REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 2291

Quinta direttiva in attuazione della L.R. 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che all'art. 11 della L.R. 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina
del servizio volontario di vigilanza ecologica" e' previsto che la
Giunta regionale eserciti la necessaria azione di promozione,
indirizzo e coordinamento, per l'attuazione della legge medesima,
attraverso l'emanazione di apposite direttive;
considerato:
- che il servizio volontario di vigilanza ecologica, regolamentato
dalla L.R. 23/89, si e' configurato nella nostra regione attraverso
molteplici attivita' riconducibili essenzialmente alle seguenti:
a) diffusione dell'informazione con particolare riferimento alle
normative di tutela e protezione dell'ambiente ed attivita' di
educazione ambientale;
b) vigilanza sul territorio per prevenire e contrastare reati
ambientali;
c) soccorso in caso di pubbliche calamita' ed emergenze di carattere
ecologico con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi
boschivi e alla collaborazione per il loro spegnimento;
- che negli anni piu'recenti si e' assistito ad un susseguirsi di
cambiamenti, anche rilevanti, nella legislazione ambientale
comunitaria, nazionale e regionale rendendo  necessaria un'azione di
aggiornamento delle linee di indirizzo regionale in materia di
volontariato ecologico che, nel mantenimento dello  schema
organizzativo previsto dalla L.R. 23/89, tuttora valido,  basato su
programmi di attivita' provinciali e su rapporti di collaborazione
convenzionata tra le Province e gli altri Enti ed organismi pubblici
competenti per la tutela dell'ambiente ed i Raggruppamenti provinciali
delle gev,  vanno  ulteriormente precisate, individuando nel contempo
alcune priorita' delle attivita' di vigilanza;
- che oltre a ribadire il ruolo della Regione, delle Province e dei
Raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, ad aggiornare il
quadro di riferimento delle materie oggetto dei corsi di formazione
delle gev, nonche' ad individuare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R.
23/89 le norme che prevedono sanzioni amministrative, per la cui
violazione viene conferito alle gev il potere di accertamento, si
ritiene altresi' utile implementare forme di verifica e di
coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica, anche
mediante l'istituzione di apposita periodica  conferenza tra tutti i
soggetti interessati e di fornire un supporto alla diffusione della
conoscenza sulle attivita' svolte, alla facilitazione di scambi di
esperienze fra i Raggruppamenti ed al potenziamento degli spazi
comunicativi istituzionali riguardanti il volontariato ecologico;
viste le proprie precedenti deliberazioni 2122/90, 5291/91, 4055/95 e
266/00 con cui sono state approvate rispettivamente la prima, la
seconda, la terza e la quarta direttiva in attuazione della L.R.
23/89;
vista altresi' la propria deliberazione 980/08 concernente "Direttiva
alle Amministrazioni provinciali per la disciplina del coordinamento
delle guardie volontarie che svolgono attivita' di vigilanza
faunistico-venatoria in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. 8/94
come modificati dalla L.R. 16/07";
ritenuto che siano fatte salve le disposizioni contenute nella
suddetta deliberazione 980/08 per quanto riguarda il coordinamento
delle guardie ecologiche volontarie che svolgono attivita' di
vigilanza faunistico-venatoria;
ritenuto pertanto, sulla base delle considerazioni sopraesposte, di
approvare la seguente quinta direttiva in applicazione della L.R.
23/89;
dato atto che nel merito sono state ripetutamente consultate le
Amministrazioni provinciali e sentiti i Raggruppamenti provinciali
delle guardie ecologiche volontarie;
acquisito il parere positivo della Conferenza Regioni-Autonomie locali
nella seduta del 15 dicembre 2008;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott.
Giuseppe Bortone, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R.
43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile Lino
Zanichelli;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'allegata quinta direttiva in attuazione della L.R. 3
luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza
ecologica" come parte integrante del presente atto;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
3) di stabilire che la direttiva avra' applicazione dalla data della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Quinta direttiva regionale in attuazione della L.R. 23/89 "Disciplina
del servizio volontario di vigilanza ecologica"
1. Premessa
Il servizio volontario di vigilanza ecologica, regolamentato dalla
L.R. 23/89, si e' configurato nella nostra regione attraverso
molteplici attivita' riconducibili essenzialmente alle seguenti:
a) diffusione dell'informazione con particolare riferimento alle
normative di tutela e protezione dell'ambiente ed attivita' di
educazione ambientale;
b) vigilanza sul territorio per prevenire e contrastare reati
ambientali;
c) soccorso in caso di pubbliche calamita' ed emergenze di carattere
ecologico con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi
boschivi e alla collaborazione per il loro spegnimento.
I raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie (d'ora in poi
Raggruppamenti gev) hanno inoltre partecipato e partecipano con nuclei
di volontari alle attivita' di protezione civile nell'ambito della
legislazione di settore (Legge 225/92 e L.R. 1/05), effettuano  le
periodiche esercitazioni  e operano anche al di fuori della nostra
regione in caso di calamita' (alluvioni, incendi, terremoti ecc.).
Il campo di azione delle guardie ecologiche volontarie si e'
estremamente dilatato col tempo a seguito della emanazione e del
continuo aggiornamento di corpi legislativi e regolamentari nei vari
settori riconducibili alla tutela dell'ambiente e del territorio.
Parallelamente sono aumentate e ridistribuite in materia di tutela
dell'ambiente le competenze della Regione e delle istituzioni locali,
anche attraverso la costituzione di nuovi organismi ed agenzie
territoriali quali l'ARPA e la Protezione civile, alimentando la
richiesta di un supporto di volontariato ecologico specializzato sul
territorio.
Analizzando i dati degli ultimi 6 anni di attivita' delle gev
(2002-2007) si puo' evidenziare una costante crescita del numero dei
volontari che hanno conseguito la nomina (da 1.209 a 1.442) e una
considerevole crescita delle ore di servizio effettuate (da 150.240 a
227.828). Le ore prestate per attivita' di informazione e vigilanza
ambientale sono aumentate dal 51% al 61%, cosi' come quelle prestate
per attivita' di protezione civile dall'8% all'11% mentre sono
diminuite considerevolmente quelle dedicate all'autorganizzazione dal
41% al 28%, segno quest'ultimo dato, di una crescente efficienza
organizzativa raggiunta dai Raggruppamenti delle gev.
Le gev nelle province di Bologna e di Modena costituiscono circa il
50% di quelle presenti nel territorio regionale, evidenziando un
rapporto direttamente proporzionale fra il numero delle gev stesse e
la popolazione urbana residente.
Il numero dei Raggruppamenti provinciali delle gev si e' stabilizzato
a quota 16; nelle province di Bologna, Ferrara e Rimini e' attivo un
solo Raggruppamento mentre nelle altre sono attivi due Raggruppamenti
con l'eccezione della provincia di Ravenna ove operano tre
Raggruppamenti.
Negli anni piu'recenti si e' assistito ad un rapido susseguirsi di
cambiamenti, anche rilevanti, nella legislazione ambientale
comunitaria, nazionale e regionale rendendo  necessaria un'azione di
aggiornamento delle linee di indirizzo regionale in materia di
volontariato ecologico che, nel mantenimento dello  schema
organizzativo previsto dalla L.R. 23/89, tuttora valido,  basato su
programmi di attivita' provinciali e su rapporti di collaborazione
convenzionata tra le Province e gli altri Enti ed organismi pubblici
competenti per la tutela dell'ambiente ed i Raggruppamenti provinciali
delle gev,  vanno  ulteriormente precisate, individuando nel contempo
alcune priorita' delle attivita' di vigilanza.
Si ritiene altresi' utile l'implementazione delle forme di
coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica anche
mediante l'istituzione di apposite conferenze tra tutti i soggetti
interessati, il miglioramento della formazione e dell'aggiornamento
delle gev, il supporto alla diffusione della conoscenza sulle
attivita' svolte, la facilitazione di scambi di esperienze fra i
Raggruppamenti ed in generale il potenziamento degli spazi
comunicativi istituzionali riguardanti il volontariato ecologico.
2. Ruolo della Regione
La Regione svolge il ruolo di promozione, indirizzo e coordinamento
del servizio volontario di vigilanza ecologica. Concede annualmente
alle Province un finanziamento per l'esercizio dei compiti delegati
connessi alla L.R. 23/89.
Con la L.R. 23/89 la Regione ha delegato alle Province i compiti
amministrativi attinenti l'applicazione della legge stessa tenendo per
se' i compiti:
- di definire le modalita' di svolgimento e di conclusione dei corsi
di formazione dei volontari stabilendo il contenuto dei programmi ed
il numero massimo dei soggetti ammissibili ai corsi stessi;
- di definire mediante direttive vincolanti le norme puntuali, da
riportare nell'atto di nomina, su cui le gev hanno potere di
accertamento delle violazioni commesse;
- di approvare i modelli dei tesserini di riconoscimento e dei
bracciali da conferire alle gev;
- di promozione, indirizzo e coordinamento generale mediante
l'emanazione di apposite direttive.
Su tutti gli aspetti sopraindicati la Giunta regionale ha emanato nel
tempo quattro direttive integrando ed affinando man mano le
disposizioni applicative, aggiornate anche alla luce dell'evoluzione
della legislazione a tutela dell'ambiente.
Si ritiene doveroso da parte della Giunta regionale mantenere le
proprie azioni propulsive di indirizzo, stimolo, aggiornamento e
verifica  per la corretta ed efficace applicazione della legge con
l'obiettivo di omogeneizzare il percorso formativo  e le attivita'
delle gev nelle varie realta' provinciali.
3. Ruolo delle Province
Fondamentale e' il ruolo svolto dalle Province per la realizzazione
delle finalita' stabilite dalla L.R. 23/89 con l'obiettivo di
coglierne appieno le potenzialita'.
In via riassuntiva si ritiene di dover sottolineare i compiti
piu'importanti e qualificanti delle Province specificando ed
aggiornando accanto ad ognuno le precedenti direttive regionali cui le
stesse Amministrazioni provinciali devono attenersi. Le Province
pertanto:
a) elaborano i programmi annuali di cui all'art. 2, secondo comma,
L.R. 23/89 d'intesa con gli Enti e gli organismi pubblici titolari di
competenze in materia di tutela  del patrimonio naturale e
dell'ambiente e con le rappresentanze dei Raggruppamenti provinciali
gev chiamati a concorrere alla realizzazione dei programmi medesimi.
Tali programmi, tenuto conto degli indirizzi unitari stabiliti dalle
direttive regionali, si basano sulle analisi e sul monitoraggio delle
problematiche e delle criticita' ambientali presenti sul territorio
provinciale individuando, se del caso, specifiche  priorita' e devono
essere rapportati, oltre che ai compiti ed ai poteri di accertamento
propri della vigilanza ecologica volontaria, alle effettive
potenzialita' operative delle gev;
b) promuovono il coordinamento con tutti gli Enti ed organismi
pubblici di cui all' art. 3, lett. c), L.R. 23/89 al fine di attivare
le migliori forme di collaborazione nell'esecuzione del programma.
Stipulano apposita e diretta convenzione con i Raggruppamenti gev
provinciali che rispondono ai requisiti gia' previsti con la terza e
quarta direttiva regionale e  promuovono analoghe convenzioni tra gli
altri enti competenti in materia di tutela dell'ambiente e gli stessi
Raggruppamenti gev.
Le convenzioni devono prevedere le attivita' e le modalita' di
svolgimento del programma stabilito ivi compresa l'eventuale messa a
disposizione delle gev di mezzi ed attrezzature da destinare
all'espletamento dei vari servizi o l'assegnazione di contributi che
ne aiutino l'acquisizione. Esse stabiliscono altresi' i contenuti
minimi, le modalita' e le scadenze per la trasmissione, da parte dei
Raggruppamenti alle Province, dei rapporti/rendicontazioni periodici
e/o definitivi sulle attivita' svolte, secondo schemi utili alla
redazione e all'invio alla Regione della relazione annuale  di cui
all'art. 8, L.R. 23/89, nonche' la quantificazione e le modalita' del
rimborso spese da riconoscere ai Raggruppamenti;
c) organizzano corsi di formazione e relativa prova di abilitazione
finale per le aspiranti gev, nonche' corsi di aggiornamento e di
addestramento delle gev fornendo anche un supporto documentale e
all'insegnamento;
d) redigono gli atti di nomina delle gev che hanno superato la prova
d'esame conferendo loro puntualmente, sulla base delle direttive
regionali, il potere di accertamento su specifici articoli di legge in
materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale; l'efficacia
della nomina e' subordinata all'approvazione  del Prefetto ai sensi
dell'art. 138 del TULPS 18 giugno 1931, n. 773, nonche' alla
successiva prestazione del giuramento avanti al Sindaco a norma
dell'art. 250 Reg. d'esecuzione del TULPS cosi' come modificato
dall'art. 231 del DLgs 51/98; tengono ed aggiornano l'elenco delle gev
nominate avendo cura di richiedere tempestivamente, alla sua scadenza,
il rinnovo del decreto prefettizio  per le gev in servizio che abbiano
svolto nell'ultimo anno o negli ultimi due anni rispettivamente almeno
96 ore e 192 ore di attivita'; e' fatto salvo un periodo di
inattivita' o di attivita' ridotta per giusto motivo non superiore a
tre anni, trascorsi i quali  e' fatto obbligo alle gev frequentare un
corso di aggiornamento, pena la revoca della nomina provinciale ai
sensi dell'art. 7 della L.R. 23/89;
e) ricevono i resoconti delle attivita' espletate dai Raggruppamenti
gev, redigono e trasmettono alla Regione i rapporti annuali sulle
attivita'  delle gev;
f) regolamentano per quanto attiene  l'esercizio dell'attivita'
venatoria, l'attivita' di  vigilanza condotta dalle gev integrandola,
nel rispetto della L.R. 23/89, con quella svolta dalle altre
associazioni di volontariato riconosciute competenti ai sensi della
Legge 157/92 e dalla L.R. 8/94 e successive modifiche e coordinandola
con l'attivita' della polizia provinciale come previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale 980/08;
g) favoriscono la stipula di protocolli di intesa e di azione comune
fra i Raggruppamenti gev operanti nello stesso territorio
provinciale.
4. Ruolo dei Raggruppamenti provinciali delle gev
I Raggruppamenti provinciali costituiscono il tramite mediante il
quale le Province e gli Enti ed organismi pubblici titolari di
competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e
dell'ambiente intrattengono i rapporti con le gev (art. 2, comma 3,
L.R. 23/89).
Essi godono di autonomia gestionale e di autorganizzazione ed operano
in convenzione con le Province e con gli Enti ed organismi pubblici
titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e
dell'ambiente.
In particolare i Raggruppamenti provinciali gev:
a) promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale con
particolare riferimento alla legislazione relativa;
b) attuano i programmi delle attivita' elaborati d'intesa con le
Province e con gli Enti e gli organismi pubblici titolari di
competenze in materia di tutela  del patrimonio naturale e
dell'ambiente;
c) stipulano le convenzioni con le Province e i contratti di
assicurazione per le gev previsti dalla legge;
d) stipulano convenzioni con altri Enti ed organismi pubblici titolari
di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e
dell'ambiente ai fini dell'attuazione dei programmi elaborati d'intesa
con le Province,  trasmettendone tempestivamente copia alle Province
stesse per una loro efficace azione di coordinamento delle attivita'
previste;
e) organizzano i servizi di vigilanza e le altre attivita' delle gev
avendo cura dell'accertamento, anche mediante autocertificazione dei
singoli volontari, dell'idoneita' fisica all'espletamento del servizio
 e vigilando sulla sicurezza delle stesse, nel rispetto della relativa
normativa vigente in materia;
f) inviano nei termini di legge i verbali di accertamento delle
violazioni agli  Enti competenti alla irrogazione delle sanzioni e
alle Province;
g) inviano rapporti/verbali di segnalazione delle infrazioni rilevate
agli Enti ed organismi pubblici competenti secondo le direttive da
questi ultimi stabilite;
h) organizzano e/o collaborano con le Province alla realizzazione di
corsi di formazione e di aggiornamento;
i) provvedono all'equipaggiamento delle gev anche mediante l'utilizzo
di contributi o mezzi messi a disposizione dalle Province e dagli
altri Enti ed organismi pubblici; l'adozione di un vestiario/divisa
comune deve essere approvata dal Prefetto ai sensi dell'art. 254 del
RD 635/40;
l) forniscono alle Province rapporti e rendicontazioni scritte sulle
attivita' svolte secondo le modalita' e nei tempi previsti nelle
convenzioni avendo cura di comunicare per ogni singola gev il monte
ore delle attivita' svolte.
5. Corsi di formazione ed esami di abilitazione
Per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi di formazione, tenuto
conto delle esperienze maturate ed al fine di conferire il
piu'possibile criteri omogenei in tutte le Province al riguardo del
loro svolgimento e delle loro conclusioni,  si  aggiungono le seguenti
ulteriori specificazioni a quelle gia' approvate con la precedente
quarta direttiva.
Le Province organizzano, sulla base di quanto stabilito dalla quarta
direttiva, di norma  ogni due anni, corsi di formazione per le
aspiranti gev anche in collaborazione con i Raggruppamenti
provinciali.
I programmi dei corsi sono approvati, prima del loro svolgimento e
indipendentemente dal soggetto proponente e/o organizzatore, dalle
Province competenti secondo il seguente schema:
PARTE INTRODUTTIVA
1) Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica,
volontariato, figura giuridica delle GEV
L.R. 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di
vigilanza ecologica" e direttive di attuazione.
Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato".
L.R. 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (nuove
norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991 n. 266 -
Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993,
n. 26)".
TULPS (RD 771/1931 e RD 635/1940).
I Raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie e la loro
attivita' (convenzioni, programmi, attivita' ed organizzazione).
2) Le norme del TULPS e relativo regolamento
Le guardie particolari giurate volontarie. La qualifica di pubblico
ufficiale. I poteri ed i compiti delle guardie particolari giurate
volontarie (GPGV).
Le competenze della Polizia giudiziaria.
I possibili reati del/contro il pubblico ufficiale nell'espletamento
delle sue funzioni.
3) La gerarchia delle leggi dello Stato italiano
Gli illeciti amministrativi e penali.
Acquisizione di notizie di reato. La comunicazione di notizia dei
reati alla Magistratura.
L'identificazione del trasgressore.
Il verbale e le parti del verbale. Il verbale di sequestro. La
denuncia. La querela.
Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".
L.R. 28 aprile 1984, n. 21 "Disciplina delle sanzioni amministrative
di competenza regionale".
PARTE GENERALE
4) Nozioni generali di ecologia e principi dello sviluppo sostenibile
Concetto di ecosistema, di biocenosi, di catena alimentare, di
piramide ecologica, di popolazione.
Come evolve un ecosistema. Ecosistemi e loro funzionamento.
Concetto di sviluppo sostenibile e di capacita' di carico di un
ecosistema.
5) Ambiente nei singoli elementi
Aspetti geologici, geomorfologici, idrologici ed idraulici e relative
alterazioni indotte, clima, atmosfera, acqua e suolo.
Alcuni elementi di cartografia e di orientamento.
6) Ambiente naturale come sistema
Introduzione alla conoscenza della flora e vegetazione
dell'Emilia-Romagna.
Aspetti vegetazionali del territorio costiero, planiziale, collinare e
montano.
Vegetazione e flora spontanea della provincia. Flora protetta.
Habitat.
Introduzione alla conoscenza della fauna selvatica dell'Emilia-Romagna
ed ai suoi habitat.
Fauna selvatica della provincia. Fauna protetta.
Tematiche di riconoscimento e gestione della fauna selvatica.
7) Inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e luminoso
Fonti, modalita' di diffusione, effetti e danni per l'uomo e per
l'ambiente.
Principali tecniche di depurazione ed antinquinamento.
PARTE LEGISLATIVA
8) Aree protette e siti di Rete Natura 2000
Legge 6/12/1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette".
L.R. 17/2//2005,  n. 6  "Disciplina della formazione e della gestione
del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti di Rete
Natura 2000".
Regolamenti delle aree protette.
DPR 89/1997, n. 357 "Regolamento di attuazione Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche".
L.R. 14/4/2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed
integrazioni a leggi regionali-Titolo I  (Rete Natura 2000)".
Decreto n. 184 del 17 ottobre 2007 del  Ministero Ambiente e della
Tutela del territorio e del Mare  "Criteri minimi uniformi per le
definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di
conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".
Deliberazione della Giunta regionale n. 1224 del 28/7/2008
"Recepimento DM 184/07  'Criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione
(ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)'. Misure di conservazione
e gestione ZPS ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE, DPR 357/97 e DM
184/07".
L.R. 24/1/1977,  n. 2  "Provvedimenti per la salvaguardia della flora
regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione
della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del
sottobosco".
L.R. 31/7/2006 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in
Emilia-Romagna".
9) Produzione e smaltimento dei rifiuti
L.R. 12/7/ 1994, n. 24 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti".
DLgs 3/4/2006, n. 152 - Parte quarta - "Norme in materia ambientale".
10) Inquinamento idrico e spandimento agronomico dei liquami.
Inquinamento luminoso
L.R. 6 marzo 2007,  n. 4  "Adeguamenti normativi in materia
ambientale.  Modifiche a leggi regionali - Capo III - Disposizioni in
materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e
delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende
agro-alimentari".
Deliberazione  Assemblea legislativa regionale  del 16/1/2007,  n. 96
"Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e
forestali del 7/4/2006 - Titolo III - Disposizioni e norme tecniche
per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone
non vulnerabili - Pratiche agricole obbligatorie".
L.R. 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione
dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e direttive
regionali di applicazione.
11) Risorse idriche, difesa del suolo e polizia forestale
DLgs n. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia ambientale" - Parte III
"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione,
di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse
idriche".
Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 40/05 "Piano
regionale di tutela delle acque".
L.R. 17/7/1991, n. 17 "Disciplina delle attivita' estrattive" e
successive modificazioni.
RDL 30/12/1923, n. 3267  "Riordinamento e riforma della legislazione
in materia di boschi e terreni montani".
Deliberazione del Consiglio regionale 2354/95 "Prescrizioni di massima
di polizia forestale" (PMPF).
Legge  21/11/ 2000,  n. 353 "Legge quadro in materia di incendi
boschivi".
Legge 950/1967 "Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia
forestale".
12) Regolamentazione della raccolta e della commercializzazione di
funghi e tartufi
L.R. 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione
e commercio dei tartufi nel territorio regionale in attuazione della
Legge 16/12/1985, n. 752" e sue modifiche.
L.R. 2 aprile 1996, n. 6 "Disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio
regionale. Applicazione della Legge 23 agosto 1993, n. 352".
13) Pesca ed attivita' venatoria
L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e
regolazione della pesca in Emilia-Romagna".
Regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29   "Attrezzi e modalita'
d'uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca di specie
ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna" e successive 
modificazioni.
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria" e
successive modificazioni.
Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1  "Gestione degli ungulati
in Emilia-Romagna".
14) Pianificazione territoriale, tutela del paesaggio e del verde
urbano
DLgs 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" - Parte III.
Cenni al Piano territoriale paesistico regionale e alla pianificazione
urbanistico territoriale provinciale e comunale. Regolamenti del verde
urbano e ordinanze sindacali in materia di tutela dell'ambiente.
15) Protezione civile ed emergenze di carattere ecologico
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e
volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione
civile".
Principali rischi, coordinamento e ruolo degli enti nelle attivita' di
protezione civile.
16) Norme di primo soccorso
Elementari norme di primo soccorso, valutazione ed assistenza
all'infortunato, chiamate di soccorso. Semplici manovre da mettere in
atto finalizzate a mantenere le funzioni vitali e proteggere da
ulteriori pericoli l'infortunato.
17) Nozioni sulla dinamica di relazione e sui codici di comportamento
I diritti dell'utente ed il comportamento della GEV.
18) Nozioni di educazione ambientale
Le possibili attivita' delle GEV.
19) Esercitazioni
Compilazione di un fac simile di verbale di accertamento, di verbale
di sequestro, di rapporto di servizio, di segnalazione, di denuncia
all'autorita' giudiziaria ex art. 331 ccp.
20) Esame di abilitazione
L'esame teorico-pratico di abilitazione a gev si svolgera' davanti
alla Commissione nominata dalla Provincia ai sensi dell'art. 4 della
L.R. 23/89. Consistera' in una prova scritta di risposta a non meno di
venti o piu'di trenta quesiti pre-definiti (quiz) sulle materie
oggetto di insegnamento scelti dalla Commissione, nella compilazione
di un fac-simile di verbale di accertamento (con uso delle normative e
del prontuario) e/o di rapporto di servizio o di segnalazione e/o di
denuncia all'autorita' giudiziaria ex art. 331 ccp, nonche' in un
colloquio volto ad accertare le attitudini e la preparazione
relazionale e comportamentale dei candidati.
Ai fini dell'omogeneita' delle prove d'esame potra' essere 
predisposta  a supporto delle Commissioni provinciali una raccolta
regionale debitamente aggiornata di 500 quiz. La suddetta raccolta e'
predisposta dalla Regione in collaborazione con le Province e con i
Raggruppamenti provinciali delle gev.
6. Individuazione delle norme su cui conferire poteri di accertamento
alle gev
Dall'approvazione della quarta direttiva, risalente all'anno 2000, con
la quale erano state puntualmente indicate le norme di legge sulle
quali le gev potevano avere il potere di accertamento, il quadro
legislativo e regolamentare e' notevolmente  mutato.
Fermo restando l'elenco delle disposizioni normative e regolamentari
tuttora in vigore individuate con le precedenti direttive regionali 
su cui le Province, ai sensi dell'art. 6 - comma 2, L.R. 23/89,
possono  conferire il potere di accertamento alle gev gia' in servizio
e a quelle che lo saranno e ribadito quanto espresso con la seconda
direttiva circa la non esaustivita' dello stesso, si dispone che tutte
le Province debbano conferire il suddetto potere di accertamento sul
seguente nucleo minimo e selezionato di norme.
Protezione della natura ed aree protette
Art. 15, L.R.  24/1/1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia
della flora regionale. Istituzione di un fondo regionale per la
conservazione della natura. Disciplina della raccolta dei prodotti del
sottobosco".
Art. 60, L.R. 17/2/2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della
gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti
di Rete Natura 2000".
Regolamentazione della raccolta di funghi epigei ed ipogei
Art. 18,  L.R. 2/9/1991, n. 24 "Disciplina della raccolta,
coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in
attuazione della Legge 16/12/1985, n. 752".
Artt. 13 e 20,  L.R. 2/4/1996, n. 6  "Disciplina della raccolta e
della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio
regionale. Applicazione della Legge n. 352 del 23 agosto 1993".
Tutela della fauna selvatica e regolamentazione dell'attivita'
venatoria e della pesca
Art. 7 L.R. 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della
fauna minore in Emilia-Romagna".
Artt. 30, comma 1 e 31,  comma 1, Legge 11/2/1992, n. 157 "Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio".
Art. 61, L.R. 15/2/1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria".
Tutte le fattispecie previste dalla L.R. 22/2/1993, n. 11 "Tutela e
sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in
Emilia-Romagna".
Per quanto riguarda le LL.RR.  8/94 e 11/93 il potere di accertamento
viene conferito previo frequentazione dei corsi, con l'esclusione
dell'esame finale,  organizzati appositamente dai servizi provinciali
per il personale di vigilanza dei settori di riferimento.
Gestione rifiuti
Art. 255, comma 1,  DLgs 3/4/2006, n. 152 "Norme in materia
ambientale".
Tutela delle acque e spandimenti agronomici
Art. 23, L.R. 17/8/1988, n. 32 "Disciplina delle acque minerali e
termali".
Art. 12, L.R. 6/3/2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia
ambientale. Modifiche a leggi regionali".
Prescrizioni di massima e di polizia forestale
Artt. 24 e 26, RD 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma
della legislazione in materia di boschi e terreni montani (Vincolo
idrogeologico).
Art. 63, L.R. 17/2/2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della
gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti
di Rete Natura 2000".
Regolamenti comunali e provinciali e ordinanze sindacali in materia di
tutela dell'ambiente e del verde pubblico urbano ed extraurbano
Art. 7, bis DLgs 18/8/2000, n. 267  "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali" limitatamente alle disposizioni
contenute nei regolamenti comunali e provinciali e nelle ordinanze
sindacali in materia di tutela dell'ambiente e del verde pubblico
urbano ed extraurbano.
7. Rapporti fra la Regione, le Province ed i Raggruppamenti gev
Da un ventennio si e' sviluppato sul territorio regionale un servizio
di volontariato di vigilanza ecologica secondo le finalita' e le
modalita' stabilite dalla L.R. 23/89 la cui organizzazione e'  basata
sull'impegno e la collaborazione tra la Regione nel ruolo di indirizzo
e di sostegno finanziario, le Province con compiti programmatici, di
promozione della formazione, aggiornamento ed addestramento, di
coordinamento e di sostegno delle attivita' delle gev  ed i
Raggruppamenti provinciali dotati di propria autonomia gestionale ed
organizzativa.
Per garantire e migliorare l'efficacia del servizio di volontariato
ecologico si ritiene necessario rafforzare l'impegno di ciascun
soggetto coinvolto, stabilendo dei tavoli di consultazione e di
verifica dell'attivita' svolta, anche mediante il coinvolgimento dei
Raggruppamenti gev che non aderiscono ad alcun coordinamento
regionale.
A tal fine, oltre ai tavoli tecnici istituiti in alcune realta'
provinciali,  puo' considerarsi utile stabilire, anche mediante la
stipula di un  protocollo di intesa tra Regione, Province e
Raggruppamenti provinciali gev  la fissazione di una Conferenza
regionale con cadenza almeno biennale costituita da rappresentanti
della Regione, delle Province e di tutti i Raggruppamenti gev quale
sede di confronto e di verifica circa lo stato di applicazione della
legge, l'analisi dell'efficacia delle varie attivita' svolte e gli
eventuali correttivi da mettere in campo.
8. Strumenti per il riconoscimento delle gev
La L.R. 23/89 stabilisce che nell'espletamento del servizio la guardia
ecologica volontaria e' tenuta a portare un bracciale fornito dalla
Provincia conforme al modello approvato dalla Giunta regionale.
Per motivi di praticita' e per rendere piu'visibile e riconoscibile la
guardia ecologica volontaria si stabilisce che possa essere applicato
sui capi di vestiario utilizzati dalle gev nello svolgimento delle
attivita' di servizio, un rettangolo di stoffa, delle dimensioni non
inferiori a cm. 8 X 4, avente le medesime caratteristiche di colore e
la stessa dicitura del bracciale.
9. Contributi regionali e provinciali
Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 23/89 la Regione fa fronte
agli oneri derivanti dall'applicazione della legge con l'istituzione
di apposito capitolo nella parte di spesa del bilancio regionale, che
viene dotato della necessaria disponibilita' in sede di approvazione
della legge di bilancio.
Annualmente sulla base dei programmi delle attivita' delle gev
predisposti dalle Province viene erogato alle Province stesse un
finanziamento regionale per le spese da sostenere per tali attivita'.
Non si ritiene in questa sede di modificare i parametri di
ripartizione del contributo regionale messi a punto negli anni tramite
il confronto fra la Regione, le Province e i Raggruppamenti
provinciali gev che pertanto vengono qui riassunti:
- una quota per le spese di assicurazione ripartita sulla base del
numero delle guardie ecologiche in possesso dell'atto di nomina al
31/12 dell'anno precedente per provincia;
- una quota basata sulle dimensioni territoriali della provincia;
- una quota ripartita in base alle ore complessive di servizio reso
dalle guardie ecologiche volontarie attive per provincia, ad
esclusione di quelle prestate per il servizio di protezione civile ed
aggiudicando un maggior peso alle attivita' piu'strettamente connesse
con la vigilanza ambientale;
- una quota per le spese inerenti la formazione, aggiornamento,
addestramento, ripartita sulla base del numero delle guardie
ecologiche volontarie attive per la provincia al 31/12 dell'anno
precedente.
Le Province utilizzano i contributi regionali ricevuti e possono
integrare detti fondi con proprie risorse per far fronte alle spese di
cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f), e g) della L.R. 23/89.
10. Obiettivi e programma di breve-medio termine
Per un nuovo slancio di operativita' e per migliorare e rendere
piu'visibile l'attivita' delle gev occorre uno sforzo congiunto dei
vari soggetti coinvolti (Regione, Province, Raggruppamenti).
Si vogliono qui indicare alcuni obiettivi di breve-medio periodo
demandando alla programmazione ordinaria di settore della Giunta
regionale le conseguenti azioni da intraprendere per raggiungerli, ivi
compresa, la possibilita' di modificarli ad intervenute nuove
priorita' e criticita' ambientali:
1) implementazione delle forme di coordinamento del servizio
volontario di vigilanza ecologica anche mediante l'istituzione di una
apposita conferenza a cadenza biennale come piu'sopra riportato;
2) messa a punto di un programma integrato di azione per quanto
riguarda la vigilanza ecologica nei seguenti settori strategici (aree
protette-Rete Natura 2000, tutela delle acque, gestione dei rifiuti);
3) miglioramento dei programmi di formazione e di aggiornamento delle
gev anche mediante il supporto e la messa in rete di esperienze
provinciali particolarmente significative;
4) diffusione della conoscenza sulle attivita' delle gev diretta agli
Enti ed organismi competenti e alla societa' civile anche mediante
l'organizzazione di momenti di incontro fra i Raggruppamenti gev e di
una manifestazione/raduno annuale delle gev su un tema di attualita'
riguardante la tutela ambientale;
5) implementazione di spazi web sul sito della Regione e delle
Province  dedicati alle attivita' di vigilanza ecologica volontaria.
Disposizioni definitive e transitorie
Sono fatte salve tutte le disposizioni impartite con le precedenti
quattro direttive non espressamente modificate dalla presente.
Sono fatti salvi i corsi di formazione gia' approvati dalle Province
prima della pubblicazione nel BUR della presente direttiva.
Alle gev nominate antecedentemente alla pubblicazione nel BUR della
presente direttiva, il conferimento dei poteri di accertamento secondo
le disposizioni di cui al punto 6., avra' luogo a cura delle Province
in sede di richiesta di rinnovo del decreto prefettizio.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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