REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 8

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Inserimento dell'articolo 8 bis
nella legge regionale 31 maggio 2002, n. 9
(Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative
in materia di demanio marittimo
e di zone di mare territoriale)
1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002 e' inserito
il seguente:
"Art. 8 bis
Classificazione delle aree
del demanio marittimo regionale
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 251, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)" tutte le aree
demaniali marittime turistico ricreative ricadenti nei comuni
costieri, ai fini della riscossione dei relativi canoni, sono
classificate secondo le specifiche di cui all'Allegato A
(Classificazione di normale ed alta valenza turistica) della presente
legge. Le aree classificate ad alta valenza turistica ricadono nel
litorale dei seguenti comuni:
a) Comune di Ravenna;
b) Comune di Cervia;
c) Comune di Cesenatico;
d) Comune di Rimini;
e) Comune di Riccione.
2. I titolari di concessioni demaniali marittime di cui al decreto
legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei
canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in
Legge 4 dicembre 1993, n. 494, potranno chiedere, entro il 31 dicembre
2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di
venti anni a partire dalla data di rilascio, secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 253, della Legge 296 del 2006 ed in conformita'
a quanto disposto dal presente articolo.
3. La Giunta, considerando la particolarita' della realta' della
nostra Regione in relazione all'attuazione dei piani dell'arenile
nella determinazione dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma
253, della Legge 296 del 2006, approva direttive vincolanti per
l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, con proprio atto
deliberativo da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.".
Art. 2
Modifica dell'articolo 9
della legge regionale n. 9 del 2002
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della Legge regionale n. 9 del 2002
e' inserito il seguente:
"4 bis. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 77 ter, comma 19,
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)
convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, la
Regione potra' adeguare l'imposta per i beni del demanio marittimo
prevista dall'articolo 9, comma 3, della Legge regionale 27 dicembre
1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione) nella
misura del 35 per cento. Alla riscossione provvederanno i Comuni
costieri con le seguenti modalita':
a) il 30 per cento con destinazione sui capitoli di bilancio della
Regione;
b) il restante 5 per cento con destinazione sui capitoli di bilancio
dei Comuni costieri per l'esercizio delle funzioni di cui alla
presente legge.".
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Classificazione di normale ed alta valenza turistica
Criteri generali
In applicazione del principio secondo cui la classificazione di
normale valenza turistica appartiene alla generalita' delle aree
demaniali e che l'alta valenza turistica puo' essere attribuita
soltanto a quei contesti e a quelle zone che, sulla base degli indici
rilevati, evidenzino un livello di piu' elevata caratterizzazione
della localita', si stabiliscono i seguenti criteri per diversificare
la normale dall'alta valenza turistica:
1) Il primo criterio e' quello di ancorare l'alta valenza turistica a
condizioni di particolare eccellenza quali le spiagge in
corrispondenza degli alberghi di alta qualificazione, condizione che
si basa sul presupposto oggettivo dello stretto collegamento della
spiaggia ad una struttura di elevata valenza turistica sotto il
profilo dei costi e della remunerativita'.
2) Un secondo criterio e' quello misto di individuare l'alta valenza
turistica in relazione alla presenza di due elementi, uno di carattere
soggettivo ed uno di carattere oggettivo:
a) l'inserimento del bene in una localita' di grande richiamo e
dotazioni per presenza di alberghi di grado superiore, per numero di
arrivi e presenze durante la stagione balneare, per accessibilita' e
parcheggi;
b) modalita' d'uso del bene diversa rispetto alle attivita'
tradizionali e quindi ristorazione serale, intrattenimenti danzanti e
musicali.
3) Il terzo criterio e' quello infine, piu' ampio, di collegare l'alta
valenza turistica alle condizioni oggettive della localita' in termini
di dotazioni, capacita' ricettiva, qualita' dell'utenza.
Tutte le aree del litorale emiliano romagnolo che non rispondono ai
suddetti criteri sono classificate di normale valenza turistica.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 luglio 2009	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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