REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3, comma 1 della Legge regionale 19 dicembre
2008, n. 22, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio
pluriennale 2009-2011 e' il seguente:
"Art. 3 - Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali
1. Per incentivare l'esercizio associato delle funzioni catastali da
parte degli Enti locali, a norma dell'articolo 14-bis della Legge
regionale 26 aprile 2001, n. 11  (Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di Enti locali), e' disposta per
l'esercizio 2009 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a
valere sul Capitolo 3201 afferente alla U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino
territoriale.".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 9, comma 1, della Legge regionale 19
dicembre 2008, n. 22, che concerne Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011 e' il seguente:
"Art. 9 - Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
Legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti
di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le
seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 16400 - "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di
bonifica danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche e per
l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364;
artt. 66  e 70  del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e),
L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 -
Interventi di bonifica e irrigazione
Esercizio 2009: Euro 2.000.000,00;
b) Cap. 16352 - "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma
2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B.
1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica
Esercizio 2009: Euro 1.835.000,00.".
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 10, comma 1, della Legge regionale 19
dicembre 2008, n. 22, che concerne Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011 e' il seguente:
"Art. 10 - Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla Legge
regionale 4 marzo 1998, n. 7  (Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
Abrogazione della Legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della Legge
regionale 20 maggio 1994, n. 22, della Legge regionale 25 ottobre
1993, n. 35  e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28),
nell'ambito dei sottoindicati Capitoli afferenti alla U.P.B.
1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale,
sono disposte le seguenti autorizzazioni, integrazioni e modifiche di
spesa:
a) Cap. 25558 - "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di
promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2,
lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2009: + Euro 1.401.477,50
Esercizio 2010: Euro 8.500.000,00;
b) Cap. 25564 - "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing
e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il
cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e
commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese
aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art.
7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2009: - Euro 51.477,50
Esercizio 2010: Euro 5.500.000,00.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 11, comma 1, della Legge regionale 19
dicembre 2008, n. 22, che concerne Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 e' il seguente:
"Art. 11 - Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e
del sistema sciistico
1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni
invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma
della Legge regionale 1 agosto 2002, n. 17  (Interventi per la
qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della
Regione Emilia-Romagna), nell'ambito del sottoindicato capitolo
afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione
e qualificazione delle strutture turistiche, sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 25572 - "Contributi in conto capitale per interventi relativi
a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al
miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a
fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"
Esercizio 2009: Euro 400.000,00;
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 19, comma 1, della Legge regionale 19
dicembre 2008, n. 22, che concerne Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 e' il seguente:
"Art. 19 - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e
relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale e'
disposta per l'esercizio 2009 una ulteriore autorizzazione di spesa di
Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di
sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6
luglio 1974, n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi
di sistemazione idraulica e ambientale.".
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 20, comma 1, della Legge regionale 19
dicembre 2008, n. 22, che concerne Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 e' il seguente:
"Art. 9 - Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
Legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti
di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le
seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 16400 - "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di
bonifica danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche e per
l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364;
artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R.
2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi
di bonifica e irrigazione
Esercizio 2009: Euro 2.000.000,00;
b) Cap. 16352 - "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma
2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B.
1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica
Esercizio 2009: Euro 1.835.000,00.".
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo della L.R. 7 marzo 1995, n. 11, recante Intesa
interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie
collegate. Modifica alla Legge regionale 17 marzo 1980, n. 15  e alla
Legge regionale 16 febbraio 1982, n. 9 dispone che:
"Art. 1
1. Le funzioni amministrative esercitate mediante l'Intesa
interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie
collegate concordata ai sensi degli artt. 8 e 98 del DPR 24 luglio
1977, n. 616, tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e
Piemonte e regolate dalla L.R. 17 marzo 1980, n. 15  e dalla L.R. 16
febbraio 1982, n. 9  della Regione Emilia-Romagna; dalla L.R. 7 giugno
1980, n. 82 e dalla L.R. 30 aprile 1982, n. 24 della Regione
Lombardia; dalla L.R. 10 agosto 1979, n. 50 e dalla L.R. 28 gennaio
1982, n. 7 della Regione Veneto; dalla L.R. 3 settembre 1981, n. 40
della Regione Piemonte, sono disciplinate da una apposita
convenzione.
2. Alla data della sottoscrizione della convenzione sono abrogate la
L.R. n. 15 del 1980 e la L.R. n. 9 del 1982  richiamate al comma 1
emanate dalla Regione Emilia-Romagna e cessano di avere efficacia le
convenzioni da esse approvate. La stessa convenzione puo' ridefinire,
con decorrenza dall'1 gennaio 1993, i meccanismi di riparto fra le
Regioni degli oneri derivanti dalla gestione delle funzioni e delle
attivita'.".
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 21, comma 1, della Legge regionale 19
dicembre 2008, n. 22, che concerne Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 e' il seguente:
"Art. 21 - Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque
porti regionali
1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale
carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque
porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla Legge regionale 27
aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema
portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento -
Attribuzione e delega di funzioni amministrative) e' disposta per
l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di Euro 1.900.000,00 a
valere sul Capitolo 41360 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 -
Porti regionali e comunali.".
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 13, comma 1, lettera b) della Legge
regionale 14 gennaio 1989, n. 1, recante Istituzione dell'Azienda
regionale per la navigazione interna (A.R.N.I.) e' il seguente:
"Art. 13 - Entrate e patrimonio
1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
(omissis)
b) contributi assegnati dalla Regione per l'espletamento di specifiche
attivita';
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 22, comma 1, lettera a) della Legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 22, che concerne Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011 e' il seguente:
"Art. 22 - Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della Legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 -
Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualita' della
mobilita' urbana, e' disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in
infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31,
comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) 
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"
Esercizio 2009: Euro 4.500.000,00.".
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 23, comma 1, lettera a) della Legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 22, che concerne Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011 e' il seguente:
"Art. 23 - Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilita' di
interesse regionale previsti dalla Legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B.
1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, e'
disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 45175 - "Contributi in capitale alle Province per interventi
di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprieta'
comunale (art. 167-bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come
modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"
Esercizio 2009: Euro 3.750.000,00.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 24, comma 2, della Legge regionale 19
dicembre 2008, n. 22, che concerne Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 e' il seguente:
"Art. 24 - Societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl
(omissis)
2. A tal fine e' disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di
spesa di Euro 10.000.000,00 a valere sul Capitolo 43672 nell'ambito
della U.P.B. 1.4.3.3.16501 - Partecipazione regionale a societa' per
il trasporto ferroviario.".
NOTE ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 26, comma 1, della Legge regionale 19
dicembre 2008, n. 22, che concerne Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 e' il seguente:
"Art. 26 - Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione
Emilia-Romagna alla societa' per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" -
Forli'
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare al reintegro
del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Societa' per
azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forli', della quale e'
gia' socio ai sensi dell'articolo 29 della Legge regionale n. 13 del
2006. A tal fine e' autorizzata la spesa di Euro 1.155.498,30 per
l'esercizio 2009, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 26, comma 2, della Legge regionale 19
dicembre 2008, n. 22 e' il seguente:
"2. La Regione Emilia-Romagna e' altresi' autorizzata a provvedere
alla copertura della quota di propria spettanza delle perdite maturate
dalla Societa' per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in
Forli'. A tal fine e' autorizzata la spesa di Euro 844.501,70 per
l'esercizio 2009, a valere sul Capitolo 45720 - afferente alla U.P.B.
1.4.3.2.15340 - Aeroporti regionali.".
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 29 della L.R. 28-7-2006 n. 13, che concerne
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della
Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione
per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo
provvedimento di variazione  e' il seguente:
"Art. 29 - Sviluppo del sistema aeroportuale regionale.
Compartecipazione della Regione Emilia-Romagna alle societa' di
gestione aeroportuale
1. La Regione al fine di sviluppare un sistema aeroportuale regionale
e migliorare l'accessibilita' del proprio territorio e' autorizzata a
partecipare, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 dello Statuto della
Regione Emilia-Romagna, a tutte le societa' che gestiscono aeroporti
commerciali localizzati nel territorio regionale, e quindi, oltre a
SAB "Aeroporto G. Marconi di Bologna", di cui la Regione
Emilia-Romagna e' gia' azionista, anche alle seguenti ulteriori
societa':
a) alla Societa' per azioni AERADRIA "Aeroporto Federico Fellini" con
sede in Rimini, costituita come societa' a responsabilita' limitata
con atto del notaio Sebastiano Ciacci di Rimini in data 14 settembre
1962, n. 45482/9367 di repertorio, n. societa' 3737; trasformata in
societa' per azioni in data 7 giugno 1999;
b) alla Societa' per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in
Forli', costituita con atto del notaio Raffaele Gafa' di Forli' in
data 28 aprile 1961, n. 5377/2203 di repertorio, registrato a Forli',
n. societa' 3519;
c) alla Societa' per azioni SO.GE.A.P. "Aeroporto di Parma G. Verdi"
con sede in Parma, gia' denominata "Aeroporto di Parma - Consorzio per
la Gestione - SpA", costituita con atto del notaio Giuseppe Fornari di
Parma in data 3 marzo 1983, n. 35789/12619 di repertorio, registrato a
Parma; trasformata in societa' per azioni in data 27 novembre 1986.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna e'
autorizzata a sottoscrivere azioni delle seguenti societa' e
nell'ambito degli importi sottoindicati:
a) Societa' per azioni AERADRIA "Aeroporto Federico Fellini" con sede
in Rimini per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000,00;
b) Societa' per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forli'
per un importo massimo complessivo di Euro 775.500,00;
c) Societa' per azioni So.GE.A.P. "Aeroporto di Parma G. Verdi" con
sede in Parma per un importo massimo complessivo di Euro 224.500,00.
3. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le
partecipazioni di cui al comma 2.
4. I diritti conseguenti alla qualita' di socio della Regione
Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un
suo delegato allo scopo.
5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli
statuti delle societa', che potranno intervenire successivamente alla
partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati
alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.
6. L'autorizzazione alla partecipazione alle societa' indicate al
comma 2 e' subordinata alla condizione che sia prevista, anche in
appositi patti parasociali, la designazione di un rappresentante della
Regione nel Consiglio di amministrazione delle medesime societa'.
7. Per far fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione delle
azioni delle societa' di gestione aeroportuale di cui al comma 2 sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali:
a) Cap. 45712
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00;
b) Cap. 45714
Esercizio 2006: Euro 775.500,00;
c) Cap. 45716
Esercizio 2006: Euro 224.500,00.".
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225,
recante Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, e'
il seguente:
"Art. 5 - Stato di emergenza e potere di ordinanza
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo
1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca
dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla
dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto
previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di
ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad
evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le
predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2
e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il
relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della
delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere
l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e
devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i
Commissari delegati titolari di contabilita' speciali, ai sensi degli
articoli 60  e 61  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
dell'articolo 333  del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun
esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando
la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di
spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti,
distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile
riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente
perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con
l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata
anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre
2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalita' di
cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati
dal commissario ad uno o piu' soggetti attuatori. I rendiconti
corredati della documentazione giustificativa sono trasmessi, per i
relativi controlli, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie
territoriali competenti e all'Ufficio bilancio e ragioneria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le ragionerie territoriali
inoltrano i rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la
documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
all'ISTAT. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si
applica l'articolo 337  del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse
ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi
dell'articolo 47, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.".
NOTA ALL'ART. 19
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 27, comma 1, della Legge regionale 19
dicembre 2008, n. 22, che concerne Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011, e' il seguente:
"Art. 27 - Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti
all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a
rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamita', in
materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a
norma del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli
146 e 147  del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della Legge 11 febbraio 1994,
n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni), e' disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio
finanziario 2009, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B.
1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento, di
Euro 3.900.000,00.".
NOTA ALL'ART. 20
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 29, comma 1, della Legge regionale 19
dicembre 2008, n. 22, recante Legge finanziaria regionale adottata a
norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio
pluriennale 2009-2011 e' il seguente:
"Art. 29 - Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
sanitario regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del
Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 174  della Legge 30
dicembre 2004, n. 311: Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005), la Regione
Emilia-Romagna e' autorizzata ad integrare nell'esercizio 2009, con
mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento
delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende
Ospedaliero-Universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS
pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31
dicembre 2008, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere
sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo
sanitario. Altre risorse vincolate.".
NOTA ALL'ART. 21
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 30, comma 1, della Legge regionale 19
dicembre 2008, n. 22, che concerne Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 e' il seguente:
"Art. 30 - Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51  della Legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo
regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare
l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad
elevata integrazione sanitaria ivi previste, e' disposta per
l'esercizio 2009 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro
60.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.".
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
1) Il testo originario dell'articolo 31, della Legge regionale 19
dicembre 2008, n. 22, che concerne Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 era il seguente:
"Art. 31 - Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale,
gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre
1992, n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2009, in complessivi
Euro 40.363.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla
U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla
Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano
sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771 - "Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per
spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria regionale
(art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro 3.363.000,00;
b) Cap. 51773 - "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione
per attivita' di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n.
502)":
Euro 23.000.000,00;
c) Cap. 51776 - "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri
Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e
sanitario regionale (art.  del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )":
Euro 12.000.000,00;
d) Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca e in
ambito socio-sanitario (art. 2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ) -
Mezzi regionali":
Euro 2.000.000,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
sono revocate per l'importo complessivo di Euro 6.247.805,60,
costituendo per l'esercizio 2008 economia di spesa a valere sui
Capitoli 51721 e 51776, rispettivamente per Euro 1.857.297,69 e per
Euro 4.390.507,91; contestualmente e' autorizzata e reiscritta, con
riferimento all'esercizio 2009, la somma di Euro 6.247.805,60 sul
Capitolo 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri
Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e
sanitario regionale (articolo 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 ) -
Mezzi regionali", afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa
sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al
perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e
regionale - Altre risorse vincolate.".
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 33, comma 1, della Legge regionale 19
dicembre 2008, n. 22, che concerne Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 e' il seguente:
"Art. 33 - Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative
pertinenze, a norma di quanto previsto dalla Legge regionale 22 maggio
1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti
di edilizia scolastica) e' disposta per l'esercizio 2009 una ulteriore
autorizzazione di spesa pari ad Euro 5.215.000,00, a valere sul
Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti
per lo sviluppo delle attivita' scolastiche e formative.".
NOTA ALL'ART. 25
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 20 della Legge regionale 26 luglio 2003, n.
15, recante Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo
40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005.
Primo provvedimento generale di variazione, e' il seguente:
"Art. 20 - Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
1. La Regione e' autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in
conto capitale agli Enti locali per l'acquisizione, la
ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento
funzionale di opere edilizie da destinare al potenziamento dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari. La Giunta
regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalita' e procedure
per la concessione dei finanziamenti straordinari agli Enti locali.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 e'
disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro
1.600.000,00 a valere sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B.
1.6.3.3.24510 "Edilizia residenziale universitaria".".
NOTA ALL'ART. 28
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 34, comma 1, della Legge regionale 19
dicembre 2008, n. 22, che concerne Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 e' il seguente:
"Art. 34 - Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura
musicale, ai sensi della Legge regionale 10 aprile 1995, n. 27
(Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), e' disposta per
l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a
valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 -
Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi
culturali.".
NOTE ALL'ART. 29
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 35 della Legge regionale 19 dicembre 2008,
n. 22 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
regione emilia-romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio
pluriennale 2009-2011 e' il seguente
"Art. 35 - Recupero e restauro di immobili di particolare valore
storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti
di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme
del territorio regionale a norma della Legge regionale 1 dicembre
1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di
"Bologna citta' Europea della cultura per l'anno 2000", per le
celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la
partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle
espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione
Emilia-Romagna) e' disposta per l'esercizio 2009 un'autorizzazione di
spesa di Euro 2.300.000,00, a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito
della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio
artistico e culturale.".
Comma 2
2) Il previgente testo dell'articolo 35 della Legge regionale n. 22
del 2008 e' gia' riportato alla nota 1).
NOTA ALL'ART. 31
Comma 2
1) Il testo dell'art. 45 della Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2,
che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
e' il seguente:
"Art. 45 - Finanziamento del sistema integrato
1. Le risorse finanziarie del sistema integrato sono costituite da:
a) fondi statali;
b) fondo sociale regionale;
c) fondo sociale locale.
2. I Comuni, singoli o associati, istituiscono per il finanziamento
degli interventi e dei servizi previsti nei livelli essenziali ed
uniformi di assistenza un fondo locale di ambito distrettuale il cui
funzionamento e' disciplinato da apposito regolamento.
3. Nel fondo confluiscono le risorse pubbliche e le risorse dei
soggetti privati che partecipano all'accordo di programma, attraverso
i protocolli di adesione, ai sensi dell'articolo 29, comma 6. Al fondo
locale possono concorrere donazioni, o altre liberalita' da parte di
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, o da altri soggetti privati,
anche non partecipanti all'accordo di programma, per il rafforzamento
del sistema locale o per sperimentazioni miranti al consolidamento del
sistema di protezione sociale e solidaristico.
4. Agli oneri derivanti dalle attivita' di formazione di cui
all'articolo 34 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti
disponibili a valere sulla L.R. n. 19 del 1979, nonche' da
finanziamenti provenienti dall'Unione Europea per iniziative ed
interventi in materia di politiche formative.
NOTA ALL'ART. 32
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 36 della Legge regionale 19 dicembre 2008 n.
22, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
regione emilia-romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del Bilancio
pluriennale 2009-2011 e' il seguente:
"Art. 36 - Trasferimento all'esercizio 2009 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2008 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro
364.342.744,5, gia' finanziate con mezzi regionali e disposte da
precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio
2009 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel
corso dell'esercizio 2008:
	Progr.	Capitolo	UPB	Euro
	1)	2701	1.2.3.3.4420	752.000,00
	2)	2708	1.2.3.3.4420	17.372,50
	3)	2775	1.2.3.3.4420	2.537.290,00
	4)	2794	1.2.3.3.4420	100.000,00
	5)	3455	1.2.2.3.3100	1.548.379,15
	6)	3458	1.2.2.3.3100	5.000.000,00
	7)	3850	1.2.3.3.4440	212.229,38
	8)	3917	1.2.1.3.1510	2.800.000,00
	9)	3937	1.2.1.3.1510	1.970.000,00
	10)	4270	1.2.1.3.1600	8.498.878,11
	11)	14070	1.3.1.3.6200	173.393,01
	12)	16332	1.3.1.3.6300	766.788,50
	13)	16400	1.3.1.3.6300	223.970,36
	14)	21088	1.3.2.3.8000	12.333.138,23
	15)	21091	1.3.2.3.8000	1.300.000,00
	16)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
	17)	22258	1.3.2.3.8270	13.000.000,00
	18)	22882	1.3.2.3.8300	9.700.000,00
	19)	22884	1.3.2.3.8300	5.000.000,00
	20)	23417	1.3.2.3.8350	4.743.461,19
	21)	23419	1.3.2.3.8350	86.116,88
	22)	23502	1.3.2.3.8220	50.000,00
	23)	23508	1.3.2.3.8220	55.000,00
	24)	25525	1.3.3.3.10010	6.916.352,67
	25)	25528	1.3.3.3.10010	1.191.273,79
	26)	25780	1.3.3.3.10010	500.000,00
	27)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
	28)	27718	1.3.4.3.11600	5.500.000,00
	29)	30640	1.4.1.3.12630	9.770.142,31
	30)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61
	31)	30646	1.4.1.3.12630	2.358.969,00
	32)	30885	1.4.1.3.12620	2.283.385,99
	33)	31110	1.4.1.3.12650	31.463.434,12
	34)	32020	1.4.1.3.12670	428.444,57
	35)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
	36)	32097	1.4.1.3.12735	12.939.736,38
	37)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
	38)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
	39)	35305	1.4.2.3.14000	3.152.333,76
	40)	36188	1.4.2.3.14062	246.688,04
	41)	37150	1.4.2.3.14150	39.456,88
	42)	37250	1.4.2.3.14170	242.080,00
	43)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66
	44)	37336	1.4.2.3.14200	3.608.362,52
	45)	37374	1.4.2.3.14220	7.613.046,06
	46)	37378	1.4.2.3.14223	2.560.944,00
	47)	37385	1.4.2.3.14223	5.023.164,07
	48)	37388	1.4.2.3.14223	150.000,00
	49)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84
	50)	38027	1.4.2.3.14310	5.007.599,15
	51)	38030	1.4.2.3.14300	509.165,52
	52)	38090	1.4.2.3.14305	4.564.341,13
	53)	39050	1.4.2.3.14500	1.201.851,11
	54)	39220	1.4.2.3.14500	2.362.333,40
	55)	39360	1.4.2.3.14555	1.557.265,66
	56)	41102	1.4.3.3.15800	3.821.781,05
	57)	41250	1.4.3.3.15800	2.520.956,48
	58)	41360	1.4.3.3.15800	2.167.829,96
	59)	41550	1.4.3.3.15800	342.477,24
	60)	41570	1.4.3.3.15800	258.000,00
	61)	41900	1.4.3.3.15820	395.000,00
	62)	41995	1.4.3.3.15820	4.645.311,41
	63)	43027	1.4.3.3.16000	1.187.620,26
	64)	43221	1.4.3.3.16010	2.989.261,01
	65)	43270	1.4.3.3.16010	17.616.689,16
	66)	43672	1.4.3.3.16501	15.000.000,00
	67)	45123	1.4.3.3.16420	242.620,42
	68)	45175	1.4.3.3.16200	9.670.718,24
	69)	45177	1.4.3.3.16200	2.000.000,00
	70)	45184	1.4.3.3.16200	12.734.089,96
	71)	45194	1.4.3.3.16200	3.083.059,78
	72)	46125	1.4.3.3.16600	2.334.813,86
	73)	47114	1.4.4.3.17400	753.273,65
	74)	47315	1.4.4.3.17400	3.351.400,80
	75)	47317	1.4.4.3.17400	30.551,14
	76)	48050	1.4.4.3.17450	2.170.325,96
	77)	48274	1.4.4.3.17559	1.000.000,00
	78)	57200	1.5.2.3.21000	17.135.692,10
	79)	57680	1.5.2.3.21060	101.252,21
	80)	64400	1.5.1.3.19100	500.000,00
	81)	65707	1.5.1.3.19050	33.446,41
	82)	65714	1.5.1.3.19050	581.014,00
	83)	65717	1.5.1.3.19050	1.101.899,79
	84)	65770	1.5.1.3.19070	22.112.474,67
	85)	68321	1.5.2.3.21060	4.545.977,64
	86)	70545	1.6.5.3.27500	50.079,39
	87)	70678	1.6.5.3.27500	2.885.394,68
	88)	70718	1.6.5.3.27520	12.508.733,90
	89)	70730	1.6.5.3.27500	100.000,00
	90)	71572	1.6.5.3.27540	2.130.195,93
	91)	73060	1.6.2.3.23500	9.587.756,18
	92)	73135	1.6.3.3.24510	6.661.000,00
	93)	73140	1.6.3.3.24510	519.000,00
	94)	78410	1.4.2.3.14384	445,46
	95)	78705	1.6.6.3.28500	3.004.929,39	.".
NOTE ALL'ART. 33
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 5 comma 6, della Legge regionale 10 dicembre
1997, n. 41, che concerne Interventi nel settore del commercio per la
valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete
distributiva. abrogazione della l.r. 7 dicembre 1994, n. 49  era il
seguente:
"Art. 5 - Destinatari dei contributi
(omissis)
6. La Giunta regionale nomina il Presidente del collegio sindacale
delle cooperative e dei consorzi fidi di primo e secondo grado che
beneficiano dei contributi regionali.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 5, comma 1, della Legge regionale n. 41 del
1997, era il seguente:
"Art. 5 - Destinatari dei contributi
1. Possono concorrere alla concessione dei contributi previsti dalla
presente legge i seguenti soggetti, aventi sede legale e operativa
nella regione Emilia-Romagna:
a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree
pubbliche, nonche' quelle esercenti la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande;
a bis) le piccole e medie imprese dei servizi singole e associate;
b) i consorzi e le societa' anche in forma cooperativa, o gruppi di
operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente
convenzionati, senza fini di lucro, costituiti fra piccole e medie
imprese, eventualmente con la partecipazione di enti locali, al fine
di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 3 dell'art. 3;
c) gli enti locali, limitatamente agli interventi di cui alle lett.
a), b), c) e i bis) del comma 3 dell'art. 3, convenzionati con piccole
e medie imprese o loro forme associate;
d) le societa' anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi
d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad
altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti
costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il
commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale
sociale di enti locali;
e) le cooperative e i consorzi fidi costituiti tra esercenti il
commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la
somministrazione di alimenti e bevande, e altri operatori dei settori
commercio, turismo e servizi, costituitisi al fine di dare attuazione
agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;
f) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado costituiti
da almeno sei consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei
requisiti di cui al comma 4, al fine di dare attuazione agli
interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;
g) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31 marzo
1998, n. 114.".
NOTE ALL'ART. 36
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 19, comma 1, della Legge regionale 30 giugno
2008, n. 10 concernente Misure per il riordino territoriale,
l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle
funzioni era il seguente:
"Art. 19 - Norme transitorie per i procedimenti di cui alla Legge
regionale n. 2 del 2004
1. Le risorse inscritte nel bilancio di previsione regionale 2008, e
nei bilanci relativi agli anni finanziari precedenti, per gli
interventi di sviluppo della montagna, sono gestite dalla Regione e
dagli Enti assegnatari sulla base delle disposizioni della Legge
regionale n. 2 del 2004 previgenti alle modifiche apportate con la
presente legge.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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