REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

Modulistica necessaria al fine della valutazione delle domande per grandi strutture di vendita ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. n. 14 del 1999

Preso atto che la deliberazione della Giunta regionale 1705/00,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 152 del 30 ottobre 2000, ha
subito modifiche ed integrazioni ad opera delle deliberazioni di
Giunta 480/03 e 2198/05, al fine di agevolare l'applicazione delle
norme in essa contenute, si provvede alla pubblicazione delle seguenti
norme comuni agli atti surriportati.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Castellini
Testo coordinato delle deliberazioni di Giunta regionale: n. 1705 del
10 ottobre 2000; n. 480 del 24 marzo 2003; n. 2198 del 19 dicembre
2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della disciplina
relativa al settore del commercio;
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14"Norme per la disciplina del commercio
in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114" ed, in
particolare:
- l'art. 11 "Procedimento di rilascio delle autorizzazioni per le
grandi strutture di vendita. Concessione edilizia", dove, ai commi nn.
1 e 3 si dispone che la Giunta regionale individua gli allegati
necessari alla valutazione delle domande di apertura di grandi
strutture di vendita, di cui all'art. 9  del  DLgs 114/98 e predispone
la modulistica che il Comune deve compilare, ad integrazione della
documentazione allegata alla domanda da parte del richiedente, ed
inviare alla Provincia e alla Regione ai fini dello svolgimento della
Conferenza comunale dei Servizi prevista all'art. 9 del DLgs 114/98;
- gli artt. 12 "Criteri di priorita'" e 13 "Autorizzazioni dovute" ove
si stabilisce, rispettivamente ai commi 3 e 4, che la Giunta regionale
provvede a definire le modalita' di assunzione dell'impegno di cui
alla lettera a) comma 1 dell'art. 13 e i requisiti di formazione e di
qualificazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
medesimo nonche' le modalita' e i termini dell'impegno al reimpiego
del personale di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 13 e i
relativi termini;
ritenuto pertanto di procedere alla definizione:
a) degli allegati necessari alla valutazione delle domande di apertura
di grandi strutture di vendita che dovranno essere predisposti dai
richiedenti e allegati alle domande medesime;
b) della modulistica che dovra' essere compilata dalle Amministrazioni
comunali competenti, entro 30 giorni dal ricevimento della
documentazione completa da parte del richiedente, e dalle stesse
inviate alla Provincia e alla Regione;
ritenuto inoltre di provvedere a definire, nell'ambito degli allegati
tecnici da allegare, da parte del richiedente, alle domande per grandi
strutture di vendita, le modalita' di assunzione dell'impegno di
reimpiego del personale dipendente ai sensi dell'art. 12, comma 3 e,
nell'ambito delle domande di autorizzazione da presentare al Comune
per le medie strutture di vendita, le modalita' di impegno al
reimpiego del personale di cui al comma 4 dell'art. 13 della L.R.
14/99;
ritenuto infine che i requisiti di formazione e qualificazione di cui
all'art. 12, comma 3, della L.R. 14/99 siano quelli derivanti dalla
partecipazione a un corso di formazione professionale per il commercio
riconosciuto dalla Regione e l'adeguata qualificazione sia
riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 5, comma 5, lettera b)
o, in alternativa, lettera c) del DLgs 114/98, in riferimento anche al
settore non alimentare;
esaminate le proposte elaborate dal Servizio regionale competente;
richiamata la delib. G.R. 4 luglio 1995, n. 2541;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area
Attivita' produttive, dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimita'
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Programmazione della distribuzione commerciale, dr.ssa Paola
Castellini, in merito alla regolarita' tecnica della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41;
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di definire, ai sensi dell'art. 11 della  L.R. 5 luglio 1999, n. 14
i contenuti degli allegati necessari alla valutazione delle domande
per grandi strutture di vendita, cosi' come risultano nell'Allegato 1,
che costituisce parte integrante della presente deliberazione, e
consistenti in:
a) allegati tecnici da predisporre da parte del richiedente unitamente
alla domanda di apertura (parte A);
b) modulistica da predisporre da parte del Comune ai fini dei lavori
della Conferenza comunale dei Servizi ex art. 9 del DLgs 114/98 (parte
B).
Al contenuto dei citati allegati sono tenuti ad attenersi coloro che
presentano al Comune competente per territorio domande di
autorizzazione di cui all'art. 9 del DLgs 114/98 e i Comuni ai fini
dello svolgimento delle Conferenze comunali dei Servizi di cui
all'art. 9 del decreto medesimo.
Nell'ambito degli allegati succitati il richiedente dichiara
l'assunzione dell'impegno al reimpiego del personale dipendente ai
fini dell'applicazione dell'art. 12 della L.R. 14/99.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della  L.R. 14/99 il
richiedente allega alla domanda di autorizzazione da presentare al
Comune apposita dichiarazione contenente l'impegno al reimpiego, entro
un termine che deve essere indicato a cura del richiedente medesimo,
del personale occupato negli esercizi oggetto di concentrazione o
accorpamento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- di definire quali requisiti di formazione di cui all'art. 12, comma
3 della L.R. 14/99 quelli derivanti dalla partecipazione a un corso di
formazione professionale per il commercio riconosciuto dalla Regione e
quali requisiti di qualificazione di cui al medesimo articolo, uno fra
i seguenti:
a) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio, l'attivita' di vendita dell'ingrosso o al dettaglio; o
avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore
commercio, in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita
o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente affine,
entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore
familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
b) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro esercenti
il commercio di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
SOMMARIO
Premessa
PARTE A
ALLEGATI TECNICI alla domanda di apertura di una grande struttura:
Allegato 1 - Dati tecnici e informazioni sulla proposta
Allegato 2 - Schede Tecniche di indirizzo per la redazione dello
studio degli effetti ambientali degli interventi proposti
PARTE B
MODULISTICA COMUNALE da integrare alla documentazione allegata alla
domanda
Premessa
Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per le grandi
strutture di vendita e' definito dall'art. 11 della L.R. 5 luglio
1999, n. 14.
La domanda di apertura di una nuova struttura o di ampliamento e di
trasferimento di una struttura esistente e' inoltrata al Comune
competente (comma 1), unitamente agli allegati necessari alla sua
valutazione, individuati dalla Giunta regionale.
L'autorizzazione rilasciata al centro commerciale nel suo insieme ha
valore di consenso complessivo alla sua realizzazione e di
determinazione della superficie di vendita, suddivisa tra settori
merceologici e tipologie di esercizi. Con autonomi atti, contestuali o
successivi, sono autorizzate le medie o grandi strutture presenti
all'interno del centro, mentre agli esercizi di vicinato si applica il
procedimento di cui al DLgs n. 114 del 1998 (1).
La domanda di autorizzazione puo' essere presentata da un unico
promotore o da singoli esercenti. In tale ultima ipotesi la domanda e'
presentata tramite un rappresentante degli stessi, nominato per i
rapporti giuridici con i terzi (2).
Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore del
centro commerciale puo' non essere in possesso dei requisiti
professionali di cui all'art. 5 del DLgs 114/98, che devono comunque
essere posseduti, prima del rilascio dell'autorizzazione relativa al
centro, dal promotore stesso o da altro soggetto richiedente che ne
assuma la titolarita'. L'intestazione ad altro soggetto, diverso dal
promotore originario, che deve essere in possesso anche degli altri
requisiti previsti dall'art. 5 del DLgs 114/98, non costituisce
ipotesi di subingresso. (3)(4)
Il presente atto contiene l'individuazione di tali allegati tecnici
(Parte A).
Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, il
Comune (comma 3) integra la documentazione allegata alla domanda,
mediante la compilazione di apposita modulistica, predisposta dalla
Giunta regionale, ed invia l'intera documentazione alla Provincia e
alla Regione.
Il presente atto contiene la definizione della modulistica comunale
citata (Parte B).
Nel termine di trenta giorni dall'invio della documentazione (comma 4)
il Comune, previa intesa con la Regione e la Provincia, indice la
Conferenza dei Servizi prevista all'art. 9 del DLgs  114/98,
fissandone lo svolgimento non prima di quindici e non oltre i sessanta
giorni.
Della data di indizione della Conferenza e' data notizia al
richiedente, ai Comuni contermini e a quelli appartenenti alla
medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza,
alle Organizzazioni dei consumatori, alle Organizzazioni provinciali
delle imprese del commercio e alle Organizzazioni sindacali, che
possono partecipare a titolo consultivo (comma 5). Parere non
vincolante e' richiesto dalla Conferenza dei Servizi alla Regione
confinante, qualora il bacino d'utenza ne includa una porzione di
territorio (comma 6). Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta si
prescinde da detto parere.
L'eventuale provvedimento di diniego dove essere comunicato entro
centoventi giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei
Servizi, trascorsi i quali senza provvedimento le domande sono da
ritenersi accolte (comma 7).
Qualora sia necessario ai fini dell'apertura il rilascio di apposita
concessione edilizia, relativamente, ai sensi di quanto stabilito
dall'art. 6 del DLgs 114/98, all'immobile o al complesso di immobili,
l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda per
l'apertura dell'esercizio. Il provvedimento di concessione e' emanato
successivamente o, ove possibile, contestualmente al rilascio
dell'autorizzazione di apertura.
La modifica alla ripartizione della superficie di vendita degli
esercizi posti all'interno del centro commerciale che sotto l'aspetto
tecnico-funzionale si sostanzi in una rimodulazione del centro
commerciale e che pertanto non alteri l'originaria superficie di
vendita del centro, la dotazione di parcheggi pertinenziali, le
dimensioni attribuite a ciascun settore merceologico, la superficie
complessiva attribuita alle differenti tipologie in misura superiore
al 20% delle medesime, nonche' le tipologie di esercizi commerciali,
ai sensi del punto 1 della deliberazione consiliare n. 1253 del 1999,
che costituiscono il centro commerciale medesimo, sono soggette alla
sola comunicazione al Comune. (5)
(1) Capoverso aggiunto dal punto 1) della delibera di Giunta regionale
24 marzo 2003, n. 480.
(2) Capoverso aggiunto dal punto 1) della DGR 24 marzo 2003, n. 480.
(3) Capoverso aggiunto dal punto 1) della DGR 24 marzo 2003, n. 480.
(4) La delibera di Giunta regionale 19 dicembre 2005, n. 2198, ha
disposto che "nel caso il titolare delle attivita' di vicinato
comprese nell'ambito di un centro commerciale, per il quale sia gia'
stata svolta con esito favorevole la Conferenza dei Servizi ex art. 11
della L.R. 14/99, risulti essere lo stesso soggetto che ha presentato
la domanda di rilascio dell'autorizzazione complessiva ai sensi
dell'art. 11 della L.R. 14/99, non si applica il decorso dei 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione al Comune (art. 7, comma 1, DLgs
114/98) effettuata successivamente all'esito favorevole della
Conferenza dei Servizi di che trattasi. In tale caso le comunicazioni
ai sensi dell'art. 7 del DLgs n. 114 del 1998 vanno comunque
effettuate, successivamente all'esito favorevole della Conferenza dei
Servizi di cui sopra, ai soli fini della rilevazione della effettiva
consistenza delle attivita'. Diversamente, nel caso il titolare delle
attivita' di vicinato comprese nell'ambito del centro commerciale sia
soggetto diverso da colui che ha presentato la domanda di
autorizzazione relativa al centro, il disposto dell'art. 7, comma 1
del DLgs 114/98 deve intendersi applicabile, cio' al fine di
consentire al Comune l'espletamento dell'istruttoria in merito alla
verifica del possesso dei requisiti prescritti".
(5) Capoverso aggiunto dal punto 2) della DGR 24 marzo 2003, n. 480.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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