REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 10

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 A NORMA DELL'ARTI- COLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEM- BRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art.	1 -  Stato di previsione delle entrate
Art.	2 -  Stato di previsione delle spese
Art.	3 -  Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2008
Art.	4 -  Mutui e prestiti
Art.	5 -  Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto
del tesoriere
Art.	6 -  Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo
definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
Art.	7 -  Bilancio pluriennale
Art.	8 -  Entrata in vigore
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario
2009 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di
previsione delle entrate risulta aumentato di Euro 261.478.794,74
quanto alla previsione di competenza, e aumentato di Euro
205.635.366,42 quanto alla previsione di cassa.
Art. 2
Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario
2009 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di
previsione delle spese risulta aumentato di Euro 261.478.794,74 quanto
alla previsione di competenza e aumentato di Euro 147.064.871,20
quanto alla previsione di cassa.
Art. 3
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2008
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della Legge regionale 19 dicembre 2008,
n. 23 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011) dopo le
parole "di cui all'elenco "E"" sono aggiunte le seguenti parole: "e
all'interno della stessa unita' previsionale di base tra specifici
capitoli indicati anch'essi nell'elenco "E".".
Art. 4
Mutui e prestiti
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16, comma
1 della legge regionale n. 23 del 2008, di approvazione del bilancio
di previsione per l'esercizio 2009, ed imputato al Capitolo 06500 -
U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - e' aumentato di
Euro 54.000.000,00.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti
obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale
n. 23 del 2008 e' aumentato di Euro 48.000.000,00.
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui
all'articolo 16, comma 8 della legge regionale n. 23 del 2008 e'
ridefinito in Euro 209.417.305,91.
Art. 5
Ricognizione residui attivi e passivi -
Approvazione conto del tesoriere
1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi
in chiusura dell'esercizio 2008 accertate in sede di ricognizione dei
medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della Legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4), con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio
e finanze n. 3381 del 24 aprile 2009, e della giacenza iniziale di
cassa accertata con determinazione del responsabile del Servizio
Bilancio e finanze n. 3382 del 24 aprile 2009, di approvazione del
conto del tesoriere reso a norma dell'articolo 63, comma 2 della
stessa legge regionale n. 40 del 2001, e' disposto l'aggiornamento
degli elementi del Bilancio di previsione 2009 di cui all'articolo 11,
comma 3 - Residui attivi e passivi, comma 4 - Avanzo d'amministrazione
applicato al bilancio e comma 5 - Giacenza iniziale di cassa, della
legge regionale sopramenzionata.
Art. 6
Applicazione al bilancio di previsione
dell'avanzo definitivo di amministrazione
dell'esercizio precedente
1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione
applicato al bilancio dell'esercizio 2009, l'avanzo definitivo di
amministrazione dell'esercizio precedente e' determinato in Euro
7.111.993.958,55.
Art. 7
Bilancio pluriennale
1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2009-2011 approvato
dall'articolo 20 della legge regionale n. 23 del 2008, sono apportate
le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate
alla presente legge.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 luglio 2009	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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