PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto di ottimizzazione della configurazione dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi (nuova linea) in comune di Forli'

L'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al
progetto di ottimizzazione della configurazione dell'impianto di
termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi (nuova linea),
localizzato nel comune di Forli', in Via Grigioni n. 19.
Il progetto e' stato presentato da HERA SpA (ora Herambiente Srl).
Il progetto interessa il territorio della provincia di Forli'-Cesena e
del comune di Forli'.
Il progetto rientra nella categoria A.2.3) "Impianti di smaltimento e
recupero di rifiuti non pericolosi, con capacita' superiore a 100
t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui
all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed Allegato C, lettere da R1
a R9, del DLgs 22/97, ad esclusione degli impianti di recupero
sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33
del medesimo DLgs 22/97" ed e' assoggettato alla procedura di
screening in applicazione dell'art. 4, comma 1, L.R. 9/99: ". . . Sono
altresi' assoggettati alla procedura di verifica (screening), per le
parti non ancora autorizzate, i progetti di trasformazione od
ampliamento dai quali derivino impianti, opere ed interventi con
caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli
Allegati A.1, A.2, A.3, B.l, B.2 e B.3" della L.R. 9/99 e s.m.i.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i.,
l'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta
provinciale prot. n. 67672/326 del 21/7/2009, ha assunto la seguente
decisione:
"LA GIUNTA DELLA PROVINCIA
(omissis)	delibera:
a) richiamati gli elementi progettuali e le proposte tecniche
descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell'art. 10,
comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto di
ottimizzazione della configurazione dell'impianto di
termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi (nuova linea),
localizzato nel comune di Forli', in Via Grigioni n. 19, presentato da
HERA SpA (ora Herambiente Srl), dall'ulteriore procedura di VIA con le
seguenti prescrizioni:
 1) la realizzazione degli interventi in progetto, cosi' come ogni
eventuale o necessaria variazione delle scelte progettuali adottate e
ogni modifica o ampliamento degli impianti attualmente esistenti e
autorizzati, non dovra' comportare il danneggiamento e/o abbattimento
del filare, localizzato all'interno del perimetro dell'impianto ed
individuato nella Tavola 3 del PTCP della Provincia di Forli'-Cesena,
conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 9, delle Norme del
Piano provinciale;
 2) dato atto che risultano ad oggi superate le ragioni tecniche che
erano risultate ostative alla realizzazione del progetto relativo al
nastro trasportatore dei rifiuti pretrattati nell'ambito della
precedente procedura di VIA, se ne prescrive la messa in opera in
ragione della miglior efficienza dell'impianto e della riduzione del
traffico interno al sito che esso comportera';
 3) si subordina la possibilita' di modificare il fabbricato scorie,
che comportera' l'impossibilita' di effettuare in sito il trattamento
per il recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi dal rifiuto
termovalorizzato, all'aumento di materiale trattato dal preselettore,
fino ad un quantitativo che dovra' essere stabilito in sede di
modifica dell'AIA; nel caso in cui, per ragioni tecniche che dovranno
essere compiutamente comunicate in forma scritta all'Ufficio VIA
provinciale, non fosse possibile incrementare l'efficienza di
trattamento della preselezione, il recupero dei metalli ferrosi e non
ferrosi dalle scorie derivanti dal rifiuto termovalorizzato dovra'
essere effettuato in sito cosi' come prescritto dalla precedente
procedura di VIA;
 4) per il raggiungimento dell'obbiettivo di cui al punto precedente,
dovranno essere messi in campo tutti gli adeguamenti strutturali e/o
gestionali necessari sul preselettore; tali adeguamenti, nel caso in
cui comportassero modifiche o ampliamenti al fabbricato e
conseguentemente ai nastri trasportatori, dovranno comunque garantire
la tutela del filare esistente fra il preselettore medesimo e la fossa
rifiuti in ingresso al termovalorizzatore;
 5) il progetto e/o la relazione tecnica relativa agli adeguamenti di
cui al punto precedente, ed alle loro tempistiche di attuazione,
dovranno essere presentati e validati nell'ambito della prossima
modifica di AIA, gia' in questa sede valutata necessaria in ragione
dei nuovi punti di emissione in atmosfera previsti (caldaie e sistema
di aspirazione della fossa rifiuti);
 6) in casi accidentali di spargimento a terra delle scorie e/o
sporcamento durante le fasi di caricamento all'interno del cosiddetto
"fabbricato scorie", dovra' essere previsto il lavaggio delle ruote
dei mezzi con manichetta d'acqua;
 7) a fine turno, quotidianamente, e comunque ogni qualvolta
risultasse necessario, dovra' essere messo in opera un lavaggio
dell'area limitrofa a quella di accumulo delle scorie;
 8) in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure
di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e
dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire il
rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa
vigente e garantire la salute pubblica; in particolare:
a) dovranno essere mantenute bagnate le strade e le ruote degli
automezzi;
b) dovranno essere umidificate periodicamente i cumuli di inerti;
c) dovranno essere imposte basse velocita' di transito agli automezzi
nelle aree interessate dalla costruzione;
 9) il camino di emissione dell'aria aspirata dalla fossa rifiuti, a
valle dei sistemi di trattamento, ed il camini relativi alle n. 3
caldaie a metano facenti parte della centrale di teleriscaldamento,
dovranno essere autorizzati tramite modifica dell'AIA; dovranno in
tale sede essere verificate anche le variazioni sopravvenute
relativamente alle emissioni diffuse associabili al sito in esame;
10) dovranno essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi del rumore residuo, atti a determinare il
rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno e
notturno in prossimita' dei ricettori maggiormente prossimi all'area
di impianto (Ricettore A, 1, 2, 3, 4). Tali rilievi vanno eseguiti
monitorando il rumore residuo in totale assenza di funzionamento di
tutti gli impianti Herambiente Srl (condizioni di fermo totale
dell'impianto); tali rilievi dovranno avere durata non inferiore alle
24 ore in continuo;
11) l'esecuzione delle misure di rumore residuo dovra' avvenire in un
periodo corrispondente al primo fermo programmato dell'impianto,
successivo alla data di rilascio del presente atto;
12) la comunicazione di fermo programmato dell'impianto dovra' essere
trasmessa, a cura del proponente, al Comune di Forli' ed
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale;
13) per la verifica dei limiti di immissione assoluti e differenziali
presso i ricettori devono essere eseguiti, secondo le modalita'
stabilite dalla normativa vigente, rilievi in esterno del livello di
rumore ambientale in periodo diurno e notturno, di durata non
inferiore alle 24 ore in continuo;
14) le rilevazioni di cui al punto precedente vanno effettuate in
prossimita' dei ricettori maggiormente prossimi all'area di impianto
(Ricettore A, 1, 2, 3, 4);
15) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti precedenti dovranno
essere eseguiti entro 3 mesi dalla completa realizzazione degli
interventi previsti dal progetto relativamente alla Fase 1 e dovranno
essere ripetuti entro 3 mesi dal termine di ciascuna delle successive
fasi 2 e 3;
16) la comunicazione del completamento degli interventi previsti per
ciascuna fase dovra' essere trasmessa, a cura del proponente, al
Comune di Forli' ed all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena,
Servizio Pianificazione territoriale;
17) l'esecuzione dei monitoraggi e delle analisi di cui ai punti
precedenti dovra' avvenire, con oneri a carico della societa'
proponente, in prima istanza da ARPA, o, in alternativa, da un tecnico
competente in acustica (art. 2, Legge 447/95), nominato dalla Societa'
proponente. La data ed il programma d'esecuzione dei rilievi
fonometrici dovranno essere concordati con ARPA, qualora quest'ultimo
non sia il soggetto realizzatore del monitoraggio, e comunicati al
Comune di Forli' ed alla Provincia di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale;
18) eventuali modifiche relative alla modalita' di esecuzione dei
rilievi fonometrici di cui ai punti precedenti o al termine entro cui
tali attivita' devono essere eseguite, potranno essere disposte dai
competenti uffici tecnici provinciali su proposta motivata di ARPA,
ferme restando le finalita' di controllo del rispetto dei limiti
imposti dalla normativa vigente;
19) tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni
dovranno essere trasmessi all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale;
20) in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti,
dovranno essere messe in atto dal proponente, a proprio carico entro 3
mesi dal ricevimento dei risultati del monitoraggio effettuato, idonee
misure di mitigazione acustica per l'abbattimento dei livelli alle
sorgenti al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti
presso i ricettori presenti;
21) lo scarico idrico relativo alle acque derivanti dalle operazioni
di svuotamento della vasca di contenimento, posta in corrispondenza
dei serbatoi di accumulo termico e dei vasi di pressurizzazione ed
espansione asserviti alla rete di teleriscaldamento, dovra' essere
regolarizzato tramite apposita autorizzazione comunale, ferma restando
la necessita' di verificare la compatibilita' delle sostanze presenti
nello scarico medesimo con le caratteristiche di capacita' di
trattamento del depuratore a cui verranno addotte tali acque;
22) si da' atto che la ditta rinuncia al progetto precedente di
costruzione dei nuovi locali per gli uffici e la nuova pesa che
riguardava una porzione della proprieta' posta al confine sud
dell'impianto e si prescrive di realizzare su tale zona,
contestualmente agli altri interventi valutati nell'ambito della
presente procedura di screening, un progetto di verde caratterizzato
dalla presenza di alberi ad alto fusto, da collocare su due file
sfalsate, lungo il confine dell'impianto e lungo gli assi stradali,
per uno spessore piantumato almeno pari a quello dell'area verde
localizzata nella zona dedicata ai serbatoi di accumulo termico ed ai
vasi di pressurizzazione ed espansione asserviti alla rete di
teleriscaldamento, con il relativo bacino di contenimento, valutata in
sede di VIA ed eliminata nel presente progetto. Nelle ulteriori aree,
lasciate libere a sud dell'impianto, tra le alberature sopra descritte
e la viabilita' interna, dovra' essere prevista la piantumazione di
nuove alberature e la realizzazione di zone a prato;
23) il progetto di cui al punto precedente dovra' ricomprendere
interventi di manutenzione (risarcimento delle fallanze, ripuliture
degli impianti tramite sfalcio delle erbe infestanti, irrigazione di
soccorso) da effettuare durante i primi cinque anni successivi
l'impianto e da prolungare, se necessario, fino alla completa e
definitiva riuscita dell'impianto;
24) venga recuperata, all'interno del perimetro dell'impianto, un'area
da destinare a parcheggi pertinenziali, per un numero di posti auto
corrispondente a quello previsto nel progetto validato nella
precedente procedura di VIA;
25) il progetto del verde ed il progetto dell'area da dedicare a
parcheggi pertinenziali di cui ai punti precedenti dovranno essere
presentati e validati nell'ambito della prossima modifica di AIA, gia'
in questa sede valutata necessaria in ragione dei nuovi punti di
emissione in atmosfera previsti (caldaie e sistema di aspirazione
della fossa rifiuti);
b) di modificare la delibera di Giunta provinciale n. 66128/323 del
2/9/2004, atto conclusivo della procedura di valutazione di impatto
ambientale relativa al termovalorizzatore in parola, eliminando, sulla
base delle motivazioni espressamente individuate nella parte narrativa
del presente atto, la prescrizione n. 14 che prevedeva la
realizzazione di una barriera fonoassorbente di altezza pari a 4,5 m.
e lunghezza pari a 55 m. totali, in prossimita' del lato prospiciente
il Ricettore 2, abitazione colonica isolata posta a sud est tra il
confine del depuratore e lo Scolo Cerchia;
c) di quantificare in Euro 700,00, pari allo 0,02% del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono
a carico del proponente;
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 134, comma 4 del DLgs 18
agosto 2000, n. 267;
e) di trasmettere la presente delibera all'Amministrazione comunale di
Forli', ad Herambiente Srl, ad ARPA - Sezione provinciale di
Forli'-Cesena ed al Servizio Ambiente della Provincia di
Forli'-Cesena;
f) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza;
g) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
s.m.i., il presente partito di deliberazione.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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