LEGGE REGIONALE 6 luglio 2009, n. 7
ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1987, N. 28
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Bollettino Ufficiale Telematico
1. Il Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
(BURERT) e' lo strumento di conoscenza e pubblicita' legale delle
leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso
pubblicati. Restano ferme le altre forme di pubblicita' e conoscenza
degli atti altrimenti previste dall'ordinamento.
2. Il BURERT e' redatto in forma digitale e diffuso in forma
telematica, con modalita' volte a garantirne l'autenticita',
l'integrita' e la conservazione.
Art. 2
Consultazione
1. La consultazione del BURERT sul sito web della Regione e' libera e
gratuita.
2. La consultazione gratuita del BURERT e' garantita presso gli uffici
per le relazioni con il pubblico e le biblioteche della Regione e
degli Enti locali nonche' presso eventuali punti di accesso
individuati con l'atto di cui all'articolo 5, comma 6. Il rilascio di
stampa, a richiesta degli interessati, e' soggetto ad un contributo in
misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di
atti amministrativi.
3. Ove non sia praticabile l'accesso telematico al BURERT, gli
interessati possono richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a
mezzo posta di una stampa della pubblicazione, dietro pagamento in
contrassegno di una quota per l'invio, fissata con l'atto di cui
all'articolo 5, comma 6, oltre al contributo di cui al comma 2.
4. Presso i Comuni della regione e' disponibile, in visione gratuita
agli interessati, almeno una stampa dell'ultimo numero del BURERT. Per
il rilascio della stampa si applica il contributo di cui al comma 2.
Art. 3
Supplemento Speciale del BURERT
1. Ai fini di informazione e documentazione, le proposte di legge alle
Camere, i progetti di legge, i progetti di regolamento delegato dallo
Stato e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza di
competenza dell'Assemblea sono pubblicati nel Supplemento Speciale del
BURERT. Sulla rilevante importanza dell'atto decide l'Ufficio di
Presidenza.
Art. 4
Atti soggetti a pubblicazione
1. Il BURERT si articola in tre parti i cui contenuti sono specificati
nei commi seguenti.
2. Sono pubblicati nella prima parte del BURERT:
a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a
fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
b) le leggi e i regolamenti regionali e i regolamenti interni
dell'Assemblea;
c) le decisioni della Corte Costituzionale sulle questioni in cui la
Regione e' parte; i ricorsi della Giunta e i ricorsi del Governo o di
altre Regioni su questioni di legittimita' costituzionale e per i
conflitti di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale di cui la
Regione e' parte; le ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano
sollevato questione di legittimita' costituzionale di leggi
regionali;
d) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei
risultati;
e) gli atti regionali con cui si determina l'interpretazione di norme
giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione;
f) gli atti regionali la cui adozione determina, per espressa
previsione normativa, l'abrogazione o l'entrata in vigore di
disposizioni di legge o di regolamento.
3. Sono pubblicati nella seconda parte del BURERT:
a) gli atti regionali che dispongono in generale sull'organizzazione e
sul funzionamento della Regione;
b) gli atti regionali di indirizzo, aventi carattere di generalita',
rivolti ad Amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti;
c) gli atti approvati dall'Assemblea legislativa non altrimenti
previsti dal presente articolo;
d) gli atti regionali o di altri Enti o Amministrazioni la cui
pubblicazione e' prevista da legge o da regolamento o per esigenze di
pubblica conoscenza.
4. Sono pubblicati nella terza parte del BURERT gli avvisi e i bandi
relativi a concorsi e gare.
5. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell'atto
nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano
le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Art. 5
Ordinamento del BURERT
1. La pubblicazione del BURERT e' curata dalle strutture organizzative
della Presidenza della Giunta regionale cui competono la direzione, la
redazione e l'amministrazione del Bollettino.
2. Il BURERT e' di norma pubblicato con cadenza settimanale e comunque
ogniqualvolta se ne ravvisi la necessita'.
3. La pubblicazione nel BURERT e' effettuata nel testo integrale o per
estratto o per omissis.
4. I testi pubblicati nel BURERT debbono essere conformi ai testi
trasmessi per la pubblicazione. Qualora si riscontrino difformita' tra
il testo trasmesso per la pubblicazione e il testo pubblicato oppure
tra il testo originale e il testo trasmesso per la pubblicazione, la
correzione e' disposta mediante un apposito comunicato che indica la
parte errata del testo pubblicato e il testo corretto, prevedendo, se
del caso, la ripubblicazione dell'intero atto.
5. Il costo della pubblicazione degli atti regionali e' a carico della
Regione. La pubblicazione degli atti di altri Enti o Amministrazioni,
obbligatoria per previsione di legge o di regolamento, e' effettuata
senza oneri per l'Ente o l'Amministrazione interessata. Ove la
pubblicazione non sia obbligatoria, il relativo costo e' a carico del
soggetto richiedente.
6. Le ulteriori disposizioni dell'ordinamento del BURERT sono dettate
con atto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 6
Valore del testo pubblicato
e conservazione degli originali
1. I testi delle leggi e dei regolamenti regionali pubblicati nel
BURERT si presumono conformi all'originale e costituiscono testo
legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza
mediante esibizione della copia conforme all'originale.
2. Gli originali delle leggi e dei regolamenti della Regione
Emilia-Romagna, muniti del timbro e del visto del Presidente della
Regione, sono inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
regolamenti della Regione Emilia-Romagna conservata presso la
Presidenza della Giunta.
Art. 7
Testi coordinati degli atti normativi
1. Al fine di facilitare la conoscenza della normativa vigente,
qualora una legge o un regolamento subisca modifiche e' redatto il
testo coordinato, che e' pubblicato, con mero carattere informativo,
sulla banca dati di cui al comma 2.
2. La banca dati, collocata sul sito web dell'Assemblea legislativa,
pubblica, con accesso libero e gratuito, il testo vigente, sia esso
storico o coordinato, delle leggi e dei regolamenti della Regione
Emilia-Romagna. Dei testi coordinati sono accessibili i testi storici
ed e' attivabile il percorso risultante a seguito degli interventi
normativi modificativi intercorsi nel tempo.
3. E' garantito il collegamento telematico, con le modalita' indicate
nell'atto di cui all'articolo 5, comma 6, tra i testi delle leggi e
dei regolamenti, modificativi di provvedimenti normativi, pubblicati
nel BURERT, e i testi, coordinati dalle modifiche, pubblicati sulla
banca dati di cui al comma 2.
Art. 8
Abrogazioni e disposizione transitoria
1. La legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la
pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino
Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al
Bollettino Ufficiale) e' abrogata.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e fino alla loro conclusione continua ad applicarsi la
legge regionale n. 28 del 1987, ancorche' abrogata.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 6 luglio 2009 VASCO ERRANI