REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SANITA' PUBBLICA 29 maggio 2009, n. 4693

Integrazione alla "Disciplina delle modalita' tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali" di cui alla propria determinazione n. 13871/2004

IL RESPONSABILE
Vista la L.R. 19/04 recante "Disciplina in materia funeraria e di
polizia mortuaria" e, in particolare, l'art. 10 che, al comma 13,
demanda ad apposito atto della Direzione generale Sanita' e Politiche
sociali la disciplina delle modalita' tecniche e delle procedure da
osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti
mortali, nonche' la individuazione degli obblighi di comunicazione tra
i soggetti interessati al trasporto e delle precauzioni
igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica e degli operatori;
richiamata la propria determinazione 13871/04 avente ad oggetto
"Disciplina delle modalita' tecniche  e delle procedure per il
trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali", adottata in
attuazione della sopracitata previsione normativa al fine di garantire
uniformita', semplificazione e adeguatezza di prescrizioni e procedure
sul territorio regionale a tutela degli utenti e degli operatori
funebri;
rilevato che sono stati richiesti chiarimenti interpretativi da parte
di rappresentanze di operatori funebri e cittadini sulle conseguenze
derivanti dalla - ormai molto frequente - esecuzione, nei reparti
ospedalieri, del tanatogramma ai fini dell'accertamento di morte;
atteso infatti che il tanatogramma - elettrocardiogramma protratto per
20 minuti che dimostra la persistenza, in tale arco di tempo,
dell'arresto cardiaco - comporta l'obbligo di applicare alla persona
appena deceduta le procedure previste per il trasporto di cadavere,
vale a dire l'immediata chiusura del feretro anche nell'ipotesi di
trasferimento in altro luogo per lo svolgimento delle onoranze
funebri, con cio' impedendo l'esposizione della persona defunta prima
delle esequie;
Ritenuto dunque necessario intervenire nuovamente nella materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 19/04 integrando la disciplina
di cui all'allegato - approvato con la citata propria determinazione
13871/04 - con la previsione del trasporto a feretro aperto del
cadavere nell'ipotesi di effettuazione, per l'accertamento di morte,
del tanatogramma e relativa definizione delle modalita' con cui tale
trasporto va eseguito;
ritenuto pertanto di procedere alla approvazione della suddetta
integrazione all'allegato sopra richiamato - al fine di consentire
agli utenti di poter svolgere le onoranze funebri a tutela e rispetto
della dignita' e dei diritti dei medesimi - come di seguito
specificato:
- e' aggiunto il seguente ultimo capoverso al paragrafo "Il trasporto
di cadavere":
"Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del
tanatogramma, il cadavere puo' essere trasportato, previa
autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze -
abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria - per
essere ivi esposto, purche' tale trasporto venga effettuato con
contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore
ai 300 km., e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso";
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07";
dato atto del parere allegato;
determina:
1) di approvare, per le motivazioni sopra specificate, l'ultimo
capoverso del paragrafo "Il trasporto di cadavere" dell'allegato alla
propria determinazione 13871/04, che qui si intende integralmente
riportato, concernente la previsione delle modalita' tecniche da
osservarsi nel trasporto del cadavere cui sia stato effettuato il
tanatogramma;
2) di confermare detto allegato in ogni sua altra parte;
3) di dare atto che a seguito dell'integrazione di cui al precedente
punto 1) la disciplina delle modalita' tecniche e delle procedure per
il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali e' quella
risultante dall'allegato al presente atto, parte integrante e
sostanziale dello stesso;
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pierluigi Macini
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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