REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 19
dicembre 2008, n. 23 che concerne Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale
2009-2011 e' il seguente:
"Art. 11 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera e) della Legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera e) e del comma 3
della Legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire
l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con
assegnazioni a destinazione vincolata, la Giunta regionale e'
autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2009, ove
necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative
agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa
appartenenti alla medesima unita' previsionale di base per le unita'
previsionali di base di cui all'elenco "E" allegato alla presente
legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti
dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti e nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari del bilancio.".
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 16 comma 1, della Legge regionale n. 23 del
2008 che concerne Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2009 e Bilancio pluriennale 2009-2011 e'
il seguente:
"Art. 16 - Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede
di accertare nel corso dell'esercizio 2009 entro i limiti di cui
all'articolo 34, comma 4 della Legge regionale n. 40 del 2001 - di cui
e' data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la
Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma dell'articolo 34
citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo
complessivo di Euro 640.000.000,00.
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 16 comma 3, della Legge regionale  n. 23 del
 2008 e' il seguente:
"Art. 16 - Mutui e prestiti
(omissis)
3. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2009 le autorizzazioni alla
contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Euro
967.000.000,00 gia' autorizzati dall'articolo 16 della Legge regionale
21 dicembre 2007, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale
2008-2010) come modificato dall'articolo 4 della Legge regionale 25
luglio 2008, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2008 e del Bilancio
pluriennale 2008-2010, a norma dell'articolo 30 della Legge regionale
15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione),
a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura
dell'esercizio 2008.".
Comma 3
3) Il testo dell'articolo 16 comma 8, della Legge regionale n. 23 del
2008 e' il seguente:
"Art. 16 - Mutui e prestiti
(omissis)
8. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annui Euro 200.524.481,10 a partire dall'esercizio
finanziario 2010 e fino all'esercizio finanziario 2039.".
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 45, della Legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 e'
il seguente:
"Art. 45 -  Residui attivi
1. Formano residui attivi le somme accertate e non riscosse o versate
entro il termine dell'esercizio, per le quali il dirigente della
struttura organizzativa competente per materia dichiara il permanere
delle condizioni che hanno originato il correlato accertamento.
2. I dirigenti delle strutture regionali competenti per materia devono
promuovere le azioni per evitare l'eventuale prescrizione dei crediti
vantati dalla Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere ostacoli
alla regolare riscossione delle entrate.
3. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale conto, entro il 30 aprile di ogni anno,
con atto motivato del dirigente responsabile della struttura
organizzativa competente in materia di bilancio, si provvede alla
classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:
a) crediti la cui riscossione puo' essere considerata certa;
b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure
amministrative o giudiziarie per la riscossione;
c) crediti riconosciuti inesigibili.
4. I crediti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 continuano ad
essere riportati nelle scritture contabili; i crediti di cui alla
lettera c) del comma 3 si eliminano dalle scritture contabili previa
comunicazione del dirigente della struttura organizzativa competente
per materia che attesta l'inesigibilita' o l'insussistenza delle
correlative entrate.".
2) Il testo dell'articolo 61, della Legge regionale n. 40 del 2001 e'
il seguente:
"Art. 61 - Ricognizione dei residui passivi
1. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
2. Prima della formazione del conto consuntivo, entro il 30 aprile di
ogni anno, con atto del dirigente responsabile della struttura
organizzativa competente in materia di bilancio si provvede alla
determinazione dei residui passivi da riportare nelle scritture
contabili.".
3) Il testo dell'art. 63, comma 2, della Legge regionale n. 40 del
2001 e' il seguente:
"Art. 63 - Responsabilita' del tesoriere
(omissis)
2. Il tesoriere regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il
conto della gestione finanziaria alla Regione. Il predetto conto deve
dimostrare:
a) nell'entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e
le somme riscosse nel corso dell'esercizio;
b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e
le somme pagate nel corso dell'esercizio;
c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a
credito dell'esercizio successivo.".
4) Il testo dell'art. 11, commi 3, 4, e 5 della Legge regionale n. 40
del 2001 e' il seguente:
"Art. 11 - Bilancio annuale di previsione
(omissis)
3. Per ogni unita' previsionale di base il bilancio indica:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese
di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio si
riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle
spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza
distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto
competenza.
4. Tra le entrate e le spese di cui alla lettera b) del comma 3 e'
iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo presunto
al termine dell'esercizio precedente, tenendo distinta la quota del
saldo medesimo determinata da economie di spesa correlate ad entrate
vincolate a specifica destinazione, dalla quota dello stesso
determinata dalla mancata stipulazione di mutui e prestiti gia'
autorizzati.
5. Tra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3 e' iscritto
l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio
cui il bilancio si riferisce.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 20 della Legge regionale 19 dicembre 2008,
n. 23 che concerne Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 e'
il seguente:
Art. 20 - Bilancio pluriennale
1. A norma dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale n. 40 del
2001 e' approvato il bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna
per il triennio 2009-2011 nel testo allegato alla presente legge.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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