REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 8 della Legge regionale  31 maggio 2002, n.
9 che concerne Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative
in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale e' il
seguente:
"Art. 8 - Ricorso gerarchico
1. Puo' essere proposto ricorso gerarchico al Presidente della Giunta
regionale avverso i provvedimenti adottati da Comuni e Province
nell'ambito delle funzioni attribuite dalla presente legge, compresi
quelli in materia di rilascio di concessioni inerenti alla
realizzazione di porti, comunque denominati, nonche' all'ampliamento e
alla modifica strutturale di porti gia' esistenti.".
2) Il testo dell'articolo 1, comma 251, della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296 che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007) e' il
seguente:
"251. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4/12/1993, n. 494, e'
sostituito dal seguente:
"1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con
finalita' turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime
e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative
alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dall'1 gennaio 2007, delle aree,
manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti
di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza
turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti
di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza
turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza
turistica e' riservato alle regioni competenti per territorio con
proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto
provvedimento la categoria di riferimento e' da intendersi la B. Una
quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle
previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze
e specchi acquei inseriti nella categoria A e' devoluta alle regioni
competenti per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e
specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure
unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e
non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni; a decorrere dall'1 gennaio 2007, si
applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati
alla stessa data:
1.1) area scoperta: Euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A;
Euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: Euro 3,10 al
metro quadrato per la categoria A; Euro 1,55 al metro quadrato per la
categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: Euro 4,13 al
metro quadrato per la categoria A; Euro 2,65 al metro quadrato per la
categoria B;
1.4) Euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per
specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti cosi' come
definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2
aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) Euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri
dalla costa;
1.6) Euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7) Euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento
di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi
acquei di cui al numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si
applicano, a decorrere dall'1 gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali,
terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone e'
determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per
la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati
dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento.
L'importo ottenuto e' moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il
canone annuo cosi' determinato e' ulteriormente ridotto delle seguenti
percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del
manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri
quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri
quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000
metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del
mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli
del piu' vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito
territoriale della medesima regione;
2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005
e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui
ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dall'1 gennaio
2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per
cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravita' che
comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della
concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorita'
marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle societa'
sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle
Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti
pertinenziali adibiti ad attivita' commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per
cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39
del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e
gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia
antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di
balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei
valori inerenti le superfici del 25 per cento.".".
3) Il testo dell'articolo 1, comma 253, della Legge n. 296 del 2006 e'
il seguente:
"253. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma
2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata
superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione
dell'entita' e della rilevanza economica delle opere da realizzare e
sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo
predisposti dalle regioni.".".
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 9, comma 4, della Legge regionale n. 9 del
2002 e' il seguente:
"Art. 9 - Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio
dello Stato
(omissis)
4. Le Province e i Comuni provvedono, entro il 28 febbraio di ogni
anno, a riversare alla Regione la quota di spettanza dell'imposta
regionale riscossa nell'anno precedente nonche' a trasmettere alla
struttura regionale competente in materia di tributi regionali il
rendiconto delle riscossioni stesse.".
2) Il testo dell'articolo 77 ter, comma 19, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112 che concerne Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con
modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133,   e' il seguente:
"Art. 77 ter - Patto di stabilita' interno delle regioni e delle
province autonome
(omissis)
19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino
all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la
sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni
di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126.
(omissis)".
3) Il testo dell'articolo 9, comma 3, della Legge regionale 27
dicembre 1971, n. 1 recante Legge regionale sui tributi propri della
Regione e' il seguente:
"Art. 9
(omissis)
L'imposta sulle concessioni relative ai beni del demanio marittimo e
forestale e' determinata nella misura del 5 per cento del canone.
(omissis)".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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