REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 6 luglio 2009, n. 6217

Delimitazione dell'area di insediamento e prescrizioni fitosanitarie relative a "Dryocosmus Kuriphilus Yasumatsu", ai sensi del DM 30/10/2007

IL RESPONSABILE
Visti:
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente
"Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunita'" e successive modificazioni e
integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle LL.RR. 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n.
31";
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della Direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali", e successive modifiche e integrazioni;
la decisione della Commissione 2006/464/CE del 27 giugno 2006, che
stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione
e la diffusione nella Comunita' di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;
- il DM 30 ottobre 2007, recante "Misure d'emergenza  provvisorie  per
 impedire  la  diffusione  del cinipide del castagno, Dryocosmus
kuriphilus  Yasumatsu, nel territorio  della  Repubblica  italiana. 
Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE";
- le proprie determinazioni n. 5908 del 23 maggio 2008 e n. 7214 del
20/6/2008;
preso atto che l'insetto Dryocosmus kuriphilus  (cinipide galligeno
del castagno) e' stato rinvenuto in alcuni castagneti della regione
Emilia-Romagna posti nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e
Forli'-Cesena;
dato atto della pericolosita' dell'insetto per la coltivazione del
castagno;
considerato che il citato DM 30 ottobre 2007 dispone che debbano
essere adottate misure d'emergenza per impedire la diffusione del
cinipide del castagno sul territorio nazionale;
ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006,
avente per oggetto "Prima fase di riordino delle strutture
organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle
modalita' di integrazione interdirezionale e di gestione delle
funzioni trasversali", e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1663 del 27 novembre
2006, recante "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della
Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 22 dicembre
2008, concernente il conferimento della responsabilita' del Servizio
Fitosanitario, e in particolare la lettera f) della parte
dispositiva;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/07";
dato atto del parere allegato;
determina:
1) di individuare, ai sensi degli artt. 8 e 9 del citato DM 30 ottobre
2007, una zona di "insediamento" comprendente:
- i Comuni di Farini, Ferriere e Morfasso in Provincia di Piacenza;
- l'intera area collinare e montana delle province di Parma, Reggio
Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini, sita a sud
della S.S. n. 9 "Via Emilia";
2) di allegare la cartografia con la perimetrazione della zona di
insediamento, quale parte integrante alla presente determinazione;
3) di stabilire che all'interno della zona di insediamento devono
essere tagliate e distrutte tramite il fuoco tutte le parti delle
piante di castagno con sintomi dell'insetto in questione (galle)
individuate entro il 15 di luglio presenti nelle piante di castagno di
nuovo impianto di meno di sei anni di eta', con esclusione dei
castagneti individuati per il lancio del parassitoide Torimus
chinensis;
4) di vietare lo spostamento dei vegetali di castagno destinati alla
propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, al di fuori o
all'interno della zona di insediamento;
5) di concedere, su motivata richiesta degli interessati, deroghe al
divieto di spostamento dei vegetali di castagno destinati alla
propagazione all'interno della zona di insediamento. Le deroghe
verranno concesse direttamente dal Servizio Fitosanitario oppure dai
Consorzi Fitosanitari Provinciali di Modena, Reggio Emilia, Parma e
Piacenza, sulla base dell'andamento dell'infestazione e della dinamica
biologica dell'insetto;
6) di revocare le proprie determinazioni n. 5908 del 23/5/2008 e n.
7214 del 20/6/2008;
7) di provvedere, ai sensi dell'art. 1, lett. c), della L.R. 9
settembre 1987, n. 28, alla pubblicazione integrale della presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sara' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 Euro, ai sensi
dell'art. 54, comma 23, del DLgs 19 agosto 2005, n. 214, e dell'art.
11, comma 9, L.R. 3/04.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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