REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2009, n. 11

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 6

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle disposizioni della
Legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel Libro Primo, Titolo XII,
del Codice civile del Capo I, relativo all'istituzione
dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414,
417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice civile in materia di
interdizione e di inabilitazione, nonche' relative norme di
attuazione, di coordinamento e finali), in conformita' ai principi e
agli indirizzi di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme
per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con la
presente legge detta norme per la promozione e la valorizzazione
dell'amministrazione di sostegno, al fine di garantirne una efficace
attuazione sul territorio regionale, nonche' di promuovere il ricorso
a tale strumento di tutela da parte dei soggetti legittimati.
Art. 2
Divulgazione, formazione ed aggiornamento
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, la
Regione, in raccordo, nelle forme consentite, con altri Enti o
Autorita', nonche' con i soggetti del privato sociale interessati alla
protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia,
promuove e sostiene la conoscenza e la divulgazione
dell'amministrazione di sostegno, nonche' la formazione,
l'aggiornamento ed il supporto tecnico-informativo degli
amministratori di sostegno.
2. La Regione da' attuazione a quanto previsto dal comma 1
individuando adeguati servizi ed iniziative a supporto
dell'amministrazione di sostegno nell'ambito della programmazione
regionale del sistema integrato degli interventi socio-sanitari, in un
quadro di azioni omogenee sul territorio regionale.
3. Tra i servizi e le iniziative di cui al comma 2 puo' essere
compresa anche l'istituzione a livello provinciale di elenchi dei
soggetti disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di
sostegno e la creazione di strutture di consulenza in materia legale,
economica, sociale e sanitaria alle quali gli amministratori di
sostegno possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato.
4. Per le caratteristiche degli elenchi di cui al comma 3, anche al
fine di precisare il profilo del potenziale amministratore di sostegno
riguardo le sue attitudini, le sue competenze e le sue precise
disponibilita', la Giunta regionale puo' emanare specifiche
indicazioni previo parere della commissione assembleare competente.
Art. 3
Funzioni di coordinamento e monitoraggio
1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli
istituzionali ed il privato sociale per l'attuazione delle
disposizioni della presente legge ed effettua il monitoraggio degli
interventi posti in essere a livello regionale e locale. A tal fine,
entro diciotto mesi dalla entrata in vigore delle presenti
disposizioni, la Giunta regionale presenta alla Commissione
assembleare competente una relazione contenente lo stato di attuazione
degli interventi previsti, ricostruendo, in collaborazione con altri
Enti ed Autorita', secondo le modalita' previste al comma 1
dell'articolo 2, gli elementi informativi generali, con particolare
riguardo:
a) alla tipologia e alle caratteristiche dei beneficiari e degli
amministratori;
b) a come l'utilizzo degli strumenti previsti abbia inciso
sull'andamento delle richieste di nomina e sulle modalita' di scelta
degli amministratori.
2. In occasione della presentazione della relazione, la Commissione
convoca rappresentanze dei diversi soggetti istituzionali e del
privato sociale ed individua modalita' di informazione ai cittadini
degli elementi acquisiti.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4".
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 luglio 2009	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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