REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2009, n. 1067

Modalita' di valutazione dei servizi sperimentali rivolti ai bambini in eta' 0-3 (L.R. 1/2000 s.m. e delibera Assemblea legislativa n. 202/08)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche, recante
"Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" in
particolare all'art. 3, commi 7 e 8 che dispongono:
- comma 7 - "La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando
esperienze di altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi
per l'infanzia in particolari situazioni sociali e territoriali,
ovvero per far fronte a emergenti bisogni. Con l'atto di
autorizzazione al funzionamento e' determinata la durata massima della
sperimentazione";
- comma 8 - "Tra i servizi sperimentali di cui al comma 7, la Regione
e gli Enti locali promuovono quelli dell'educatrice domiciliare, che
svolge l'attivita' in uno spazio dedicato all'interno del proprio
domicilio o in altro contesto a cio' dedicato, e dell'educatrice
familiare. L'educatore familiare si realizza tramite accordo tra
alcune famiglie con bambini di eta' inferiore ai tre anni che decidano
di mettere a disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio
domestico adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile
continuativo a educatori con specifiche caratteristiche professionali
e appositamente formati a questo scopo. Con direttiva ai sensi
dell'art. 1, comma 3 bis il Consiglio regionale stabilisce i requisiti
del servizio di educatrice domiciliare";
- la deliberazione del Consiglio regionale 20 gennaio 2005, n. 646
"Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi
educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in
attuazione dell'art. 1, commi 3 e 3 bis della L.R. 1/00, come
modificata dalla L.R.  8/04" che al punto 7 stabilisce i requisiti del
servizio di educatrice familiare (7.1)  e di educatrice domiciliare (o
piccolo gruppo educativo domiciliare) - (7.2);
dato atto che, anteriormente alla modifica della L.R. n. 1 del 10
gennaio 2000, avvenuta con L.R. n. 8 del 14 aprile 2004, il nucleo di
valutazione e' stato istituito e regolamentato con la deliberazione
del Consiglio regionale n. 1417 del 29/2/2000;
richiamate le determinazioni del Direttore generale n. 9102 del
26/9/2000, n. 11493 del 6/11/2001, n. 12142 del 14/11/2002 e n. 2479
del 10/3/2008,  con le quali si e' proceduto alla costituzione ed alla
individuazione dei nominativi nonche' al funzionamento del nucleo di
valutazione dei progetti inerenti ai servizi sperimentali;
vista infine la deliberazione del 3 dicembre 2008, n. 202
dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, recante
"Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il
consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai
bambini in eta' 0-3 anni. Triennio 2009-2011. L.R. 10 gennaio 2000, n.
1" che stabilisce:
a) che l'accertamento delle condizioni della sperimentalita' di alcune
tipologie di servizi, sia per il fatto di essere espressamente
richiamate dalla legge regionale, sia per l'applicazione diffusa nel
territorio, sin dall'entrata in vigore della L.R. 1/00 e successive
modifiche, puo' essere effettuato a livello provinciale. Il
riferimento e' all'educatrice familiare e all'educatrice domiciliare o
piccolo gruppo educativo domiciliare: modelli ormai sedimentati e
uniformi;
b) che l'accertamento delle condizioni della sperimentalita' per le
tipologie di servizi sperimentali le cui caratteristiche non sono
stabilite dalla L.R. 1/00 e successive modificazioni, o che presentano
particolare complessita', avvenga a livello regionale;
considerato che, conseguentemente a quanto stabilito con la citata
deliberazione 202/08, e' necessario ridefinire le  modalita' per la
valutazione dei progetti inerenti ai servizi sperimentali, attraverso
una differenziazione delle funzioni dell'Amministrazione regionale e
delle Amministrazioni provinciali. A tal fine:
A) ogni Provincia individua un referente competente nell'ambito dei
servizi 0-3 con il compito di esaminare le caratteristiche
sperimentali stabilite nella L.R. 1/00 e successive modificazioni,
relativamente a progetti di educatrice familiare, educatrice
domiciliare o piccolo gruppo educativo domiciliare e nel recepimento
dell'attestazione dell'esistenza dei requisiti imprescindibili  nei
progetti sperimentali di cui al punto 7 della delibera di Giunta
646/05, ferma restando per l'educatrice domiciliare (o piccolo gruppo
educativo domiciliare) la necessita' del normale iter autorizzatorio.
Le Province raccolgono tutte le domande di servizi sperimentali e ne
valutano le caratteristiche; sottopongono al nucleo di valutazione
regionale i progetti le cui caratteristiche non rientrano nella L.R.
1/00 e s.m. e quelli di particolare complessita';
B) la Regione procede con l'esame dei progetti sperimentali inviati
dalle Province, tramite il nucleo di valutazione costituito da:
- n. 3 rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, individuati nel
responsabile del Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza,
che lo presiede e da due funzionari dello stesso servizio individuati
dal responsabile stesso;
- n. 1 rappresentante per ogni Provincia, individuato  da ciascuna
Provincia;
il nucleo di valutazione regionale viene nominato con  successivo atto
del Direttore generale alla Sanita' e alle Politiche sociali, che ne
determina le modalita' di funzionamento;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006 e n. 1150 del 31 luglio 2006 e 1663/06;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07";
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore alla Promozione delle Politiche sociali e
di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per
l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del
terzo settore - Anna Maria Dapporto;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di istituire il nucleo di valutazione regionale, composto da:
- n. 3 rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, individuati nel
responsabile del Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza,
che lo presiede e da due funzionari dello stesso Servizio, individuati
dal Responsabile di Servizio;
- n. 1 rappresentante per ogni Provincia, individuato  da ciascuna
Provincia;
Il nucleo di valutazione regionale viene nominato con  successivo atto
del Direttore generale alla Sanita' e alle Politiche sociali che ne
determina le modalita' di funzionamento;
2) di stabilire che il nucleo di valutazione regionale delibera a
seguito di  richiesta inoltrata dalle Province per l'esame dei
progetti sperimentali non coincidenti con l'educatrice familiare,
l'educatrice domiciliare (o piccolo gruppo educativo domiciliare) e
comunque per l' esame dei  progetti le  cui caratteristiche
presentano, a giudizio della Provincia inviante, una particolare
complessita';
3) di stabilire inoltre che il nucleo di valutazione regionale
delibera a maggioranza, in caso di parita' prevale il voto del
presidente, e che la riunione dovra' essere considerata valida con la
presenza di almeno quattro Province oltre ai rappresentanti della
Regione Emilia-Romagna;
4) di dare mandato alle Amministrazioni provinciali di individuare un
referente competente nell'ambito dei servizi educativi per la prima
infanzia, con il compito di esaminare le caratteristiche sperimentali
stabilite nella L.R. 1/00 e successive modificazioni, relativamente a
progetti di educatrice familiare, educatrice domiciliare o piccolo
gruppo educativo domiciliare e nel recepimento dell'attestazione
dell'esistenza dei requisiti imprescindibili  nei progetti
sperimentali di cui al punto 7 della delibera di Giunta 646/05, ferma
restando per l'educatrice domiciliare la necessita' del normale iter
autorizzatorio.
Le Province raccolgono tutte le domande di servizi sperimentali e ne
valutano le caratteristiche; sottopongono al nucleo di valutazione
regionale i progetti le cui caratteristiche non rientrano nella L.R.
1/00 e s.m. e quelli di particolare complessita';
5) di dare mandato al responsabile del servizio competente di
concordare con le Province le modalita' e i tempi di invio dell'esito
delle istruttorie provinciali e delle richieste di valutazione da
parte del nucleo di valutazione regionale;
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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