REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIA- ZIONE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art.	1 -  Automazione e manutenzione del sistema informativo
regionale
Art.	2 -  Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali
Art.	3 -  Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario
della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo
anniversario delle leggi razziali (1938-2008)
Art.	4 -  Interventi nel settore delle bonifiche
Art.	5 -  Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla
qualificazione dell'impresa cooperativa
Art.	6 -  Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica
Art.	7 -  Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e
del sistema sciistico
Art.	8 -  Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
di competenza regionale
Art.	9 -  Interventi ed opere di difesa della costa
Art.	10 -  Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume
Po e idrovie collegate
Art.	11 -  Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque
porti regionali
Art.	12 -  Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna
(ARNI)
Art.	13 -  Interventi nel settore dei trasporti
Art.	14 -  Rete viaria di interesse regionale
Art.	15 -  Societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl
Art.	16 -  Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione
Emilia-Romagna alla Societa' per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" -
Forli'
Art.	17 -  Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del
capitale sociale della Societa' per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi"
- Forli'
Art.	18 -  Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio
della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009
Art.	19 -  Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
Art.	20 -  Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
sanitario regionale
Art.	21 -  Fondo regionale per la non autosufficienza
Art.	22 -  Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
Art.	23 -  Opere urgenti di edilizia scolastica
Art.	24 -  Edilizia universitaria
Art.	25 -  Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
Art.	26 -  Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in
favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
Art.	27 -  Contributi finalizzati alla messa in liquidazione
dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)
Art.	28 -  Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
Art.	29 -  Recupero e restauro di immobili di particolare valore
storico e culturale
Art.	30 -  Integrazione regionale al Programma Operativo Regionale
FESR 2007-2013
Art.	31 -  Fondo sociale regionale straordinario a contrasto della
crisi economica
Art.	32 -  Trasferimento all'esercizio 2009 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2008 finanziate con mezzi regionali
Art.	33 -  Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997
Art.	34 -  Proroga degli organi di rappresentanza e tutela
dell'artigianato
Art.	35 -  Riapertura termini
Art.	36 -  Modifica alla legge regionale n. 10 del 2008
Art.	37 -  Disposizioni in materia di navigazione interna
Art.	38 -  Copertura finanziaria
Art.	39 -  Entrata in vigore
Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalita' di cui alla Legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione),
nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema
informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 -
Sviluppo del Sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti
ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26
luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2009: Euro 2.000.000,00;
b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17,
L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n.
11)"
Esercizio 2009: Euro  1.345.000,00;
c) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano
telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e
L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2009: Euro 9.100.000,00.
Art. 2
Esercizio associato intercomunale
delle funzioni catastali
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 3, comma 1 della Legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 22 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011) per l'esercizio 2009, e'
revocata (Cap. 3201 - U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale).
Art. 3
Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario
della Costituzione (1948-2008)
e per commemorare il settantesimo anniversario
delle leggi razziali (1938-2008)
1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle iniziative volte a
promuovere il recupero della memoria storica dei fatti che hanno
determinato e accompagnato la nascita della Repubblica italiana, la
promozione e il rafforzamento dei valori fondanti e costitutivi della
Repubblica che rappresentano i principi della civilta', della
democrazia e dei diritti civili, promuove e finanzia speciali
manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica per
celebrare il sessantesimo anniversario dell'entrata in vigore della
Costituzione e per commemorare il settantesimo anniversario della
pubblicazione delle leggi razziali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' disposta, per l'esercizio
finanziario 2009, un'autorizzazione di spesa di Euro 50.000,00 a
valere sul Capitolo 2638 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3812 - Speciali
manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare,
con proprio atto definisce la modalita' di utilizzo delle risorse
autorizzate al comma 2.
Art. 4
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della Legge
regionale n. 22 del 2008 e' inserita la seguente lettera:
"c) Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di
irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"
afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e
irrigazione
Esercizio 2009: Euro  800.000,00.".
Art. 5
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23
marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per
la cooperazione) e' disposta la seguente autorizzazione di spesa a
favore del sottoelencato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8230 -
Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:
a) Cap. 21222 "Contributi per l'integrazione del fondo consortile del
consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7-bis,
L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)"
Esercizio 2009: Euro  250.000,00.
Art. 6
Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione
e commercializzazione turistica
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 10, comma 1, lettera a)
della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, e'
aumentata di Euro 1.815.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B.
1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della Legge regionale n.
22 del 2008 e' sostituita dalla seguente:
"b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e
di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il
cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e
commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese
aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art.
7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2009: Euro 5.552.000,00
Esercizio 2010: Euro 5.552.000,00.".
Art. 7
Interventi per la qualificazione
delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 11, comma 1, lettera a)
della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, e'
aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 25572, afferente
alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e
qualificazione delle strutture turistiche.
Art. 8
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 19, comma 1 della Legge
regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, e' aumentata di Euro
3.000.000,00, a valere sul Capitolo 39220, afferente alla U.P.B.
1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale.
Art. 9
Interventi ed opere di difesa della costa
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 20, comma 1 della Legge
regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, e' aumentata di Euro
800.000,00, a valere sul Capitolo 39360, afferente alla U.P.B.
1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.
Art. 10
Intesa interregionale per la navigazione interna
sul fiume Po e idrovie collegate
1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge regionale 7 marzo 1995, n.
11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e
idrovie collegate. Modifica alle Leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15
e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione, approvata
dal Consiglio regionale con atto n. 1094 del 18 marzo 1999, che regola
i rapporti tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte
per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di
navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate,
la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a rimborsare, nell'esercizio
2009, alla Regione Veneto la somma di Euro 537.722,92, in ottemperanza
a quanto risultante dall'approvazione del consuntivo dell'anno 2007
approvato con delibera del 5 novembre 2008, n. 2 dal Comitato
Interregionale per la Navigazione Interna, a valere sul Capitolo 41993
- nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218.
Art. 11
Costruzione di opere, impianti e attrezzature
nei cinque porti regionali
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 21, comma 1 della Legge
regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, e' aumentata di Euro
300.000,00, a valere sul Capitolo 41360, afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 22 del
2008 e' aggiunto il seguente comma:
"2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposta, altresi', per
l'esercizio finanziario 2009, un'autorizzazione di spesa di Euro
300.000,00, a valere sul Capitolo 41250, afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.".
Art. 12
Contributi all'Azienda regionale
per la navigazione interna (ARNI)
1. Per l'espletamento di specifiche attivita', a norma di quanto
disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della Legge regionale
14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la
navigazione interna - ARNI), e' disposta, per l'esercizio 2009, una
autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla
U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, come segue:
Esercizio 2009: Euro  500.000,00.
Art. 13
Interventi nel settore dei trasporti
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2009
dall'articolo 22, comma 1, lettera a) della Legge regionale n. 22 del
2008, e' ridotta di Euro 2.664.401,14 a valere sul Capitolo 43270,
U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e
della qualita' della mobilita' urbana.
Art. 14
Rete viaria di interesse regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 23, comma 1, lettera a)
della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, e'
aumentata di Euro 5.000.000,00, a valere sul Capitolo 45175, afferente
alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere
stradali.
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della Legge
regionale n. 22 del 2008 sono inserite le seguenti lettere e relativi
capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno
indicate:
"b) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete
stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale,
resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art.
167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive
modifiche)"
Esercizio 2009: Euro 2.000.000,00
c) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria
(art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e
successive modifiche)"
Esercizio 2009: Euro 13.364.401,14.".
Art. 15
Societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 24, comma 2 della Legge
regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, e' aumentata di Euro
16.000.000,00, a valere sul Capitolo 43672, afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16501 - Partecipazione regionale a societa' per il trasporto
ferroviario.
Art. 16
Oneri derivanti dalla partecipazione
della Regione Emilia-Romagna alla Societa' per azioni
SEAF  "Aeroporto L. Ridolfi" - Forli'
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 1 della Legge
regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, e' aumentata di Euro
111.500,00, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
2. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 2 della Legge
regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, e' ridotta di Euro
398.574,60, a valere sul Capitolo 45720, afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
Art. 17
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
all'aumento del capitale sociale della Societa' per azioni
SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forli'
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare all'aumento
del capitale sociale della Societa' per azioni SEAF "Aeroporto L.
Ridolfi" con sede in Forli', della quale e' gia' socio ai sensi
dell'articolo 29 della Legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio
2006 e del Bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di
variazione). A tal fine e' autorizzata la spesa di Euro 727.074,60 per
l'esercizio 2009, a valere sul Capitolo 45724, afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
Art. 18
Interventi del "Sistema Emilia-Romagna"
nel territorio della Regione Abruzzo
colpito dal sisma del 6 aprile 2009
1. A seguito del disastroso sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito i
territori della provincia dell'Aquila, per il quale e' stato
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della Legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile) con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 7 aprile 2009, la Giunta regionale, con proprio atto,
autorizza l'Agenzia regionale di protezione civile ad attivare un
apposito conto corrente postale finalizzato a raccogliere le donazioni
provenienti da soggetti pubblici e privati e destinate al
finanziamento di un programma di attivita' urgenti di soccorso alle
popolazioni colpite nonche' di interventi di realizzazione, ripristino
o ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche o di
infrastrutture pubbliche o private di particolare rilevanza sociale,
distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni colpiti.
2. Il programma di attivita' ed interventi di cui al comma 1 puo'
essere articolato anche in stralci successivi e puo' prevedere sia
l'erogazione di contributi a soggetti pubblici aventi sede nelle aree
colpite dall'evento per la realizzazione di strutture, sia
l'acquisizione di beni o servizi finalizzati al superamento
dell'emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle
aree interessate.
3. Le risorse versate sul conto corrente di cui al comma 1 sono
introitate periodicamente dall'Agenzia ed iscritte nel bilancio della
stessa in appositi capitoli di entrata e di spesa, all'uopo istituiti,
con determinazione del direttore dell'Agenzia medesima.
4. All'approvazione dei programmi delle attivita' e degli interventi
di cui al comma 1 provvede, con proprio atto, la Giunta regionale su
proposta della cabina di regia costituita con decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 125 del 2009.
5. Per l'attuazione dei programmi degli interventi, definiti come
specificato al comma 4, l'Agenzia regionale provvede nel rispetto
della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai
soggetti pubblici nonche', in caso di interventi o attivita' da
realizzare direttamente, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e delle successive disposizioni attuative.
6. L'Agenzia regionale e' tenuta ad informare costantemente la Giunta
regionale sull'entita' delle somme acquisite e sullo stato di
attuazione degli interventi programmati, nonche' a fornire alla cabina
di regia, di cui al comma 4, a seguito della chiusura del conto
corrente postale di cui trattasi, una dettagliata rendicontazione
delle somme impiegate ed una relazione sugli interventi realizzati,
per la successiva pubblicazione sul sito internet della Regione e su
quello dell'Agenzia medesima.
7. La Regione, nell'ambito degli interventi previsti dal presente
articolo, e' autorizzata a stanziare, per l'esercizio 2009, la somma
di Euro 1.000.000,00 per la realizzazione, il ripristino o la
ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche di particolare
rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni
della provincia dell'Aquila, colpiti dall'evento sismico del 6 aprile
2009.
8. La Giunta regionale, con proprio atto, attribuisce la somma di cui
al comma 7 all'Agenzia regionale e definisce contestualmente gli
interventi e le modalita' di realizzazione degli stessi.
9. L'Agenzia regionale e' tenuta a fornire alla Giunta regionale una
dettagliata rendicontazione degli stati di avanzamento delle somme
impiegate e degli interventi realizzati.
10. Agli oneri derivanti dal comma 7, la Regione fa fronte mediante
l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, del Capitolo
47445 "Assegnazione all'Agenzia regionale di protezione civile per
interventi finalizzati alla realizzazione, al ripristino o alla
ricostruzione di infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate, nel
territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpito dal sisma
del 6 aprile 2009" afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17430 - Interventi
urgenti per eventi calamitosi nei territori di altre regioni.
Art. 19
Lavori d'urgenza e provvedimenti
in casi di somma urgenza
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 27, comma 1 della legge
regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, e' aumentata di Euro
4.000.000,00, a valere sul Capitolo 48050, afferente alla U.P.B.
1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento.
Art. 20
Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 29, comma 1 della Legge
regionale n. 22 del 2008, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla
U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, e'
aumentata di Euro 55.000.000,00, in relazione anche alle prestazioni
aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle
Aziende sanitarie regionali per l'anno 2009.
Art. 21
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 30, comma 1 della Legge
regionale n. 22 del 2008, a valere sul Capitolo 57152, afferente alla
U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza, e'
aumentata di Euro 5.000.000,00.
Art. 22
Interventi di promozione e supporto nei confronti
delle Aziende ed Enti  del Servizio sanitario regionale
1. L'articolo 31 della Legge regionale n. 22 del 2008 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 31
Interventi di promozione e supporto nei confronti
delle Aziende ed Enti  del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale,
gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre
1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene
determinata, per l'esercizio 2009, in complessivi Euro 37.733.000,00,
a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 -
Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al
perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e
Regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri
enti delle Amministrazioni locali per spese di personale di cui si
avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (art. 2 del DLgs 30
dicembre 1992, n. 502)":
Euro 3.363.000,00;
b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per
attivita' di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n.
502)":
Euro 21.370.000,00;
c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri
Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e
sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro  9.500.000,00;
d) Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali
(art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro 3.114.552,00;
e) Cap. 51801 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri
enti delle Amministrazioni locali per spese di personale di cui si
avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale per l'attuazione di
progetti di ricerca nazionali (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)"
- Nuova istituzione:
Euro  385.448,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
sono revocate per l'importo complessivo di Euro 373.443,05,
costituendo per l'esercizio 2008 economia di spesa a valere sui
Capitoli 51720, 51721, 51773, 51776; il suddetto importo viene
reiscritto, con riferimento all'esercizio 2009, sui seguenti capitoli
di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati e per
l'attuazione delle rispettive finalita':
a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per
attivita' di supporto al SSR (articolo 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n.
502)" - U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro  3.796,10;
b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri
Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e
sanitario regionale (articolo 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)" -
U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro 279.267,00;
c) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata
direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei
confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli
obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (articolo 2 del
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali" - U.P.B.
1.5.1.2.18110
Euro 90.379,95.
3. Sono altresi' autorizzate per l'esercizio 2009, per l'attuazione
delle rispettive finalita', le quote di seguito indicate a fianco di
ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per
attivita' di supporto al SSR (articolo 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n.
502)":
Euro  254.506,00;
b) Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali
(articolo 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro 274.676,70.".
Art. 23
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 33, comma 1 della Legge
regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, e' aumentata di Euro
1.000.000,00, a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B.
1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attivita'
scolastiche e formative.
Art. 24
Edilizia universitaria
1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle
strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario
attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale
universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento,
la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a
servizi per gli studenti universitari, nonche' le spese per
arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio
2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per
il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), e'
disposta, per l'esercizio 2009, una autorizzazione di spesa di Euro
4.400.000,00, a valere sul Capitolo 73135, afferente alla U.P.B.
1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.
Art. 25
Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale
agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici
per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della
Legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento
generale di variazione) e' disposta, per l'esercizio 2009,
un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo
73140, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e
universitaria.
Art. 26
Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva
in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
1. Al fine di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
con misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare
l'attuazione dei programmi di politiche attive, anche sostenendo i
lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell'accordo
sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome ed il Governo in
data 12 febbraio 2009 relativo ad azioni di sostegno al reddito e di
politica attiva da attuare nel biennio 2009/2010, la Giunta regionale
e' autorizzata a corrispondere all'INPS - al fine di integrare il
trattamento di sostegno al reddito in deroga - risorse a valere sul
Fondo Sociale Europeo corrispondenti a contributi connessi alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico
della Regione stessa per gli importi indicati per ciascuno dei
seguenti capitoli:
a) Cap. 75513 "Assegnazione all'INPS per interventi finalizzati ad
accrescere la competitivita' e migliorare le prospettive occupazionali
e professionali - Programma Operativo 2007/2013 - Contributo CE sul
FSE (Reg. CE 1083 dell'11 luglio 2006; Dec. C(2007)5327 del 26 ottobre
2007; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio
2009)" afferente alla U.P.B. 25264 - P.O.R. F.S.E. 2007/2013.
Obiettivo Competitivita' regionale e occupazione - Risorse U.E.:
Euro 2.568.300,00;
b) Cap. 75515 "Assegnazione all'INPS per interventi finalizzati ad
accrescere la competitivita' e migliorare le prospettive occupazionali
e professionali - Programma Operativo 2007/2013 (L. 16 aprile 1987, n.
183; delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36; Dec. C(2007)5327 del 26
ottobre 2007; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12
febbraio 2009). Mezzi statali" afferente alla U.P.B. 25265 - P.O.R.
F.S.E. 2007/2013. Obiettivo Competitivita' regionale e occupazione -
Risorse statali:
Euro 4.431.700,00.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalita' di erogazione delle
risorse nonche' le modalita' attuative, gestionali e i flussi
informativi mediante la stipula di apposita convenzione con l'INPS.
Art. 27
Contributi finalizzati alla messa in liquidazione
dell'Agenzia di iniziative culturali
dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)
1. Per la copertura degli oneri connessi alle operazioni di
liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna
(AICER Srl) previste dall'articolo 30 della Legge regionale 22
dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio
pluriennale 2006-2008) e' disposta, per l'esercizio 2009,
un'autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo 70814 "Contributi
finalizzati alla messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative
culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)" afferente alla U.P.B.
1.6.5.2.27110 - Attivita' culturali. Contributi a Enti e Associazioni
e partecipazioni a societa' e istituzioni, per un importo di Euro
12.378,00.
Art. 28
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 34, comma 1 della Legge
regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, e' aumentata di Euro
1.500.000,00, a valere sul Capitolo 70602, afferente alla U.P.B.
1.6.5.2.27110 - Contributi a Enti o Associazioni che si prefiggono
scopi culturali.
Art. 29
Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 35, comma 1 della Legge
regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, e' aumentata di Euro
2.500.000,00, a valere sul Capitolo 70718, afferente alla U.P.B.
1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e
culturale.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 35 della Legge regionale n. 22 del
2008 e' aggiunto il seguente comma:
"2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposta, altresi', per
l'esercizio finanziario 2009, un'autorizzazione di spesa di Euro
200.000,00, a valere sul Capitolo 70722 afferente alla U.P.B.
1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e
culturale.".
Art. 30
Integrazione regionale al
Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi
dell'attivita' I.1.1 Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale
e il trasferimento tecnologico, prevista nel Programma Operativo
Regionale FESR 2007-2013, la Regione e' autorizzata a stanziare
apposite risorse da utilizzare con le modalita' e le medesime
destinazioni contenute nel Programma Operativo stesso.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo
regionale FESR 2007-2013:
Cap. 23752 "Contributi a Universita', Enti e Istituzioni di ricerca
per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il
trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al
P.O.R. FESR 2007-2013"
Esercizio 2009: Euro 12.550.000,00;
Cap. 23754 "Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per
la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento
integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"
Esercizio 2009: Euro 7.000.000,00;
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo
regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:
Cap. 23756 "Contributi a Universita' ed Enti e Istituzioni di ricerca
per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il
trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al
P.O.R. FESR 2007-2013 - Mezzi statali"
Esercizio 2009: Euro 1.478.902,00.
3. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli
interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2 del presente
articolo, la Giunta regionale e' autorizzata, nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio, ad apportare, per
l'esercizio 2009, ove necessario, con proprio atto, variazioni
compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli
di spesa appartenenti alla medesima unita' previsionale di base. Tali
provvedimenti di variazione possono disporre altresi' l'eventuale
modifica e/o istituzione di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito delle
unita' previsionali di base di cui al comma 2.
Art. 31
Fondo sociale regionale straordinario
a contrasto della crisi economica
1. E' istituito un Fondo straordinario finalizzato a contenere gli
effetti della crisi economica ed occupazionale sulle comunita' locali,
in particolare a tutela dei soggetti piu' deboli.
2. Il Fondo integra le risorse del Fondo sociale locale di cui
all'articolo 45 della Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per
la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali), programmato dagli
Enti locali per l'anno 2009 nell'ambito del Programma attuativo del
piano di zona per la salute ed il benessere sociale - anno 2009. Tale
fondo e' ripartito fra gli Enti capofila dei piani di zona ed e'
finalizzato ai seguenti obiettivi:
a) sostegno al reddito per i nuclei in situazione di temporanea
difficolta' a causa dell'espulsione dal mondo del lavoro di uno o piu'
membri;
b) sostegno alla genitorialita' e agli impegni di cura verso i figli
per le famiglie a rischio di poverta'/emarginazione;
c) avvio di un percorso a tutela dei minori a rischio di abbandono,
maltrattamento, violenza.
3. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a stanziare, per
l'esercizio 2009, la somma di Euro 5.000.000,00 a valere sul Capitolo
57160 "Fondo sociale regionale straordinario. Contributi agli Enti
locali finalizzati a contenere gli effetti della crisi economica ed
occupazionale sulle comunita' locali", afferente alla U.P.B.
1.5.2.2.20109 - Fondo sociale regionale straordinario.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalita'
e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al presente
articolo.
Art. 32
Trasferimento all'esercizio 2009
delle autorizzazioni di spesa
relative al 2008 finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di
spesa disposti dall'articolo 36 della legge regionale n. 22 del 2008,
sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2009, a
seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2008. Le
autorizzazioni di spesa relative al 2008 ammontano complessivamente a
Euro 293.877.801,33.
	Progr.	Capitolo	UPB		Euro
	1)	2698	1.2.3.3.4420	+	174,92
	2)	2701	1.2.3.3.4420	-	680.000,00
	3)	2708	1.2.3.3.4420	-	1.416,96
	4)	2775	1.2.3.3.4420	-	2.064.584,49
	5)	2794	1.2.3.3.4420	-	100.000,00
	6)	3455	1.2.2.3.3100	-	1.168.714,31
	7)	3840	1.2.1.3.1510	+	54.269,28
	8)	3850	1.2.3.3.4440	+	140.000,00
	9)	3905	1.2.1.3.1500	+	136.347,84
	10)	3909	1.2.1.3.1510	+	2.680,00
	11)	3910	1.2.1.3.1510	+	17.900,98
	12)	3925	1.2.1.3.1520	+	31.447,15
	13)	3937	1.2.1.3.1510	+	1.254.003,08
	14)	4270	1.2.1.3.1600	+	1.442.834,40
	15)	4276	1.2.1.3.1600	+	24.274.742,40
	16)	4348	1.2.1.3.1600	+	15.768,00
	17)	16332	1.3.1.3.6300	-	250.000,00
	18)	16400	1.3.1.3.6300	+	655.911,71
	19)	21088	1.3.2.3.8000	-	6.050.000,00
	20)	21091	1.3.2.3.8000	-	1.300.000,00
	21)	22882	1.3.2.3.8300	-	9.700.000,00
	22)	22884	1.3.2.3.8300	-	5.000.000,00
	23)	23417	1.3.2.3.8350	-	4.032.632,80
	24)	25525	1.3.3.3.10010	-	288.250,67
	25)	25528	1.3.3.3.10010	+	1.032.913,80
	26)	27718	1.3.4.3.11600	-	5.500.000,00
	27)	30640	1.4.1.3.12630	-	1.432.163,60
	28)	31110	1.4.1.3.12650	-	1.642.594,62
	29)	32020	1.4.1.3.12670	-	383.543,88
	30)	32097	1.4.1.3.12735	-	8.989.231,12
	31)	32121	1.4.1.3.12820	+	41.156,44
	32)	36186	1.4.2.3.14062	+	229,00
	33)	36188	1.4.2.3.14062	-	222.376,00
	34)	37336	1.4.2.3.14200	-	77.468,53
	35)	37374	1.4.2.3.14220	-	497.630,56
	36)	37378	1.4.2.3.14223	-	340.000,00
	37)	38090	1.4.2.3.14305	-	164.340,00
	38)	39050	1.4.2.3.14500	+	831.578,87
	39)	39220	1.4.2.3.14500	+	72.490,05
	40)	39360	1.4.2.3.14555	+	24.452,77
	41)	41250	1.4.3.3.15800	-	29.415,36
	42)	41570	1.4.3.3.15800	-	66.000,00
	43)	41995	1.4.3.3.15820	-	1.100.643,76
	44)	43027	1.4.3.3.16000	-	158.709,05
	45)	43221	1.4.3.3.16010	+	258.228,45
	46)	43270	1.4.3.3.16010	-	1.626.794,16
	47)	43672	1.4.3.3.16501	-	15.000.000,00
	48)	45175	1.4.3.3.16200	-	5.831.578,95
	49)	45184	1.4.3.3.16200	-	1.000.000,00
	50)	45194	1.4.3.3.16200	+	21.199,98
	51)	47114	1.4.4.3.17400	-	139.169,55
	52)	47315	1.4.4.3.17400	-	2.881.400,80
	53)	47317	1.4.4.3.17400	-	17.697,02
	54)	48050	1.4.4.3.17450	+	16.164,28
	55)	48274	1.4.4.3.17559	-	858.464,40
	56)	65714	1.5.1.3.19050	-	547.444,31
	57)	65770	1.5.1.3.19070	-	15.823.191,64
	58)	70545	1.6.5.3.27500	+	83,62
	59)	70678	1.6.5.3.27500	-	94.187,00
	60)	70718	1.6.5.3.27520	+	16.910,71
	61)	70730	1.6.5.3.27500	-	100.000,00
	62)	71572	1.6.5.3.27540	+	292.627,11
	63)	73060	1.6.2.3.23500	-	3.802.340,21
	64)	73135	1.6.3.3.24510	-	1.286.000,00
	65)	73140	1.6.3.3.24510	-	500.000,00
	66)	78705	1.6.6.3.28500	-	351.074,26
Art. 33
Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997
1. Il comma 6 dell'articolo 5 della Legge regionale 10 dicembre 1997,
n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la
qualificazione delle imprese minori della rete distributiva.
Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) e' sostituito dal
seguente:
"6. I Presidenti delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi di
primo e secondo grado che beneficiano dei contributi regionali sono
tenuti, pena la revoca dei contributi medesimi, a rendicontare entro
il termine di un mese dall'approvazione del bilancio, alla Giunta
regionale le modalita' e le forme di utilizzo delle risorse concesse
dalla Regione.".
2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n.
41 del 1997 e' sostituita dalla seguente:
"f) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado
costituiti da almeno tre consorzi e cooperative di garanzia in
possesso dei requisiti di cui al comma 4, al fine di dare attuazione
agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);".
Art. 34
Proroga degli organi di rappresentanza
e tutela dell'artigianato
1. In attesa dell'intervento di riforma della Legge regionale 29
ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e
tutela dell'artigianato), le Commissioni provinciali e la Commissione
regionale dell'artigianato di cui al Capo I e II della legge regionale
n. 32 del 2001 sono prorogate al 31 luglio 2010.
Art. 35
Riapertura termini
1. E' autorizzata la riapertura dei termini di cui alla delibera della
Giunta regionale n. 897 del 16 giugno 2008 in tema di accreditamento
per l'obbligo di istruzione nella formazione professionale, al 30
ottobre 2009. Nelle more della conclusione del procedimento
dell'accreditamento, sono riconosciute le attivita' utilmente svolte
secondo i principi e le modalita' fissate dalla Giunta regionale.
Art. 36
Modifica alla  legge regionale n. 10 del 2008
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della Legge regionale 30 giugno 2008,
n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), dopo le
parole "Bilancio di previsione regionale 2008" sono aggiunte le parole
"e 2009".
Art. 37
Disposizioni in materia di navigazione interna
1. La Giunta regionale per l'esercizio delle proprie competenze in
materia di navigazione interna puo' avvalersi dell'Agenzia
Interregionale del fiume Po, istituita con Legge regionale 22 novembre
2001, n. 42 (Istituzione dell'Agenzia Interregionale del fiume Po
(AIPO)), previa sottoscrizione di una apposita convenzione.
2. In attesa della definizione di un nuovo assetto organizzativo e
gestionale delle funzioni concernenti il sistema idroviario e della
navigazione interna, gli organi dell'Azienda regionale per la
Navigazione Interna, di cui alla Legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1
(Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna
(ARNI)), sono sciolti, ad eccezione del collegio dei revisori dei
conti, i cui componenti restano in carica fino alla cessazione del
regime commissariale di cui al comma 3. Lo scioglimento ha effetto
dalla data di insediamento del commissario di cui al comma 3.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario con
il compito di provvedere, oltre all'amministrazione ordinaria e
straordinaria, alla ricognizione del personale, dei beni patrimoniali
e demaniali, nonche' dei rapporti attivi e passivi dell'ente, come
certificati dalle documentazioni contabili, curando la predisposizione
del relativo rendiconto finale e trasmettendone le risultanze alla
Giunta regionale.
4. Il commissario dura in carica un anno.
5. Il compenso del commissario e' determinato dalla Giunta regionale.
6. Alla scadenza del mandato del commissario di cui al comma 3, l'ARNI
e' soppressa e le sue funzioni, relativamente all'asta del fiume Po,
saranno esercitate in avvalimento dall'Agenzia interregionale per il
fiume Po, subordinatamente alla sottoscrizione della convenzione di
cui al comma 1.
7. La Regione subentrera' nei rapporti attivi e passivi in essere al
momento della soppressione dell'ARNI.
Art. 38
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella
presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse
indicate nel Bilancio pluriennale 2009-2011 - stato di previsione
dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di
previsione della spesa.
Art. 39
Entrata in vigore
1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 luglio 2009	VASCO ERRANI

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