CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO 24 settembre 2009, n. 63

Dichiarazione di illegittimita' costituzionale della Legge Regionale 23 luglio 2009 n. 8 art. 1, pubblicata sul B.U.R. n. 126 del 23 luglio 2009 recante: "Modifica della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone di mare territoriali) in attuazione della Legge 27 dicembre 2006, n. 296"

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a
norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)
Ricorso n. 63 depositato - 24 settembre 2009 - del Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso cui e' domiciliato in Roma, alla Via dei
Portoghesi n. 12, giusta delibera presidenziale in data 18/9/2009,
contro
Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente in carica p.t., con
sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52,
per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della Legge
Regionale 23 luglio 2009 n. 8 art. 1, pubblicata sul B.U.R. n. 126 del
23 luglio 2009 recante: "Modifica della Legge Regionale 31 maggio 2002
n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di Demanio marittimo e di zone di mare territoriali) in
attuazione della Legge 27 dicembre 2006, n. 296".
L'art. 1 della Legge Regionale n. 8 in data 23 luglio 2009 recita
testualmente:
"1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002 e' inserito
il seguente:
"Art. 8 bis
Classificazione delle aree del demanio marittimo regionale
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)" tutte le aree
demaniali marittime turistico ricreative ricadenti nei comuni
costieri, ai fini della riscossione dei relativi canoni, sono
classificate secondo le specifiche di cui all'Allegato A
(Classificazione di normale ed alta valenza turistica) della presente
legge. Le aree classificate ad alta valenza turistica ricadono nel
litorale dei seguenti comuni:
a) Comune di Ravenna;
b) Comune di Cervia;
c) Comune di Cesenatico;
d) Comune di Rimini;
e) Comune di Riccione.
2. I titolari di concessioni demaniali marittime di cui al
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime),
convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, potranno chiedere, entro
il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad
un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, secondo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 253, della legge n. 296 del
2006 ed in conformita' a quanto disposto dal presente articolo.
3. La Giunta, considerando la particolarita' della realta' della
nostra Regione in relazione all'attuazione dei piani dell'arenile
nella determinazione dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma
253, della legge n. 296 del 2006, approva direttive vincolanti per
l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, con proprio atto
deliberativo da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna"".
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'articolo
surriportato ricorre il Presidente del Consiglio dei Ministri, come
sopra rappresentato e difeso, per i seguenti
MOTIVI
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 117, co. 1 Cost. anche in
relazione agli articoli 43 e 81 del Trattato dell'Unione europea.
Indubbiamente l'intervento legislativo della Regione Emilia Romagna,
che inserisce l'art. 8 bis nella Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9,
si colloca nel solco di una normativa preesistente che attiene alla
disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
Demanio marittimo e di zone di mare territoriale.
Tuttavia si dubita della legittimita' costituzionale dell'introdotto
art. 8 bis laddove, al comma 2, dispone che i titolari di concessioni
demaniali marittime di cui al D.L. 5 ottobre 1993 n. 400 (Disposizioni
per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali
marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993 n. 494, potranno
chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della
concessione fino al massimo di 20 anni a partire dalla data di
rilascio, secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 253 della legge n.
296 del 2006 ed in conformita' a quanto disposto dall'articolo
citato.
Cosi' disponendo la norma regionale impugnata viola l'art. 117, co. 1
della Costituzione in quanto non coerente con i vincoli derivanti
dall'ordinamento Comunitario in tema di liberta' di stabilimento e
tutela della concorrenza ( rispettivamente gli articoli 43 e 81 del
Trattato CE) di cui esso articolo 117, co. 1 citato offre copertura.
Ed infatti la norma regionale prevede ed introduce un diritto
d'insistenza in favore del soggetto gia' possessore della concessione,
consentendo il rinnovo automatico della medesima.
Detto automatismo determina disparita' di trattamento tra gli
operatori economici in violazione dei principi di concorrenza e di
liberta' di stabilimento.
Non sono previste ne' procedure di gara e neppure forme idonee di
pubblicita' afferenti la procedura relativa al rinnovo, al fine di
tutelare le esigenze concorrenziali di altre imprese presenti sul
mercato, in contrapposizione al titolare della concessione scaduta o
in scadenza.
Del resto la procedura selettiva e' del tutto auspicabile in funzione
della piu' proficua utilizzazione della concessione demaniale e del
miglior uso della stessa nell'interesse pubblico.
A conforto della tesi qui sostenuta si fa presente che e' gia' in
corso la procedura di infrazione avente n. 2008/4908 in danno dello
Stato Italiano.
La Commissione infatti ha sollevato questioni di compatibilita' con il
diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni
del Demanio marittimo, nonche' delle conseguenti iniziative
legislative regionali.
In particolare l'art. 37, co. 2 del codice della navigazione e la
legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 22/2006, nell'ambito delle
procedure di affidamento in concessione di beni del Demanio marittimo
con finalita' turistico-ricreativa, attribuiscono preferenza - c.d.
diritto di insistenza - al concessionario uscente.
Anche la norma impugnata, nella misura in cui prevede un rinnovo
automatico in favore del medesimo concessionario, non sfugge alle
conclusioni della Commissione.
SI CONCLUDE
"Voglia l'Ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1 della Legge della Regione Emilia-Romagna
del 23 luglio 2009 n. 8 con ogni conseguente statuizione di legge.".
Si produce delibera in data 18/9/2009 di conferimento incarico e Legge
Regionale impugnata.
Roma, 18 settembre 2009
AVVOCATO DELLO STATO
Anna Lidia Caputi Iambrenghi

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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