REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2009, n. 785

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di "Messa in sicurezza dell'imboccatura e miglioramento della navigazione in prossimita' del porto canale di Rimini" (Titolo II, L.R. 9/99 e successive modifiche)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge regionale
18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione del limitato rilievo degli impatti ambientali negativi
attesi in relazione ai benefici ambientali ed economici conseguiti,
progetto relativo alla "Messa in sicurezza dell'imboccatura e
miglioramento della navigazione in prossimita' del porto canale di
Rimini" presentato dal Comune di Rimini, dalla ulteriore procedura di
VIA con le prescrizioni, individuate al punto 7 e di seguito
riportate:
1) e' comunque necessaria, per un esame analitico del rischio sismico,
una puntuale indagine geologica e geotecnica per definire la tipologia
delle fondazioni da adottare in rapporto al terreno ed all'opera da
erigere;
2) si ritiene necessaria ed urgente la realizzazione del braccio di
scogliera attestata sul molo di levante del porto di Rimini di
lunghezza pari a 150 m, data la dimostrata efficacia nel contenimento
dell'altezza d'onda all'imboccatura del porto e, conseguentemente
l'aumento della sicurezza della navigazione cosi' perseguibile, mentre
si ritiene utile rinviare ad una seconda fase la realizzazione del
braccio di scogliera di 100 m in prosecuzione del molo lato Bellaria
del porto turistico, in relazione ai necessari approfondimenti per
verificare l'efficacia dell'opera rispetto al contenimento
dell'altezza d'onda e all'aumento della sicurezza della navigazione,
fermo restando che entrambi gli interventi appaiono ambientalmente
compatibili;
3) in relazione alla previsione che a seguito della realizzazione
delle opere in progetto, il trasporto longitudinale litoraneo non
subisce variazioni significative lungo il litorale fino a Viserba,
mentre in corrispondenza della spiaggia di San Giuliano possa essere
ridotto di un valore pari a circa il 30%, si ritiene necessario un
appropriato monitoraggio per questo tratto di costa, con una attenta
valutazione dei risultati;
4) appare necessario che i dati del monitoraggio siano trasmessi
annualmente alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Rimini, al
Servizio Tecnico di Bacino Marecchia e Conca;
5) appare necessario, in considerazione dei possibili effetti negativi
sia sugli ambienti naturali sia sulle attivita' turistiche, che le
attivita' di realizzazione del progetto relativo alla "Messa in
sicurezza dell'imboccatura e miglioramento della navigazione in
prossimita' del porto canale di Rimini"devono essere effettuate nel
periodo autunnale-invernale e devono comunque essere concluse o
sospese prima dell'inizio della stagione primaverile e della stagione
balneare;
6) per limitare i disagi del trasporto via terra con autocarri dei
materiali necessari, ed in particolare dei massi per la realizzazione
delle dighe foranee, per la realizzazione dell'opera appare opportuno
che le modalita' di tale trasporto e la viabilita' da esso impegnata
sia preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale di
Rimini;
7) durante la cantierizzazione dell'opera, si prescrive il rispetto
dei limiti di pressione sonora, previsti dal D.P.C.M. 1/3/1991 e
successive modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori presenti,
nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, in particolare tali
aree, vanno considerate appartenenti alla III° classe (area di tipo
misto) con limite diurno pari a 60 dB(A) e limite notturno pari a 50
dB(A);
8) per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione
dei mezzi si ritiene necessario per il trasporto degli inerti
prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente al Comune di
Rimini, alla Provincia di Rimini, al Servizio Tecnico di Bacino
Marecchia e Conca, all'ARPA Sezione provinciale di Rimini;
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed
integrazioni il presente partito di deliberazione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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