REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 1 settembre 2009, n. 8383

Istituzione di zone di sicurezza per Erwinia amylovora. Anno 2009

IL RESPONSABILE
Visti:
- il DM 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia
amylovora), nel territorio della Repubblica";
- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8/5/2000 concernente
"Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunita'" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle Leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto
2001, n. 31",  e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che
prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini
della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative
comunitarie e nazionali in materia;
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali", e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio
2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a
particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
- la determinazione n. 8163 del 26 agosto 2009 recante "Istituzione di
zone di sicurezza per Erwinia amylovora. Anno 2009";
- la determinazione n. 8371 dell'1 settembre 2009 recante
"Annullamento, per mero errore materiale, della determinazione
dirigenziale n. 8163 del 26 agosto 2009";
considerato:
- che l'All. I, lett. b), punto 2, del citato Reg. (CE) n. 690/2008
dispone che i territori delle province di Parma e Piacenza sono fra
quelli riconosciuti come "zone protette" nei confronti del batterio
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
- che l'art. 4, comma 3, del citato DM 356/99 prevede che il Servizio
Fitosanitario deve istituire una zona di sicurezza la quale, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, deve comprendere "un'area
di almeno 3,5 km.2. (raggio di almeno 1 km.) attorno al punto del
focolaio accertato";
- che l'art. 7 del suddetto DM 356/99 prevede che
"1. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato
e' vietato trasportare fuori della zona di sicurezza o mettervi a
dimora piante ospiti di Erwinia amylovora o loro parti senza
preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario regionale.
2. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato
e' vietato trasportare fuori dall'area o dal campo dichiarato
contaminato materiale vegetale di piante ospiti di Erwinia amylovora
(inclusi i legnami, polline, frutti e semi) senza preventiva
autorizzazione del Servizio Fitosanitario regionale.
3. In deroga al primo comma, il Servizio Fitosanitario regionale puo'
autorizzare la commercializzazione di piante ospiti di Erwinia
amylovora o loro parti verso zone non protette dell'Unione Europea o
verso Paesi terzi.";
- che nel corso della stagione vegetativa 2009, come risulta dalla
documentazione agli atti di questo Servizio, e' stata accertata
ufficialmente la presenza di Erwinia amylovora su piante ospiti
presenti nei comuni di Fontanellato, Montechiarugolo, Parma, Polesine
Parmense e Sissa in provincia di Parma e di Podenzano e Villanova
Sull'Arda in provincia di Piacenza;
ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie ai
sensi del citato DM 10/9/1999, n. 356;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo Unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna", e successive modifiche;
richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si e' dato corso alla prima
fase di riordino delle proprie strutture organizzative, e n. 1663 del
27 novembre 2006 di modifica all'assetto delle Direzioni generali
della Giunta e del Gabinetto del Presidente;
- n. 1663 del 27 novembre 2006, recante "Modifiche all'assetto delle
Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2267 del 22 dicembre 2008, concernente il conferimento della
responsabilita' del Servizio Fitosanitario, e in particolare la
lettera f) della parte dispositiva;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07";
dato atto del parere allegato;
determina:
1) di dare atto che con propria determinazione dirigenziale n. 8371
dell'1 settembre 2009 si e' provveduto all'annullamento per mero
errore materiale della determinazione n. 8163 del 26 agosto 2009;
2) di istituire ufficialmente nei territori delle province di  Parma e
Piacenza, n. 7 "zone di sicurezza", ciascuna con un'estensione di 3,5
km.2 (raggio di 1 km.) attorno al punto del focolaio accertato,
denominate rispettivamente:
- PR 1 in comune di Montechiarugolo e Parma, provincia di Parma;
- PR 2 in comune di Collecchio e Parma, provincia di Parma;
- PR 3 in comune di Fontanellato, provincia di Parma;
- PR 4 in comune di Sissa, provincia di Parma;
- PR 5 in comune di Polesine Parmense, provincia di Parma;
- PC 1 in comune di Cortemaggiore, San Pietro in Cerro e Villanova
Sull'Arda, provincia di Piacenza;
- PC 2 in comune di Podenzano, provincia di Piacenza;
3) di delimitare dette "zone di sicurezza" cosi' come riportato nella
mappa allegata alla presente determinazione; sul sito Internet del
Servizio Fitosanitario, attraverso il seguente percorso:
www.ermesagricoltura.it, link "Servizio Fitosanitario Emilia-Romagna",
link "Cartografia", infine link "Zone di sicurezza E.a."), sono
consultabili in dettaglio le mappe relative alle singole "zone di
sicurezza";
4) di stabilire che, senza preventiva autorizzazione del Servizio
Fitosanitario regionale, e' fatto divieto di trasportare fuori dalle
"zone di sicurezza" o mettervi a dimora piante, e relativi materiali
da riproduzione, ospiti di Erwinia amylovora appartenenti ai generi
Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L. fino
al termine della stagione vegetativa 2010;
5) di autorizzare la commercializzazione di piante, e relativi
materiali da riproduzione, ospiti di Erwinia amylovora verso zone non
protette dell'Unione Europea o verso Paesi terzi che ne ammettono
l'introduzione;
6) di provvedere alla pubblicazione integrale della presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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