
contributiva e che, alla data del presente atto, abbia gia' superato
tale limite;
b) l'Agenzia provvedera' ad applicare la normativa di cui all'art. 72,
comma 11, del DL 112/08, convertito nella Legge n. 133 del 6/8/2008,
nei confronti del personale che raggiungera' il 65° anno di eta',
indipendentemente dalla propria anzianita' di servizio, a condizione
che lo stesso possa vantare almeno 40 anni di anzianita' contributiva,
da valutarsi secondo quanto previsto dalla nota informativa n. 48
INPDAP del 17 dicembre 2008;
c) l'attivazione della procedura di recesso unilaterale deve essere
avviata nei confronti di tutto il personale che nel tempo raggiunge
una anzianita' contributiva, come indicato al punto a), di 39 anni e 4
mesi, assicurando quindi i tempi necessari a garantire gli effetti del
provvedimento con la scadenza naturale dei 40 anni di anzianita'
contributiva;
d) l'attivazione della procedura di collocamento a riposo per eta' di
cui al punto b) deve essere avviata nei confronti di tutto il
personale a partire dall'ottavo mese precedente il compimento del 65°
anno di eta';
e) su richiesta del dipendente e' prevista una possibilita' di deroga
agli indirizzi sopra espressi, limitatamente al caso in cui, pur
maturando i 40 anni di anzianita' contributiva, secondo quanto
previsto al punto a), lo stesso possa contare su una anzianita'
complessiva ai fini economici inferiore al limite cennato. La deroga
potra' essere esercitata sino ad un massimo di anni due dalla data di
compimento dei 40 anni di anzianita' contributiva, e per un periodo
inferiore sino all'eventuale concorrenza del 65° anno di eta' o della
massima anzianita' ai fini economici;
f) l'Agenzia provvedere ad applicare la normativa di cui all'art. 72,
comma 7, del DL 112/08, convertito nella Legge n. 133 del 6/8/2008,
relativa alla facolta' dell'Amministrazione di accogliere l'eventuale
richiesta dei dipendenti di prolungamento biennale del servizio, oltre
i 65 anni di eta', prevedendo la possibilita', in base alle esigenze
funzionali e all'efficiente andamento dei servizi, di concedere il
prolungamento, qualora il dipendente, alla data del compimento del 65°
anno di eta' abbia maturato una anzianita' contributiva inferiore ai
38 anni. In caso di anzianita' contributiva superiore ai 38 anni e
inferiore ai 40, il prolungamento potra' essere concesso limitatamente
al periodo di servizio necessario per raggiungere la massima
anzianita' contributiva di 40 anni;
g) gli incarichi dirigenziali affidati in applicazione del nuovo
assetto organizzativo dovranno uniformarsi agli indirizzi stabiliti
precedentemente nella definizione delle rispettive scadenze;
2) di dare mandato al Direttore di relazionare, almeno semestralmente,
al Comitato di Indirizzo circa la puntuale applicazione del presente
atto di indirizzo, anche in relazione alle fasi attuative del nuovo
assetto organizzativo dell'Agenzia deliberato in data 19 febbraio
2009;
3) di dare mandato al Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica di verificare con le OO.SS. rappresentative della Dirigenza,
la possibilita' di adeguare i contenuti del contratto decentrato
integrativo della dirigenza, in fase di sua prima applicazione, per
quanto concerne l'art. 1 e la tabella delle indennita' nello stesso
inclusa, al fine di raccordare gli stessi con le nuove disposizioni
legislative richiamate in premessa;
4) di riservarsi di modificare e/o integrare il presente atto di
indirizzo in merito ad eventuali ulteriori modifiche legislative
inerenti la materia trattata.
La presente deliberazione sara' pubblicata nei Bollettini Ufficiali
delle Regioni  Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.
Il testo integrale della delibera e' reperibile sul sito dell'Agenzia:
http//www.agenziapo.it.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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