REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 30 dicembre 2008, n. 16638

L.R. 43/1997 come modificata dalla L.R. 17/2006 - art. 1, comma 2, lett. a), b) e c). Modalita' di controllo degli Organismi di garanzia beneficiari dei contributi concessi dalla Regione

IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
- la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme
collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14
aprile 1995, n. 37";
- la L.R. 2 ottobre 2006, n. 17 "Modifica della Legge regionale 12
dicembre 1997, n. 43 'Interventi a favore di forme collettive di
garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995,
n. 37'";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 964 del 25 giugno 2007,
con la quale, tra l'altro, e' stato stabilito che gli Organismi di
garanzia del settore agricolo possono imputare, ai sensi del comma 881
dell'art. 1 della Legge 296/06, al fondo consortile o al capitale
sociale le risorse regionali trasferite con riferimento all'art. 1,
comma 2, lett. a) della L.R. 43/97, come modificata dalla L.R. 17/06;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1709 del 12 novembre 2007
con la quale sono stati approvati:
- i criteri attuativi delle citate Leggi regionali 43/97 e 17/06
conformemente agli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo e forestale 2007-2013 (Allegato A);
- il programma regionale per l'utilizzazione delle risorse recate dal
Bilancio regionale 2007 per interventi a favore di forme collettive di
garanzia nel settore agricolo (Allegato B);
- lo schema di convenzione da stipulare fra la Regione Emilia-Romagna
e gli Organismi di garanzia per l'attuazione degli interventi
(Allegato C);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 31 marzo 2008 con
la quale:
- sono state apportate modifiche e integrazioni ai criteri attuativi
di cui alla citata deliberazione 1709/07, al fine di consentire il
finanziamento, in forma complementare ed in forma alternativa, degli
investimenti previsti dalla Misura 121 del PSR 2007-2013;
- e' stato stabilito che tali finanziamenti possono essere compresi
all'interno delle tipologie di aiuto ammissibili dal Programma
regionale approvato con la deliberazione 1709/07;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1813 del 10 novembre 2008
con la quale e' stato approvato il Programma regionale di attuazione
degli interventi previsti dalla L.R. 43/97, come modificata dalla L.R.
17/06, per l'utilizzazione delle risorse recate dal Bilancio regionale
2008;
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, e in particolare l'art. 71";
dato atto:
- che l'articolo 6, comma 1 della L.R. 43/97, nella formulazione
risultante dalle modificazioni apportate con la L.R. 17/06, affida
alla Giunta regionale la definizione delle modalita' di controllo
sugli Organismi di garanzia beneficiari dei contributi regionali;
- che nei programmi regionali approvati con le richiamate
deliberazioni 1709/07 e 1813/08 per l'utilizzazione delle risorse
recate dal bilancio regionale per gli esercizi interessati si
prevede:
- che spetta al Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese
provvedere con proprio atto alla definizione delle procedure inerenti
i controlli, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle
condizioni dettate dalla legge regionale di riferimento e dalle
disposizioni comunitarie;
- che la violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalle
relative disposizioni attuative comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche' di
quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli
obblighi verso la Regione;
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi in
questione;
- che l'articolo 6 delle convenzioni in essere tra la Regione
Emilia-Romagna e gli Organismi di garanzia prevede che la Regione, per
il tramite del competente Servizio Aiuti alle imprese, si riserva il
diritto di verificare attraverso controlli periodici il rispetto, da
parte degli Organismi di garanzia, dei vincoli e delle condizioni
stabiliti;
richiamata la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R.
27 agosto 1983, n. 34" ed in particolare gli artt. 18 e 19;
ravvisata, pertanto, la necessita' di provvedere in merito definendo
le modalita' di controllo sugli Organismi di garanzia beneficiari
nella formulazione di cui all'Allegato A al presente atto del quale e'
parte integrante e sostanziale;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche;
- le deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale la Giunta
regionale ha dato corso alla prima fase di riordino delle proprie
strutture organizzative e n. 1663 del 27 novembre 2006 di modifica
dell'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del
Presidente;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007 e
successive modifiche;
richiamato, in particolare, il punto 3.3, ultimo capoverso,
dell'Allegato A alla citata deliberazione 450/07, nella parte in cui
attribuisce al Direttore generale la titolarita' ad assumere la
direzione di una struttura temporaneamente priva di responsabile;
attestata, pertanto, la regolarita' amministrativa del presente atto
ai sensi della deliberazione 450/07 e successive modifiche;
determina:
1) di stabilire le modalita' di controllo sugli Organismi di garanzia
- beneficiari dei contributi concessi dalla Regione Emilia-Romagna per
le finalita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c)
della L.R. 43/97 come modificata dalla L.R. 17/06 - nel testo
riportato all'Allegato A "Misure organizzative per la definizione
delle modalita' di controllo degli Organismi di garanzia adottate ai
sensi dell'art. 6 della L.R. 43/97, come modificata dalla L.R. 17/06",
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di dare conseguentemente corso - a partire dal Programma regionale
per l'utilizzazione delle risorse recate dal Bilancio regionale 2007 -
all'attuazione dei controlli sull'attivita' svolta dagli Organismi di
garanzia per l'attuazione degli interventi a favore delle imprese
agricole socie previsti dalla normativa regionale sopra citata;
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Valtiero Mazzotti
ALLEGATO A
Misure organizzative per la definizione delle modalita' di controllo
degli Organismi di garanzia adottate ai sensi dell'art. 6 della L.R.
43/97, come modificata dalla L.R. 17/06
1 - Premessa
Con la L.R. 43/97 come modificata dalla L.R. 17/06 la Regione
Emilia-Romagna ha voluto rendere, tramite le cooperative di garanzia
ed i consorzi fidi (di seguito denominati "Organismi di garanzia"),
piu'rapidi, incisivi e snelli i meccanismi per la concessione degli
aiuti a favore delle imprese agricole associate.
Per il raggiungimento delle finalita' della richiamata norma regionale
sono previsti i seguenti interventi:
- contributi a favore degli Organismi di garanzia per la formazione o
l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1,
comma 2, lett. a);
- finanziamenti agli Organismi di garanzia per il concorso interessi
sui prestiti concessi alle imprese agricole socie dagli Organismi
stessi (art. 1, comma 2, lett. b);
- finanziamenti agli Organismi di garanzia per programmi di assistenza
e consulenza tecnico-finanziaria (art. 1, comma 2, lett. c).
L'art. 6 della L.R. 43/97, come modificata dalla L.R. 17/06,
stabilisce che l'attivita' svolta dagli Organismi di garanzia
beneficiari dei contributi regionali sia sottoposta a controllo.
La violazione degli obblighi previsti dalla Legge e dalle disposizioni
attuative comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche' di
quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli
obblighi verso la Regione;
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui
alla L.R. 43/97.
L'Organismo di garanzia e' responsabile, sotto ogni profilo, della
regolarita' e della legittimita' del proprio operato.
In materia di controlli si applicano le condizioni previste dal DPR 28
dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa. (Testo A)" ed in particolare l'art.
71.
2 - Finalita' dei controlli
L'attivita' di controllo e' eseguita direttamente dalla Regione per il
tramite del Servizio Aiuti alle imprese ed e' finalizzata a verificare
il rispetto:
- da parte degli Organismi di garanzia, degli obblighi, dei vincoli e
delle condizioni dettate dalla L.R. 43/97, come modificata dalla L.R.
17/06, dai provvedimenti attuativi (criteri attuativi e programmi
regionali), e dalle convenzioni singolarmente sottoscritte;
- da parte delle imprese agricole beneficiarie degli aiuti regionali,
concessi attraverso gli Organismi di garanzia, delle condizioni e dei
requisiti previsti e dichiarati in domanda.
3 - Controlli sull'operativita' degli Organismi di garanzia
Per accertare il rispetto dei vincoli e delle condizioni dettate ai
sensi della L.R. 43/97 e delle disposizioni comunitarie, i controlli
sono effettuati sulle domande presentate dagli Organismi di garanzia
richiedenti i contributi sui Programmi regionali (domande,
dichiarazioni sostitutive) sulla documentazione rendicontativa della
relativa spesa, nonche' sul corretto svolgimento delle diverse fasi
che caratterizzano il processo di erogazione dell'aiuto alle aziende
socie da parte degli Organismi stessi.
In particolare - allo scopo di verificare il rispetto dei requisiti
soggettivi, degli interventi ammessi, delle priorita', delle
limitazioni, delle esclusioni e dei vincoli previsti dai criteri
attuativi e dai programmi regionali di utilizzazione delle risorse
finanziarie - le istanze, oggetto di finanziamento a valere sugli
specifici Programmi, sono sottoposte a controllo, da effettuarsi su un
campione minimo di 10 aziende per ogni Organismo di garanzia. Qualora
il numero di operazioni effettuate sia superiore a 50, il campione
stesso riguardera' almeno il 20% delle aziende ammesse, con
arrotondamento del risultato ottenuto all'unita' superiore.
Il campione delle domande da sottoporre a controllo amministrativo
sara' estratto a sorte dal Responsabile del Servizio Aiuti alle
imprese e le operazioni di sorteggio saranno documentate in apposito
verbale.
I sopra citati controlli sono svolti previo preavviso al Presidente
dell'Organismo di garanzia, almeno 48 ore prima della loro
effettuazione, pari ad almeno due giorni lavorativi, salvo che per
motivate esigenze si ritenga non opportuno tale preavviso.
Per quanto attiene la concessione degli aiuti a favore delle aziende
socie con utilizzo delle somme assegnate dalla Regione - con
riferimento ai criteri attuativi ed ai Programmi regionali - sono
verificati, sul campione preso a riferimento, gli elementi
caratterizzanti l'intero procedimento amministrativo che ha portato
alla erogazione del contributo, ed in particolare:
a) la domanda dell'impresa socia (data di presentazione e completezza
dei contenuti);
b) il provvedimento di concessione dell'aiuto da parte dell'Organismo
di garanzia (data, importo garantito e contributo concesso);
c) il possesso delle condizioni e dei requisiti soggettivi richiesti
per l'ammissione dell'impresa agricola;
d) la tipologia dell'intervento finanziato e/o garantito;
e) il limite dell'intensita' di aiuto;
f) l'importo del finanziamento concesso (garanzia e concorso) non
superiore all'investimento previsto ed al tetto massimo stabilito
nell'arco della programmazione economica di riferimento;
g) la durata del finanziamento e dell'aiuto;
h) il contratto di finanziamento bancario e relativo piano di
ammortamento;
i) la garanzia prestata (importo e percentuale);
j) la percentuale di abbattimento tasso e contributo attualizzato
liquidato;
k) le fatture, debitamente quietanzate, degli investimenti realizzati
ed ammessi agli aiuti;
l) il rispetto del principio della non retroattivita' degli aiuti.
4 - Controlli  sulle  imprese agricole beneficiarie degli aiuti
regionali erogati per il tramite degli Organismi di garanzia
I controlli sulle imprese agricole beneficiarie degli aiuti regionali
saranno specificatamente volti a verificare la veridicita' delle
condizioni e dei requisiti autocertificati all'Organismo di garanzia
nella domanda di aiuto. Tali verifiche saranno effettuate sulle
aziende prese a campione per i controlli di cui al precedente punto 3
anche mediante il riscontro dei dati forniti dalle stesse con gli
elementi conoscitivi disponibili nel fascicolo aziendale dell'anagrafe
delle aziende agricole di cui al Regolamento regionale n. 17 del 15
settembre 2003.
5 - Verbale esito controlli sugli Organismi di garanzia
Al fine di dare uniformita', efficacia e trasparenza all'azione
regionale di controllo di cui al precedente punto 3, l'esito delle
verifiche effettuate sara' riportato nel "Verbale di verifica
dell'attivita' degli Organismi di garanzia ai fini del rispetto dei
vincoli e delle condizioni della L.R. 43/97, come modificata dalla
L.R. 17/06" il cui fac-simile e' riportato in allegato (Allegato 1).
6 - Revoche e sanzioni
Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 6 della L.R. 43/97, come
modificata dalla L.R. 17/06, la violazione dei vincoli e delle
condizioni dettate dalla legge stessa comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche' di
quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli
obblighi verso la Regione;
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui
alla L.R. 43/97, come modificata dalla L.R. 17/06.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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